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Guida sotto l’influenza dell’alcool

Nel documento relazione annuale delle attività svolte (pagine 143-147)

Comma 8 bis: Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svol-gere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In de-roga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria raggua-gliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione

Art. 197 D.lgs N°285/1002 (Nuovo codice della strada): Guida in stato di

alterazio-ne psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

Relazione delle attività svolte - anno 2012

della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazio-ne. Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente.

In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta. (1)

(1) Comma aggiunto dall’art. 33, comma 1, lett. h), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 33, L. 120/2010

Comunicato stampa del 05 giugno 2012

Terremoto. Desi Bruno (Garante regionale): sì all’impiego dei detenuti nella ricostruzione

A seguito della visita alle carceri di Bologna e Modena del ministro di Giustizia, Paola Severino, per verificare la situazione determinata dal terremoto, la Garante regionale delle persone private della libertà personale, Desi Bruno, dichiara:

“L’impiego di persone detenute in lavori socialmente utili in aiuto alla popolazione colpita dagli eventi sismici o comunque nella ricostruzione delle zone terremotate è un’indicazione importante a considerare i detenuti come una risorsa sociale e non sempre e soltanto come portatori di problemi per la sicurezza dei cittadini.

Certamente questo è un modo per avvicinare la collettività al tema del carcere e a creare un collegamento positivo tra il “dentro” e il “fuori”. Va peraltro ricordato che nella regione Emilia-Romagna già la Direzione del carcere e il Comune di Ravenna da tempo impiegano, attraverso il lavoro esterno, persone detenute che si offrono volontariamente per la pulizia delle spiagge con l’ausilio del volontariato e con ottimi risultati, ed anche quest’anno l’esperienza verrà replicata.

Lo strumento più adatto per questo tipo di iniziativa è, appunto, quella del lavoro esterno, che consente alle direzioni di individuare nel minor tempo possibile le persone da avviare ai lavori socialmente utili, salva poi l’approvazione del magistrato di sorveglianza.

Positiva anche la decisione di ridurre il sovraffollamento carcerario a Bologna, attraverso il trasferimento di molti detenuti in altre sedi di carcere purché ciò avvenga questa volta con la massima attenzione al principio di territorialità della pena, e quindi si tenga conto dei criteri indicati dall’ordinamento penitenziario, cioè vicinanza alle famiglie, ai luoghi di studio e lavoro e, comunque, attenzione a non interrompere, laddove intrapresi, percorsi trattamentali, che dovrebbero essere ripresi da capo in caso di trasferimenti.

La richiesta è che ciò avvenga attraverso un ponderato esame di ogni singolo caso”

Relazione delle attività svolte - anno 2012

Carcere. Garante Bruno: lavoro retribuito per i detenuti non è abdicabile, rifinanziare la legge Smuraglia che agevola chi assume

Il tema del lavoro retribuito per le persone detenute “non è oggi abdicabile”, nonostante “i tempi di risorse sempre più precarie per il carcere e di disoccupazione dilagante nella società esterna”, e tantomeno è “sostituibile con l’offerta di lavoro volontario, che deve seguire un percorso diverso e attiene alla scelta individuale delle persone condannate”.

A dirlo è Desi Bruno, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale per la Regione Emilia-Romagna, in una nota in cui ricorda come sia ora più che mai “indifferibile il rifinanziamento e potenziamento della legge Smuraglia, che prevede agevolazioni per le imprese e cooperative sociali che favoriscono l’inserimento lavorativo dei detenuti”. Bruno sottolinea come “l’iter di riforma del provvedimento, previsto da un disegno di legge di cui è relatrice la deputata Alessia Mosca, è in fase avanzata e si potrebbe concludere entro fine anno”.

In Emilia-Romagna a fronte di 4.000 presenze complessive nelle carceri, si registrano 685 detenuti lavoranti alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria e 108 non dipendenti, ovvero in proprio o alle dipendenze di imprese e cooperative. (1)

“Apprendere capacità lavorative è una forma di educazione alla legalità e avere una professionalità da spendere sul mercato del lavoro una volta fuori dal carcere - sostiene Bruno -, sarà la prima forma di protezione dal pericolo di recidiva e quindi anche fonte di sicurezza collettiva”. Proprio per questo motivo la Garante invita a tenere separati “presupposti, finalità, ambiti di applicazione del lavoro come occupazione retribuita e i lavori socialmente utili o di pubblica utilità, che appartengono all’ambito della giustizia riparativa”. Questi ultimi infatti “sono percorsi decisamente condivisibili - assicura Bruno -, ma non sovrapponibili all’inserimento lavorativo, dal momento che rispondono ad una scelta individuale delle persone condannate”.

Una distinzione necessaria in particolare per l’opinione pubblica, dal momento che del lavoro volontario si è molto parlato sui mass media sia “per la possibilità, poi diventata realtà, di impiegare detenuti volontari in attività di aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto – conclude la Garante -, sia per le modifiche al codice della strada che hanno introdotto la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità per i reati di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica”.

(1) Il dato presentato è aggiornato al 31/12/2011

Relazione delle attività svolte - anno 2012

Relazione delle attività svolte - anno 2012

Nel nostro Paese, ormai da diversi anni, è presente una massa cre-scente di persone detenute per le quali la pena rieducativa, a pre-scindere da quello che si possa pensare sulla validità dell’opzione ideologica che la sottende, appa-re un concetto fuori dalla appa-realtà.

Si tratta, è evidente, della popola-zione straniera, quasi tutta irrego-lare, priva di radicamento legale con il territorio: destinata, una volta espiata la pena, ad essere espulsa comunque, a prescindere dal percorso maturato nel corso della detenzione.

E’ noto che il flusso relativo alla presenza degli stranieri è stato per lungo tempo inarrestabile, per il continuo flusso migratorio, le dif-ficoltà di ingresso ed inserimento nel paese di arrivo, i meccanismi legislativi che impediscono (salve rare eccezioni) la regolarizzazione di chi è entrato senza permesso di soggiorno.

A questo si aggiunge che i perio-di perio-di detenzione per molti stranieri sono più lunghi: per mancanza di un’adeguata difesa, perché spes-so i magistrati basano il giudizio di pericolosità sociale sulla condi-zione di irregolarità, sull’assenza di documenti, casa, lavoro, a volte per difetto di comprensione di quel-lo che sta succedendo, per l’as-senza di un numero sufficiente di

Nel documento relazione annuale delle attività svolte (pagine 143-147)