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Capo I Norme generali

PARTE QUINTA

TITOLO I

Valutazione Integrata di Piani e Programmi

Capo I

Criteri di Valutazione del Piano Strutturale

Art. 55 - Criteri generali di valutazione integrata

1. Sono sostenibili le azioni di trasformazione che, pur comportando modificazioni dell’esistente, presentino un bilancio accettabile degli effetti territoriali, paesaggistico-ambientali,economici e sociali, e sulla salute umana tali da non compromettere significativamente le risorse essenziali interessate dalle trasformazioni così come riconosciute nel Quadro Conoscitivo, nella valutazione degli effetti ambientali e nello Studio per la valutazione di incidenza per gli aspetti specifici.

2. Sono soggetti a valutazione integrata gli atti comunali di governo del territorio e precisamente:

• Il Regolamento Urbanistico

• I Piani complessi di intervento

• I piani attuativi

La valutazione integrata comprende la verifica tecnica di compatibilità relativamente all’uso delle risorse essenziali del territorio come individuate al comma 1.

3 Sono altresì soggetti a valutazione integrata, in quanto atti di governo del territorio, qualora incidano sull’assetto della pianificazione territoriale vigente determinandone modifiche o variazioni:

• I Piani e i Programmi di settore

• Gli accordi di programma e gli altri atti della programmazione negoziata

In questo caso la valutazione integrata di cui al comma 1 è integrata da uno specifico elaborato nel quale sono evidenziate le risorse essenziali del territorio da utilizzare, i relativi tempi e le modalità, gli altri atti delle politiche di settore interessati e le possibili sinergie e i parametri per il monitoraggio degli effetti.

Relativamente agli effetti derivanti dal piano o programma deve essere considerato:

• l’eventuale carattere cumulativo

• la natura sovracomunale

• l’entità e estensione nello spazio in riferimento all’area geografica e alla popolazione interessata L’intensità degli effetti rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile viene valutata in relazione agli elementi di cui all’art.14 comma 3 della L.R. 01/05

• Criteri generali per i sistemi insediativi

La disciplina dei sistemi insediativi di cui al Titolo VI per ogni UTOE individua le categorie di intervento edilizio distinte in (art.36) Conservazione, Recupero edilizio, Nuova edificazione così articolate:

Categoria di intervento articolazione dell’intervento A) Manutenzione ordinaria

B) Manutenzione straordinaria conservazione

C) Restauro e risanamento conservativo D) Ristrutturazione 1 (Ris 1)

recupero edilizio

E) Ristrutturazione 2 (Ris 2)

F) Sostituzione edilizia con o senza addizioni volumetriche (N.E.1) G) Ristrutturazione urbanistica (N.E.2)

nuova edificazione

H) Nuova edificazione (N.E.3)

Ogni insediamento è individuato in base a tre categorie di interpretazione che distinguono all’interno (Art.6) La Città consolidata, La città da consolidare, La città da trasformare. In base alle categorie di intervento e alla loro localizzazione si stabilisce il campo di applicazione della Valutazione Integrata e gli artt. Successivi da considerare considerando che fino alla categoria di intervento definita Conservazione non si procede a valutazione ed inoltre la valutazione è esclusa per gli ulteriori interventi segnalati con il NO nella seguente tabella:

tipo di categoria di

intervento intervento

Localizzazione nella UTOE, interventi, e valutazione eventuale da effettuare ai sensi degli articoli corrispondenti

CITTA’ ART. CITTA’ ART. CITTA’ ART.

Già consolidata

da consolidare

da trasformare

D) Ris.1 X NO X NO X NO

RECUPERO

EDILIZIO E) Ris.2 X 45 X NO X NO

NUOVA F) N.E.1 X 43;44;45 X 44,45 X NO

EDIFICAZIONE G) N.E.2 NO No X 43;44;45 X 44;45

H) N.E.3 NO No X 43;44;45 X 43;44;45

Per gli interventi localizzati nella città da trasformare vale lo schema di insediabilità di cui all’allegato 1 delle presenti norme

Art. 56 - Campo di applicazione e funzione del Regolamento Urbanistico

La valutazione integrata si applica agli atti di governo del territorio (regolamento urbanistico, piani attuativi, piani complessi di intervento, ecc.) come definiti all’art.6 delle presenti norme.

Il Regolamento Urbanistico costituisce quadro di riferimento per gli altri atti di governo e nel disegnare compiutamente le aree soggette a trasformazione, nonché le modalità di attuazione delle diverse porzioni di esse, definisce la loro natura, la distinzione in piani e programmi, le fasi di attuazione. Stabilisce altresì che l’attuazione delle previsioni, in relazione ai piani e ai programmi individuati, sia preceduta da un valutazione che mostri gli effetti prodotti dal piano o programma da attuare in relazione alle risorse trasformate e alla interazione con altri piani e programmi previsti.

Il Regolamento Urbanistico valuta l’ambito degli effetti in base alla seguente schema:

Criteri di valutazione effetti del piano o programma da attuare

indicatori interessati ai sensi dell’art. 6

Eventuale carattere cumulativo con altri piani e programmi

Natura sovracomunale

Entità ed estensione nello spazio in relazione all’area geografica e alla popolazione interessata

Art. 57 - Valutazione di piani attuativi, piani complessi di intervento piani e programmi di settore

Gli atti di governo del territorio comunque denominati, nella cornice valutativa effettuata dal Regolamento Urbanistico, oltre a specificare localmente l’intensità e il grado di trasformazione delle singole risorse essenziali soggette a trasformazione, ne valutano il complesso degli effetti ambientali in relazione al seguente schema:

Elementi da valutare in relazione all’intensità degli effetti per:

effetti del piano o programma da attuare

indicatori interessati ai sensi dell’art. 6

Sussistenza di problematiche ambientali pertinenti al piano o al programma

Rilevanza ai fini dell’attuazione della normativa comunitaria in materia di tutela dell’ambiente

Probabilità, durata, frequenza reversibilità dei processi indotti, Rischi per la salute umana o per l’ambiente

Vulnerabilità dell’area interessata, in ragione:

alle caratteristiche naturali

al superamento dei livelli di qualità ambientale

al superamento dei valori limite previsti dalla normativa

all’utilizzo intensivo del suolo patrimonio culturale presente

Effetti su aree e paesaggi riconosciuti da tutelare a livello nazionale o

comunitario

Art. 58- Procedura di valutazione integrata

Valutate le risorse essenziali coinvolte ai sensi dell’art. 3 della L.R.01/05 ed effettuato lo sceening di cui all’art. precedente, in relazione al monitoraggio continuo sullo stato delle risorse ricomprese in piani e programmi individuati dal Regolamento Urbanistico si stabiliscono due fasi di verifica degli aspetti individuati nell’Art. precedente:

Puntualizzazione dei beni coinvolti

Punti aspetti della procedura aspetti di congruità dell’intervento a L’individuazione delle aree e dei beni di rilevanza

ambientale

b l’individuazione dello stato delle risorse soggette a

modificazione

c L’indicazione delle finalità degli interventi previsti e dei motivi delle scelte rispetto ad altre alternative d La descrizione dell’azione prevista e del suo

prevedibile impatto sull’ambiente

e L’individuazione dei livelli di criticità delle aree e delle risorse interessate

f l’indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi sull’ambiente, individuando le risorse economiche da impiegare g l’accertamento del rispetto delle norme igienico

sanitarie, limitatamente alle previsioni di insediamenti industriali e di attività produttive in genere

Procedura di valutazione

Presi in esame i passaggi e stabilite le prime congruità si effettua la procedura per la valutazione degli effetti ambientali prendendo a riferimento, in attesa del regolamento di attuazione della L.R.01/05, lo schema di cui al capitolo quarto delle Istruzioni Tecniche di cui alla D.G.R.T.1541/98 al paragrafo 1.5

punti azioni di trasformazione e criteri effetti rilevati

1 Descrizione dell’azione di trasformazione

2 Individuazione delle risorse coinvolte e individuazione dell’ambito degli effetti

3 analisi dello stato di fatto delle risorse soggette a modificazione

4 Definizione degli specifici obiettivi prestazionali di tutela, salvaguardia e riqualificazione dei sistemi ambientale, insediativo, socioeconomico che si intendono perseguire e determinazione dei criteri di valutazione

5 Descrizione e stima dei prevedibili effetti dell’azione di trasformazione

6 Valutazione dell’azione di trasformazione in relazione

agli obiettivi di cui al punto 4

7 indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti ambientali negativi

TITOLO II

Disposizioni per il Regolamento Urbanistico e attuazione del Piano Strutturale

Capo I

Disposizioni per il regolamento urbanistico