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del potere giudiziario americano nel sistema dei checks and balances

3. L’omologazione del giudiziario alle altre branches of gover-

nment nella lettura formalista e in quella funzionalista della se-

parazione dei poteri.

Dottrina della separazione dei poteri e indipendenza del giudiziario sono due concetti generalmente accostati tra gli studiosi nordamericani e non solo28. Si è così potuto affermare che la concettualizzazione del giu- diziario come un potere intrinsecamente indipendente non sia altro che un

prodotto direttamente derivante da quella dottrina29 o che quest’ultima

possa essere considerata come la sua stessa radice30. I lavori di Charles Geyh attestano la stretta relazione esistente tra quella dottrina e

27 A.P

IZZORUSSO, Italian and American Models of the Judiciary and of Judicial

Review of Legislation: A Comparison of Recent Tendencies, in The American Jour- nal of Comparative Law, n. 38-2/1990, p. 374. Si veda anche M. C.MILLER, The

Separation of Powers and Threats to Judicial Independence in the United States, in

L.E. DE GROOT-VAN LEEUWEN,W.ROMBOUTS (a cura di), Separation of Powers in

Theory and Practice. An international Perspective, Nijmegen (Olanda), 2010, p. 81:

«The federal courts in the United States are often considered some of the most inde- pendent courts in the world». Nello stesso senso, si veda L.A.KORNHAUSER, Is Ju-

dicial Independence a Useful Concept?, in S.B.BURBANK,B.FRIEDMAN (a cura di),

Judicial Independence at the Crossroads. An Interdisciplinary Approach, Thousand

Oaks (CA), 2002, p. 49.

28 Alla lista che segue può essere aggiunto M.C.M

ILLER, The Separation of Pow-

ers and Threats to Judicial Independence in the United States, cit., p. 83, secondo cui

«The theory of separation of powers in the US as well as our norms and traditions also provide a great deal of institutional independence for the federal judiciary».

29 E.L.R

UBIN, Independence as a Governance Mechanism, in S.B.BURBANK,B. FRIEDMAN (a cura di), Judicial Independence at the Crossroads. An Interdisciplinary

Approach, Sage Publications, 2002, p. 56: «To treat the judiciary as intrinsically inde-

pendent is an artifact of the idea that government consists of three separate branches».

30 J.M.P

ICKERILL, Institutional Interdependence and the Separation of Powers, in B.PEABODY (a cura di), The Politics of Judicial Independence. Courts, Politics,

and the Public, Baltimora (MD), 2011, p. 117: «The most common understanding of

judicial independence is rooted in a separation of power rationale». Nello stesso senso, si veda F. CROSS, Judicial Independence, in K. E. WHITTINGTON, R. D. KELEMEN,G.A.CALDEIRA (a cura di), The Oxford Handbook of Law and Politics, Oxford (N.Y.), 2008, p. 562.

75 l’indipendenza del giudiziario, mettendo in luce che, piuttosto che la let- tera della Costituzione, sono state le consuetudini sviluppatesi in un certo contesto sociale e culturale, fortemente influenzato dalle teorie sulla sepa- razione dei poteri, ad avere consolidato la tradizionale indipendenza del giudiziario americano31. L’affermazione è altresì ribadita anche da giuri- sti di formazione non americana come il nostro Pizzorusso, per cui l’ordinamento costituzionale statunitense ha creato un giudiziario «inde- pendent of the legislative and executive powers […] thus scrupulously applying the doctrine of Montesquieu»32.

Ancorché recenti studi sostengano sorprendentemente che la dottrina e la giurisprudenza statunitensi non abbiano dedicato molta attenzione al principio della separazione dei poteri se non a seguito delle travagliate vi-

cende della presidenza Nixon33, non è ragionevolmente revocabile in dub-

bio che tale principio abbia rappresentato e rappresenti ancora oggi uno dei pilastri fondamentali del costituzionalismo americano. Allo stesso modo, è certo che gli Stati Uniti costituiscono l’ordinamento giuridico che a quel principio s’è maggiormente ispirato, tant’è che si può affermare, con Mil- ler, che il sistema di governo degli Stati Uniti sia generalmente considerato come il paradigma della nozione della separazione dei poteri34.

Per la maggior parte degli studiosi americani, pertanto, la dottrina della separazione dei poteri è pacificamente ritenuta uno dei principi posti a fondamento dell’ordinamento costituzionale. Le critiche più ra- dicali che le sono mosse non riguardano infatti la dottrina in sé e per sé considerata, ma piuttosto la coinvolgono nel senso più specifico di prin- cipio ispiratore della forma di governo presidenziale, che viene accusata da alcune correnti, invero minoritarie, di realizzare un sistema di assun- zione della decisione politica troppo farraginoso, lento e inefficiente35.

31

C.G.GEYH, When Courts and Congress Collide: The Struggle for Control of

America’s Judicial System, Ann Arbor (MI), 2006, e C. G. GEYH, Custumary Inde-

pendence, in S. B. BURBANK,B.FRIEDMAN (a cura di), Judicial Independence at the

Crossroads. An Interdisciplinary Approach, Thousand Oaks (CA), 2002, p. 160 ss.

32 A.P

IZZORUSSO, Italian and American Models of the Judiciary and of Judicial

Review of Legislation, cit., p. 374.

33 M.S.F

LAHERTY, The Most Dangerous Branch, in The Yale Law Journal, n. 105-7/1996, p. 1738 ss.

34

M.C.MILLER, The Separation of Powers and Threats to Judicial Independ-

ence in the United States, cit., p. 81: «The system of government in the United

States is generally thought of as the epitome of the notion of separation of powers».

35 M.H.R

EDISH,E.J.CISAR, “If Angels Were to Govern”: The Need for Prag-

76

Si tratta di critiche che coinvolgono esclusivamente l’assetto dei rappor- ti tra Congresso e Presidente e che non toccano invece direttamente il ruolo del giudiziario, ossia la specifica lente attraverso cui stiamo svol- gendo la presente indagine. Tolte queste critiche e altre isolate eccezio-

ni36, la dottrina della separazione dei poteri è saldissima all’interno

dell’ordinamento americano e nelle teorizzazioni dei costituzionalisti37. Oggi come ieri, dottrina e giurisprudenza americane continuano a essere divise fondamentalmente in due correnti: funzionalisti38 e formali- sti39, contrapposti in un dibattito vasto e articolato che qui non può essere che sintetizzato per sommi capi40.

3/1991, p. 466: «Some of the most strident criticisms of separation of powers have come from those who argue that it deadlocks government». In proposito si vedano L.N.CUTLER, To Form a Government, in Foreign Affairs, n. 59-1/1980, p. 126 ss., e C.M.HARDIN, The Separation of Powers Needs Major Revision, in R.A.GOLDWIN, A. KAUFMAN (a cura di), Separation of Powers: Does It Still Work?, Washington (D.C.), 1986, p. 90 ss., e C.D.DILLON, The Challenge of Modern Governance, in D. L.ROBINSON (a cura di), Reforming American Government: The Bicentennial Pa-

pers of The Committee on The Constitutional System, Boulder (CO), 1985, p. 24 ss.

36

Con qualche forzatura, potrebbe essere fatta rientrare in questo novero an- che la posizione del Prof. Choper, che, per la verità, si limita a contestare la giusti- ziabilità della dottrina della separazione dei poteri. Per J.H.CHOPER, Judicial Re-

view and the National Political Process: A Functional Reconsideration of the Role of the Supreme Court, Chicago, 1980, infatti, le questioni dei limiti tra i diversi

poteri federali andrebbero lasciate alla loro libera dialettica e fatte rientrare tra le cosiddette political questions, sulle quali la Corte Suprema non interviene autori- tativamente. Sulla dottrina delle political questions si veda R. E.BARKOW, More

Supreme Than Court? The Fall of the Political Question Doctrine and the Rise of Judicial Supremacy, in Columbia Law Review, n. 102/2002, p. 237 ss. Quanto alla

Giurisprudenza, si vedano Luther v. Borden, 48 U.S. 1 (1849), e Powell v.

Mccormack, 395 U.S. 486 (1969).

37

Non a caso M.H.REDISH,E.J.CISAR, “If Angels Were to Govern”, cit., p. 452. hanno affermato che «the centrality of the separation of power concept to American political theory should be recognized».

38 Senza pretesa di completezza, si possono indicare alcuni tra i più autorevoli

esponenti della dottrina funzionalista: M. S. FLAHERTY, The Most Dangerous

Branch, cit., p. 1725 ss., L.LESSIG,C.R.SUNSTEIN, The President and the Admini-

stration, in Columbia Law Review, n. 94-1/1994, p. 67 s., P.L.STRAUSS, Formal

and Functional Approaches to Separation-of-Powers Questions – A Foolish Incon- sistency?, cit., p. 488 ss.

39 Tra i principali esponenti della corrente formalista, possono annoverarsi: S.G.

CALABRESI,S.B.PRAKASH, The President’s Power to Execute the Laws, in Yale

Law Journal, n. 104-3/1994, p. 541 ss., G. LAWSON,C.D.MOORE, The Executive

77 Quanto ai formalisti, essi muovono dalla premessa che la Costitu- zione americana, a differenza di alcune costituzioni statali41, non contiene una disposizione che riconosca come direttamente costituzionalizzata la dottrina della separazione dei poteri42. Di conseguenza, i limiti tra i di- versi poteri costituzionali dovrebbero essere tracciati sulla base di un’analisi delle vesting clauses dei primi articoli della Costituzione, che attribuiscono il potere legislativo, quello esecutivo e il giudiziario ai tre diversi Departments, ossia e rispettivamente al Congresso, al Presidente, e alla Corte Suprema insieme alle altre corti che il Congresso decida vol- ta a volta di istituire (il giudiziario federale). Tali disposizioni, secondo i formalisti, si prestano a una lettura sufficientemente chiara nell’assegnare a ciascuno dei tre poteri una propria, ben delimitata funzione, mentre le ipotesi “derogatorie” di interdipendenza debbono essere rinvenute in spe- cifiche disposizioni costituzionali.

Quanto ai funzionalisti, essi mantengono viceversa un atteggiamen- to pragmatico, sulla base del quale ognuna delle tre funzioni tradizionali

M.B.RAPPAPORT,The Selective Nondelegation Doctrine and the Line Item Veto: A New Approach to the Nondelegation Doctrine and Its Implications for Clinton v. City of New York, in Tulane Law review, n. 76/2001, p. 265 ss.

40 Rilevano che la distinzione tra funzionalisti e formalisti nell’approccio alla

dottrina della separazione costituisce il principale crinale secondo il quale la dottrina è divisa: M.BLASIE, Separation of Powers Defense of Federal Rulemaking Power, in New York University Annual Survey of American Law, n. 66-3/2011, p. 593 ss.; L. S.MULLENIX, Unconstitutional Rulemaking: The Civil Justice Reform Act and Sep-

aration of Powers, in Minnesota Law Review, n. 77/1993, p. 1291 s.; J.F.MANNING,

Separation of Powers as Ordinary Interpretation, in Harvard Law Review, n.

124/2011, p. 1939 ss.; P.L.STRAUSS, Formal and Functional Approaches to Sepa-

ration-of-Powers Questions – A Foolish Inconsistency?, in Cornell Law Review, n.

72/1987, p. 488 ss.; M.S.FLAHERTY, The Most Dangerous Branch, cit., p. 1733 ss.

41

La Costituzione statale che adotta nel modo più cristallino il principio della separazione dei poteri è quella del Massachusetts del 1780, il cui Art. XXX recita: «In the government of this commonwealth, the legislative department shall never exercise the executive and judicial powers, or either of them; the executive shall never exercise the legislative and judicial powers, or either of them; the judicial shall never exercise the legislative and executive powers, or either of them; to the end it may be a government of laws and not of men». Anche altre Costituzioni statali con- tengono disposizioni simili, assenti invece in quella federale, come quella della Ge- orgia del 1777, all’Art. I, quella del New Hampshire, all’Art. 37 nel testo del 1784, la Declaration of Rights del Nord Carolina del 1776, all’Art. IV, e la Costituzione del Vermont del 1786 al Ch. II, § 6.

42 E.D.E

LLIOTT, Why Our Separation of Powers Jurisprudence Is So Abysmal, in The George Washington Law Review, n. 57-3/1989, p. 506 ss.

78

può essere allocata presso il potere che sembra meglio attrezzato per il suo esercizio. Essi enfatizzano pertanto il sistema dei checks and balan- ces, ossia delle reciproche interdipendenze, con lo scopo di mantenere un equilibrio tra i tre poteri e, pur non ignorando l’esistenza delle tre vesting clauses, ne sottolineano la genericità.

Inoltre i funzionalisti rilevano come la Necessary and Proper Clau- se 43 racchiusa nell’Art. I assegni al Congresso il compito di varare tutte le leggi che appaiano per l’appunto necessary and proper al fine di ga- rantire il corretto esercizio non solo del potere legislativo ma anche dell’esecutivo e del giudiziario, il che, esplicitamente introducendo il le- gislativo nell’organizzazione degli altri due poteri, sgretolerebbe uno dei presupposti del formalismo. Infatti le tre vesting clauses perderebbero la necessaria precisione nell’allocazione delle funzioni che è loro attribuita dagli assertori di quell’approccio. Essi evidenziano altresì come alcune fondamentali evoluzioni dell’ordinamento statunitense abbiano potuto avere luogo (e dunque siano state considerate costituzionalmente ammis- sibili) solo in virtù di un’interpretazione funzionalista della separazione dei poteri, a cominciare dal New Deal e dall’affermazione di uno stato amministrativo nelle cui agencies funzioni legislative, esecutive, e persi- no giurisdizionali44 si confondono in una foggia del tutto inimmaginabile al tempo dei framers della Costituzione45.

Questo approccio pragmatico viene ovviamente rifiutato dai forma- listi, che sono invece disposti a tollerare le inefficienze e le rigidità deri- vanti da un’interpretazione più rigorosa della separazione dei poteri. A detta loro, infatti, si tratta del prezzo da pagare al fine di garantire quella

43 Lo U.S. Const, Art. I, Sec. 8, Cl. 18, chiude l’elenco dei poteri assegnati al

Congresso aggiungendo quello di «To make all Laws which shall be necessary and proper for carrying into Execution the foregoing Powers, and all other Powers vest- ed by this Constitution in the Government of the United States, or in any Depart- ment or Officer thereof».

44 Quanto alle funzioni giurisdizionali svolte dalle agenzie, si veda il prossimo

capitolo. Qui basti ricordare, con P.L.STRAUSS, Formal and Functional Approach-

es to Separation-of-Powers Questions-A Foolish Inconsistency?, 72 Cornell L. Rev.

p. 492 e 493 (1987), che « These agencies adopt rules having the shape and impact of statutes, mold governmental policy through enforcement decisions and other ini- tiatives, and decide cases in ways that determine the rights of private parties ».

45 P.L.S

TRAUSS, Formal and Functional Approaches to Separation-of-Powers

Questions – A Foolish Inconsistency?, cit., p. 526: «Although formalism has its ad-

vantages and functionalism its dangers, the former is simply incapable of describing the government we have».

79 forma di separazione rigida che è posta a salvaguardia della libertà. Per usare le espressioni della Corte Suprema, lo scopo dichiarato della sepa- razione dei poteri è infatti quello di dividere e separare il potere con l’obiettivo di diffonderlo, al fine, per l’appunto, di assicurare la libertà46. Il costo da accettare – rileva sempre la Corte Suprema – è l’imposizione di pesanti oneri nel processo di produzione delle decisioni pubbliche, che così spesso appare «clumsy, inefficient, even unworkable»47.

La Corte Suprema, dal canto suo, ha sempre oscillato tra l’approccio formalista e quello funzionalista, tanto che ha esplicitamente dovuto ammettere, nella sentenza Commodity Futures, che «precedents in this area do not admit of easy synthesis»48. In effetti, come emergerà dall’analisi sviluppata nelle pagine che seguono, le oscillazioni nell’applicazione della dottrina della separazione dei poteri sono riscon- trabili anche con riferimento alla sfera di attribuzioni del giudiziario.

Quando la Corte assume un approccio funzionalista respinge l’idea che la Costituzione contempli una completa divisione del potere pubblico tra tre distinte branches of government49. In tale ottica, essa può afferma- re che la separazione dei poteri contempli invece il coordinamento dei di- versi poteri al fine di realizzare un workable Government50. Sulla base di

46 Bowsher v. Synar, 478 U.S. 714, 721 (1986): «The declared purpose of sepa-

rating and dividing the powers of government [...] was to “diffuse[…] power the bet- ter to secure liberty”». La citazione è dalla celeberrima concurring del giudice Jack- son in Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, 343 U.S. 579, 635 (1952).

47 Immigration and Naturalization Service v. Chadha, 462 U.S. 919, 959

(1983), secondo cui, per realizzare il fine della tutela della libertà, si tratta di tollera- re un assetto che «imposes burdens on governmental processes that often seem clumsy, inefficient, even unworkable».

48 Commodity Futures Trading Comm’n v. Schor, 478 U.S. 833, 847 (1986). Per

un’analisi della sentenza, si veda infra, § 2.III.2.2. La dottrina americana non ha mancato di mettere in evidenza tali incertezze: «The Supreme Court has vacillated over the years between using a formalistic approach to separation-of-powers issues grounded in the perceived necessity of maintaining three distinct branches of gov- ernment (and consequently appearing to draw rather sharp boundaries), […] and a functional approach that stresses core function and relationship, and permits a good deal of flexibility»(P.L.STRAUSS, Formal and Functional Approaches to Separa-

tion-of-Powers Questions – A Foolish Inconsistency?, cit., p. 489).

49

In Nixon v. Administrator of General Services, 433 U.S. 425, 443 (1977), la Corte esclude «that the Constitution contemplates a complete division of authority between the three branches».

50 In Mistretta v. United States, 488 U.S. 361, 386 (1989), la Corte

80

questi presupposti, la Corte, nell’applicare la dottrina della separazione dei poteri, persegue soprattutto l’obiettivo di mantenere un equilibrio tra i diversi departments51 e pertanto interpreta le singole disposizioni costitu- zionali sotto questa luce, senza sentirsi troppo legata alla loro lettera52. Viceversa, quando la Corte assume un approccio formalista, essa affer- ma, richiamando una risalente opinione unanime scritta dal giudice Mil- ler nel 1880, che «the perfection of the system requires that the lines which separate and divide departments shall be broadly and clearly defi- ned», e che la Costituzione americana si distinguerebbe per «the singular precision» con cui effettua tale ripartizione53.

Sebbene la giurisprudenza della Corte Suprema sia stata piuttosto altalenante, può nondimeno sostenersi che negli ultimi tempi la corrente formalista ha avuto un certo soppravvento rispetto al più classico approc- cio funzionalista54, soprattutto per opera del Justice Scalia, che ne è un

of dispersed powers into a workable Government». Mistretta, assieme ad altre sen- tenze come Humphrey’s Executor e Morrison, è considerata come uno dei casi di più limpido impiego di un approccio funzionalista da parte della Corte (M.S.FLA- HERTY, The Most Dangerous Branch, cit., p. 1738 ss.). L’espressione «workable

Government» risale alla celeberrima concurring del giudice Jackson in Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, 343 U.S. 579, 636, che, in lingua italiana, trova largo

spazio ed accurata descrizione in A.CARMINATI, La scomposizione del Potere dello

Stato. Osservazioni sull’ordinamento nordamericano, Roma, 2005, p. 26 ss.

51 M. V. T

USHNET, The Sentencing Commission and Constitutional Theory:

Bowls and Plateaus in Separation of Powers Theory, in Southern California Law Review, n. 66/1992, p. 583: «When the Court uses a functional approach, […] the

discussion tends to center on balance-of-powers considerations».

52 Come sottolinea criticamente J.F.M

ANNING, Separation of Powers as Ordi-

nary Interpretation, cit., p. 1942: «Cases applying a functionalist approach assume

that the constitutional text itself answers very little about the allocation of govern- mental power among the branches».

53 Kilbourn v. Thompson, 103 U.S. 168, 190 s. (1880). Tra le altre pronunce del

filone formalista si può citare, ad esempio, la sentenza Immigration and Naturaliza-

tion Service v. Chadha, 462 U.S. 919, 944 ss. (1983), che ritiene illegittima una di-

sposizione legislativa che subordina la validità di un atto dell’amministrazione in esecuzione della legge stessa al mancato esercizio di un veto garantito a ciascuna Camera del Congresso. Tra le pronunce di impostazione formalista in tema di sepa- razione dei poteri possono essere ricordate anche Myers v. United States, 272 U.S. 52 (1926), Buckley v. Valeo, 424 U.S. 1 (1976), Bowsher v. Synar, 478 U.S. 714 (1986), e le più recenti Airports Auth. v. Citizens for Noise Abatement, 501 U.S. 252 (1991), Plaut v. Spendthrift Farm, Inc., 514 U.S. 211 (1995).

54 M. S. F

LAHERTY, The Most Dangerous Branch, cit., p. 1735: «Formalists have good reason to feel satisfied. Between them, Chadha and Bowsher have pro-

81 assertore convinto, e per certi versi persino convincente55. Ciò non toglie che, quando in gioco vi siano le competenze del giudiziario federale, la Corte Suprema tenda a mantenere più spesso un atteggiamento di tipo prevalentemente funzionalista, confermando così la presenza di una giu- risprudenza molto controversa in questa materia56.

La summa divisio della dottrina americana in materia di separazio- ne dei poteri non ricalca perfettamente, dunque, la distinzione che ho proposto nel primo capitolo di questo lavoro, ossia quella che rintraccia due possibili sviluppi della dottrina montesquieuviana a seconda che il diverso combinarsi con quella del principio democratico dia maggior pe- so alla matrice del governo misto o a quello del rule of law. Quella di- stinzione mi era parsa rilevante – e pertanto l’ho posta al centro del capi- tolo primo – perché capace di distinguere tra linee che o richiedono una separazione rigida o ammettono una divisione flessibile non tanto in ge- nerale, con riguardo alle relazioni reciproche tra tutti e tre i poteri, quanto in particolare, con specifico riguardo cioè al potere giudiziario.

È vero, come appare evidente, che la dottrina funzionalista si ri- chiama direttamente agli sviluppi specificamente americani della separa- zione dei poteri, ossia all’enfasi sul meccanismo dei checks and balances come traduzione in un contesto di democrazia non assoluta delle vecchie idee del governo misto.

Non mi pare però che possa stabilirsi un legame, invece, tra il for- malismo e quella dimensione della separazione dei poteri che, richiaman- dosi più direttamente al rule of law e dunque perorando la causa di un giudice neutrale rispetto al processo politico, richiede che esso sia più ri- gidamente separato dai poteri di governo. In effetti, ancorché i formalisti

vided the Court with a framework for separation of powers analysis that endures.