5. AUDIZIONE E DICHIARAZIONI DEL MINORE
5.1 L’INCIDENTE PROBATORIO
5.1.1 IL “CASO PUPINO”
La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 105/2003, nota come sentenza “Pupino”, ha assunto un ruolo preminente nel diritto della persona offesa minore.
La “grande sezione” della Corte di giustizia delle Comunità europee (oggi, Corte di Giustizia dell’Unione europea), si è pronunciata su di una questione interpretativa pregiudiziale promossa dal Tribunale di Firenze.
La questione pregiudiziale proveniva da un procedimento penale pendente davanti al giudice fiorentino nei confronti di una maestra elementare accusata di maltrattamenti vari e percosse nei confronti dei suoi alunni. La donna era accusata di abuso dei mezzi di disciplina94e del reato di lesioni aggravate, anch’esso, secondo l’accusa, commesso nei confronti di una delle sue alunne.
La domanda di pronunzia pregiudiziale rivolta alla Corte verte sulla questione dell’eventuale incompatibilità della normativa processuale italiana con la decisione quadro del 15 marzo 2001, n. 2001/220/GAI, con particolare riguardo all’art. 2 sul trattamento delle persone offese95, all’art. 3 sull’audizione e la produzione di
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Per aver percosso ripetutamente i suoi alunni di età inferiore ai cinque anni, averli minacciati di dare loro tranquillanti e di mettere loro cerotti sulla bocca, oltre ad aver impedito loro di recarsi in bagno.
95 L’art. 2, prevedeva che ogni Stato assegnasse, all’interno del procedimento che
la riguarda, un ruolo adeguato alla vittima dei reati, che fosse rispettoso della sua dignità personale e dei suoi diritti ed interessi giuridicamente protetti, con particolare riguardo al procedimento penale
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prove96ed all’art. 8 n. 4 sul diritto delle vittime vulnerabili ad un’adeguata protezione97
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A tale proposito è necessario far riferimento alla direttiva n. 29/2012/UE, la quale ha sostituito la direttiva in esame (2001/220/GAI).
Tale direttiva istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, apportando modifiche normative di notevole rilevanza.
Per quanto concerne, la definizione di "vittima", l’articolo 2 risulta innovativo rispetto alla precedente decisione quadro, comprendendo oltre che la persona fisica che abbia subito un pregiudizio fisico, mentale, emotivo o economico a causa del reato, anche i familiari della persona la cui morte sia stata causata direttamente da un reato e che abbiano conseguentemente subito pregiudizio. Alle vittime di reato dovrà garantirsi adeguato accesso alla giustizia, anche a prescindere dalle condizioni di soggiorno nel territorio, dalla cittadinanza o nazionalità. Per stabilire un adeguato standard di tutela sia nel processo che fuori di esso, risulta inoltre centrale la valutazione individuale della vittima, con la quale possono essere individuate le sue caratteristiche ed esigenze specifiche di protezione, e può essere stabilita l’opportunità di ricorrere o meno a servizi di giustizia riparativa.
Tra le principali preoccupazioni del legislatore europeo vi è infatti quella di diminuire il rischio di “vittimizzazione secondaria”, che
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L’art. 3, garantiva il diritto della vittima ad essere ascoltata, durante il procedimento ed il suo diritto a “fornire elementi di prova”. Inoltre, la decisione quadro imponeva che gli stati adottassero misure reali di carattere procedurale, affinché le autorità competenti interrogassero la vittima soltanto per quanto è necessario nel procedimento penale.
97 L’art. 8 n. 4, prevedeva che, ove fosse stato necessario proteggere le vittime, in
particolare le più vulnerabili, dalle conseguenze della loro deposizione in udienza pubblica, ciascuno Stato membro doveva garantire alla vittima la facoltà, in base ad una decisione del giudice, di rendere testimonianza in condizioni che consentissero di conseguire tale obiettivo e che fossero compatibili con i principi fondamentali del proprio ordinamento.
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risulta particolarmente grave soprattutto in relazione a particolari categorie di vittime, come ad esempio per il minore, per il quale sono dettate apposite disposizioni. Ecco che la direttiva sancendo il diritto della vittima ad essere ascoltata e di fornire elementi di prova, secondo il diritto nazionale (art. 10), qualora si tratti di minore, dovranno tenersi in debito conto la sua età e maturità, pur senza precludere il diritto di essere sentiti unicamente a causa della minore età. La direttiva pone in evidenza che per alcune vittime potrebbero venire in rilievo specifiche esigenze di tutela, e richiede dunque che esse siano sottoposte ad una valutazione individuale per determinare se ed in quale misura trarrebbero beneficio da misure speciali nel corso del procedimento (art. 22). Quindi l’interesse del minore, deve essere sempre considerato preminente e garantito dentro e fuori del processo (art. 22 n. 4): infatti, durante le indagini penali tutte le audizioni del minore dovrebbero essere oggetto di registrazione audiovisiva ed utilizzabili come prova nel processo, a norma del diritto nazionale (art. 24 lett. a), inoltre, il numero delle audizioni deve essere limitato al minimo e devono aver luogo solo se strettamente necessarie ai fini dell’indagini penale (art. 20 lett. b)98
. Riprendendo in esame il cd. caso Pupino, è interessante considerare la situazione in cui il giudice delle indagini preliminari di Firenze con rinvio pregiudiziale ex. art 35 T.U.E.99, sottopose gli atti alla Corte, basandosi sul presupposto che la normativa italiana sulla procedura penale in tema di incidente probatorio (art. 392 e ss. c.p.p.), prevede che per particolari ipotesi di reato, tassativamente indicate (art. 398 5 bis c.p.p.), si possa far ricorso al mezzo di
98 DE MARTINO P., Le innovazioni introdotte nel codice di rito dal decreto legge
sulla violenza di genere, alla luce della direttiva 2012/29/UE, in
www.penalecontemporaneo.it
99 Art. 35 T.U.E. comma,1 “La Corte di giustizia delle Comunità europee, alle
condizioni previste dal presente articolo, è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità o l'interpretazione delle decisioni-quadro e delle decisioni, sull'interpretazione di convenzioni stabilite ai sensi del presente titolo e sulla validità e sull'interpretazione delle misure di applicazione delle stesse”.
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formazione anticipata della prova e secondo le modalità di audizione protetta del minore, disciplinate in maniera specifica dalla legge. Inoltre, il Gip, sostenne che il pubblico ministero aveva fondato la sua richiesta, affinché si procedesse all’assunzione anticipata della testimonianza di otto bambini, vittime di reati, per indifferibilità della prova al dibattimento, soprattutto in riferimento all’età delle vittime, della modificabilità dei loro ricordi in fase evolutiva e del danno psichico causato dalle condotte di reato100. Richiesta che, invece ai sensi dell’ordinamento interno, doveva essere respinta, poiché i reati in contestazione non rientrano nell’elencazione tipica di quelli per i quali la norma procedurale consente il ricorso all’incidente probatorio atipico.
Dubitando della conformità delle norme di procedura indicate (392 1-bis e art. 398 5 bis c.p.p.) con gli articoli 2, 3 e 8 della decisione quadro, in quanto tali disposizioni limitano la possibilità di ricorso all’incidente probatorio nei soli reati a sfondo sessuale, il giudice rimettente ha deciso di sospendere il giudizio e chiedere alla Corte di Giustizia di pronunciarsi in merito.
La Corte di Giustizia stabilendo che, per quanto la decisione quadro nei suoi articoli n. 2, 3 e 8, non presenti una definizione tassativa di vulnerabilità della vittima, tuttavia, questa qualifica è del tutto intrinseca alla persona minore, che necessita del beneficio della tutela specifica, richiesta dalle citate disposizioni della decisione quadro. Pur nel silenzio della decisione-quadro sullo specifico argomento, nondimeno – ad avviso della Corte – le peculiari circostanze di fatto
100 E’ noto, infatti, e pacificamente ammesso nella letteratura scientifica, che i
ricordi dei minori, soprattutto se in tenera età, essendo molto labili ed esposti alla suggestione, si usurano più velocemente di quelli degli adulti, così pregiudicando la genuinità della prova. Cosicché, prima si cristallizza il contributo probatorio del minorenne, prima lo si sottrae al rischio di dispersione ed inquinamento, ineluttabilmente legato al trascorrere del tempo. MASTROGIOVANNI, Le nuove
regole per l’assunzione anticipata dei mezzi di prova, in AA.VV., Le innovazioni della prova nel processo penale, Giuffrè, 1998, pag. 36; COPPETTA, Il contributo dichiarativo dl minorenne nell’incidente probatorio, in AA.VV., Il minorenne fonte di prova nel processo penale, Giuffrè,2008, Pag. 124.
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che caratterizzano la fattispecie concreta (giovanissima età delle vittime, tipologia di reato subito) devono indurre a ritenere «particolarmente vulnerabili» i bambini presunte vittime dei maltrattamenti101(punto 53). Nel caso in questione, il ricorso all’incidente probatorio nel procedimento penale intentato contro la Sig.ra Pupino, quindi, viene considerato un mezzo idoneo al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla decisione-quadro.
È importante sottolineare l’importanza del richiamo espresso della Corte all’art. 6 n. 2 della “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e fra questi diritti fondamentali di assoluta rilevanza, abbiamo quello relativo al “processo equo” in termini procedurali e temporali. A tale riguardo, la Corte precisa che, è rimesso al giudice del rinvio, accertarsi che tali misure, quindi il ricorso all’istituto dell’incidente probatorio, non risulti tale da rendere il processo iniquo, sia per la vittima, sia per le persone sottoposte alle indagini.
In merito alla questione pregiudiziale la Corte conclude, quindi, che il giudice nazionale deve operare una valutazione complessiva delle proprie norme, interpretandole alla luce della lettera e dello scopo della decisione-quadro in questione. Pertanto alla stessa autorità giudiziaria deve essere conferita la facoltà di consentire a bambini che affermino di aver subito maltrattamenti, di testimoniare in condizioni che assicurino loro una tutela appropriata come, nel caso di specie, l’audizione delle giovani vittime al di fuori dell’udienza pubblica ed in un momento ad essa anteriore.
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Pertanto, come si legge nella sentenza, nelle condizioni date nella causa principale la «realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle disposizioni della decisione-quadro impone che un giudice nazionale abbia la possibilità, per le vittime particolarmente vulnerabili (quali quelle di cui al caso di specie), di utilizzare una procedura speciale». Anche se il diritto nazionale non disponesse esplicitamente l’applicabilità della predetta procedura nella fattispecie concreta. (punto 56).
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5.2 INCIDENTE PROBATORIO "SPECIALE" PER I