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I dubbi sulla soggettività della rete

2. Le reti di imprese

2.2. Le novità dell’art 42 del D.L 31 maggio 2010, n

2.2.1. Le disposizioni civil

2.2.1.8. I dubbi sulla soggettività della rete

La dottrina si è da subito interrogata sulla questione della acquisizione, o meno, della soggettività da parte della rete, sia per quanto riguarda la soggettività giuridica, sia

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Il legislatore, tramite l’art. 1321 c.c., riguardante la nozione di contratto in generale, ha definito il contratto come “quell’accordo tra due o più parti”, individuando quindi due macro tipologie contrattuali: il contratto bilaterale, formato da due contraenti, e il contratto plurilaterale, formato da più di due contraenti. L’art. 1420 c.c., inoltre, nel disciplinare la nullità del contratto plurilaterale, lo ha definito come quel contratto con più di due parti, dove le prestazioni sono indirizzate alla realizzazione di uno scopo comune (c.d. contratto plurilaterale con comunione di scopo).

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per quanto riguarda la soggettività tributaria. Il problema interpretativo non è di secondaria importanza, ed è diretta conseguenza del fatto che il legislatore, all’interno della disciplina del contratto di rete, non ha fornito alcuna indicazione in merito a tali questioni.

In seguito alla richiesta avanzata alla Commissione europea con riguardo alla qualifica, o meno, come aiuto di Stato dell’agevolazione fiscale prevista per le reti, il Governo italiano aveva precisato che le reti non acquisivano la personalità giuridica357. La negazione dell’acquisizione della personalità giuridica si estendeva anche al caso di costituzione del fondo patrimoniale comune; infatti, il Governo aveva specificato che, sulle risorse accantonate dalle imprese, ogni partecipante avrebbe mantenuto la relativa responsabilità. È anche sulla base di questo assunto, cioè la mancata acquisizione, da parte della rete, di una personalità giuridica autonoma rispetto a quella delle partecipanti, che la Commissione europea aveva espresso il giudizio di non qualificazione della misura agevolativa come aiuto di Stato. Anche la disciplina del rapporto dell’organo comune, che si rifaceva alle regole del mandato, era a favore dell’interpretazione del Governo che negava la personalità giuridica della rete; l’organo comune, infatti, agiva in nome e per conto delle imprese e non in nome e per conto della rete.

In seguito, l’Agenzia delle Entrate, tramite la Circolare del 15 febbraio 2011, n. 4/E, ha fornito chiarimenti in merito al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in particolare, per quanto riguarda la disciplina delle reti di imprese, che interessa maggiormente ai fini del presente studio. L’Amministrazione Finanziaria, utilizzando come base l’interpretazione fornita dal Governo italiano alla Commissione europea, ha precisato che, in tema di soggettività della rete, questa volta tributaria, l’adesione al contratto di rete da parte delle singole imprese non estingueva, né modificava, la soggettività passiva tributaria in capo a queste, né tantomeno era idonea a conferire tale soggettività alla rete, anche quando fosse stato costituito un fondo patrimoniale e un organo comune. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito inoltre che la rete non avrebbe acquisito un’autonoma soggettività tributaria, infatti, le imprese avrebbero continuato a compilare e presentare la propria dichiarazione dei redditi, mentre la rete, nel suo complesso, non era tenuta a

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La soggettività giuridica implica che la rete possa acquistare beni e compiere atti giuridici in modo autonomo, oltre che essere titolare di un patrimonio proprio.

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presentare alcuna dichiarazione dei redditi globale358.

Con la Risoluzione 70/E del 30 giugno 2011, l’Agenzia delle Entrate ha nuovamente affermato che le reti di imprese non erano idonee ad acquisire la soggettività tributaria; tuttavia, se le imprese partecipanti alla rete avessero deciso di farne richiesta, poteva essere concessa loro l’iscrizione della rete all’Anagrafe tributaria, con la relativa attribuzione di un codice fiscale. Non vi sono problemi in merito al fatto che la rete possa essere titolare di un codice fiscale, nonostante sia sprovvista di personalità giuridica in quanto, a norma dell’art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, anche le organizzazioni di persone, o beni, senza personalità giuridica, possono essere iscritte, su richiesta, all’Anagrafe tributaria. La Risoluzione ha specificato anche taluni aspetti operativi, in particolare ha subordinato la concessione del codice fiscale a una specifica richiesta, effettuabile dalle imprese che compongono la rete utilizzando il modello AA5, “Domanda di attribuzione del codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, trasformazione, estinzione (soggetti diverse dalle persone fisiche)”, da consegnare agli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Nel modello devono essere indicati alcuni dati essenziali della rete:

la data di costituzione, cioè la data in cui è stata effettuata l’ultima iscrizione del contratto di rete al registro delle imprese dei partecipanti;

la denominazione, consistente nella dicitura “Rete di imprese”, seguita dalla descrizione della rete;

la natura giuridica, per cui è stato creato l’apposito codice 59, per le reti di imprese; la sede legale, che consiste nell’indirizzo che meglio esprime l’ubicazione della rete;

il codice attività, che identifica l’attività svolta dalla rete. Nel caso in cui non sia possibile ravvisare un unico codice ATECO 2007, valido per tutte le imprese della rete, l’Agenzia delle Entrate consiglia di utilizzare il codice 94.99.90, per le attività di altre organizzazioni associative nca;

il rappresentante, che coincide con l’organo comune della rete.

La Risoluzione ha chiarito poi che, nel caso di variazione dei dati, è necessario presentare un nuovo modello AA5, al fine di comunicare le variazioni all’Agenzia delle

358

Si veda in merito ALBERTI, Manovra correttiva (D.L. n. 78/2010). Chiarimenti ufficiali, in Fisco, 2011, f. 2, n. 9, p. 1430.

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Entrate; un analogo modello dovrà essere presentato anche nel momento di estinzione della rete.

Inizialmente, la prima versione della disciplina del contratto di rete prevedeva la costituzione obbligatoria sia del fondo patrimoniale comune, che dell’organo comune, avvicinandosi più alla tesi favorevole all’acquisizione della soggettività giuridica in capo alla rete. In seguito, con la previsione facoltativa di entrambi questi elementi, la normativa si è allontanata da questa interpretazione, per avvicinarsi, invece, a quella che prevede la configurazione di una rete-contratto, non qualificata come soggetto giuridico autonomo. Parte della dottrina359 ha sostenuto quest’ultima interpretazione, confermata anche dal Governo e dall’Agenzia delle Entrate, soprattutto alla luce della nuova formulazione della disciplina del contratto di rete. A favore di questa interpretazione si è schierato anche M. Maltoni, che ha sostenuto che la rete non si sostituisce alle singole imprese, ma si limita a coordinarle360 e anche F. Cirianni che riteneva che l’intento del legislatore non sarebbe stato quello di creare un soggetto con personalità giuridica361. Seguendo questa interpretazione, che nega l’acquisizione della soggettività, anche tributaria, in capo alla rete, eventuali situazioni giuridiche attive e passive devono essere necessariamente ricondotte alle singole imprese e il fondo comune deve essere considerato come una comproprietà delle partecipanti alla rete362. Altri elementi che portavano ad avallare questa teoria erano, per esempio, la mancanza dell’obbligo d’indicazione di una sede e di una denominazione della rete, l’assenza dell’obbligo di redazione di un bilancio di rete, l’iscrizione al registro delle imprese non della rete, ma del contratto di rete, oltretutto non in un’autonoma sezione del registro, ma all’interno delle posizioni già aperte dalle imprese partecipanti alla rete, e infine la riconduzione dei poteri dell’organo comune alle regole del mandato, quindi come rappresentanza non già

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Si vedano in merito GENTILI, Il contratto di rete dopo la L. 122 del 2010, in I contratti, 2011, n. 6, p. 627; CAMARDI, Dalle reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa, in I contratti, 2009, n. 10, p. 930; TASSAI e GIOVANARDI, Agevolazioni ai partecipanti alle reti di imprese e

simmetrie del sistema fiscale, Dialoghi tributari, 2011, n. 6, p. 605. Anche l’associazione RETIMPRESA e

SCIUTO, Imputazione e responsabilità nelle “reti di imprese” non entificate (ovvero nel patrimonio

separato incapiente), in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2012, n.

3, p. 445, hanno sostenuto quest’interpretazione.

360

Si veda in merito, MALTONI, Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui

alla L. n. 122/2010, in Notariato, 2011, n. 1, p. 68.

361

Si veda in merito CIRIANNI, Il contratto di rete, in Notariato, 2010, n. 4, p. 446.

362

Si vedano in merito TASSANI e GIOVANARDI, Agevolazioni ai partecipanti alle reti di imprese e

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della rete, ma delle singole imprese partecipanti363.

Nonostante sia il Governo, che l’Agenzia delle Entrate avessero abbracciato l’interpretazione che negava l’acquisizione della soggettività giuridica, e tributaria, in capo alla rete, continuavano a permanere alcuni dubbi alla luce del fatto che, come è stato analizzato nel precedente paragrafo, secondo parte della dottrina sarebbe stata possibile la costituzione di una rete-soggetto, anche tramite l’utilizzo del consorzio a rilevanza esterna, con l’ovvia conseguenza in termini di acquisizione della soggettività. Alcuni autori, tra cui F. Cafaggi e G. Mosco, hanno sostenuto che la facoltà di costituzione, sia del fondo patrimoniale, che dell’organo comune, portasse a ritenere che dovessero essere i partecipanti alla rete a poter decidere, in base all’esercizio o meno della facoltà di dotarsi di un fondo patrimoniale e di un organo comune, se la rete potesse acquisire la soggettività giuridica364. Secondo questa parte della dottrina era possibile configurare una duplice tipologia di rete: rete-contratto senza soggettività giuridica, oppure rete-organizzazione con soggettività giuridica. La teoria della rete- organizzazione era confermata dalla qualificazione del soggetto preposto all’esecuzione del contratto di rete come di un “organo” nel vero senso del termine, come quelli tipici delle governance dei soggetti entificati; anche la previsione dell’esercizio in comune di attività rientranti negli oggetti delle imprese era a favore di questa interpretazione, riportando alla mente la definizione del contratto di società. Infine, il rinvio alle norme in tema di consorzio con attività esterna, all’interno della disciplina del fondo patrimoniale comune, era un chiaro elemento a favore della facoltà di creazione di una rete-soggetto365.

La questione, quindi, era molto dibattuta, configurandosi diverse interpretazioni, ognuna con dei punti di forza e di debolezza; per una visione più chiara si dovrà attendere il 2012, quando il legislatore, con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, così come convertito con modifiche dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, porrà chiarezza sul tema della soggettività giuridica della rete.

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Si veda in merito RETIMPRESA, Linee guida per i contratti di rete, Marzo 2012, p. 48.

364

Si vedano in merito CAFAGGI e IAMICELI, Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di riforme?, in Obbligazioni e contratti, 2009, n. 7, p. 599. Della stessa opinione sono G. BONAZZA E P. BONAZZA, Reti di

imprese e contratto di rete, in Diritto e pratica delle società, 2011, n. 9, p. 15.

365

Si veda in merito ESPOSITO, Il contratto di rete dopo il c.d. “Decreto Sviluppo”, Ricerche giuridiche I, 2012, p. 111.

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