• Non ci sono risultati.

2. Le reti di imprese

2.2. Le novità dell’art 42 del D.L 31 maggio 2010, n

2.2.1. Le disposizioni civil

2.2.1.5. L’organo comune

Sotto il profilo direzionale, per quanto riguarda l’organo comune, l’innovazione del D. L. 31 maggio 2012, n. 78, è stata quella di prevederne la nomina facoltativa. Tuttavia, a differenza del fondo patrimoniale comune, la previsione dell’organo comune non è necessaria per accedere all’agevolazione fiscale di cui si dirà in seguito.

Nel caso in cui non sia prevista l’istituzione dell’organo comune, saranno le singole partecipanti a dover dare esecuzione al programma di rete, in modo collegiale, all’unanimità, oppure avendo cura di rispettare le diverse modalità appositamente definite all’interno del contratto di rete304

. Appare ovvio che una rete di imprese senza la previsione di un organo comune incaricato di gestire il contratto potrebbe essere conveniente solamente nel caso di reti di piccole dimensioni, che si caratterizzano per lo svolgimenti di attività semplici305. Si potrebbe intravedere, in questo caso, una possibile interpretazione secondo la quale sarebbe consentito alle singole partecipanti di agire per conto delle altre, secondo le regole del mandato senza rappresentanza306.

Se invece fosse prevista l’istituzione dell’organo comune, con lo scopo di realizzare il contratto di rete, oppure anche singole fasi, o parti dello stesso307, allora dovrebbero essere individuati il nome o la denominazione del soggetto prescelto, i poteri che gli apparterrebbero, anche di rappresentanza, in qualità di mandatario comune308, oltre che i criteri da rispettare per effettuarne la sostituzione. In assenza di alcuna specificazione, da parte del legislatore, è da ritenere ragionevole la costituzione dell’organo comune nei casi di reti di imprese particolarmente estese, sia per quanto riguarda il numero di imprese partecipanti, sia per quanto riguarda la loro disposizione geografica, oppure per reti che sviluppano progetti particolarmente complessi309.

Anche in questo caso si percepisce l’intento del legislatore di lasciare ampia libertà all’operato delle parti, nel definire il grado di autonomia da affidare all’organo

304

Si vada in merito RETIMPRESA, Linee guida per i contratti di rete, Marzo 2012, p. 62.

305

Si veda in merito CAFAGGI, Il nuovo contratto di rete: “learning by doing?”, in I contratti, 2010, n. 12, p. 1150.

306

Si vedano in merito MALTONI E SPADA, Il “contratto di rete”, Studio n. 1-2011/I, Consiglio nazionale del notariato, p. 14.

307Il potere di rappresentanza dell’organo comune non necessariamente coincide con l’oggetto del

programma di rete, ma può rappresentarne anche solo una sottocategoria.

308

La disciplina del mandato è contenuta negli artt. dal 1703 al 1730 del c.c..

309

Si veda in merito CAFAGGI, Il nuovo contratto di rete: “learning by doing?”, in I contratti, 2010, n. 12, p. 1150.

84

comune e le modalità di governo della rete stessa; questo consente di godere di un’ampia libertà in merito alla definizione del modello organizzativo da adottare310

. L’autonomia delle parti appare però un po’ eccessiva nel momento in cui il legislatore non configura la presenza di nessun organo di controllo, né tantomeno di obblighi di trasparenza e di rendicontazione dell’operato della rete311.

A livello di rappresentanza, salvo diversa previsione contrattuale, l’organo comune agisce secondo le regole del mandato con rappresentanza, quindi in nome e per conto delle imprese che rappresenta312; in questo caso, gli effetti dell’azione dell’organo comune ricadranno direttamente nella sfera giuridica delle imprese partecipanti alla rete. Nell’ipotesi, invece, di specifica previsione a riguardo, si potrebbero utilizzare anche le regole del mandato senza rappresentanza, in cui l’organo comune agisce in nome proprio, ma per conto delle imprese partecipanti313; gli effetti, in questo caso, ricadranno sulla sfera giuridica dell’organo stesso. L’esplicita riconduzione legislativa dei rapporti dell’organo comune alle regole del mandato non depone a favore di un’identificazione della rete come soggetto giuridico, poiché l’organo comune non è considerato come un organo in senso tecnico, di un ente con soggettività314; esso, infatti, non è incaricato di rappresentare la rete in quanto tale, ma di rappresentarne i partecipanti315.

L’organo comune ha il compito di assolvere diverse funzioni: assicurare il perseguimento degli obiettivi comuni della rete, ridurre gli atteggiamenti di abuso da parte delle imprese, facilitare la collaborazione, far rispettare le regole del programma comune di rete, nel caso di divergenze tra le imprese potrebbe addirittura fungere da mediatore316. Tuttavia, nell’esercizio dell’autonomia contrattuale fornita dal legislatore, le partecipanti possono definire diversi gradi di autonomia affidata all’organo comune; si potranno costituire reti in cui l’organo comune è investito di una forte delega e altre in

310

Si veda in merito RETIMPRESA, Linee guida per i contratti di rete, Marzo 2012, p. 62.

311

Si vedano in merito CAFAGGI e IAMICELI, Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di riforme?, in Obbligazioni e contratti, 2009, n. 7, p. 600.

312

Si vedano in merito MARIOTTI, Detassazione degli utili destinati al fondo patrimoniale comune per

incentivare le reti di imprese, in Corr. trib., 2011, n. 12, p. 951 e G. BONAZZA E P. BONAZZA, Reti di

imprese e contratto di rete, in Diritto e pratica delle società, 2011, n. 9, p. 13.

313

Si veda in merito RETIMPRESA, Guida pratica al contratto di rete d’impresa, Novembre 2011, p. 32.

314

Si veda in merito CAFAGGI e IAMICELI, Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di riforme?, in Obbligazioni e contratti, 2009, n. 7, p. 598.

315

Si veda in merito ESPOSITO, Esperto in modelli di governante dei rapporti tra imprese interdipendenti,

fra distretti e “reti”, Dottorato di ricerca, A.A. 2010-2011, p. 241.

316

Anche se può essere più saggio individuare le regole per gestire i possibili conflitti all’interno del contratto di rete.

85

cui, invece, l’autonomia di tale organo non è molto sviluppata317. Appare auspicabile quindi, alla luce della vasta libertà concessa alle imprese nella definizione dei compiti e dei poteri affidati all’organo comune, che siano individuati, nel contratto di rete, in modo specifico e puntuale alcuni elementi essenziali, come per esempio la composizione dell’organo, la durata dell’incarico, le cause di cessazione, le modalità per prendere le decisioni e la maggioranza necessaria. Il legislatore, invece, ha richiesto esplicitamente l’indicazione delle modalità di sostituzione di tale organo, durante la validità del contratto318.

Un altro indice della forte autonomia concessa alle imprese che partecipano alla rete, è rappresentato dal silenzio in merito alla tipologia di soggetti che possono comporre l’organo comune. Nel silenzio del legislatore, si possono ritenere idonee a far parte dell’organo comune, sia le persone fisiche, che le persone giuridiche319

. Secondo parte della dottrina320, l’organo comune può essere sia di tipo monocratico, che di tipo collegiale, giacché la disposizione non fornisce chiarimenti in merito e può essere composto sia da soggetti interni, che da soggetti esterni alla rete. Quindi, se non fosse stabilito diversamente nel contratto di rete, nel caso di un organo comune collegiale, troverà applicazione il comma 2 dell’art. 1716 del c.c., che prevede la validità dell’azione disgiunta dei membri dell’organo. Tale scelta è da ritenersi derogabile, in quanto, in base alle effettive esigenze della rete, si potranno costituire organi comuni unipersonali, pluripersonali collegiali, oppure pluripersonali non collegiali. Altra parte della dottrina321, invece, del tutto minoritaria, ha sostenuto che la natura dell’organo comune può essere solo monocratica, alla luce della disposizione che utilizza la locuzione “soggetto prescelto”, per riferirsi a tale organo.

Rimane invece immutato il disposto che prevede che l’organo comune eserciti le sue funzioni in rappresentanza delle singole imprese in relazione alla programmazione

317

Si veda in merito CAFAGGI, Il contratto di rete nella prassi. Prime riflessioni, in I contratti, 2011, n. 5, p. 513.

318

Si veda in merito RETIMPRESA, Linee guida per i contratti di rete, Marzo 2012, p. 64.

319

Infatti, la disposizione inserisce tra gli elementi da indicare anche la denominazione sociale del soggetto preposto. Si veda in merito RETIMPRESA, Linee guida per i contratti di rete, Marzo 2012, p. 68.

320

Si vedano in merito MALTONI E SPADA, Il “contratto di rete”, Studio n. 1-2011/I, Consiglio nazionale del notariato, p. 13; CIRIANNI, Il contratto di rete, in Notariato, 2010, n. 4, p. 447 e CAFAGGI, Il contratto

di rete nella prassi. Prime riflessioni, in I contratti, 2011, n. 5, p. 512.

321

Si veda in merito SACRESTANO, Arriva il Codice fiscale per le Reti di imprese, in Finanziamenti & credito, 2011, f. 9/8, n. 13, p. 55.

86

negoziata con la Pubblica Amministrazione322, all’accesso al credito, al sostegno dei prodotti italiani e allo sviluppo dell’innovazione e della competizione internazionale. Ne consegue quindi che, indipendente dal dibattito sul tema dell’acquisizione della soggettività giuridica da parte della rete, di cui si dirà in seguito, sicuramente essa risulta provvista di una propria soggettività, in merito ai rapporti con la Pubblica Amministrazione323.

In tema di organo comune si ripresentano le stesse considerazioni già svolte in merito al fondo patrimoniale comune e alla duplice tipologia di reti: reti-contratto e reti- organizzazioni. Secondo parte della dottrina324, se le imprese decidessero di costituire una rete-contratto, allora l’organo comune verrebbe a configurarsi come un mandatario con rappresentanza ordinaria; nel caso invece di costituzione di una rete-organizzazione, allora, l’organo comune assumerebbe più le sembianze di un vero organo in senso tecnico. In merito, però, appare utile ricordare che, dopo le modifiche apportate dal D. L. 31 maggio 2012, n. 78, la disciplina dell’organo comune è stata ricondotta più verso il mandato con rappresentanza, che verso la costituzione di un vero e proprio organo in senso tecnico.

Secondo alcuni autori, nel caso di reti particolarmente complesse, sia per la quantità di nodi, che per l’eterogeneità delle attività svolte, sarebbe necessaria la predisposizione di un ulteriore organo, di tipo assembleare, con lo scopo di rappresentare tutte le imprese partecipanti alla rete. L’assemblea, appunto, potrebbe avere la facoltà di decidere le linee guida sulle questioni di tipo strategico più importanti, di nominare l’organo comune, di approvare il bilancio di rete, ove previsto325 e di modificare il contratto di rete326.

322

Tali disposizioni, a norma dell’art. 3, comma 4-ter.1, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, così come integrato dalla L. 23 luglio 2009, n. 99, avranno attuazione per mezzo di un decreto ministeriale.

323

Si veda in merito ESPOSITO, Il contratto di rete dopo il c.d. “Decreto Sviluppo”, Ricerche giuridiche I, 2012, p. 98.

324

Si vedano in merito IAMICELI, Il contratto di rete tra percorsi di crescita e prospettive di

finanziamento, in I contratti, 2009, n. 10, p. 949 e CAFAGGI, Il contratto di rete nella prassi. Prime

riflessioni, in I contratti, 2011, n. 5, p. 506.

325

Il legislatore non ha previsto alcun obbligo di rendicontazione, per cui l’eventuale predisposizione di un bilancio di rete, sulla scia di quello utilizzato dai consorzi, risulta totalmente facoltativo. Questo è valido fino al 2012, anno in cui il legislatore, tramite il D.L. 22 giugno 2012, n.83, ha introdotto l’obbligo di predisposizione del bilancio, per alcune tipologie di reti.

326

Si vedano in merito CAFAGGI, Il contratto di rete nella prassi. Prime riflessioni, in I contratti, 2011, n. 5, p. 512 e CIRIANNI, Il contratto di rete, in Notariato, 2010, n. 4, p. 447.

87