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Le diverse tipologie di organi esterni al potere giudizia rio investiti di funzioni giurisdizionali: administrative

del potere giudiziario americano nel sistema dei checks and balances

M, E, W Tennessee 6 mag 1862 rifiuto di giustizia sedizione rimosso 26 giu 1862 Mark W Delahay

2. Funzioni giurisdizionali attratte nell’orbita dell’esecutivo.

2.1. Le diverse tipologie di organi esterni al potere giudizia rio investiti di funzioni giurisdizionali: administrative

tribunals, legislative courts e adjudicative agencies.

Da un punto di vista storico, si può osservare che l’istituzione di questo tipo di tribunali al di fuori dello spettro dell’Art. III e delle sue ga- ranzie ha origini risalenti. Già il primo Congresso degli Stati Uniti conferì funzioni considerate giurisdizionali al Dipartimento del Tesoro. Era il ca- so di talune controversie relative ai benefici riservati ai veterani55 o a certi prelievi doganali56. Tali deroghe alla giurisdizione ordinaria – per usare con qualche ampiezza di significato un’espressione del diritto italiano che utilizzo qui per alludere alle Art. III Courts – venivano giustificate sulla base della public rights doctrine, secondo cui alcune controversie attinen- ti alla riscossione delle entrate statali ed al versamento di fondi pubblici a favore di privati non devono necessariamente essere composte davanti ad organi giurisdizionali. Proprio sulla base di tale dottrina, nel 1855 venne istituita la Court of Claims, competente per alcune pretese pecuniarie che, prima della sua istituzione, venivano fatte valere addirittura direttamente davanti al Congresso. Benché i suoi giudici godessero per previsione le- gislativa di life tenure, la natura di non Art. III Court della Court of Claims fu riconosciuta dalla Corte Suprema nel caso Williams v. United States57, in cui essa confermò la decisione assunta dal Congresso di ridur- re i salari dei componenti di quella Corte. Nel 1953 una legge del Con-

55 Si veda l’Act of Sept. 29, 1789, ch. 24, I Stat. 95

56 Si vedano l’Act of July 20, 1789, ch. 5, I Stat. 29, e l’Act of Sept. 1, 1789, ch.

2, I Stat. 55.

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gresso elevò la Court of Claims ad Art. III Court58, con ciò riconoscendo ai suoi componenti le garanzie costituzionali dell’inamovibilità e dell’irriducibilità del salario. Tuttavia nel 1982 essa fu sostituita dalla U- nited States Claims Court, che fu nuovamente fatta rientrare nella catego- ria delle Art. I Courts59, e come tale privata delle garanzie costituzionali in parola. Tra le numerose altre corti aventi questa natura, esemplificate nella Tab. 6, vale poi la pena ricordare, per l’ampiezza della giurisdizione che le è stata conferita, la United States Tax Court che, sempre in appli- cazione della public rights doctrine, il Congresso ha istituito come Admi- nistrative Tribunal60.

Si deve tuttavia precisare che in questi casi il Congresso ha gene- ralmente previsto la possibilità di impugnare le decisioni assunte da tali tribunali, sprovvisti delle garanzie di cui all’art. III, mediante l’appello ad una corte fornita di tali garanzie61. In questo modo ai soggetti coinvolti in casi e controversie devoluti ad un tribunale non sufficientemente indi- pendente e separato dagli organi politici veniva garantito un diritto d’appello a giudici maggiormente garantiti.

Tale appellabilità ad Art. III Courts non è però storicamente previ- sta con riguardo ad un’altra giurisdizione estranea tradizionalmente allo spettro garantista dell’Art. III. Alludo ai tribunali militari, integralmente composti da ufficiali delle forze armate, che furono già istituiti dal primo

Congresso come non Art. III Courts62. Sulla base del modello fornito

dall’esperienza britannica, del resto, i militari erano assoggettati a tale specifica giurisdizione, senza possibilità di accesso alle corti civili63. Quanto all’appellabilità delle decisioni assunte dai tribunali militari, il

Congresso non predispose, fino al 198464, nemmeno un sistema di revi-

sione efficace affidato alla giurisdizione militare, essendo invece il Presi

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La Court of Claims venne elevata ad Art. III Court dall’Act of July 28, 1953, Pub. L. No. 83-158, 67 Stat. 226. Tale qualificazione è stata poi confermata dalla Corte Suprema nella sentenza Glidden Company v. Zdanok, 370 U.S. 530 (1962).

59 La riforma fu approvata con l’Act of Apr. 2, 1982, Pub. L. No. 97-164, 96

Stat. 27, codificato come 28 U.S.C. § 171-177 (1982).

60 L’istituzione è avvenuta con la legge 26 U.S.C. § 7441 (1982). 61 In proposito si veda R.H.F

ALLON,JR., Of Legislative Courts, Administrative

Agencies, and Article III, cit., p. 922.

62

Si veda D. A. SCHLUETER, The Court-Martial: An Historical Survey, in Mili-

tary Law Review, n. 87/1980, p. 150.

63 J.E.P

FANDER, Article I Tribunals, Article III Courts, and the Judicial Power

of the United States, in Harvard Law Review, n. 118-2/2004, p. 715 ss.

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Tab. 6 Non Art. III Courts e impugnabilità

Art. I Courts Art. IV Courts Courts Martial Adjudicative Agencies

Armed Services Board of Con-

tract Appeals Social Security Administration's Office of Dis-ability Adjudication and Review Territorial Courts

United States Court of Ap-

peals for the Armed Forces Federal Mine Safety and Health Review Commission appellabilità prevista dalla legge

Guantanamo Milit. Comm. Federal Labor Relations Authority Commodity Futures Trading

Commission DC Courts:

Federal Trade Commission DC Court of Appeals Federal Maritime Commission Superior Court of DC

Legislative Courts appellabilità prevista dalla legge

United States Court of Federal Claims

United States Postal Service Board of Contract Appeals United States Merit Systems Protection Board United States Tax Court

United States bankruptcy courts Board of Patent Appeals and Interferences United States Court of Appeals for Veterans Claims Trademark Trial and Appeal Board

Civilian Board of Contract Appeals

Appellabilità alle Art. III Courts

(District Courts, Court of international Trade, Courts of Appeal, Supreme Court) private rights public rights

costituzionali legislativi

generalmente

esclusa appellabili Sempre Appellabilità limitata Appellabilità Non garantita ↑↑↑

Legenda: La prima riga indica le due diverse fonti costituzionali utilizzate dal Congresso per l’istituzioni di non

Art. III Courts. Nelle prime due colonne sono indicate le tre categorie di Art. I Courts. Nella III colonna sono indi-

cate le Art. IV Courts, tra le quali, per affinità sono aggiunte quelle del District of Columbia (DC). Le ultime due righe indicano in quali casi è garantito un ricorso a Art. III Courts contro decisioni di non Art. III Courts.

dente degli Stati Uniti, quale Commander in Chief65, ad avere l’ultima

parola66. Anche dopo la riforma del 1984, tuttavia, l’appellabilità alla Corte Suprema delle decisioni dei tribunali militari è molto limitata, es- sendo pienamente garantita alla parte militare nei soli casi in cui sia comminata la pena di morte67.

65 Secondo la qualifica che gli è attribuita dalla U.S. Const., Art. II, Sec. 2, Cl.

1: «The President shall be commander in chief of the Army and Navy of the United States, and of the militia of the several states, when called into the actual service of the United States».

66 J.E.P

FANDER, Article I Tribunals, Article III Courts, and the Judicial Power

of the United States, cit., p. 717.

67 Si veda in proposito il Title 28 dello United States Code, § 1259, rubricato

Court Of Appeals For The Armed Forces; Certiorari. Quanto alla dottrina, si rinvia

nuovamente a J.E.PFANDER, Article I Tribunals, Article III Courts, and the Judicial

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È inoltre molto risalente nella storia degli Stati Uniti, l’istituituzione di non Art. III Courts nei territori federali, ossia quei territori soggetti al controllo della Federazione ma non ancora eretti a Stato o comunque non appartenenti ad alcuno degli Stati della federazione. Tali tribunali, definiti in genere Territorial Courts, ebbero naturalmente maggiore diffusione du- rante la fase storica di espansione geografica degli Stati Uniti d’America. Ancora oggi, sebbene in numero inferiore, essi continuano a operare nei territories attualmente restanti68 come Art. IV Courts – l’art. IV della Co- stituzione americana è spesso indicato con l’appellativo di Territorial Clause69 – dal momento che il Congresso li ha istituti sulla base della spe- cifica competenza legislativa riconosciutagli da questa disposizione.

Rientrano in una categoria affine le corti presenti all’interno del Di- strict of Columbia, nonostante esse, sulla base dello specifico regime ter- ritoriale del distretto della capitale che è direttamente assoggettato all’amministrazione del Congresso dall’Art. I, Sec. 870, vengano conside- rate istituite dal Congresso proprio sulla base di quella disposizione e non già ai sensi dell’Art. IV. In ogni caso, anche le corti del District of Co- lumbia, al pari delle Territorial Courts propriamente dette, sono istituite senza le garanzie di cui all’Art. III della Costituzione e dunque, sotto questo profilo, sono assimilabili alle corti statali. La Corte Suprema, nella

sentenza Palmore v. United States71, ne ha confermato la compatibilità

con la Costituzione72.

Un’ulteriore categoria di organi giudicanti ai quali non sono estese le garanzie di cui all’Art. III è costituita dalle agenzie amministrative che il Congresso istituisce, sempre ai sensi dell’Art. I della Costituzione, e al- le quali generalmente assegna funzioni di regolamentazione e di imple- mentazione normativa. Ad esse, tuttavia, talvolta attribuisce anche fun- zioni giurisdizionali o para-giurisdizionali, motivo per il quale sono talora

68 Tra i territori restanti vanno annoverati Guam, le Isole Vergini e le Marianne

Settentrionali.

69 U.S. Const., Art. IV, Sec. 3, Cl. 2: «The Congress shall have power to dispose

of and make all needful rules and regulations respecting the territory or other proper- ty belonging to the United States».

70 U.S. Const., Art. I, Sec. 8: «The Congress shall have power […] to exercise

exclusive Legislation in all Cases whatsoever, over such District (not exceeding ten Miles square) as may, by Cession of particular States, and the Acceptance of Congress, become the Seat of the Government of the United States».

71 411 U.S. 389 (1973). 72

179 indicate con l’espressione di adjudicative agencies con lo scopo di di- stinguerle dalle agenzie prive di competenze giurisdizionali73.

Come risulta dalla Tab. 6, esiste dunque ad oggi nell’ordinamento degli Stati Uniti un articolato complesso di organi dotati di funzioni giu- risdizionali che sono inseriti per lo più nell’apparato esecutivo e risultano sprovvisti delle garanzie di indipendenza e separatezza dai poteri politici assicurate dalla Costituzione esclusivamente a favore del potere giudizia- rio federale.

2.2. La dottrina e la giurisprudenza americane di fronte alle