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Le domande più frequenti

Chi può partecipare ad un’asta?

Il codice di procedura civile, all’art. 579, prevede che “ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all’incanto”. Le offerte possono essere fatte personalmente o tramite mandatario munito di procura speciale.

Quali sono le modalità di partecipazione ad un’asta?

Le modalità di partecipazione ad un’asta sono differenti in relazione al Tribunale interessato.

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Generalmente, è necessario presentare idonea domanda unitamente al deposito cauzionale e/o di spesa, entro i termini stabiliti.

Dove si trovano i moduli per partecipare alla vendita?

I moduli per partecipare alla vendita sono disponibili presso la Cancelleria del Tribunale oppure possono essere scaricati direttamente dal sito di riferimento.

Che cosa ricoprono gli assegni relativi alla cauzione e alle spese?

I primi rappresentano un anticipo, mentre i secondi ricoprono l’ammontare approssimativo di spese e oneri di aggiudicazione, trascrizioni e volture.

In caso di “non aggiudicazione” saranno restituiti gli assegni versati? Con quali tempistiche?

In caso di non aggiudicazione, la cauzione versata viene restituita integralmente all’offerente, dopo la chiusura dell’incanto, (art. 580 c.p.c.). Nell’ipotesi in cui, però, questi non abbia par-tecipato affatto all’incanto, né personalmente, né a mezzo di procuratore speciale, senza do-cumentato e giustificato motivo, la cauzione viene restituita solo nella misura dei nove decimi dell’intero.

Qual è la differenza tra vendita con incanto e vendita senza incanto?

Nel primo paragrafo di questo capitolo ti ho già mostrato le rispettive caratteristiche, ma se-guendo il suggerimento dei Latini “repetita iuvant”, ti ribadisco di seguito le diversità fra le due tipologie:

La vendita senza incanto prevede la presentazione presso la Cancelleria delle offerte d’ac-quisto in busta chiusa con l’indicazione del prezzo, del tempo, del modo di pagamento e di ogni elemento utile alla valutazione dell’offerta stessa. Queste buste vengono, poi, aperte nell’udien-za fissata per l’esame delle proposte, alla presennell’udien-za dei vari offerenti. Se l’offerta è superiore al valore dell’immobile aumentato di un quinto, viene considerata senz’altro accolta. Se, invece, è inferiore a tale valore, il giudice non può procedere alla vendita se c’è il dissenso del creditore procedente o se ritiene che ci siano concrete possibilità di miglior vendita col sistema dell’incan-to. In caso di più offerte valide, viene indetta una gara tra gli offerenti e si assume come prezzo a base d’asta il valore dell’offerta più alta. Se, invece, la gara non può aver luogo per mancanza di adesioni, il giudice decide se disporre la vendita a favore del maggior offerente oppure ordinare l’incanto.

La vendita con incanto prevede la realizzazione immediata di una gara fra i diversi offerenti.

Il giudice dell’esecuzione stabilisce le modalità con le quali effettuare la vendita, il prezzo base dell’incanto, il giorno e l’ora dell’asta, la misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte,

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l’ammontare della cauzione, le modalità e il termine entro il quale il prezzo dev’essere deposita-to. Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base d’asta o l’offerta precedente, nella misura indicata nell’ordinanza di vendita. Ogni offerente non è più tenuto al mantenimento del-la sua offerta nel momento in cui essa viene superata da un’altra, anche se poi viene dichiarata nulla.

Quando il bene viene aggiudicato definitivamente?

L’aggiudicazione di un bene diventa definitiva trascorsi 10 giorni dall’aggiudicazione provvisoria.

Nel caso di vendita all’incanto, è possibile effettuare ulteriori offerte di acquisto nei 10 giorni successivi all’aggiudicazione. Tali offerte, per essere efficaci, devono però superare di un quinto il prezzo raggiunto nell’incanto. Anche in questo caso, è necessario depositare in Cancelleria l’offerta e integrare la cauzione che dev’essere pari al doppio di quella richiesta per la parteci-pazione alla prima asta.

Verificata la regolarità di queste ulteriori offerte, il giudice indice la gara della quale viene dato pubblico avviso e comunicazione all’aggiudicatario.

E’ possibile visitare l’immobile?

Sì, ma è necessario rivolgersi al “Custode Giudiziario” prendendo un appuntamento telefonica-mente o tramite e-mail.

E’ possibile chiedere un mutuo?

E’ possibile richiedere i finanziamenti erogati dagli istituti di credito convenzionati con il Tribuna-le. La lista è disponibile presso la Cancelleria del TribunaTribuna-le.

Sono visibili gli esiti delle vendite?

Il sito viene aggiornato tempestivamente in relazione agli esiti di ogni singola vendita a seguito della ricezione della comunicazione da parte del responsabile della procedura.

E’ possibile ricevere periodicamente gli avvisi delle aste pubblicate sul sito?

E’ possibile ricevere l’aggiornamento quotidiano dell’elenco delle pubblicazioni effettuate sul sito web www.astegiudiziarie.it. Questo servizio permette di ricevere via mail l’elenco delle aste pubblicate nelle ultime 24 ore, relative all’area geografica di interesse e ordinate secondo la tipologia degli immobili e il prezzo base d’asta. Il servizio viene offerto in PROVA GRATUITA PER 15 GIORNI, affinché sia possibile effettuarne adeguata valutazione, per una provincia o regione di test.

Può partecipare ad un’asta un soggetto diverso da quello a cui verrà intestato l’immobile?

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Il codice di procedura civile all’art. 579 “Persone ammesse agli incanti”, prevede la possibilità che all’asta partecipi un soggetto diverso da quello al quale verrà intestato l’immobile. Tale soggetto dovrà, però, essere munito di apposita procura.

Quali sono i requisiti minimi della valutazione immobiliare?

Sono quelli del decreto legge 83/2015 convertito nella legge 132/2015, ovvero:

3.1 Calcolare la superficie dell’immobile;

3.2 Specificare:

3.2.1 La superficie commerciale;

3.2.2 Il valore al metro quadro;

3.2.3 Il valore complessivo.

3.3 Esporre analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, tra cui la riduzione del valore di mercato praticata per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto, distinguendo tra:

3.3.1 Adeguamenti per oneri di regolarizzazione urbanistica;

3.3.2 Per lo stato d’uso e di manutenzione;

3.3.3 Per lo stato di possesso;

3.3.4 Per vincoli e oneri giuridici (ove non eliminabili nel corso del procedimen-to esecutivo);

3.3.5 Per le eventuali spese condominiali insolute. Inoltre:

3.4 In caso di opere abusive, va controllata la possibilità di sanatoria e i costi della stessa;

3.5 Va sempre verificata la presenza di istanze di condono, indicando il nome del richiedente, di quale legge trattasi, a che punto è la pratica, i costi per l’ottenimento della sanatoria, e le oblazioni già corrisposte o da corrispon-dere;

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3.6 In ogni caso bisogna verificare, se gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 40, sesto comma, della legge 47/85, oppu-re dall’articolo 46, comma 5 del DPR 380/2001, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;

infatti per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari (e in caso di abusi sanabili), l’aggiudicatario può presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.

3.7 Verificare se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;

3.8 Informare circa:

3.8.1 L’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione;

3.8.2 Eventuali spese straordinarie già deliberate (anche se il relativo debito non sia ancora scaduto);

4.4.1 Eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;

4.4.2 Il corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.

Il compenso dell’esperto estimatore - CTU

“Il compenso dell’esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall’ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita.

Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al 50% del com-penso calcolato sulla base del valore di stima”.

Ovvero:

√ L’acconto può essere liquidato solo dopo la consegna della stima (quindi le spese ven-gono anticipate dall’estimatore);

√ Il saldo solo dopo la vendita (quindi molto più tardi, rispetto a prima).

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