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Questo effetto di accrescimento del valore delle singole partecipazioni già detenute si produce, peraltro, non solo laddove sia attuato in via diretta dal soggetto

pubblico (e più in generale dal singolo azionista); ma conosce una diversa intensità,

per certi versi maggiore, se vi ricorrono le stesse società di cui questo detiene quote

limitata) ma un complesso ed articolato “agglomerato” di singole unità patrimoniali che rappresentino l’elemento base del capitale sociale. Una struttura peculiare, dunque, in cui la quota di ciascun socio può essere ulteriormente frammentata in più segmenti, autonomamente gestibili.

105 Che assume natura peculiare specie laddove queste rappresentino, come nel caso delle azioni,

titoli finanziari individuabili autonomamente e come tali liberamente cedibili sul mercato e dotati di un proprio specifico valore o indice mobiliare.

106 Una prima ricostruzione che consentirebbe, pertanto, già di estromettere da tale ipotesi tutti

quei casi in cui l’acquisto di quote sia funzionale esclusivamente ad una ricapitalizzazione della società senza che a ciò corrisponda un incremento della quota-parte spettante al socio pubblico.

107 In questo caso, allora, l’accezione di controllo che rileva è quella connessa al numero di quote

detenute e al “peso” dei voti esercitabili in assemblea e direttamente ancorata, quindi, alla capacità rappresentativa delle singole quote e dei complessivi segmenti di capitale che individuano. Un principio che ne definisce il valore non solo in termini economici – quale espressione della parte di capitale che rappresentano –, ma anche in virtù della loro generale efficacia sulle dinamiche strategiche di gestione aziendale. Ne resterebbero escluse quelle ipotesi in cui ad analoghi effetti è possibile addivenire in ragione di accordi tra le parti (si pensi ai patti parasociali) o di peculiari poteri attribuiti al socio pubblico, che non coinvolgano però la consistenza e l’efficacia delle relative quote. Sul punto, si veda l’ampia ricostruzione offerta da A. PREDIERI (a cura di), Controlli societari e

governo dell’impresa, Torino, Giappichelli 1999.

108 Un elemento che definisce quella peculiare accezione di valore economico-finanziario sia in

ragione dell’acquisizione di ulteriori e più consistenti flussi finanziari che in direzione di una potenziale futura cessione dell’intero “pacchetto” di controllo.

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di capitale, rispetto al proprio patrimonio mobiliare (coinvolgendone cioè le

partecipazioni c.d. “indirette”

109

). In quest’ultimo caso, infatti, gli effetti di tale

operazione risalirebbero la catena dei rapporti di partecipazione, producendo tale

effetto di valorizzazione (i.e. di accrescimento del valore “sociale” e rappresentativo)

delle quote non solo rispetto a quelle – ora di controllo

110

– nella società indiretta ed

appartenenti alla controllante, ma anche a quelle di proprietà del soggetto pubblico

109 Giova qui peraltro ricordare come l’accezione di controllo rilevante ai nostri fini sia ancora

una volta quella connessa al “peso” assunto dalle quote di partecipazione nei profili decisionali interni alla società. Peraltro, nel darne una definizione, lo stesso art. 2, lett. b) del testo unico richiama espressamente proprio l’art. 2359 c.c. che configura tale ipotesi per «[…]le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; […] dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria», mentre non sembra avere dirette ripercussioni sulla consistenza e sul valore delle quote di partecipazione la terza declinazione del controllo connessa invece particolari vincoli contrattuali che determinino comunque un’influenza dominante. Peraltro, a riprova di come tale meccanismo di valorizzazione sia direttamente connesso al profilo del controllo e all’intreccio dei diversi livelli di partecipazione, la stessa norma chiarisce che ai fini del computo dei voti esercitabili rilevano anche quelli «[…] spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta» (comma 2). Per una generale ricostruzione in tema di gruppo societario – ed in particolare in materia di direzione e controllo –, si vedano, ex multis, G. FERRI, Concetto di controllo e di gruppo, in AA.VV., Disciplina giuridica del gruppo di imprese,

Milano, Giuffrè, 1982, 77 ss.; M.S. SPOLIDORO, Il concetto di controllo nel codice civile e nella legge antitrust, in Riv. soc., 1995, 1, 481 ss.; M. LAMANDINI, Il controllo. Nozioni e tipo nella legislazione economica, Milano, Giuffrè, 1995; ID., Commento all’art. 2359, in M.CAMPOBASSO,V.CARIELLO,U.

TOMBARI (a cura di), Le società per azioni. Codice civile e norme complementari, Milano, Giuffrè,

2016, vol. I, 743 ss.; P. MARCHETTI, Sul controllo e sui poteri della controllante, in AA.VV., I gruppi di società. Atti del convegno internazionale di studi, Venezia 16-17-18 novembre 1995, Milano, Giuffrè, 1996, vol. III, 1548 ss.; G. SBISÀ, Commento all’art. 2359, in G.FRÈ,G.SBISÀ, Società per

azioni. Art. 2325-2409 c.c., Bologna-Roma, Zanichelli, 1997, vol. I, 452 ss.; ID., Società controllate e

società collegate, in Contr. e impr., 1997, 1, 319 ss.; N. RONDINONE, I gruppi di imprese fra diritto

comune e diritto speciale, Milano, Giuffrè, 1999; G. SCOGNAMIGLIO, I gruppi e la riforma del diritto societario, in Riv. pol. econ., 2002, 9-10, 253 ss.; A. PAVONE LA ROSA, Nuovi profili della disciplina

dei gruppi societari, in Riv. soc., 2003, 2, 768 ss.; A. NIUTTA, La nuova disciplina delle società

controllate: aspetti normativi dell’organizzazione del gruppo di società, ivi, 4, 780 ss.; P. MONTALENTI, Direzione e coordinamento nei gruppi societari: principi e problemi, ibidem, 2007, 2-3, 321 ss.; U. TOMBARI, Riforma del diritto societario e gruppo di imprese, in Giur. comm., 2004, 1, 61

ss.; ID., Diritto dei gruppi di imprese, Milano, Giuffrè, 2010; R. RORDORF, I gruppi nella recente riforma del diritto societario, in Le Società, 2004, 5, 538 ss.; R. SANTAGATA, Autonomia privata e formazione dei gruppi nelle società di capitali, in AA.VV., Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, Torino, Utet, 2007, vol. III, 799 ss.; A. VALZER, Il potere di

direzione e coordinamento delle società tra fatto e contratto, ivi, 833 ss.; M. NOTARI,J.BERTONE,

Società controllate e società collegate (commento all’art. 2359 c.c.), in M. NOTARI (a cura di), Azioni,

Artt. 2346-2362 c.c., Milano, Giuffrè, 2008, 665 ss.; M. CALLEGARI, I gruppi di società, in AA.VV., Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza: 2003-2009, Bologna, Zanichelli, 2009, 1055 ss. e, più di recente, F. GALGANO, G. SBISÀ, Direzione e coordinamento di società, in AA.VV.,

Commentario del codice civile, Zanichelli, Bologna, 2014.

110 Ad analoghe conclusioni è poi possibile giungere per la diversa ipotesi delle società collegate

sulle quali, ex art. 2359, comma 3, c.c. «un’altra società esercita un’influenza notevole», posto che questo si presume avvenga «quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati», dando così ancora una volta diretto risalto al valore delle quote detenute rispetto alla consistenza del generale capitale sociale e confermando ulteriormente le peculiarità tipiche delle società quotate anche nel definire il livello di partecipazione atto a delineare rapporti di controllo o collegamento.

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nel capitale di quest’ultima che godrebbero, così, di maggior rilevanza proprio in

ragione del rafforzamento di quei sottesi rapporti di partecipazione indiretta.

Più complesso è tracciare i possibili punti di contatto tra le altre ipotesi di