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Disegno di legge

Nel documento relazione annuale delle attività svolte (pagine 123-126)

Relazione sulle attività svolte - anno 2012

Non basta l’abolizione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG): è necessario rivedere la disciplina del codice penale sulle topiche della imputabilità e della pericolosità sociale.

La sorte degli OPG è un tema che tocca la sensibilità di tutte le perso-ne a vario titolo coinvolte e vanno dunque evitati i toni demagogici.

Bisogna dare atto del contribui-to apportacontribui-to dalla Commissione d’inchiesta presieduta dal senatore Marino, con conseguenze concre-te ed evidenti passi in avanti.

Se pensiamo all’OPG di Reggio Emilia, oggi – grazie anche al cambio della direzione: non pos-siamo sottovalutare il ruolo degli amministratori – l’istituto ha 4 se-zioni “aperte” su 5 e gli internati possono almeno restare fuori dal-le celdal-le (ma pur sempre all’interno della sezione) fino a sera, con la sola eccezione di quelli collocati nella sezione “Centauro” (ritenuti pericolosi e dove l’assistenza sani-taria è accompagnata ancora dal-la presenza deldal-la custodia).

Ci si poteva arrivare prima, ma va comunque registrato un aumento dell’apertura di queste strutture e un miglioramento dal punto di vista dell’assistenza sanitaria.

Con la sentenza del-la n°253/2003, del-la Corte Costituzionale ha dichiarato co-stituzionalmente illegittimo l’art.

222 del c.p. nella parte in cui preclude al giudice di adottare –

giudiziario – un’altra fra le misure di sicurezza previste dalla legge (in particolare, la misura della li-bertà vigilata), se la ritiene, nel caso concreto, maggiormente ido-nea ad assicurare adeguate cure all’infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale.

Da allora, si è aperto un percorso fatto di possibilità alternative al ri-covero in OPG.

Tuttavia, come e’ scritto anche nella relazione conclusiva della Commissione Marino, oggi si trat-ta di abolire, superare gli ospedali psichiatrici giudiziari.

In queste strutture sono recluse per-sone portatrici di malattia, quindi l’intervento che va previsto è prima di tutto sanitario. Ma bisogna, al-tresì, ragionare sul contesto legisla-tivo che, fino a quando il Codice penale non verrà riformato, rischia di rimanere inadeguato.

Noi oggi siamo di fronte ad una riforma epocale e che però lascia perfettamente inalterati gli aspetti legislativi, in assenza di una conte-stuale riforma del Codice penale.

Come è noto, il tema della abo-lizione del manicomio giudiziario non ha accompagnato l’abolizio-ne dell’istituziol’abolizio-ne manicomio l’abolizio-nella riforma Basaglia.

Continueranno ad essere applica-te misure di sicurezza e ad essere utilizzate le categorie dell’imputa-bilità o dell’imputadell’imputa-bilità attenuata (seminfermità di mente), insieme al giudizio di pericolosità sociale,

affinché vengano applicate le mi-sure di sicurezza.

Sappiamo anche che da molto tempo si dibatte sull’attualità e sul-la fondatezza scientifica di queste categorie.

Non a caso da subito dopo la leg-ge che aboliva il manicomio non giudiziario, qualcuno ha comincia-to a porre in discussione la defini-zione delle persone malate autori di reato in termini di imputabilità/

non imputabilità.

Si partì con il disegno di legge Grossi del 1983 sino ad arrivare poi al 1996 con Franco Corleone che chiedeva l’abolizione della categoria dell’imputabilità e preve-deva un trattamento delle persone con problematiche di tipo psichia-trico uguale a quello delle altre persone detenute, recuperando un criterio di responsabilità.

Nella logica del proponente ciò significava dare alla persona ma-lata di mente possibilità di un rein-serimento attraverso l’esercizio dei diritti propri anche della persona detenuta.

Il progetto Corleone non arrivò ad avere una maggioranza e una ri-caduta sull’opinione pubblica deci-siva ma certamente fu importante.

Nel frattempo, sia in Emilia Romagna che in Toscana si pro-posero delle soluzioni in qualche modo intermedie, perché veniva proposta la abolizione della semi- infermità di mente e veniva prevista la possibilità di utilizzare l’affida-mento in prova al servizio sociale

Relazione sulle attività svolte - anno 2012

Relazione delle attività svolte - anno 2012

Occorre riavviare il ragionamento sul concetto di pericolosità sociale.

Se il Parlamento dovesse ritornare su questi temi, noi riusciremo a far uscire dal circuito dell’applicazio-ne delle misure di sicurezza una serie di persone alle quali vengono attribuiti fatti non gravi, che potreb-bero essere riaccolti in modo diver-so, senza scomodare le misure di sicurezza.

Il tema della riforma del Codice penale resta sotto traccia, ma an-che la riforma annunciata (la rifor-ma di Pisapia del Codice penale) non abolisce le misure di sicurez-za. Le chiama “misure di cura e di controllo” e stabilisce un termine:

non più a tempo indeterminato, ma che non possono superare il tem-po che sarebbe stato inflitto con la sentenza per un determinato reato.

Si registra, pertanto, un atteggia-mento di grande cautela e di atten-zione a esprimersi su questo argo-mento. Personalmente, comunque, ritengo che la riforma, una riforma definitiva, non possa evitare di af-frontare questi temi.

Vogliamo ancora le categorie del-la infermità e seminfermità di men-te, ne abbiamo davvero bisogno?

O possiamo recuperare un princi-pio di responsabilità?

Siamo sicuri che dobbiamo avere lo stesso atteggiamento di fronte a tutti i reati o non dobbiamo forse ridisegnare in modo più completo il concetto di pericolosità sociale?

Queste sono le domande che do-vranno accompagnarci in questa riforma.

punito con pena non superiore ad anni dieci.

Quindi si poneva anche una so-glia e si differenziava il tipo di mi-sure di sicurezza a seconda della gravità del fatto.

Ora, questo tema dell’abolizione della categoria della seminfermità di mente dovrebbe essere condivi-so da tutti, trattandosi della catego-ria più scientificamente controversa anche nell’applicazione che viene fatta nelle perizie nel corso dei giudizi. A ciò si aggiunge la con-traddizione tra il riconoscere che una persona autrice di reato ha problematiche psichiatriche ed è destinataria di cure e la previsione che la pena deve essere scontata prima della ipotetica cura, salvi i casi in cui l’autorità giudiziaria non decida per un’assegnazione prov-visoria della misura di sicurezza.

Gli autori di reato portatori di pro-blematiche psichiatriche, secondo la teoria “abolizionista” della ca-tegoria dell’imputabilità, vengono trattati come persone detenute che vengono sottoposte al regolare giudizio per poi essere collocate in reparti ad hoc all’interno delle strutture carcerarie, dove viene pra-ticato l’aspetto della cura.

Va pienamente recuperato il prin-cipio di responsabilità, se si vuole dare alla persona malata di mente la possibilità di un reinserimento attraverso l’esercizio dei diritti pro-pri, inalienabili anche quando si tratta di persona detenuta.

Ancora: possiamo continuare ad accettare che vengano applicate misure di sicurezza – pur in pre-senza di un giudizio di pericolosi-tà sociale, che si sostanzia in una prognosi di recidività – di fronte alla contestazione di un reato

Nel caso di proscioglimento per infermità psichica [c.p. 88], ovve-ro per intossicazione covve-ronica da alcool o da sostanze stupefacenti [c.p. 95], ovvero per sordomutismo (2) [c.p. 96] , è sempre ordinato il ricovero dell’imputato in un mani-comio giudiziario per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi [c.p. 43] o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all’Autorità di pubblica sicurezza.(3) La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena di morte (4) o l’ergastolo, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge sta-bilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni. (5)

Nel caso in cui la persona ricove-rata in un manicomio giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l’esecuzione di questa è differita fino a che per-duri il ricovero nel manicomio [c.p.

214, 231].

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di età, quan-do abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle con-dizioni indicate nella prima parte dell’articolo stesso. (6)(7)

(1) Vedi, anche, l’art. 6, L. 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e gli alienati, l’art. 62, L. 26 luglio 1975, n. 354 e l’art.

3-ter, comma 4, D.L. 22 dicembre 2011, n.

222 C.P.: Ricovero in un

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