R EGIONE EMIL IA-R O MAG NA
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo concesso ai titolari delle farmacie rurali viene successivamente erogato agli aventi diritto dalle Aziende USL competenti per territorio.
CONTROLLI
In qualsiasi momento, precedente o successivo all'assegnazione del contributo, emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal titolare, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo titolare decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e, nel caso in cui il contributo sia già stato erogato, l’Azienda USL procede al recupero di quanto erogato.
INFORMAZIONI
Eventuali informazioni possono essere reperite presso il Servizio Farmaceutico dell'Azienda USL di riferimento.
Disposizioni relative alle zone di protezione di cui al capitolo 7 delle norme tecniche di attuazione del Piano di tutela delle acque
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA–ROMAGNA Visti:
- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 23 ottobre 2000, “che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”;
- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 19 novembre 2008, “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;
- il decreto legislativo n. 152 del 2006 “Norme in materia ambientale”;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città me-tropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- la legge regionale del 5 ottobre 2015, n. 16 “Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzio-ne dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fiproduzio-ne vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”;
- la legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017”;
- la legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina re-gionale sulla tutela e l’uso del territorio”;
Premesso che:
- la direttiva comunitaria 2008/98/CE recepita con il d.lgs.
n. 205 del 2010 di modifica del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce un ordine di priorità in base al quale deve essere effettuata la ge-stione dei rifiuti e che il rispetto di tale gerarchia rappresenta la migliore opzione ambientale;
- in attuazione di tale gerarchia devono essere adottate le mi-sure volte ad incoraggiare la prevenzione e il recupero dei rifiuti (quali la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio ed ogni opera-zione di recupero di materia rispetto all’uso dei rifiuti come fonte di energia) nel rispetto, tra l’altro, dei principi parimenti comuni-tari di protezione della salute umana e dell’ambiente;
- la legge regionale n. 16 del 2015, in attuazione della so-pra indicata disciplina di gestione dei rifiuti e di sostegno delle misure dirette alla loro riduzione e recupero, ha definito azioni e stringenti obiettivi in tema di prevenzione e riciclo e ha assunto il principio comunitario dell'economia circolare;
- tali obiettivi e tali regole sono stati assunti anche dal Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con la deliberazione di Assemblea legislativa n.67 del 3 maggio 2016;
Rilevato che:
- il Piano di tutela delle acque (d’ora in poi PTA), approvato con deliberazione di Assemblea legislativa del 24 dicembre 2005, n. 40, al capitolo 7 delle Norme tecniche di attuazione (d’ora in poi NTA) disciplina le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto delle captazioni e derivazioni e le zone di protezione, nell’am-bito delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla direttiva 2000/60/CE;
mento delle attività elencate all’Allegato 1 del suddetto capitolo 7, che costituiscono centri di pericolo per la qualità della risor-sa idrica; per tali attività è prevista la possibilità di rimanere sul territorio purché, in considerazione della tipologia e del livello di rischio dell’area interessata, sia garantita la tutela della risor-sa idrica attraverso misure di mesrisor-sa in sicurezza o di riduzione del rischio;
- rispetto alle nuove attività che rientrano nell’elenco ripor-tato all’Allegato 1, gli stessi articoli demandano alle Province e ai Comuni, nell’ambito degli strumenti di pianificazione territo-riale e urbanistica, la definizione delle attività consentite e delle relative prescrizioni, in funzione della valutazione del rischio collegato all’attività, oltre che della vulnerabilità del territorio interessato;
- fra le attività elencate all’Allegato 1 che possono costitu-ire, ai sensi degli articoli 45 e 47 delle NTA del PTA, centro di pericolo per la qualità della risorsa idrica è ricompresa l’attività di gestione dei rifiuti;
- le sopra indicate previsioni del PTA sono state, in vario modo recepite ed attuate dalle varianti dei Piani territoriali di co-ordinamento provinciali in attuazione al PTA; alcune Province hanno, inoltre, individuato ulteriori tipologie di zone di protezio-ne rispetto a quelle previste dal PTA;
Rilevato che i sopra citati articoli 45 e 47 prevedono, inoltre, in determinate tipologie di aree ricomprese nelle zone di pro-tezione il divieto che vengano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi nei casi di insediamento di nuove attività industriali;
Considerato che le sopra citate regole comunitarie, naziona-li e regionanaziona-li di gerarchia e di economia circolare determinano la necessità di valutare se, nell’ambito delle attività di gestio-ne dei rifiuti anche pericolosi, determinate attività di recupero rifiuti, in base alla tipologia e alle modalità del loro svolgimen-to, siano in grado di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi ambientali della risorsa idrica, garantendo la massi-ma tutela della stessa anche ai fini dell’utilizzo per il consumo umano;
Richiamato l’articolo 14, comma 2, della legge regionale n.
25 del 2016 in attuazione dei principi dell'economia circolare, ha disposto che nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali, la pianifica-zione non può contenere per gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi vincoli più restrittivi di quelli previsti per gli im-pianti industriali e che le pianificazioni vigenti debbano essere interpretate conformemente a tale disposizione;
Valutato che anche alcune tipologie di attività di recupero di rifiuti solidi pericolosi quali le operazioni di messa in riser-va (R13) nonché le operazioni preliminari al recupero, quali la cernita, la separazione, la compattazione e il raggruppamento (R12) possono essere condotte in modo da non comportare al-cun rischio di lisciviazione di sostanze inquinanti verso la falda o le acque superficiali non costituendo in tal modo, ai fini della tutela della risorsa idrica un pericolo ulteriore rispetto alle altre attività industriali;
Richiamato l’articolo 8, comma 2, lettera b) delle norme tecniche di attuazione del Piano regionale di tutela delle acque
2015 la funzione di pianificazione nella materia della tutela del-la risorsa idrica è di competenza deldel-la Regione e che le Province non hanno più alcuna facoltà di modifica dei propri strumenti pianificatori attuativi ed integrativi delle disposizioni del PTA;
Ritenuto quindi di:
- stabilire ad integrazione e modifica delle disposizioni con-tenute al capo 7 delle NTA che, nelle zone di protezione delle acque destinate al consumo umano, le attività di gestione dei rifiuti solidi pericolosi rappresentate da operazioni di mes-sa in riserva finalizzate al recupero (R13) nonché le operazioni preliminari al recupero quali la cernita, la separazione, la com-pattazione e il raggruppamento (R12) condotte in modo da non comportare alcun rischio di lisciviazione di sostanze inquinanti verso la falda o le acque superficiali tenendo conto anche degli effetti degli eventi meteoclimatici sono consentite alle condi-zioni e nei limiti previsti per l’insediamento delle altre attività industriali;
- disporre che la sopra indicata regola si applichi a tutte le zone di protezione delle acque destinate al consumo umano co-sì come individuate dal PTA e dalla pianificazione provinciale in attuazione del PTA;
Richiamato l’articolo 14 della legge regionale n. 25/2016, al comma 1 dispone che nelle more del completamento del pro-cesso di riforma istituzionale avviato con la legge regionale n.
13 del 2015, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali ed energeti-che, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione o degli altri titoli abilitativi, comunque denominati, acquisisce il parere della Regione che si esprime sulla conformità del proget-to o intervenproget-to alla sola pianificazione regionale vigente in caso di difformità dei contenuti di quest'ultima rispetto alla pianifica-zione provinciale;
Ritenuto che le disposizioni contenute nel presente atto han-no, ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale n. 24/2017, valore di prescrizione pianificatoria ai fini dell’espressione del parere di cui all’articolo 14, comma 1 della legge regionale n.
25/2016;
Dato atto che a seguito dell’espressione del parere della Re-gione, di cui all’articolo 14, comma 1 della legge regionale n.
25/2016, l’amministrazione competente al rilascio dell’auto-rizzazione o degli altri titoli abilitativi comunque denominati, nell’ambito dell’istruttoria verifica che le attività siano condotte secondo le modalità indicate nel medesimo parere;
Richiamate le proprie deliberazioni:
n. 2416 del 29/12/2008 recante "Indirizzi in ordine alle re-lazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla de-libera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della dede-libera 450/2007" e ss.mm.;
- n. 93 del 29/1/2018 recante “Approvazione del Piano
della L.R. 43/2001”;
- n. 270 del 29/2/2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015”;
- n. 622 del 28/4/2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015”, e la conse-guente determinazione n. 7283 del 29/4/2016, recante “Modifica dell'assetto delle posizioni dirigenziali professional, conferimen-to di incarichi dirigenziali, riallocazione posizioni organizzative e di personale in servizio presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente”;
- n. 468 del 10/4/2017 recante “Il sistema dei controlli inter-ni nella Regione Emilia-Romagna”;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alla Difesa del Suolo e della Co-sta. Protezione Civile, Politiche Ambientali e della Montagna;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1) di stabilire ad integrazione e modifica delle disposizio-ni contenute al capitolo 7 delle norme tecdisposizio-niche di attuazione del Piano di tutela delle acque che, nelle zone di protezione delle ac-que destinate al consumo umano, le attività di gestione dei rifiuti solidi pericolosi rappresentate da operazioni di messa in riserva finalizzate al recupero (R13) nonché le operazioni preliminari al recupero quali la cernita, la separazione, la compattazione e il raggruppamento (R12) condotte in modo da non comportare alcun rischio di lisciviazione di sostanze inquinanti verso la fal-da o le acque superficiali tenendo conto anche degli effetti degli eventi meteoclimatici sono consentite nel rispetto delle condi-zioni e nei limiti previsti per l’insediamento delle altre attività industriali;
2) di disporre che la disposizione di cui al punto 1) si appli-chi a tutte le zone di protezione delle acque destinate al consumo umano così come individuate dal PTA e dalla pianificazione pro-vinciale in attuazione del PTA;
3) di stabilire che le disposizioni contenute ai punti 1) e 2) hanno, ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale n. 24/2017, valore di prescrizione pianificatoria ai fini dell’espressione del parere di cui all’articolo 14, comma 1 della legge regionale n.
25/2016;
4) di notificare la presente deliberazione all’Agenzia regiona-le prevenzione, ambiente, energia Emilia-Romagna, alregiona-le Province e alla Città Metropolitana di Bologna;
5) di pubblicare la presente deliberazione nel BURERT;
6) di dare atto che il presente atto sarà pubblicato inoltre sul sito web della Regione, sezione “Amministrazione trasparente”
(sottosezione “Altri contenuti/Dati ulteriori/Atti della Giunta re-gionale”), in attuazione delle disposizioni di cui al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-19, approvato con pro-pria deliberazione n. 93/2018.
L.R. n. 11/2012, art. 18 - Approvazione del piano per l'allesti-mento di campi di gara permanenti e temporanei ricadenti nelle acque di competenza dei consorzi di bonifica regionali.
Integrazioni e modifiche alla deliberazione n. 203/2018 LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante “Rifor-ma del siste“Rifor-ma di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unio-ni”, ed in particolare il Titolo II, Capo III (artt. da 36 a 43) che attribuisce, tra l’altro, alla competenza della Regione la mate-ria della tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, con esclusione delle attività di vigilanza, di ap-plicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi;
- la Legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 recante “Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connes-se nelle acque interne”, come modificata ed integrata con legge regionale 6 marzo 2017, n. 2, di attuazione, tra l’altro, del sud-detto processo di riordino;
- il Regolamento regionale n. 1 del 2 febbraio 2018 recante
“Regolamento in materia di tutela della fauna ittica e dell’ecosi-stema acquatico e di disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell’articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012 n. 11”;
Richiamati, in particolare:
- l’art. 18, comma 2, della L.R. n. 11/2012, il quale prevede che la Giunta approvi il piano per l'allestimento di campi di gara permanenti o temporanei, acquisendo, ove necessario, il parere dei consorzi di bonifica;
- l’art. 28, comma 1, del R.R. n. 1/2018, secondo il quale la Giunta approva il piano per l’allestimento di campi di gara per-manenti, indicando altresì i tratti dei corsi d’acqua dove possono essere individuati campi temporanei di gara;
Atteso che, con propria deliberazione n. 203 del 12 febbraio 2018, si è provveduto, tra l’altro:
- ad approvare il piano per l’allestimento di campi di gara per-manenti e temporanei sulle acque pubbliche della Regione, nella formulazione di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;
- a dare atto che per i campi di gara permanenti o tempora-nei ricadenti nelle acque di competenza dei Consorzi di bonifica regionali, si sarebbe provveduto con successivo atto, ad avvenu-ta acquisizione del parere di competenza;
Considerato che i Servizi Territoriali della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, sentiti i rispettivi Tavoli di consul-tazione locale di cui all’art. 6, comma 5, della L.R. n. 11/2012, hanno provveduto:
- ad individuare, per i rispettivi territori, i campi di gara, permanenti e temporanei, ricadenti nelle acque di pertinenza dei Consorzi di bonifica;
- a richiedere ai relativi Consorzi di bonifica l’espressione del parere di cui al comma 2 del citato art. 18 della L.R. n. 11/2012;
l’allestimento di campi di gara permanenti e temporanei ricaden-ti nelle acque di competenza dei Consorzi di bonifica regionali, nella formulazione di cui all’Allegato 1, parte integrante e so-stanziale del presente provvedimento;
Dato atto che i campi di gara, come individuati nel citato Allegato 1 e secondo quanto previsto dalle richiamate disposi-zioni regionali:
- se permanenti, devono essere dedicati prioritariamente all’attività agonistica;
- se temporanei, l’attività agonistica deve risultare compati-bile con l’esercizio della libera pesca;
Ritenuto, inoltre, utile evidenziare, secondo quanto previ-sto al più volte citato comma 3 dell’art. 18 della L.R. n. 11/2012:
- che la gestione dell’attività agonistica sui campi di gara per-manenti e temporanei di cui all’Allegato 1, può essere affidata dai Consorzi di bonifica per i territori di competenza - secon-do modalità e impegni concordati - alle associazioni piscatorie che abbiano le caratteristiche prescritte dall’art. 7 della più volte citata L.R. n. 11/2012;
- che quando non sono in svolgimento gare, l’esercizio del-la pesca è libero;
Dato, inoltre, atto che nel piano per l’allestimento di campi di gara permanenti e temporanei sulle acque pubbliche della re-gione, di cui all’Allegato 1 alla deliberazione n. 203/2018:
- è stata riportata, erroneamente, per la Provincia di Forlì-Cesena, campo di gara permanente sul Fiume Savio “fra il ponte Vecchio (Cesena) e la struttura di supporto della condotta dell’ac-quedotto della Romagna (diga di Ridracoli)”, la lunghezza di 8 Km anziché 0,8 Km;
- è stata omessa, per la Provincia di Ferrara, l’indicazione dei campi di gara sul Cavo Napoleonico, ed in particolare:
- tra i campi di gara permanenti, il tratto compreso tra il ponte della Pioppa e l’idrovora di sbocco nel fiume Po (sponda destra) (3 Km) - in comune di Bondeno;
- tra i campi di gara temporanei, l’intero corso nei comuni di Bondeno e Sant’Agostino;
Ritenuto, pertanto, di provvedere, con il presente atto, alle necessarie modifiche ed integrazioni dell’Allegato 1, parte inte-grante e sostanziale della citata deliberazione n. 203/2018;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Ri-ordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbli-che amministrazioni”;
- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 recante
“Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzio-ne 2018-2020”;
Vista la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 recante “Te-sto unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”, ed in particolare l’art. 37, comma 4;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'e-sercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti
43 della L.R. 43/2001”;
- n. 468 del 10 aprile 2017, recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiara-to di non trovarsi in situazione di conflitdichiara-to, anche potenziale, di interessi;
Dato, inoltre, atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;
A voti unanimi e palesi delibera:
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di approvare il piano per l’allestimento di campi di gara permanenti e temporanei ricadenti nelle acque di competenza dei Consorzi di bonifica regionali, nella formulazione di cui all’Alle-gato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di dare atto, per i campi di gara individuati nel citato Al-legato 1 e secondo quanto previsto dalle richiamate disposizioni regionali in premessa, che:
- se permanenti, devono essere dedicati prioritariamente all’attività agonistica;
- se temporanei, l’attività agonistica deve risultare compati-bile con l’esercizio della libera pesca;
- la gestione della relativa attività agonistica può essere af-fidata - secondo modalità e impegni concordati - dai Consorzi di
dell’art. 18 della L.R. n. 11/2012;
3) di modificare il piano per l’allestimento di campi di ga-ra permanenti e tempoga-ranei nelle acque pubbliche della regione, di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della delibe-razione n. 203/2018:
- rettificando, per la Provincia di Forlì-Cesena - cam-po di gara permanente sul Fiume Savio “fra il cam-ponte Vecchio (Cesena) e la struttura di supporto della condotta dell’acque-dotto della Romagna (diga di Ridracoli)” - la lunghezza 8 Km con 0,8 Km;
- integrando, per la Provincia di Ferrara:
- tra i campi di gara permanenti, il Cavo Napoleonico nel trat-to compreso tra il ponte della Pioppa e l’idrovora di sbocco nel fiume Po (sponda destra) (3 Km) - in comune di Bondeno;
- tra i campi di gara temporanei, l’intero corso del Cavo Napo-leonico nei comuni di Bondeno e Sant’Agostino;
4) di confermare in ogni altra parte quanto previsto dalla de-liberazione n. 203/2018;
5) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubbli-cità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiama-te in parrichiama-te narrativa;
6) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico del-la Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia dif-fusione anche attraverso il portale ER agricoltura e pesca.