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6. AUDIZIONE E DICHIARAZIONI DEL MINORE IN

6.4 L’“ESAME SCHERMATO” NEL DIBATTIMENTO

Il comma 4 ter dell’art. 498 c.p.p. assicura una protezione rafforzata ai minorenni testimoni vittime di reati a sfondo sessuale o comunque lesivi della dignità umana garantendo loro lo svolgimento del dibattimento “mediante l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico”.

Il metodo cui ci riferiamo necessita della collocazione del minorenne e di chi conduce l’esame in un ambiente separato, rispetto a quello in cui si trovano le parti processuali ed il giudice. Il vetro specchio assicura unidirezionalità alla visione, in modo tale da far credere al minorenne di trovarsi solo con l’esperto in un ambiente diverso da

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un’aula di udienza e facendo in modo che questo non veda, in specie, l’imputato, mentre i contendenti ed il giudice assistono all’esame dall’altro lato del vetro163

. Il contraddittorio è, comunque, garantito ed assicurato dal diritto delle parti di porre quesiti, temi di prova, contestazioni, sottoponendoli al vaglio di ammissibilità del giudice, che poi li “trasmette” all’esperto mediante citofono164

.

La protezione del minorenne, in tale ambito, è legata al fatto che l’ambiente in cui depone è altamente deformalizzato, ma, soprattutto, la scabrosità del reato di cui è vittima viene rievocata senza obbligare l’offeso a confrontarsi con l’accusato: ecco che, il dato qualificante di tale metodo di escussione del minore consiste nella separazione fisica tra le parti ed il testimone. Da ciò risulta fortemente affievolita la qualità della dialettica imposto dal metodo165, un deficit lieve, peraltro, dovuto al necessario attutirsi dello scontro verbale e al diluirsi dei tempi vista la “comunicazione telefonica” tra soggetti processuali ed esperto.

Inoltre, è stato osservato come l’ausilio della tecnologia, oggi, possa consentire un esame per via telematica che permette al minorenne di deporre non solo senza il confronto diretto con l’imputato, ma anche senza lo spostamento fisico in un luogo “diverso”, quale è l’aula

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SCOMPARIN L., La tutela del testimone, cit., pag. 313, nota 68, nonché IAFISCO, Commento all’art. 13, in Leg. pen., 1999, pag. 142.

164 All’interno della stanza dovrebbe essere presente con il minorenne anche il

giudice o, quanto meno, un membro del collegio giudicante, per CAMALDO, La

testimonianza di minori, cit., pag.189, nota 38; SCOMPARIN L., La tutela del testimone, cit., pag. 414, sia per impedire che l’esperto conduca l’esame “in

solitario”, sia per chiarire al minorenne “la natura giudiziaria e la serietà dell’esame che sta compiendosi”. La presenza del giudice nella stanza con il minore, tuttavia, sembra permessa, ma non necessaria: la norma consente, infatti, che il giudice vigili dall’esterno sulla conduzione dell’esame, rivolgendo le domande all’esperto tramite citofono, strumento volto a garantire il contatto diretto tra l’arbitro della contesa e l’esperto.

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E’ pacifico che l’adozione del vetro unidirezionale non debba compromettere l’esercizio del diritto di difesa e la partecipazione dei contendenti al contraddittorio, “con la possibilità di intervenire direttamente ed in tempo reale durante l’assunzione della prova”: CAMALDO L., La testimonianza dei minori, cit., pag. 191, cui si rinvia anche per i richiami bibliografici alla dottrina statunitense in tema di esami schermati e right of confrontation.

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attrezzata per lo svolgimento dell’esame schermato166

. Alcuni sostengono che tale metodo potrebbe essere utilizzato, attraverso l’interpretazione estensiva dell’art. 147 comma 5 disp. att. c.p.p., che ammette il ricorso all’esame a distanza “quando vi siano gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona” da esaminare, e riconducendo ad esse i rischi di trauma derivanti al teste minorenne dalla deposizione in giudizio167. Tuttavia, il testo sembra riferirsi a difficoltà non nello svolgimento dell’esame, ma all’esistenza di concreti impedimenti a far comparire il testimone in giudizio; quindi, sembra essere una vera e propria forzatura ricondurre a tale formulazione il pericolo di traumatizzare il minore. Qualora si ritenga che “l’esame a distanza” non comprometta l’immediatezza ed il contraddittorio168sarà possibile inserirla tra i possibili stratagemmi tecnici a disposizione del giudice per il combinato disposto degli artt. 498 comma 4 bis e 398 comma 5 bis c.p.p.169: la disciplina ha lasciato aperta la possibilità di utilizzo delle soluzioni praticabili, fra le quali potrebbe essere compreso anche l’esame a distanza.

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CAMALDO L., la testimonianza dei minori, cit., pag. 190, che nota come l’opzione codicistica per lo specchio unidirezionale sia obsoleta. Sull’utilità dell’esame mediante impianti televisivi a circuito chiuso, per garantire la serenità del minore, v. anche SCAPARRO, Bambini in tribunale, in Dir. Pen. Proc., 199, pag. 1336.

167 CURTOTTI NAPPI D., I collegamenti audiovisivi nel processo penale, Giuffrè,

2006, pag.414 segg.; CAMALDO L., La testimonianza dei minori, cit., pag. 190.

168 Nel caso di specie le perplessità che potrebbero in astratto nutrirsi sull’uso del

collegamento a distanza come valido equipollente dell’esame condotto in udienza, con la presenza fisica del teste, risulta fortemente ridimensionato, sia dal rilievo costituzionale dell’esigenza di protezione del minorenne, sia dal fatto che, comunque, l’escussione del minore, anche se in praesentia, risulterebbe attutita dal filtro del presidente. Sul dibattuto tema della compatibilità dell’art. 147 bis disp. att. c.p.p. con i principi cardine del dibattimento e, più in generale, del giusto processo, v. CURTOTTI NAPPI D., i collegamenti audiovisivi, cit., pag. 306 segg.; ROMEO, Violenza sessuale, cit., pag. 196, secondo il quale il collegamento audiovisivo a distanza garantisce meno rispetto all’uso dello specchio unidirezionale, “posto che la visuale offerta dallo specchio unidirezionale sulla sala dove si trova il teste pare senz’altro costituire ben altra cosa rispetto all’immagine riprodotta su di uno schermo”.

169 BARGIS, Commento all’art. 14, cit., pag. 511; IAFISCO, Commento all’art. 13

cit., pag. 141, nota 57; D. CARPONI SCHITTAR-BELLUSSI, L’esame orale, cit., pag. 48.

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