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L’eccezione relativa al caso di soggetti entrambi residenti abitualmente

L’art. 4 del regolamento prevede due eccezioni all’applicazione della lex loci damni, che possono entrambe considerarsi ispirate, seb- bene in misura diversa, all’obiettivo di assicurare l’applicazione di una legge che presenti uno stretto collegamento con la fattispecie. La prima eccezione, che figura ugualmente in diverse disposizioni nazionali di diritto internazionale privato, fa riferimento all’ipotesi in cui il fatto illecito coinvolga soggetti che al momento del verificarsi del danno abbiano la residenza abituale in uno stesso paese, diverso da quello in cui il danno si è verificato (81). Tale regola trova la sua origine nella giurisprudenza americana degli anni ’60 del secolo scorso, a partire dal caso Babcock v. Jackson (82), relativa ad incidenti stradali coinvolgenti

(81) Disposizioni analoghe, con alcune differenziazioni per quanto attiene ai criteri di collegamento adottati quale presupposto dell’applicazione della regola, sono presenti, tra l’altro, nell’art. 62, 2° comma, della legge n. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, che richiede cumulativamente il duplice presupposto della residenza e della cittadinanza: si vedano DAVÌA., op. ult. cit., p. 39 ss.; POCARF., Articolo 62, cit., p. 312 s.; SARAVALLEA., op. cit., p. 1449 s.; TONOLO S., op. cit., p. 335; nell’art. 45, par. 3, del codice civile portoghese, che pone invece in concorso successivo i due presupposti della cittadinanza e della residenza abituale: si veda MACHADOJ. B., Liçoes de direito internacional privado, Coimbra, 1982, p. 373 ss.; nell’art. 40, par. 2, della EGBGB tedesca, che richiede, similmente a quanto avviene nel regolamento, la sola residenza abituale: si vedaVONHOFFMANNB., Art. 40 EGBGB, in

J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Art. 38-42 EGBGB, cit., p.

592 ss.; nell’art. 133, par. 1, della legge federale svizzera di diritto internazionale privato (LDIP), il quale adotta la medesima soluzione: si veda HEINIA., Art. 133, in Zürcher

Kommentar zum IPRG, cit., p. 1476 ss., spec. p. 1478.

(82) Court of Appeals of New York, 6 maggio 1963, 12 NY2d 473. Si vedano in proposito, tra gli altri, anche per riferimenti alla giurisprudenza statunitense successiva, SCOLESE. F., HAYP., BORCHERSP. J., SYMEONIDESS. C., Conflict of Laws, IV ed., St. Paul Minn., 2004, p. 770 ss.; SYMEONIDESS. C., Rome II and Tort Conflicts, cit., p. 194 ss.; DORNIST. W., “When in Rome, do as the Romans do?” — A Defense of the Lex Domicilii Communis in the Rome-II Regulation?, in European Legal Forum, 2007, p. I-152 ss., spec. p. I-153 ss.; da notare che una regola simile è stata seguita anche nella giurisprudenza inglese: si veda House of Lords, 25 giugno 1969, Chaplin v. Boys, in

Law Reports, Appeal Cases, 1971, p. 356 ss., nella quale è stata riconosciuta l’esistenza

di un prevalente collegamento del fatto illecito con il diritto inglese in quanto legge della comune residenza abituale delle parti piuttosto che con la lex loci commissi delicti. Una regola specifica in proposito non figura nel Private International Law (Miscella-

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parti residenti in uno stesso paese, tipicamente il conducente e il passeggero di uno stesso veicolo, rimaste vittime di un incidente stradale mentre si trovavano all’estero. In relazione ad un’ipotesi di questo tipo, la legge della comune residenza delle parti appare in effetti presentare un collegamento più stabile con la rispettiva sfera giuridica piuttosto che la legge del luogo dell’incidente, potendo questa presen- tare con esse un collegamento meramente fortuito. Nondimeno, come evidenziato dalla giurisprudenza successiva, la regola in questione si presenta suscettibile di creare un’inopportuna frammentazione della disciplina di conflitto della fattispecie, in tutti i casi in cui siano presenti anche altri danneggiati residenti nel paese nel quale si verifica il danno, o in un terzo paese, con l’inevitabile rischio di un trattamento materiale non coincidente dei diversi soggetti danneggiati da un medesimo fatto illecito (83). Da questa critica non va esente la norma dell’art. 4, par. 2, del regolamento in esame, la quale, invero, non limita la sua applica- zione alle ipotesi in cui il fatto illecito coinvolga esclusivamente soggetti abitualmente residenti in un medesimo paese, come invece fa l’art. 62, secondo comma, della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (84). Quest’ultima disposizione, peraltro, pre- senta il limite di richiedere, piuttosto singolarmente, che le parti

circostanze relative alle parti rientrino tra i fattori indicati come rilevanti dall’art. 12 dell’Act al fine del displacement of the general rule: si vedano in proposito, tra gli altri, CHESHIREG. C., NORTHP. M., FAWCETTJ. J., Private International Law, cit., p. 766 ss.; DICEYA. V., MORRISJ. H. C., COLLINSL., The Conflict of Laws, XIV ed., a cura di L. Collins, London, 2006, p. 1942 ss., spec. p. 1945 s.

(83) Come evidenziato da alcuni sviluppi successivi della giurisprudenza ame- ricana sopra evocata: si veda in particolare Court of Appeals of New York, 23 aprile 1969, Tooker v. Lopez, 24 NY2d 569, su cui DORNIST. W., op. cit., p. 152 s.

(84) E come avviene, relativamente agli incidenti stradali, in base alla Conven- zione dell’Aja sulla legge applicabile agli incidenti stradali del 4 maggio 1971, non ratificata dall’Italia, la quale, all’art. 4, prevede un’eccezione all’applicazione della legge del paese nel quale l’incidente è avvenuto nel caso in cui tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel medesimo paese e, ove l’incidente coinvolga anche persone che non erano a bordo dei veicoli e che possano essere responsabili ovvero vittime dell’incidente, esse abbiano tutte la residenza abituale in tale paese. Per gli Stati membri che ne sono parti, l’applicazione della convenzione è fatta salva dall’art. 28 del regolamento: si veda in proposito KADNERGRAZIANOTH., The Rome II Regulation and the Hague Conventions

on Traffic Accidents and Product Liability-Interaction, conflicts and future perspectives, in Nederlands internationaal Privaatrecht, 2008, p. 425 ss., spec. p. 426 s.; più ampiamen-

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debbano essere non soltanto residenti, bensì anche cittadine del me- desimo Stato, restringendo quindi eccessivamente ed ingiustificatamen- te, data la scarsa rilevanza in materia del requisito della cittadinanza, le prospettive di applicazione dell’eccezione in questione (85).