Capo I
Aria, acqua, suolo e rete fluviale
Art. 8 – Sistema Aria
• Riferimento alla Relazione – A) Il Quadro Conoscitivo 3. Le componenti ambientali e le relative pressioni – 3.2 aria
• Riferimento alla Relazione – B) IL Progetto Di Piano 4. I sistemi ambientali – 3.1 Sistema aria
1. L’Amministrazione Comunale, al fine di perseguire un miglioramento della qualità e una corretta tutela e gestione del sistema aria, prevede l’ubicazione delle nuove attività produttive, nonché il progressivo trasferimento delle attività esistenti, con emissioni atmosferiche e acustiche rilevanti, al di fuori delle articolazioni insediative con specifiche funzioni abitative, ovvero almeno a distanza tale da non recare disturbi e/o danni agli abitanti, ovvero in aree in cui i fenomeni di trasporto atmosferico degli inquinanti non comportino la ricaduta degli stessi su tali articolazioni.
2. Per le piccole e medie industrie ritenute vantaggiose per la popolazione locale, in quanto atte ad offrire possibilità di lavoro o servizi necessari senza richiedere grandi spostamenti, si richiede l’adozione di specifiche misure che rendano compatibile la loro presenza entro le articolazioni abitative con le esigenze di protezione dall’inquinamento, privilegiando l’adozione di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera.
3. Nel Regolamento Urbanistico (di seguito R.U.) e nei piani attuativi, al fine di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, si provvede alla realizzazione delle seguenti disposizioni:
politiche di contenimento del traffico veicolare, basate sull’implementazione delle seguenti azioni:
- riorganizzazione dei flussi di traffico nei nodi più critici, prevedendo delle varianti “ad hoc”
per il ripristino o miglioramento della circolazione stradale all’interno del centro abitato;
- realizzazione di percorsi pedonali e piste ciclabili;
- istituzione di isole pedonali temporanee, in specifiche zone preliminarmente individuate, e di giornate ecologiche;
- potenziamento e revisione del servizio di trasporto pubblico, prevedendo in particolare il controllo periodico delle emissioni dei mezzi in uso1.
programmazione urbanistica degli insediamenti abitativi e industriali, al fine di dislocare razionalmente le fonti alla luce della situazione micrometeorologica dell’area e degli insediamenti già esistenti;
politiche energetiche volte all’ottimizzazione del risparmio, al fine di contenere e, se possibile, ridurre la produzione e la diffusione di inquinanti atmosferici derivati dai processi di consumo energetico.
4. Nel R.U. si prevedono altresì specifici incentivi a favore delle attività che non inquinano l’aria e disincentivi a carico di quelle più inquinanti, con particolari agevolazioni per le attività che hanno adottato o intendono concretamente adottare un sistema volontario di gestione delle problematiche ambientali, in conformità alle norme ISO 14000 e al Regolamento EMAS vigenti2.
Art. 9 – Sistema Acqua
• Riferimento alla Relazione – A) Il Quadro Conoscitivo 3. Le componenti ambientali e le relative pressioni – 3.2 acqua
• Riferimento alla Relazione – B) Il Progetto Di Piano 4. I sistemi ambientali – 4.2 Sistema acqua
• Riferimento alla Cartografia
QUADRO CONOSCITIVO: Tav. 4a – PTC – Acqua e Suolo (1: 35.000)
Tav 6d1; 6d3; 6d4; 6d5; 6d6; 6d7 - Carta Delle Aree Allagabili (1:10.000)
Tav 6f1; 6f3; 6f4; 6f5; 6f6; 6f7 - Carta Delle Aree A Pericolosità Geomorfologica (1:10.000) Tav 6g1; 6g3; 6g4; 6g5; 6g6; 6g7 - Carta Delle Aree A Pericolosità Idraulica (1:10.000) Tav 6h - Carta Delle Zone A Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL)(1:5.000) Tav.7d1 - Le Risorse Idriche Superficiali - ad Accumulo Artificiale (Laghetti) (1:35.000)
1. In linea con le indicazioni del P.I.T. regionale e del P.T.C. provinciale, l’Amministrazione stabilisce obiettivi e azioni necessari per il raggiungimento del massimo risparmio idrico (art. 25 d.lgs. n.152/99) e dell’incremento del livello di qualità e di tutela della risorsa idrica. A tal fine, si adottano tutte le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici, nonché ad incrementare il riciclo e il riutilizzo delle acque mediante l’uso delle migliori tecniche disponibili, come previsto dall’art. 98 del d.lgs 152/2006.
2. Ai fini del perseguimento del massimo risparmio idrico, in accordo con la competente Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (AATO), si richiede il rispetto delle seguenti disposizioni:
Utilizzo di fonti di approvvigionamento differenziate in relazione all’uso finale delle risorse idriche, riservando prioritariamente le acque di migliore qualità al consumo umano e agli usi idropotabili ed abbandonando progressivamente il ricorso ad esse per usi che non richiedono elevati livelli qualitativi.
Controllo e manutenzione periodica della rete acquedottistica di distribuzione e adduzione di acqua destinata a qualsiasi uso, in modo da limitare gli sprechi dovuti alle perdite delle tubature;
1 Le emissioni dei mezzi in uso sono determinabili grazie alla quantificazione degli inquinanti emessi in atmosfera per specifici parametri, quali ossidi di azoto e di zolfo, ossido di carbonio, polveri, idrocarburi non metanici, ozono, anidride carbonica.
2 Al momento, sono in vigore la ISO 14001:2004 per l’implememntazione di un sistema di gestione ambientale (SGA) e il Regolamento n. 761 del 19 Marzo 2001 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
a tal fine è prevista la sostituzione, nonché l’utilizzo nella costruzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione di acqua interni ed esterni, di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte di materiale metallico, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell’art. 146 del d.lgs 152/2006.
Implementazione di sistemi di raccolta delle acque meteoriche e delle acque reflue, sia trattate che non depurate, per gli insediamenti produttivi che prevedono un significativo consumo di risorsa.
Realizzazione di reti duali di adduzione nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, ai fini dell’utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili, come previsto nell’art. 146 comma 1 lett. c) del d.lgs 152/2006.
Dotazione degli allacciamenti delle singole unità abitative di contatori a norma, nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano, al fine di monitorare con maggior precisione i principali parametri di utilizzo3 ed evidenziare la discrepanza tra volumi distribuiti e volumi effettivamente consumati, in base a quanto previsto dall’art. 146 comma 1 lett. f) del d.lgs 152/2006.
Provvedere, ove possibile, all’interconnessione tra reti distributive diverse per raggiungere una distribuzione ottimale della risorsa e garantire una dotazione pro capite giornaliera non inferiore a 150 lt per abitante al giorno, intesa come volume attingibile dall’utente nelle 24 ore, in base a quanto prescritto alla lett. a) del punto 8.2.1 del DPCM 4/3/96.
Previsione negli strumenti urbanistici di misure volte alla tutela, qualitativa e quantitativa, della risorsa idrica complessivamente disponibile nel territorio comunale, grazie all’implementazione delle seguenti azioni:
- Completamento dell’estensione della rete acquedottistica di distribuzione, nonché della rete fognaria, a tutte le abitazioni, così come previsto dal comma 1 dell’art. 100 del d.lgs 152/2006 per tutti gli agglomerati con numero di abitanti equivalenti superiori a 2000, in base ai criteri di progettazione, costruzione e manutenzione stabiliti nel comma 2 del suddetto articolo; per piccoli insediamenti o edifici isolati, ove non sia possibile tale completamento, è prevista la possibilità di sfruttare gli acquiferi riconosciuti nel territorio del Comune di Manciano e di ricorrere a sistemi individuali di smaltimento4.
- Promuovere l’informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico, sia in ambito domestico che nel settore industriale, terziario ed agricolo, ai sensi della lett. d) del comma 1 dell’art. 146 del d.lgs 152/2006.
- Prevedere, in accordo con gli altri Comuni competenti, l’apertura al pubblico delle assemblee convocate nell’ambito dell’ATO 9, alle quali, oltre agli utenti interessati, possono partecipare i rappresentanti di associazioni di consumatori, di sindacati e di associazioni ambientaliste.
3. Al fine di tutelare le risorse idriche esistenti dall’eccessivo sfruttamento e dall’inquinamento, è prevista l’inclusione all’interno delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del R.U. delle seguenti indicazioni:
Regolamentazione dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, prestando particolare attenzione per l’attingimento a corpo idrico superficiale e/o le captazioni da pozzi ad uso privato in zone ove il rischio di sovrasfruttamento della falda possa essere maggiore.
Divieto o inibizione di qualsiasi attività inquinante in prossimità delle sorgenti idriche esistenti, con eventuale risanamento o ripristino della risorsa idrica a carico del responsabile.
Controllo periodico degli scarichi antropici e delle attività potenzialmente impattanti nelle aree sensibili, individuate in base ai criteri riportati nell’Allegato 6 alla Parte Terza del d.lgs 152/2006, in modo da proteggere la risorsa idrica superficiale e sotterranea eventualmente presente.
3 quantità del flusso di acqua erogato, durata o tempo di erogazione, temperatura di utilizzo.
4 trattamenti preliminari con fosse settiche o vasche Imhoff e subirrigazione, piccoli impianti di tipo aerobico al servizio di più abitazioni e subirrigazione, stagni di ossidazione o fitodepurazione, ecc.
Obbligo, per coloro che si approvvigionano, parzialmente o totalmente, di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto, di presentare annualmente la denuncia al gestore del servizio idrico del quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela delle acque dall’inquinamento, ai sensi dell’art. 165 comma 2 del d.lgs 152/2006.
4. Al fine di ottenere un progressivo e costante miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee, garantendo nel contempo una fornitura sempre più soddisfacente anche a livello quantitativo, è prevista la realizzazione delle seguenti azioni:
controllo e, ove necessario, ripristino o adeguamento delle reti fognarie, dei sistemi di collettamento e degli impianti di depurazione, ai sensi dell’art. 73 comma 2 lett. d) del d.lgs 152/2006;
controllo e, ove necessario, ripristino dei corpi idrici inquinati, provvedendo all’adozione dei mezzi necessari per ridurre e, ove possibile, eliminare le fonti contaminanti, il tutto privilegiando il miglioramento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi suddetti;
verifica delle caratteristiche degli interventi che possono comportare alterazioni significative del reticolo idrografico superficiale, quali l’artificializzazione degli alvei, il drenaggio delle acque superficiali e la realizzazione di dighe e invasi, in base alla disciplina dettata dall’art. 114 del d.lgs 152/2006;
controllo e riduzione dell’uso di fitofarmaci, antiparassitari e fertilizzanti nelle aree utilizzate per le attività agricole, per le quali è previsto altresì l’adeguamento alle norme sul risparmio idrico in agricoltura (improntato principalmente sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni settoriali e sui controlli degli effettivi emungimenti).
5. In riferimento al d.lgs 152/2006, nonché alla L.R. n. 20 del 31/5/2006, si dispone una disciplinadegli scarichi basata sul rispetto degli obiettivi di qualità e dei valori limite stabiliti dall’Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs 152/2006; a riguardo, si prevede il rispetto delle seguenti disposizioni:
Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. L’autorizzazione, disciplinata dagli artt. 124 e 125 del d.lgs 152/2006, è valida per quattro anni dal momento del rilascio e il rinnovo deve essere chiesto almeno un anno prima della scadenza, pena la decadenza della pratica di rinnovo; inoltre, è prevista la possibilità di stabilire specifiche deroghe ai valori limite e/o idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e arresto, nonché per l’eventualità di guasti e per gli eventuali periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime, in base a quanto stabilito dall’art 101 comma 1 del suddetto Decreto.
Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati ai sensi dell’art.
101 comma 7 lettera e) del d.lgs 152/2006, devono essere resi accessibili per il campionamento, realizzato dall’Autorità competente per il controllo, nel punto assunto come riferimento per il campionamento stesso.
E’ prevista altresì l’adozione delle seguenti prescrizioni:
- Per la disciplina degli scarichi delle acque reflue si fa riferimento al DPGR n. 28 del 23/5/2003, in attuazione dell’art. 6 della L.R. n. 64 del 21/12/2001.
- Per la disciplina degli scarichi delle acque termali si fa riferimento all’art. 102 del d.lgs 152/2006.
- Per la disciplina degli scarichi sul suolo si fa riferimento all’art.103 del d.lgs 152/2006.
- Per la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee si fa riferimento all’art.
104 del d.lgs 152/2006.
- Per la disciplina degli scarichi in acque superficiali si fa riferimento all’art. 105 del d.lgs 152/2006.
- Per la disciplina degli scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili si fa riferimento all’art. 106 del d.lgs 152/2006.
- Per la disciplina degli scarichi in reti fognarie si fa riferimento all’art. 107 del d.lgs 152/2006;
in particolare, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento di gestione della pubblica fognatura, di cui all’art. 107 comma 2 del d.lgs 152/2006, lo scarico di acque
reflue domestiche in pubblica fognatura mista e nella condotta nera delle fognature separate è sempre ammesso e non necessita di autorizzazione, come previsto dall’art. 5 comma 1 della L.R. n. 20 del 31/5/2006.
- Per la disciplina degli scarichi non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche si fa riferimento alle disposizioni dettate dall’art. 4 commi 2 e 6 della L.R. n. 20 del 31/5/2006.
- Per la disciplina dello scarico delle acque di prima pioggia e delle acque meteoriche dilavanti contaminate si fa riferimento all’art. 8 commi 1, 2, 6, 7, 8, 9 della L.R. n. 20 del 31/5/2006.
- Per la disciplina dello scarico di acque meteoriche dilavate non contaminate si fa riferimento all’art. 9 della L.R. n. 20 del 31/5/2006.
6. In ogni caso, le acque prelevate da corpi idrici superficiali e sotterranei non devono essere restituite con caratteristiche qualitative peggiori di quelle di prelievo e senza maggiorazioni di portata del corpo idrico superficiale dalle quali sono state prelevate, ai sensi dell’art. 101 comma 6 del d.lgs 152/2006. A riguardo, si dispone altresì che i valori limite non possono essere conseguiti in nessun caso mediante diluizione con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, come previsto dall’art. 101 comma 5 del d.lgs 152/2006.
7. L’utilizzazione agronomica delle acque reflue, provenienti dalle aziende di cui all’art. 101 comma 7 lett. a) b) c) del d.lgs 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari5, nonché degli effluenti di allevamento e delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, è soggetta a comunicazione all’Autorità competente, ai sensi dell’art. 75 del suddetto decreto, ed è disciplinata a livello regionale dall’art. 12 della L.R. n. 20 del 31/5/2006, in base a quanto stabilito dall’art. 112 del d.lgs 152/2006 e in riferimento alla Legge 547/96 e al DM 6 Luglio 2005.
8. Il R.U. e i piani attuativi, in relazione alle loro specifiche competenze, devono specificare che i promotori di trasformazioni che comportino incrementi di prelievi idrici ai fini produttivi hanno l'obbligo di provvedere all’individuazione delle fonti di approvvigionamento, fermo restando il prioritario ricorso alle misure di cui al comma 2, ricorrendo ad acque di qualità meno pregiata. Nel dichiarare ammissibili trasformazioni fisiche o funzionali, devono altresì verificare che il bilancio complessivo dei fabbisogni idrici non comporti il superamento delle disponibilità di risorse reperibili nell’area di riferimento, tenuto conto anche delle esigenze degli altri Comuni appartenenti all’ATO, salvo che non intervengano o non siano garantite nel contempo misure di bilanciamento dei consumi.
9. Al fine di preservare i corpi idrici utilizzati per scopi idropotabili, si limitano gli interventi che compromettano lo stato idrogeologico ottimale all’interno delle aree di immediata ricarica della falda idrica. Nel caso in cui si realizzino nuove perforazioni di pozzi per scopi idropotabili, si dovranno individuare le relative aree sulle quali apporre tali limitazioni; di contro, esse decadranno con l’abbandono della captazione. Per i pozzi di emungimento dell’acquedotto comunale, con particolare riferimento al subsistema paesistico ambientale “La Piana dell’Osa – Albegna P.i. 3”
valgono le seguenti disposizioni6:
nelle aree definite “zona di tutela assoluta”, con estensione di raggio non inferiore a 10 metri dal pozzo, sono consentiti esclusivamente interventi per realizzare opere di presa o costruzioni di servizio; tali aree devono essere recintate e provviste di canalizzazione per il flusso delle acque meteoriche, per le quali è fatto divieto di scarico o immissione diretta nelle acque sotterranee (comma 4 dell’art. 113 del d.lgs 152/2006).
nelle aree definite “zone di rispetto”, con estensione di raggio non inferiore a 200 metri dal pozzo, sono vietate le seguenti attività o destinazioni:
- dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzanti, di reflui, fanghi e liquami, anche se non depurati;
- accumulo di concimi organici;
- dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali o strade;
- aree cimiteriali;
5 In entrambi i casi, è possibile l’assimilazione dei reflui idrici alle acque reflue domestiche.
6 In riferimento alla DCR n. 236 del 24 Maggio 1988 e s.m.i.
- spandimento di pesticidi o fertilizzanti;
- apertura di cave o pozzi;
- stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- impianti di trattamento dei rifiuti;
- pascolo e stazzo di bestiame.
In tali zone è altresì vietato l’insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti è altresì richiesta l’adozione di misure utili al loro progressivo allontanamento.
10. Per le abitazioni o le aziende isolate ubicate in prossimità dei corsi d’acqua ricadenti nel territorio comunale, o con terreni di proprietà confinanti a tali corsi, è consentita la stipulazione di una “concessione annuale di attingimento a bacino idrico superficiale”, con la quale viene stabilita la quantità di acqua prelevabile in base alla destinazione d’uso, la modalità di prelievo e il costo complessivo; a riguardo, l’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare l’esistenza di prelievi abusivi, nonché il possesso dei requisiti per i quali è stata rilasciata.
11. Ai sensi dell’art. 10, del P.T.C., si adottano le seguenti disposizioni:
Per le opere di captazione idrica devono essere formulate, all’interno delle Norme Tecniche di Attuazione del R.U., specifiche disposizioni relative all’apertura di nuovi pozzi e all’uso di quelli esistenti. Oltre a censire, adeguare e regolamentare le opere esistenti ai sensi delle normative vigenti, il R.U., come per ogni altro intervento edilizio, deve altresì definire i livelli di rischio e di fattibilità delle nuove opere in funzione del quadro conoscitivo, con particolare riferimento alla classificazione in termini di vulnerabilità idrogeologica. Nel periodo di tempo necessario
all’adozione e all’entrata in vigore del suddetto Regolamento, vengono seguiti, ove l’intervento sia legalmente ammissibile, i criteri normativi generali di realizzazione dei pozzi del P.T.C.
Per le opere di smaltimento delle acque reflue vale quanto previsto nella disciplina degli scarichi di cui al comma 5. Le opere esistenti saranno adeguate secondo i modi ed i tempi definiti nelle Norme Tecniche di Attuazione del R.U., all’interno delle quali verrà altresì regolamentata la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento, nel rispetto delle normative vigenti; a tal fine si richiede la definizione dei livelli di rischio e la fattibilità in funzione del quadro conoscitivo7, con particolare riferimento alla classificazione in termini di vulnerabilità idrogeologica.
Per i nuovi impianti di sub-irrigazione, ne è fatto divieto di realizzazione in tutte le aree del territorio comunale assimilabili in classe di rischio n. 4, ovvero a vulnerabilità elevata, nonché nei centri abitati e nei nuclei urbani consolidati e in ogni altro luogo dove sia tecnicamente possibile ed economicamente compatibile l’allaccio alla pubblica fognatura; la messa in opera di tali impianti è subordinata alla realizzazione di uno studio geologico-idrogeologico del sito specifico.
Per gli impianti di depurazione a fanghi attivi, ne è consentita la realizzazione sia nelle aree esterne che all’interno delle zone insediative, come delimitati nel R.U., con smaltimento delle acque reflue per mezzo di accumulo in apposito contenitore impermeabile o, nei casi consentiti, per immissione diretta in corsi d’acqua superficiali.
12. Nel R.U. si prevedono misure ed azioni riferite alle seguenti tematiche:
riassetto dell’equilibrio idrogeologico e miglioramento generale della qualità chimico - biologica;
regimazione delle acque superficiali;
riqualificazione delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua e degli argini;
mantenimento delle canalizzazioni agricole;
verifica della messa in sicurezza dei pozzi e delle acque sotterranee;
compensazione dei consumi
7 Tali richieste devono essere realizzate per qualsiasi tipo di intervento.
Art. 10 – Suolo e Sottosuolo
• Riferimento alla Relazione – A) Il Quadro Conoscitivo
3. Le componenti ambientali e le relative pressioni – 3.8 suolo e sottosuolo
• Riferimento alla Relazione – B) Il Progetto Di Piano 4. I sistemi ambientali – 4.5 Sistema suolo e sottosuolo
• Riferimento alla Cartografia –
QUADRO CONOSCITIVO: Tav. 4a – PTC – Acqua e Suolo (1: 35.000) Tav 6a1; 6a3; 6a4; 6a5; 6a6; 6a7 - Carta Geologica (1:10.000)
Tav 6b1; 6b3; 6b4; 6b5; 6b6; 6b7 - Carta Litologico-Tecnica (1:10.000) Tav 6c1; 6c3; 6c4; 6c5; 6c6; 6c7 - Carta Geomorfologica (1:10.000) Tav 6d1; 6d3; 6d4; 6d5; 6d6; 6d7 - Carta Delle Aree Allagabili (1:10.000)
Tav 6e1; 6e3; 6e4; 6e5; 6e6; 6e7 - Carta Idrogeologica E Delle Aree Con Problematiche Idrogeologiche (1:10.000) Tav 6f1; 6f3; 6f4; 6f5; 6f6; 6f7 - Carta Delle Aree A Pericolosità Geomorfologica (1:10.000)
Tav 6g1; 6g3; 6g4; 6g5; 6g6; 6g7 - Carta Delle Aree A Pericolosità Idraulica (1:10.000) Tav 6h - Carta Delle Zone A Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL)(1:5.000) Tav. 7a - Uso del Suolo Agricolo / Civile / Industriale (1:35.000)
Tav 7b - Uso del Suolo Forestale (1:35.000)
Tav.7d1 - Le Risorse Idriche Superficiali - ad Accumulo Artificiale (Laghetti) (1:35.000)
1. L’Amministrazione, considerata l’importanza rivestita dai fattori di rischio idrogeologici, naturali e antropici in fase di programmazione di nuovi interventi, richiede la redazione di una valutazione del rischio idraulico8 per tutte le previsioni di intervento, sia di natura edificatoria che di trasformazione morfologica di aree pubbliche o private ricadenti in ambito B. Tali interventi, in riferimento a quanto previsto al comma 6 lett. c) e al comma 9 dell’art 77 del P.I.T.9, dovranno essere corredati da uno studio idrologico-idraulico, che definisca sia gli ambiti soggetti ad esondazione per piene con tempi di ritorno duecentennali sia l’eventuale presenza di fenomeni di ristagno; qualora venga verificata la presenza del rischio idraulico dovranno essere individuate sia le aree ove ubicare gli interventi programmati, preservando l’edificato esistente, sia gli adeguati
1. L’Amministrazione, considerata l’importanza rivestita dai fattori di rischio idrogeologici, naturali e antropici in fase di programmazione di nuovi interventi, richiede la redazione di una valutazione del rischio idraulico8 per tutte le previsioni di intervento, sia di natura edificatoria che di trasformazione morfologica di aree pubbliche o private ricadenti in ambito B. Tali interventi, in riferimento a quanto previsto al comma 6 lett. c) e al comma 9 dell’art 77 del P.I.T.9, dovranno essere corredati da uno studio idrologico-idraulico, che definisca sia gli ambiti soggetti ad esondazione per piene con tempi di ritorno duecentennali sia l’eventuale presenza di fenomeni di ristagno; qualora venga verificata la presenza del rischio idraulico dovranno essere individuate sia le aree ove ubicare gli interventi programmati, preservando l’edificato esistente, sia gli adeguati