• Non ci sono risultati.

La determinazione della residenza abituale

Il regolamento “Roma II” contiene alcune altre disposizioni rela- tive alle questioni di carattere generale suscettibili di porsi nell’appli- cazione delle regole di conflitto in esso contenute. Innanzitutto, nel- l’art. 23, il regolamento si preoccupa di definire la nozione di residenza abituale ai fini dell’applicazione delle disposizioni che vi fanno riferi- mento quale criterio di collegamento. Questa disposizione assolve alla medesima esigenza definitoria al cui soddisfacimento provvede la cor- rispondente disposizione contenuta nell’art. 19 del regolamento n.

nei casi in cui vengano ad essere applicate in virtù del rinvio ad esse effettuato dalle disposizioni della legge italiana che ne estenda l’ambito di applicazione oggettivo o soggettivo, DAVÌA., Le questioni generali, cit., p. 77 s., avuto riguardo all’obiettivo di uniformità nella disciplina internazionalprivatistica delle materie interessate che il legislatore mediante tale rinvio ha inteso assicurare.

(213) Si veda, nel senso della preferibilità di una valutazione caso per caso della opportunità di fare riferimento in via sussidiaria ad altri criteri di collegamento previsti dal regolamento ovvero, analogamente, dalla convenzione internazionale pertinente, al fine di accertare la compatibilità di tale soluzione con la struttura della disciplina di conflitto recata dallo strumento nel suo insieme, CONTALDIG., Ordine pubblico, cit., p. 285 s. Per un caso singolare in cui, con riferimento alla disciplina della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali contenuta, al tempo, nella Convenzione di Roma del 1980, constatata la contrarietà all’ordine pubblico della legge applicabile in base ad una regola di conflitto speciale concernente i contratti individuali di lavoro, la Corte di cassazione aveva ritenuto doversi fare riferimento alla legge applicabile in base alla regola generale contemplata dalla convenzione stessa, Cass., sent. 11 novembre 2002, n. 15822, Bottoni c. Banca di Roma S.p.A., in Riv. dir. intern. priv. proc., 2003, p. 978 ss., con commento di CLERICIR., Rapporti di lavoro, ordine pubblico e convenzione di

Giuffrè

Editore

593/2008 (c.d. “Roma I”) relativamente alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Le definizioni di residenza abituale contenute nelle due disposizioni presentano rilevanti tratti di similitudine, in quanto entrambe si presentano essenzialmente incentrate su due ipotesi specifiche: quella in cui si tratti di definire la residenza abituale di una società, associazione ad altra persona giuridica, ovvero quella in cui il soggetto di cui si tratti sia una persona fisica, la quale, nondimeno, agisca nell’ambito di un’attività professionale. Effettivamente, tanto l’una quanto l’altra disposizione non si preoccupano invece di definire la residenza abituale con riferimento alle persone fisiche nelle ipotesi, che devono ritenersi, tendenzialmente, più frequenti in relazione al regolamento in esame in quanto relativo alla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (214), in cui queste non agiscano nel- l’ambito della propria attività professionale (215).

Come si è avuto modo di rilevare con riferimento alla disposizione contenuta nell’art. 19 del regolamento “Roma I” (216), l’assenza di una

(214) Da notare, in proposito, che il criterio di collegamento della residenza abituale riveste nell’economia del regolamento in esame un peso nell’insieme più limitato di quanto non accada nel regolamento “Roma I”, rilevando essenzialmente al fine dell’applicazione della regola di cui all’art. 4, par. 2, relativa all’ipotesi di illeciti coinvolgenti soggetti abitualmente residenti nello stesso paese (si veda supra, par. 6), di alcune regole contenute nell’art. 5 in materia di responsabilità per danni da prodotto (supra, par. 8), nonché delle regole ispirate alla soluzione di cui all’art. 4, par. 2 contenute nelle disposizioni relative all’arricchimento senza causa, alla gestione di affari altrui ed alla responsabilità precontrattuale (artt. 10, par. 2, 11, par. 2, 12, par. 2, supra, parr. 13-15). Si veda in generale HOHLOCH G., Place of Injury, Habitual Residence,

Closer Connections and Substantive Scope-the Basic Principles, in Yearbook of Private Intern. Law, 2007, p. 1 ss., spec. p. 11 s.

(215) La scelta compiuta dal legislatore comunitario di evitare di cimentarsi con la definizione della residenza abituale propriamente intesa con riferimento alle persone fisiche si trova riflessa con maggiore evidenza nella diversa formulazione della regola dell’art. 19 nell’iniziale proposta di regolamento presentata dalla Commissione, doc. COM(2003) 427 def., cit., p. 29 s., nella quale la norma era espressamente rubricata “equiparazione alla residenza abituale”.

(216) Ci si permette di rinviare in proposito a MARONGIUBUONAIUTIF., Art. 19, in Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno

2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (« Roma I »), Commentario a

cura di F. Salerno e P. Franzina, cit., p. 892 ss., spec. p. 894 ss. Si veda anche, più in generale, MELLONE M., La nozione di residenza abituale e la sua interpretazione nelle

norme di conflitto comunitarie, in Riv. dir. intern. priv. proc., 2010, p. 685 ss., spec.,

quanto alla rilevanza del criterio in questione nei regolamenti “Roma I” e “Roma II”, p. 686 s.

Giuffrè

Editore

definizione in proposito deve spiegarsi alla luce delle caratteristiche particolari del criterio di collegamento in questione, in quanto si tratta, notoriamente, di un criterio di mero fatto, suscettibile di apprezzamen- to discrezionale da parte del giudice sulla base dell’insieme delle circostanze rilevanti della fattispecie. Nondimeno, resta il fatto che nel momento in cui il regolamento si propone di fornire una definizione del criterio in questione relativamente alle due ipotesi specifiche in prece- denza indicate, tale sforzo definitorio rischia di essere vanificato a motivo del fatto che il regolamento stesso limita la portata della definizione a tali ipotesi solamente, le quali, per di più, nella specifica materia considerata rischiano anche di non rivelarsi le più frequenti. Venendo al merito delle soluzioni accolte dalla norma in esame, essa, in termini corrispondenti a quanto avviene nell’art. 19 del regolamento “Roma I”, identifica la residenza abituale delle società, associazioni e persone giuridiche con il luogo in cui è ubicata la loro amministrazione centrale. La soluzione per un verso si rivela costituire più che una definizione in senso proprio una sostanziale equiparazione di due criteri di per sé differenti, il secondo soltanto dei quali è appropriato alla fattispecie da regolare, dato che, a ben considerare, il concetto stesso di residenza abituale, evidentemente concepito in relazione alle persone fisiche, mal si attaglia alla diversa realtà delle persone giuridi- che (217). Per altro verso, quanto al merito del criterio utilizzato, la soluzione adottata dalla norma appare dettata da un condivisibile intento di concretezza, laddove, tra i possibili criteri di localizzazione di una persona giuridica, esprime una chiara opzione a favore di un criterio, quello del luogo dell’amministrazione centrale, che corrispon- de a quello in cui vengono tendenzialmente prese le decisioni inerenti all’attività dell’ente (218). Alla medesima esigenza appare, coerente-

(217) Si veda ancora MARONGIUBUONAIUTIF., Art. 19, cit., p. 897 ss.

(218) La medesima soluzione è adottata dall’art. 19 del regolamento “Roma I”, mentre una diversa soluzione viene accolta al fine della individuazione del domicilio delle persone giuridiche nel regolamento n. 44/2001, nel quale, all’art. 60, è attribuita rilevanza alternativamente al luogo in cui è ubicata la sede statutaria, ovvero l’ammi- nistrazione centrale ovvero ancora il centro di attività principale. La diversità delle soluzioni accolte nei due regolamenti trova giustificazione nelle diverse esigenze soggiacenti ai due regolamenti, dato che nel regolamento n. 44/2001 l’ampiezza con la quale viene definito il domicilio delle persone giuridiche trova giustificazione nell’esi-

Giuffrè

Editore

mente, ispirata la regola contenuta nel par. 2, la quale, con riferimento all’ipotesi in cui l’obbligazione extracontrattuale sorga per effetto di un fatto verificatosi nell’esercizio dell’attività di una filiale, di un’agenzia o di una qualunque altra sede di attività, fa coincidere la residenza abituale con il luogo in cui ha sede la detta filiale, agenzia o sede d’attività (219). La norma ricorre ugualmente ad un artifizio giuridico nella parte in cui fa riferimento alla residenza abituale di una persona fisica che agisca nell’ambito di un’attività professionale, essendo evi- dente che la sede di attività principale della persona fisica che, ad esempio, rivesta la qualità di libero professionista o di imprenditore individuale non necessariamente si troverà a coincidere con il luogo in cui questa ha la propria residenza abituale propriamente considerata, dato che, ai fini dell’individuazione di quest’ultima, notoriamente, rilevano anche altri elementi relativi alla localizzazione delle relazioni personali e familiari della persona, i quali potrebbero non coincidere con quelli strettamente attinenti alla localizzazione dell’attività profes- sionale (220).

genza di assicurare, alla luce della diversità dei criteri accolti nei diversi Stati membri in proposito, l’esistenza di un foro nel quale le controversie nelle quali è convenuta la persona giuridica possano essere portate. Si vedano in proposito, tra gli altri, CARBONE S. M., Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale, cit., p. 66 s.; DAVÌ A., Il diritto internazionale privato italiano della famiglia e le fonti di orgine internazio-

nale o comunitaria, cit.; p. 898 s.; SALERNOF., Giurisdizione ed efficacia delle decisioni

straniere nel regolamento (CE) n. 44/2001, cit., p. 83 s.; mentre nel regolamento “Roma

I”, così come nel regolamento oggetto d’esame, la previsione di criteri di localizzazione alternativi sarebbe suscettibile di mettere a rischio la prevedibilità della legge regola- trice, come osservato nel preambolo del primo regolamento, al considerando n. 39. Si rimanda in proposito a quanto osservato in MARONGIUBUONAIUTIF., Art. 19, cit., p. 899. (219) La medesima soluzione è adottata, mutatis mutandis, dall’art. 19, par. 2 del regolamento “Roma I”, il quale fa riferimento all’ipotesi di contratti conclusi nell’am- bito delle attività di una filiale, agenzia od altra sede di attività.

(220) I presupposti della residenza abituale sono, come è noto, tendenzialmente individuati, da una parte, nella continuatività della permanenza del soggetto in un determinato paese per un periodo di tempo sufficientemente ampio e, dall’altra, dall’intenzione di stabilire all’interno dello stesso paese il centro principale dei propri interessi. Si vedano in proposito, tra le altre, C. giust. CE, sent. 15 settembre 1994, in causa C-452/93, Magdalena Fernandez, in Racc. giur. C. giust., 1994, p. I-4295 ss., punto 22 della motivazione; sent. 25 febbraio 1999, in causa C-90/97, Swaddling, ivi, 1999, p. I-1075 ss., punti 29 ss. della motivazione. In dottrina, tra gli altri, BAETGED., Auf dem

Weg zu einem gemeinsamen europäischen Verständnis des gewöhnlichen Aufenthalts, in Die richtige Ordnung. Festschrift für Jan Kropholler zum 70. Geburtstag, Tübingen,

Giuffrè

Editore