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A fronte di tali potenziali effetti positivi occorrono, tuttavia, alcune precisazioni Anzitutto, va sottolineato come la via del ricorso al capitale di rischio non sia

una strada sempre percorribile rispetto alla generale platea delle società a

176 Si pensi alle condizioni previste ai fini dell’ammissione ai mercati regolamentati – definite sia

dall’autorità di riferimento (la Consob) che dagli organi di gestione dei mercati da questa autorizzati – concernenti sia profili di natura economico-finanziaria – quali una capitalizzazione minima, una determinata consistenza patrimoniale e la capacità di produrre ricavi in condizioni di autonomia gestionale –, che a quelli di onorabilità e competenza degli organi aziendali. Ma, ancor più essenziale a questi fini, è quella stessa rete di disposizioni normative, regole di vigilanza e prassi operative che contribuiscono a promuovere la piena trasparenza e regolarità delle operazioni poste in essere e il generale funzionamento dei mercati di riferimento, contribuendo così indirettamente anche ad indurre la stabilità degli operatori economici, anche in ragione degli stringenti controlli interi ed esterni (su tutti la revisione contabile) cui questi sono sottoposti in tutto l’arco della propria operatività. Sul punto, si vedano anche G. FERRARINI, L’ammissione a quotazione: natura, funzione, responsabilità e

self-listing, in An. giur. econ., 2002, 1, 11 ss.; ID., Ammissione alla quotazione e ammissione alle

negoziazioni: significato e utilità di una distinzione, in Banca borsa tit. cr., 2002, 5, 583 ss.; A. GIANNELLI, Titoli azionari (commento all’art. 2354 c.c.), in M. NOTARI (a cura di), Azioni, Artt. 2346-

2362 c.c., in AA.VV., Commentario alla riforma delle società, Milano, Giuffrè, 2008, 529 ss. e R. COSTI, Il mercato mobiliare, cit., 223 ss.

177 A ciò infatti mira la presenza, tra i criteri per l’ammissione alla quotazione, di quello connesso

alla necessaria deliberazione di incremento del capitale sociale, funzionale proprio all’ingresso dei nuovi soci. Questi, peraltro, non sono sottoposti ai criteri imposti ai fini della partecipazione di soggetti terzi in società miste pubblico-private (la cui quota di partecipazione non può essere inferiore al trenta per cento e la durata della stessa deve conformarsi a quella dell’appalto o della concessione o, ancora, alla presenza dei requisiti di qualificazione dello stesso socio) tenuto conto che l’art. 17 del testo unico, che individua tali requisiti, non è applicabile alle società quotate.

160

partecipazione pubblica

178

. A ciò, infatti, si frappongono sia ragioni strutturali e

dimensionali della singola società

179

che elementi di natura finanziaria connessi alla

minor capacità reddituale del settore economico di riferimento, proprio tenuto conto

della natura delle attività che vi si realizzano e della loro estensione

180

. È questo il

caso dei sevizi pubblici locali

181

, ove la dimensione territoriale del settore economico

di riferimento e la scarsa capacità dell’attività economica di produrre ingenti flussi

finanziari difficilmente possono dirsi coerenti con la prospettiva della quotazione se

non accompagnate, in via preliminare, da interventi strategici di ristrutturazione e

riorganizzazione economico-aziendale

182

.

178 Per un’analisi generale del fenomeno della quotazione di società pubbliche si vedano F.

MARCHI, La quotazione in borsa di una Spa a maggioranza di capitale pubblico, in L’amm. it., 2002, 3, 329 ss.; G. ROMAGNOLI,Società, servizi pubblici locali e quotazione in borsa nell’art. 35, comma 11, l. 28 dicembre 2001, n. 448, relazione al Convegno “Le società pubbliche”, Venezia, 18 ottobre 2002, in Riv. amm. Rep. It., 2002, 12, 1167 ss.; G. CAIA, La quotazione in borsa delle società a

prevalente capitale pubblico locale, in Serv. pubbl. app., 2003, 3, 333 ss.; D. MURGIA, Le società quotate nei servizi pubblici locali, in Nuova rass., 2010, 2, 191 ss. ed A. MAURO,G.ANTONICELLI, La

disciplina delle società partecipate: dalla legge delega n. 124/2015 al Testo Unico n. 175/2016, in M. LACCHINI, C.A. MAURO (a cura di), La gestione delle società partecipate pubbliche alla luce del nuovo Testo Unico, cit., 72 ss.

179 Si vedano proprio quegli elementi di consistenza patrimoniale che la società deve possedere ai

fini della quotazione o dell’ammissione a mercati regolamentati. Peraltro, prima ancora di questo profilo, verrebbe in rilievo quello della forma societaria che escluderebbe, già in prima battuta, dalla possibilità di ricorrere a tali strumenti le società diverse da quelle per azioni, come quelle a responsabilità limitata che pure rappresentano il gruppo più consistente tra le società pubbliche.

180 Del resto i suddetti elementi impongono la sostanziale possibilità di ricorrere a tali strumenti

per quegli operatori economici pienamente aperti al mercato e capaci di “sopravvivervi” in via autonoma ricorrendo esclusivamente alla propria capacità economico-patrimoniale, tanto più forte quanto più “libera” è l’attività economica che svolgono.

181 Mentre, viceversa, proprio per la complessità della struttura aziendale e per la dimensione

complessiva del mercato di riferimento sono pienamente ammesse alla quotazione le grandi società partecipate dallo Stato che pure svolgano attività in parti coincidenti con la pubblica utilità. Queste, infatti, hanno saputo conciliare i limiti operativi derivanti dal necessario rispetto di obblighi di risultato – in termini di prestazioni erogate (i.e. gli obblighi di servizio pubblico) – con l’espansione dei propri settori di intervento, potendo così bilanciare, con i risultati positivi di questi ultimi, gli eventuali profili “anti-economici” connessi ai primi (si pensi alle limitazioni tariffarie).

182 Ed è ad esempio lo strumento dell’aggregazione, come diremo, quello che potrebbe

consentire di raggiungere risultati positivi in termini di estensione sia della consistenza patrimoniale della società che della dimensione “territoriale” dell’attività economica svolta, necessari anche ai fini della futura quotazione. Così come la possibilità di porre in essere complessi processi di fusione o incorporazione aziendale capaci di ampliarne l’orizzonte operativo, incrementando i margini di profitto. Si vedano le grandi multiutility operanti su segmenti di mercato ed ambiti territoriali (regionali o metropolitani) sufficientemente estesi e quotati su mercati regolamentati, quali ACEA spa, HERA spa ed A2A spa, multiservizi operanti nel settore dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente partecipate rispettivamente dalla città metropolitana di Roma, da numerosi comuni del nord-est (ed in particolare dell’area metropolitana di Bologna) e, infine, dai comuni di Brescia e Milano e quotate alla Borsa italiana. Sul punto, si vedano G. ABATECOLA, S. POGGESI, Governance e performance delle imprese italiane di servizi pubblici locali quotate: un’analisi empirica, in Econ. pubbl., 2007, 3-4, 99 ss. e M. MULAZZANI, La quotazione in borsa: presupposti ed effetti, in F. GIUNTA, M. MULAZZANI (a cura di), Le analisi dei bilanci delle società di public utilities, cit., 107 ss.

161

Inoltre, le misure in questione richiedono complessi processi organizzativi e

decisionali che passano necessariamente anche dalla manifestazione di un pieno e

diretto atto di volontà della compagine sociale, espresso in seno all’assemblea

183

.

Ecco, pertanto, che se tale processo sfugge alla capacità decisionale del singolo

socio, a maggior ragione l’azionista pubblico sarà in grado di promuoverne il ricorso

in via autonoma, solo laddove sia titolare dell’intero capitale sociale o della

maggioranza di questo o, ancora, eserciti nei confronti della società il controllo o

un’influenza determinante nell’assunzione delle scelte strategiche. Viceversa, in tutti

gli altri casi – e salva l’attribuzione di poteri speciali indipendenti dalla consistenza

della partecipazione (i.e. il golden power)

184

– la decisione di aderire alla prospettiva

dell’accesso al mercato di rischio dovrà essere maturata di comune accordo con la

maggioranza degli altri componenti la compagine sociale

185

, non essendo sufficiente

la “personale” determinazione del singolo socio pubblico

186

.

Infine, va sottolineato come il legislatore attribuisca poco spazio, nella generale