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L’asseverazione del programma comune di rete

2. Le reti di imprese

2.2. Le novità dell’art 42 del D.L 31 maggio 2010, n

2.2.2. La previsione di un’agevolazione fiscale

2.2.2.1. L’asseverazione del programma comune di rete

Affinché sia possibile, per le imprese, fruire di quest’agevolazione, è necessario che il programma comune di rete sia preventivamente asseverato da appositi organi che rappresentano l’associazionismo imprenditoriale 381

, le cui caratteristiche sono individuate dal D.M. 25 febbraio 2011, del Ministro dell’economia e delle finanze. Tale decreto ha abilitato gli organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rilevanti sul piano nazionale, presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). Questi organi devono comunicare all’Amministrazione Finanziaria di possedere le caratteristiche richieste per svolgere il compito di asseverazione dei programmi di rete. Così come richiesto dal D.M. 25 febbraio 2011, il 14 aprile 2011 è intervenuto un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che ha definito le modalità operative con cui questi organismi possono effettuare la comunicazione del possesso dei requisiti. Il provvedimento è il n. 2011/34839 e, oltre ad aver reso disponibile il modello per eseguire la predetta comunicazione, ha fornito anche alcuni chiarimenti riguardo alle modalità d’invio. La comunicazione deve essere fatta pervenire alla direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate, tramite consegna a mano, raccomandata, oppure posta elettronica certificata382. Il modello si divide in due sezioni: la prima in cui devono essere forniti i dati riguardanti la Confederazione di rappresentanza datoriale, e la seconda in cui sono forniti i dati dei singoli organismi

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Si veda in merito MARIOTTI, Questioni aperte sulla misura agevolativa a favore delle imprese in rete, in Corr. trib., 2012, n. 18, p. 1410.

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L’art. 42, comma 2-quater, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ha consegnato la facoltà di asseverare i programmi di rete, in via sussidiaria, anche a organismi pubblici; tuttavia, il D.M. 25 febbraio 2011 si è limitato a disciplinare l’asseverazione da parte degli organismi che rappresentano l’associazionismo imprenditoriale, rimandando l’individuazione dei requisiti degli organismi pubblici, ad un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

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Questa comunicazione svolge anche il compito di permettere all’Agenzia delle Entrate di stilare un elenco dei soggetti abilitati a rilasciare l’asseverazione, che sarà poi pubblicato sul proprio sito internet (Circolare n. 15/E dell’Agenzia delle Entrate, del 14 aprile 2011, p. 9).

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espressi dalla Confederazione. La comunicazione deve essere predisposta dalla Confederazione, e non dai singoli organismi, in modo da semplificare la procedura e assicurare maggiore trasparenza. Il modello, inoltre deve essere utilizzato anche per annunciare ogni successiva modifica dei dati, oppure per comunicare l’esistenza di nuovi organismi abilitati.

Come definito dallo stesso D.M. 25 febbraio 2011, l’asseverazione consiste nel controllo dell’esistenza degli elementi essenziali del contratto di rete e del possesso, da parte delle imprese, dei requisiti di partecipazione e deve essere rilasciata al richiedente entro trenta giorni dalla richiesta383. L’asseverazione è idonea a dimostrare, in caso di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, che l’impresa possiede tutti i requisiti richiesti per partecipare alla rete e anche che il contratto è fornito di tutti gli elementi essenziali richiesti dalla legge384.

Una volta concluso il controllo, l’organo che rilascia l’asseverazione oltre ad informare la rete, deve darne comunicazione anche all’Agenzia delle Entrate. Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sempre in data 14 aprile 2011, tramite il provvedimento n. 2011/54949, così come richiesto dal D.M. 25 febbraio 2011, è intervenuto per disciplinare le modalità operative con cui deve aver luogo la comunicazione all’Agenzia delle Entrate del rilascio dell’asseverazione. Il provvedimento, oltre a fornire alcuni chiarimenti in merito alle modalità d’invio della comunicazione, ha reso disponibili anche le specifiche tecniche utilizzabili per effettuare la comunicazione. Gli organismi di asseverazione, una volta che hanno rilasciato la certificazione alla rete, devono darne comunicazione all’Amministrazione Finanziaria per via telematica, avvalendosi di Entratel o Fisconline. La trasmissione può avvenire direttamente da parte dell’organismo che ha rilasciato l’asseverazione, oppure può avvenire avvalendosi dei soggetti di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. La comunicazione deve essere realizzata entro aprile dell’anno seguente rispetto a quando è stata fornita l’informazione del rilascio dell’asseverazione all’organo comune della rete, se esistente, oppure al rappresentante che risulti dal contratto.

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Il richiedente può essere l’organo comune, oppure anche il rappresentante della rete, così come risulta dal contratto di rete.

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Resta a carico delle singole imprese l’onere di provare la realizzazione degli altri adempimenti richiesti dalla normativa, necessari per fruire dell’agevolazione, come ad esempio le disposizioni che riguardano l’accantonamento degli utili ad apposita riserva (Circolare n. 15/E dell’Agenzia delle Entrate, del 14 aprile 2011, p. 10).

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L’Amministrazione Finanziaria, una volta ricevuto il file, entro cinque giorni lavorativi provvede a emettere una ricevuta, al fine di attestare l’avvenuta presentazione della comunicazione.

Con riguardo al processo di asseverazione del programma comune di rete, sono sorti alcuni dubbi in merito alla necessità di sottoporre nuovamente ad asseverazione il programma, nel caso in cui occorrano delle modifiche. Per quanto riguarda i successivi apporti al fondo patrimoniale comune, che sconteranno poi l’agevolazione fiscale, non sembra doversi realizzare una causa di modifica tale da giustificare un nuovo esame del programma comune. Questo, ovviamente, vale nel caso in cui il programma di rete non sia mutato in altre parti, o non siano cambiate le modalità di collaborazione tra le imprese; se invece sono intervenute delle modifiche soggettive, che hanno ampliato il novero delle imprese aderenti al contratto di rete, allora appare giustificabile sottoporre il contratto ad una nuova asseverazione, in considerazione del fatto che la verifica alla base del rilascio dell’asseverazione riguarda anche i requisiti di partecipazione alla rete delle singole imprese385.

2.2.2.2. L’accantonamento a riserva e l’interruzione della sospensione