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222 C.P.: Ricovero in un manicomio giudiziario (1)

Nel documento relazione annuale delle attività svolte (pagine 126-139)

Relazione delle attività svolte - anno 2012

L’art. 3 ter del Decreto Legge n°211/2011, come modificato dalla legge di conversione n°9/2012, prevede che – entro il 31 Marzo 2013 – le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giu-diziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia siano eseguite esclusivamente all’interno di strutture sanitarie in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi (anche con riguardo ai profili di sicurezza) definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro della Giustizia e d’inte-sa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Prov. Autonome (D.M. 1.10.2012).

211, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio 2012, n. 9.

(2) L’art. 1, L. 20 febbraio 2006, n. 95 ha previsto che in tutte le disposizioni legislative vigenti il termine «sordomuto» sia sostituito con l’espressione «sordo».

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 8-27 luglio 1982, n. 139 (Gazz. Uff. 4 agosto 1982, n.

213), ha dichiarato, fra l’altro: a) l’illegittimità del primo comma, nella parte in cui non subordi-na il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell’imputato prosciolto per infermità psichica, al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o (così corretta la vocale da «e» con rettifica apportata nella Gazz. Uff. 11 agosto 1982, n. 220) della esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo della applicazio-ne della misura; b) non fondate le questioni di legittimità del primo comma, in riferimento all’art.

4, primo e secondo comma Cost., all’art. 27, primo e terzo comma Cost. e all’art. 32, primo e secondo comma, Cost.; con sentenza 14-24 luglio 1998, n. 324 (Gazz. Uff. 29 luglio 1998, n.

30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro: a) l’illegittimità del primo e secondo comma, nella parte in cui prevedono l’applicazione anche ai minori della misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario; b) l’illegittimità del quarto comma; con sentenza 7-11 giugno 1999, n. 228 (Gazz. Uff. 16 giugno 1999, n. 24 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del primo comma, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost.

Precedentemente la stessa Corte, con sentenza 1-9 giugno 1967, n. 68 (Gazz. Uff. 10 giugno 1967, n. 144), aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità del primo comma, in riferimento all’art. 13, primo e secondo comma Cost., all’art. 24, secondo comma Cost., all’art.

27, secondo comma e all’art. 32 Cost.

(4) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita con l’art. 1, D.Lgs.Lgt.

10 agosto 1944, n. 224 che ad essa ha sostituito la pena dell’ergastolo.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 14-24 luglio 1998, n. 324 (Gazz. Uff. 29 luglio 1998, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro: a) l’illegittimità del primo e secondo comma, nella parte in cui prevedono l’applicazione anche ai minori della misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario; b) l’illegittimità del quarto comma.

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 14-24 luglio 1998, n. 324 (Gazz. Uff. 29 luglio 1998, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro: a) l’illegittimità del primo e secondo comma, nella parte in cui prevedono l’applicazione anche ai minori della misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario; b) l’illegittimità del quarto comma. Precedente-mente la stessa Corte, con sentenza 9-15 giugno 1972, n. 106 (Gazz. Uff. 21 giugno 1972, n.

158), aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità del quarto comma, in riferimento all’art. 3 Cost.

(7) La Corte costituzionale, con sentenza 2 - 18 luglio 2003, n. 253 (Gazz. Uff. 23 luglio 2003, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l’illegittimità dell’articolo 222 del codice penale, nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell’infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale; b) non fondata la questione di legittimità dell’art. 219, primo e terzo comma, del codice penale, in riferimento all’art. 3 Cost.

Art. 3-ter: Disposizioni per il defi-nitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (1)

1. Il termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari già previsto dall’allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, e dai conse-guenti accordi sanciti dalla Confe-renza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011, secon-do le modalità previste dal citato decreto e dai successivi accordi e fatto salvo quanto stabilito nei commi seguenti, è fissato al 1°

febbraio 2013.

2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non regola-mentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d’intesa con la Con-ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel sup-plemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a

D.L. 22-12-2011 n. 211

Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 dicembre 2011, n. 297.

In vigore dal 11 novembre 2012

Relazione delle attività svolte - anno 2012

casa di cura e custodia. (2)

3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:

a) esclusiva gestione sanitaria all’interno delle strutture;

b) attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti inte-ressati, da svolgere nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

c) destinazione delle strutture ai soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime.

4. A decorrere dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’asse-gnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all’interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2, fermo restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale.

5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comprese anche quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute assunta di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari.

6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo, limitatamente alla realizzazione e ricon-versione delle strutture, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l’anno 2012 e 60 milioni di euro per l’anno 2013.

Le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione, che deve con-sentire la realizzabilità di progetti terapeutico-riabilitativi individuali. All’erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2012, utilizzando quota parte delle risorse di cui al citato articolo 20 della legge n.

67 del 1988; quanto ad ulteriori 60 milioni di euro per l’anno 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. (3) (4)

7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l’esercizio delle attività di cui al comma 1 nonché degli oneri derivanti dal comma 5, è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l’anno 2012 e 55 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei program-mi del Ministero degli affari esteri;

b) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell’autorizza-zione di spesa di cui all’articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) quanto a 7 milioni di euro per l’anno 2012 e a 24 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero della giustizia.

8. Il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 9 dell’inte-sa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, provvede al monitoraggio e alla verifica dell’attuazione del presente articolo.

9. Nell’ipotesi di mancato rispetto, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del ter-mine di cui al comma 1, in attuazione dell’articolo 120 della Costituzione e nel rispetto dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Governo provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione a quanto previsto dal comma 4.

Relazione delle attività svolte - anno 2012 10. A seguito dell’attuazione del presente articolo la destinazione dei beni immobili degli ex ospedali psichiatrici

giudiziari è determinata d’intesa tra il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, l’Agenzia del demanio e le regioni ove gli stessi sono ubicati.

(1) Articolo inserito dalla legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 9.

(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 1° ottobre 2012.

(3) Comma così modificato dall’art. 6, comma 3, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189.

(4) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 28 dicembre 2012

IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante: «Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell’art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l’art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalità e i criteri di trasferimento, dal Dipartimento dell’am-ministraziore e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2008, n. 126;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante: «Interventi urgenti per il contrasto della tensione deten-tiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, recante: «Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tec-nologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private», pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997;

Visto l’art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 feb-braio 2012, n. 9, concernente disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 1° febbraio 2013 il termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;

Visto in particolare il comma 2 del suddetto art. 3-ter, che dispone che, con decreto di natura non regolamen-tare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel S.O.

alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia;

Considerato che, a norma del richiamato art. 3-ter, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, il predetto decreto deve essere adottato nel rispetto dei seguenti criteri:

a) esclusiva gestione sanitaria all’interno delle strutture;

D.M. 1-10-2012 - Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture

residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di

sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a

casa di cura e custodia.

Relazione delle attività svolte - anno 2012

ne al Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzio-ni safunzio-nitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e befunzio-ni strumentali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, recante: «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzatu-re e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2008, n. 126;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante: «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, recante: «Approvazione dell’atto di indirizzo e coor-dinamento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private», pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997;

Visto l’art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, concernente disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 1°

febbraio 2013 il termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;

Visto in particolare il comma 2 del suddetto art. 3-ter, che dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia;

Considerato che, a norma del richiamato art. 3-ter, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, il predetto decreto deve essere adottato nel rispetto dei seguenti criteri:

a) esclusiva gestione sanitaria all’interno delle strutture;

b) attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti inte-ressati, da svolgere nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

c) destinazione delle strutture ai soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 8, comma 4, che prevede la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’esercizio delle attività sanitarie delle strutture pubbliche e private;

Ritenuto necessario, in attuazione di quanto prescritto dal decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, in legge 17 febbraio 2012, n. 9, di dover integrare, secondo i criteri stabiliti dal medesimo, il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, con gli ulteriori requisiti relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazio-ne a casa di cura e custodia;

Visto l’avviso favorevole del Ministero dell’interno espresso con nota del 23 luglio 2012;

Acquisita l’Intesa espressa dalla Conferenza unificata nella seduta del 25 luglio 2012 (Rep. Atti n. 98/CU);

Considerato che, con nota del 3 agosto 2012, il Ministero della giustizia ha richiesto di modificare l’Allegato A del predetto decreto, aggiungendo le parole: «e di sicurezza» alla fine del primo periodo del paragrafo «Requisiti struttura-li»;

Vista la nota del 5 settembre 2012 con la quale il Ministero della salute ha richiesto l’assenso tecnico al Ministero dell’interno ed al Ministero della giustizia, sullo schema del più volte citato decreto e sul relativo Allegato A, nel testo aggiornato con la modifica richiesta dal Ministero della giustizia;

Vista la nota del 7 settembre 2012 con la quale il Ministero della giustizia ha espresso il proprio assenso tecnico;

Vista la nota dell’11 settembre 2012 con la quale il Ministero dell’interno ha espresso il proprio avviso favorevole;

Vista la nota del 12 settembre 2012 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso alla Segreteria della Confe-renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, la proposta di modifica dello schema di decreto, relativo all’Allegato A, aggiungendo le parole: «e di sicurezza» alla fine del primo periodo del paragrafo «Requisiti strutturali», al fine di acquisire l’Intesa della Conferenza Unificata per il perfeziona-mento della procedura di adozione del suddetto decreto;

Relazione delle attività svolte - anno 2012 Acquisita l’Intesa della Conferenza unificata nella seduta del 26 settembre 2012 (Rep. Atti n. 111/CU);

Decreta:

Art. 1

1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, definisce, ad integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 gli ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di si-curezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone, cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia.

2. I requisiti di cui al comma precedente sono individuati nell’Allegato «A» al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art. 2

1. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A

Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e

custodia

(Art. 3-ter, decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n.

9)

Si ha riguardo alle strutture residenziali sanitarie per l’esecuzione della misura di sicurezza che esplicano funzioni terapeutico-riabilitative e socio-riabilitative in favore di persone affette da disturbi mentali, autori di fatti che costitui-scono reato, a cui viene applicata dalla Magistratura la misura di sicurezza detentiva del ricovero in ospedale psichia-trico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia.

La gestione interna di tali strutture è di esclusiva competenza sanitaria.

Le strutture residenziali sanitarie per l’esecuzione della misura di sicurezza devono essere realizzate e gestite dal Servi-zio sanitario delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto di quanto previsto dagli Allegati A e C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008.

I requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di seguito elencati, sono intesi come requisiti minimi per l’esercizio delle funzioni sanitarie, indispensabili per il funzionamento delle strutture e per il raggiungimento degli obiettivi di salute e di riabilitazione ad esse assegnati, tramite l’adozione di programmi terapeutico-riabilitativi e di inclusione sociale fondati su prove di efficacia.

Detti requisiti integrano quelli già definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, e si connotano come specifici per le attività sanitarie che devono essere svolte nelle strutture residenziali di che trattasi.

Considerando che i pazienti destinatari delle strutture di che trattasi possono presentare caratteristiche psicopatologi-che significativamente variabili, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio

Considerando che i pazienti destinatari delle strutture di che trattasi possono presentare caratteristiche psicopatologi-che significativamente variabili, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio

Nel documento relazione annuale delle attività svolte (pagine 126-139)