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Il richiamo di ordinamenti plurilegislativi

Il regolamento disciplina inoltre, all’art. 25, il problema del richia- mo di ordinamenti plurilegislativi, intesi come quelli all’interno dei quali siano presenti diversi sistemi giuridici articolati su base territo- riale. Tra le due soluzioni generalmente adottate rispetto a tale proble- ma, consistenti rispettivamente nell’applicare la stessa disciplina di conflitto prevista per regolare i conflitti di legge di carattere interstatale anche a livello interlocale e nel fare invece rinvio per risolvere questi ultimi conflitti alle norme che li disciplinano all’interno dell’ordina- mento statale la cui legge è individuata come applicabile alla fattispecie, il regolamento adotta la prima, seguendo anche in questo la soluzione già adottata dalla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e mantenuta nel regolamento “Roma I” (231), nonché seguita, successivamente, dal regolamento “Roma

di uno Stato terzo, ovvero di uno Stato membro non soggetto all’applicazione del regolamento stesso, dato che in questo caso il meccanismo del rinvio attribuirebbe rilevanza a norme di diritto internazionale privato autonomamente poste dallo Stato in questione e non necessariamente ispirate alle stesse logiche fatte proprie dall’ordina- mento dell’Unione europea. Si veda in proposito la Relazione sulla convenzione relativa

alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, dovuta a M. GIULIANOe P. LAGARDE, in G.U.C.E., n. C 282 del 31 ottobre 1980, p. 1 ss., sub art. 15, ove una preoccupazione simile era stata manifestata con riferimento all’uniformità di applicazione della disci- plina convenzionale. Si veda, per analoghe considerazioni riferite al regolamento “Roma I”, FRANZINAP., Art. 20, cit., p. 905 s.

(230) Si veda per questo ordine di considerazioni DAVÌA., Le renvoi, cit., p. 256 ss.

(231) Si vedano, rispettivamente, l’art. 19 della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, sul quale si veda BARATTAR., Art.

19, in Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, cit., p. 1099 ss.,

e l’art. 22 del regolamento Roma I, formulato in termini sostanzialmente corrispon- denti, sul quale FRANZINAP., Art. 22, in Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento

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III”, che istituisce una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale (232).

La soluzione adottata dal regolamento si giustifica in una duplice ottica. Da una parte, riflette la tendenza, già evidente nella posizione adottata in merito al rinvio, a sottolineare l’autonomia della disciplina recata dal regolamento ed a limitare per quanto possibile l’interferenza da parte di disposizioni nazionali, anche se in questo caso, all’evidenza, queste ultime inciderebbero meramente su di un risvolto interno del funzionamento della disciplina di conflitto recata dal regolamento. Dall’altra, la soluzione adottata ha il pregio evidente di favorire la semplicità nell’applicazione della disciplina di conflitto recata dal regolamento, dispensando l’interprete dalla ricerca delle norme interne pertinenti per giungere alla individuazione della specifica disciplina territorialmente applicabile (233). La ricerca di una soluzione uniforme

(232) In quest’ultimo regolamento, riflettendo le peculiarità delle materia che ne forma oggetto, il problema riceve nondimeno una disciplina più articolata, in quanto all’identica regola, contenuta nell’art. 14, lett. a), relativamente ai conflitti interlocali di leggi, la quale è integrata da successive disposizioni di cui alle lett. b) e c), relative all’applicazione dei criteri di collegamento della residenza abituale e della cittadinanza in presenza di tali situazioni, segue una diversa regola, contenuta nell’art. 15, relativa- mente ai conflitti interpersonali. Relativamente a questi ultimi, non essendo configu- rabile un’applicazione per analogia della disciplina del regolamento, che non contiene regole atte a disciplinare tale genere di conflitti, la norma opera invece un rinvio alle regole interne dello Stato la cui legge è individuata come applicabile in base alle regole contenute nel regolamento stesso, prevedendo in via sussidiaria che in assenza di tali regole si debba applicare quello dei diversi sistemi di regole presenti nell’ordinamento richiamato con il quale i coniugi presentino il collegamento più stretto. Si vedano in proposito, tra gli altri, RICCI C., La legge applicabile al divorzio tra cittadini di Stati

plurilegislativi: prassi italiana e nuove norme europee, in Riv. dir. intern. priv. proc.,

2011, p. 55 ss.; spec. p. 62 ss.; FRANZINAP., Art. 14, in Regolamento UE n. 1259/2010

del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla seprazione personale, Commentario a

cura di P. Franzina, in N. leggi civ., 2011, p. 1423 ss.; ID., Art. 15, ivi, p. 1530 ss. (233) Da notare che la diversa soluzione di rimettere la questione alle norme interne dello Stato il cui diritto è individuato come applicabile dalle norme di diritto internazionale privato del foro, la quale può per altro verso considerarsi più rispettosa del modo di essere dell’ordinamento straniero richiamato e, in particolare, del modo in cui questo articola al proprio interno il sistema di diritto interlocale ed interpersonale, è adottata, segnatamente, dall’art. 18 della legge n. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, il quale, al secondo comma, prevede a titolo sussidiario, similmente a quanto avviene ora nel regolamento “Roma III” relativamente ai conflitti di carattere interpersonale, l’applicazione di quello dei diversi sistemi

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del problema posto dalla esistenza di ordinamenti plurilegislativi non va però al di là di quanto è necessario per assicurare un’uniforme ed agevole applicazione della disciplina internazionalprivatistica posta dal regolamento nell’ambito che esso stesso si è assegnato. Coerentemente, infatti, con la delimitazione dell’ambito di applicazione del regolamen- to come effettuata dal suo articolo 1, per il quale, in particolare, questo è destinato ad applicarsi unicamente nelle situazioni che comportino un conflitto di leggi (234), il par. 2 dell’art. 25 precisa chiaramente che gli Stati membri non sono tenuti ad applicare la disciplina recata dal regolamento per risolvere situazioni di conflitto di leggi che presentino carattere meramente interno al proprio ordinamento, coinvolgendo unicamente le singole legislazioni applicabili nelle proprie diverse unità territoriali, mancando all’evidenza in questo caso un interesse imme- diato ad una disciplina uniforme della situazione di conflitto al livello dell’Unione europea (235), ciò non precludendo, peraltro, che gli Stati membri possano comunque farne applicazione anche in tali casi (236).

normativi in presenza col quale la fattispecie presenta il collegamento più stretto. Si vedano in proposito, tra gli altri, CARBONES. M., Articolo 18, in Commentario del nuovo

diritto internazionale privato, cit., p. 88 ss.; CONETTIG., Art. 18, in Legge 31 maggio

1995, n. 218. Riforma del istema italiano di diritto internazionale privato, cit., p. 1072

ss.; RICCIC., Il richiamo di ordinamenti plurilegislativi nel diritto internazionale privato, Padova, 2004, p. 75 ss.; Id., La legge applicabile al divorzio tra cittadini di Stati

plurilegislativi, cit., p. 56 ss.

(234) Si veda in proposito supra, par. 2.

(235) La questione del limite all’applicazione della disciplina comunitaria deri- vante dal carattere puramente interno di una situazione è stata ampiamente dibattuta in dottrina, con riferimento anche ad altri ambiti della materia: si vedano in proposito, tra gli altri, IDOTL., Variations sur le domaine spatial du droit communautaire, in Le droit

international pirvé: esprit et méthodes, Mélanges en l’honneur de Paul Lagarde, Paris, 2005,

p. 431 ss., spec. p. 435 ss.; PAPADOPOULOUR.-E., Situations purement internes et droit

communautaire: un instrument jurisprudentiel ou une arme à double tranchant?, in Cahiers de droit eur., 2002, p. 95 ss., spec. p. 98 ss.; con riferimento ai rapporti con l’ulteriore

distinzione tra situazioni interne all’ordinamento comunitario e situazioni implicanti rapporti con paesi terzi, ROSSOLILLOG., Territorio comunitario, situazione interna all’or-

dinamento comunitario e diritto internazionale privato, cit., p. 697.

(236) Secondo la soluzione già prevista dall’art. 19, par. 2, della Convenzione di Roma del 1980 e mantenuta dall’art. 22, par. 2, del regolamento “Roma I”, noché seguita dall’art. 16 del regolamento “Roma III” prima menzionato Si vedano in proposito, tra gli altri, BARATTAR., Art. 19, cit., p. 1103; FRANZINAP., Art. 22, cit., p. 922 s.; ROSSOLILLO G., Art. 16, in Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio del 20

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I RAPPORTI TRA IL REGOLAMENTO « ROMA II » E LE ALTRE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO DELL’UNIONE

EUROPEA E LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI

SOMMARIO: 1. I rapporti tra il regolamento “Roma II” e le altre disposizioni del diritto dell’Unione europea in materia. — 2. I rapporti con le convenzioni internazionali in materia. — 3. In particolare: la Convenzione dell’Aja del 4 maggio 1971 sulla legge applicabile in materia di incidenti stradali. — 4. Segue: la Convenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alla responsabilità per danno da prodotto.

1. I rapporti tra il regolamento “Roma II” e le altre disposizioni del diritto dell’Unione europea in materia.

Il regolamento “Roma II” reca al proprio interno due disposizioni relative al coordinamento con altre fonti con le quali è suscettibile di venire in conflitto: le altre disposizioni del diritto dell’Unione europea e le convenzioni internazionali che contengano regole aventi ad oggetto questioni rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento stesso. Con riferimento ad entrambi i tipi di fonti, il regolamento segue l’approccio di apertura che già caratterizzava la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e che è stato mantenuto nel parallelo regolamento “Roma I” in materia, nel senso di ammettere tendenzialmente la prevalenza delle regole conte- nute nell’uno e nell’altro tipo di fonti sulla disciplina contenuta nel regolamento (1).

(1) Si confrontino gli articoli 20 e 21 della Convenzione di Roma del 1980, i quali facevano salva l’applicazione, rispettivamente, delle disposizioni relative ai con- flitti di leggi in materie particolari, contenute in atti comunitari ovvero nelle legislazioni nazionali armonizzate in attuazione di tali atti e delle convenzioni internazionali di cui uno Stato contraente fosse o divenisse parte. Si vedano al riguardo STOPPAA., Art. 20,

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L’approccio adottato dal regolamento non è tuttavia identico nei confronti dei due diversi tipi di fonti, ciò che del resto riflette le loro rispettive caratteristiche. Relativamente ai rapporti con le altre dispo- sizioni del diritto comunitario, ovvero, come deve ora dirsi a seguito del Trattato di Lisbona, del diritto dell’Unione europea, la prevalenza delle regole eventualmente confliggenti è basata su di uno stretto principio di specialità ratione materiae. L’art. 27 del regolamento fa infatti salva l’applicazione delle disposizioni appartenenti allo stesso ordinamento dell’Unione che disciplinino i conflitti di leggi in materia di obbliga- zioni extracontrattuali con riferimento a settori specifici. Diversamente da quanto avviene nella successiva disposizione relativa ai rapporti con le convenzioni internazionali, il criterio di specialità che la norma adotta appare presupporre l’identità della natura giuridica e del rango delle norme con le quali il conflitto è suscettibile di porsi, dovendosi in proposito ritenere che la norma intenda essenzialmente fare riferimento alle disposizioni contenute in altri atti di diritto derivato, e non già nelle norme dei trattati istitutivi, le quali, in quanto tali, si troverebbero di per sé in una posizione sovraordinata rispetto al regolamento, al punto che una loro prevalenza su quest’ultimo sarebbe in re ipsa (2).

Una chiara indicazione nel senso che le norme prese in considera- zione dalla disposizione debbano essenzialmente identificarsi con quel- le contenute in altri atti di diritto derivato deve desumersi dalla sua stessa formulazione, nella parte in cui precisa che debba trattarsi di norme che disciplinino i conflitti di leggi con riferimento a settori specifici della materia considerata. Deve al riguardo osservarsi che, da una parte, all’interno dei Trattati istitutivi non è dato rinvenire regole che espressamente disciplinino i conflitti tra le leggi di Stati diversi, siano essi membri o tantomeno non membri dell’Unione. Al riguardo,

in Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma, 19 giugno

1980), Commentario, cit., p. 1104 ss.; CUBEDDUM. G., Art. 21, ivi, p. 1109 s., e gli articoli 23 e 25 del regolamento “Roma I”, formulati in termini sostanzialmente corrispondenti agli articoli 27 e 28 del regolamento in esame.

(2) Ci si permette di rinviare in proposito alle analoghe considerazioni svolte con riferimento alla disposizione corrispondente contenuta nell’art. 23 del regolamento “Roma I” in MARONGIUBUONAIUTIF., Art. 23, in Regolamento CE n. 593/2008 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (« Roma I »), Commentario, cit., p. 923 s., spec. p. 924 ss.

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anche a voler concedere che, secondo una discutibile concezione prospettata in dottrina, vi siano norme nei Trattati, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti le libertà di circolazione nel mercato interno, le quali contengano delle regole di conflitto implicite, atte a favorire, segnatamente, l’applicazione della legge del paese d’orgine di una persona, di una merce ovvero del prestatore di un servizio, non può dirsi che tali regole, nell’enunciare dei precetti di carattere materiale, possano considerarsi in senso proprio disciplinare i conflitti di leggi (3). Per di più, le regole in questione concernono ambiti materiali individuati con notevole ampiezza, per cui difficilmen- te potrebbero dirsi riguardare settori specifici, tantomeno nell’ambito, già di per sé limitato e sicuramente non sovrapponibile a quello proprio

(3) La questione dell’idoneità di determinate norme del trattato CE a contenere delle norme di conflitto implicite è stata ampiamente discussa in dottrina, tanto con riguardo al diritto delle società, a seguito delle sentenze della C. giust. CE, 9 marzo 1999, in causa C-212/97, Centros, in Racc. giur. C. giust., 1999, I-1459 ss.; 5 novembre 2002, in causa C-208/00, Überseering, in Racc. giur. C. giust., 2002, p. I-9919 ss.; 30 settembre 2003, in causa C-167/01, Inspire Art, in Racc. giur. C. giust., 2003, p. I-10155 ss., su cui, tra gli altri, BENEDETTELLIM. V., Diritto internazionale privato delle società e

ordinamento comunitario, in Diritto internazionale privato e diritto comunitario, a cura

di P. Picone, Padova, 2004, p. 205 ss.; CONTALDIG., Libertà di stabilimento delle società

e norme nazionali di conflitto, in Il diritto privato dell’Unione europea, a cura di A.

Tizzano, t. II, II ed., Torino, 2006, p. 1325 ss., quanto con riferimento all’incidenza sui sistemi di diritto internazionale privato degli Stati membri del principio dello Stato d’origine, desunto in via interpretativa dal principio del mutuo riconoscimento affer- mato dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza a partire da C. giust. CE, 20 febbraio 1979, in causa 120/78, Rewe Zentral A.G. c. Bundesmonopolverwaltung für

Branntwein, in Racc. giur. C. giust., 1979, p. 649 ss., relativa al caso Cassis de Dijon. Si

vedano al riguardo, tra gli altri, BOSCHIERON., Verso il rinnovamento e la trasformazione

della convenzione di Roma: problemi generali, in Diritto internazionale privato e diritto comunitario, a cura di P. Picone, cit., p. 319 ss., spec. p. 369 ss.; BENEDETTELLIM. V.,

Connecting factors, principles of coordination between conflict systems, criteria of appli- cability: three different notions for a “European Community Private International Law”,

in Il diritto dell’Unione europea, 2005, p. 421 ss., spec. p. 424 ss.; HEUZÉ V., De la

compétence de la loi du pays d’origine en matière contractuelle ou l’anti-droit européen,

in Le droit international privé: esprit et méthodes. Mélanges en l’honneur de Paul

Lagarde, Paris, 2005, p. 393 ss., spec. p. 404 ss.; AUDIT M., Régulation du marché

intérieur et libre circulation des lois, in J. dr. intern., 2006, p. 1333 ss., spec. p. 1358 ss.;

BALLARINOT., MARIL., Uniformità e riconoscimento. Vecchi problemi e nuove tendenze

della cooperazione giudiziaria nella Comunità europea, in Riv. dir. intern., 2006, p. 7 ss.;

MANSELH.-P., Anerkennung als Grundprinzip des Europäischen Rechtsraums, in Rabel-

sZ., 2006, p. 651 ss.; MUIR-WATTH., Aspects économiques du droit international privé, in Recueil des cours, vol. 307, 2004, p. 25 ss., spec. p. 190 ss.

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delle disposizioni dei Trattati concernenti le libertà di circolazione, delle obbligazioni extracontrattuali (4).

Ciò chiarito, si pone quindi la questione di individuare, quanto- meno indicativamente, gli atti di diritto derivato ai quali la disposizione in esame può considerarsi riferibile. Deve a questo riguardo innanzi- tutto osservarsi che gli atti di diritto derivato suscettibili di venire in linea di conto in materia di obbligazioni extracontrattuali tendenzial- mente non hanno espressamente per oggetto di regolare i conflitti di leggi nella materia considerata, trattandosi, piuttosto, di atti, più fre- quentemente direttive, che comportano una armonizzazione delle legi- slazioni degli Stati membri relativamente a materie specifiche, nelle quali possono sorgere obbligazioni extracontrattuali. È il caso, ad esempio, della direttiva n. 85/374 in materia di responsabilità per prodotti difettosi (5), ovvero della direttiva n. 98/27, relativa alle azioni inibitorie in materia di protezione degli interessi dei consumatori (6), ovvero ancora della direttiva n. 2000/31 relativa al commercio elettro- nico (7), espressamente evocata in proposito nel preambolo del rego- lamento (8). Tuttavia, nella misura in cui atti di questo tipo rechino unicamente una disciplina di carattere materiale, non può dirsi che essi

(4) Si rimanda ancora a MARONGIUBUONAIUTIF., Art. 23, cit., p. 926.

(5) La quale, all’art. 13, fa salvi i diritti che il danneggiato potrà esercitare in base al diritto della responsabilità contrattuale o extracontrattuale o in base a un regime speciale di responsabilità che esistesse al momento della notificazione della direttiva, senza fornire al riguardo indicazioni in merito alla legge applicabile.

(6) La quale, all’art. 2, par. 2, dichiara espressamente di non ostare all’applica- zione delle norme di diritto internazionale privato, indicando nondimeno in via tendenziale (“di norma”) quali potranno essere gli effetti derivanti, sul piano della legge applicabile, dall’applicazione delle sue norme, effetti che individua, riflettendo un’ot- tica inter partes, nell’applicazione della legge dello Stato membro nel quale ha avuto origine la violazione, ovvero della legge dello Stato membro nel quale questa ha prodotto i suoi effetti. La formulazione della norma, per quanto non felice, consente di desumere con sufficiente chiarezza che le indicazioni fornite presentano valenza meramente esemplificativa, non precludendo l’eventualità che le regole di diritto internazionale privato possano portare all’applicazione di una legge diversa.

(7) La quale, all’art. 1, par. 4, dichiara di non introdurre regole supplementari di diritto internazionale privato, né regole concernenti la competenza giurisdizionale. (8) Si veda il considerando n. 35. La direttiva in questione ha rappresentato un terreno di battaglia dell’affermazione del principio dello Stato d’origine, che vi si trova riflesso nella norma dell’art. 3. Si veda nel senso di una lettura progressivamente restrittiva del principio in questione, nel senso della sua inidoneità ad agire come regola

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disciplinino in senso proprio i conflitti di leggi nella materia conside- rata, per cui i rapporti intercorrenti con il regolamento possono al più porsi in termini di complementarità piuttosto che di autentico conflitto. Per di più, deve rilevarsi che il regolamento stesso si preoccupa di disciplinare mediante appositi strumenti l’ipotesi in cui l’applicazione delle regole di conflitto che esso pone possa rivelarsi in contrasto con le disposizioni di diritto materiale contenute in atti dell’Unione, parti- colarmente nel caso in cui queste presentino carattere inderogabile (9). Un caso particolare di un atto di diritto derivato concernente un settore specifico all’interno del quale possono sorgere obbligazioni ex- tracontrattuali che contenga regole di diritto internazionale privato, ben- ché accessorie alla disciplina sostanziale che ne forma principalmente oggetto, è dato dal regolamento n. 207/2009 relativo al marchio comu- nitario. L’art. 14, par. 1, di tale regolamento rimette, infatti, la disciplina della contraffazione del marchio comunitario al diritto nazionale, che il regolamento stesso, diversamente da quanto avviene nei casi in prece- denza menzionati, provvede ad individuare. In particolare, l’art. 102, par. 2, del regolamento in questione rimette le conseguenze della contraffa- zione, diverse da quelle espressamente contemplate dal regolamento, alla legge dello Stato membro nel quale sono stati commessi o minacciati gli atti di contraffazione, compreso il suo diritto internazionale privato (10). La norma, che si presenta singolare in quanto ammette il rinvio che, come si è visto, è generalmente escluso in materia di obbligazioni anche non

di conflitto implicita, nell’ambito della direttiva in questione, DICKINSONA., The Rome

II Regulation, cit., p. 649 ss.

(9) Segnatamente, attraverso l’art. 14, par. 3 del regolamento, che pone un limite alla volontà delle parti nella designazione della legge applicabile, nel senso che ove la fattispecie sia esclusivamente collegata, salva la scelta di legge, con uno o più paesi membri, la scelta della legge di un paese terzo non possa arrecare pregiudizio all’applicazione delle disposizioni inderogabili del diritto dell’Unione che si applichino con riferimento al caso di specie. Si rimanda in proposito a quanto osservato supra, Cap. II, par. 4.

(10) Si vedano in proposito, tra gli altri, DICKINSONA., The Rome II Regulation, cit., p. 460 ss.; FAWCETTJ. J., TORREMANSP., Intellectual Property and Private Interna-