Il regolamento nondimeno prevede una strada alternativa attraver- so la quale norme appartenenti ad ordinamenti diversi tanto da quello del foro quanto da quello la cui legge è applicabile al rapporto possono essere prese in considerazione. Tale strada è offerta dall’art. 17, il quale, nondimeno, si riferisce all’istituto nettamente distinto della presa in considerazione delle regole di sicurezza e condotta in vigore nel luogo e nel momento in cui si verifica il fatto che determina il sorgere della responsabilità extracontrattuale (198). In proposito, oltre all’oggetto specifico che le regole prese in considerazione da quest’ultima norma possiedono, rileva sottolineare come, a differenza delle norme di applicazione necessaria alle quali si riferisce la disposizione precedente, le norme di sicurezza e condotta di cui all’art. 17 del regolamento sono destinate ad essere prese in considerazione come meri elementi di fatto, e cioè come circostanze integrative della fattispecie, secondo i presup- posti concettuali della datum theory da lungo tempo elaborata dalla dottrina internazionalprivatistica statunitense (199).
La soluzione in questione consente infatti di tenere conto di tali regole, le quali presentano necessariamente un ambito di applicazione territoriale e sono sovente anche corredate di sanzioni penali o ammi- nistrative in caso di violazione, a prescindere dalla loro appartenenza alla lex fori ovvero alla legge regolatrice dell’obbligazione extracontrat- tuale, profilo che si rivela di importanza particolarmente sensibile nei casi in cui il luogo nel quale si è svolta la condotta dannosa e il luogo dell’evento siano situati in Stati diversi. Con riferimento a questa ipotesi, tra l’altro, la soluzione accolta nel regolamento appare prefe- ribile a quella che porterebbe a considerare le regole di sicurezza e
(198) Si vedano, nel senso che la disposizione dell’art. 17 si rivela offrire uno strumento alternativo a quello delle norme di applicazione necessaria attraverso il quale norme di terzi stati divengono suscettibili di essere prese in considerazione, benché a diverso titolo, FRANZINAP., Il regolamento n. 864/2007/CE, cit., p. 1042;VONHEINJ.,
Of Older Siblings and Distant Cousins, cit., p. 506.
(199) Si vedano, tra gli autori statunitensi ai quali si deve l’elaborazione di tale teoria, CURRIE B., On the Displacement of the Law of the Forum, in Columbia Law
Review, 1958, p. 964 ss.; EHRENZWEIG A. A., Local and Moral Data in the Conflict of
Laws, in Buffalo Law Review, 1966, p. 55 ss.; in proposito, si veda DAVÌ A., La
Giuffrè
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condotta in vigore nel paese della condotta alla stregua di norme di applicazione necessaria (200). Quest’ultima soluzione appare infatti scarsamente persuasiva, sia avuto riguardo al fatto che talvolta le regole di sicurezza e condotta rivestono la forma di meri standards di condotta non codificati in regole di carattere vincolante, sia, ed ancor più, per il motivo che la loro presa in considerazione non appare poter compor- tare alcuna deroga al normale funzionamento delle regole di conflitto, posto che, dato il carattere territoriale che esse normalmente possie- dono, non sarebbe comunque prospettabile l’applicazione di regole di tal genere vigenti in un paese diverso da quello in cui l’azione dannosa si è svolta, le quali non avrebbero alcun interesse ad applicarsi alla fattispecie. Inoltre, tale soluzione si rivelerebbe problematica nel caso in cui la condotta dannosa si sia svolta in un paese diverso tanto da quello del foro quanto da quello la cui legge è applicabile al rapporto, in quanto essa porrebbe l’esigenza di attribuire rilevanza alle regole di applicazione necessaria di paesi terzi, soluzione che, come si è osser- vato, non è stata accolta dal regolamento (201).
(200) Secondo la soluzione prospettata, con riferimento all’art. 17 della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato che, analogamente all’art. 16 del regolamento, non contempla espressamente la posibilità di prendere in consi- derazione norme di applicazione necessaria di terzi paesi, da POCARF., Articolo 62, in
Commentario del nuovo diritto internazionale privato, cit., p. 307 ss., spec. p. 312; ID.,
Le droit des obligations dans le nouveau droit international privé italien, in Rev. crit. dr. intern. priv., 1996, p. 41 ss., spec. p. 62.
(201) Si veda, nel senso dell’inidoneità delle regole di sicurezza condotta del luogo del fatto dannoso ad applicarsi a titolo di norme di applicazione necessaria, DAVÌ A., La responsabilità extracontrattuale, cit., p. 43 s. Per quanto attiene al profilo da ultimo evocato, deve osservarsi che disposizioni che permettessero la presa in consi- derazione delle norme di applicazione necessaria di paesi terzi, al momento dell’ela- borazione del testo del regolamento in esame, potevano rinvenirsi solamente nell’art. 7, par. 1 della Convenzione di Roma e nell’art. 16, par. 2 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile e il riconoscimento del trust. La presa in considerazione delle regole di sicurezza e condotta in vigore nel luogo dell’azione quali dati di fatto alla stregua di quanto ora previsto dall’art. 17 del regolamento era stata invece contemplata già dall’art. 7 della Convenzione dell’Aja in materia di incidenti della circolazione stradale del 4 maggio 1971, che prevede il dovere del giudice di tenere conto delle regole di sicurezza e circolazione in vigore nel luogo dell’incidente. Si veda in proposito il Rapport explicatif di quest’ultima convenzione, dovuto a E. W. ESSÉN, in CONFÉRENCE DE LAHAYE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ, Actes et documents de
la onzième Session, T. III, Accidents de la circulation routière, La Haye, 1970, p. 200 ss.,