• Non ci sono risultati.

Art. 71. (Direttore dell’esecuzione del contratto)

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 299 del Regolamento attuativo la stazione appaltante verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’esecutore attraverso il Direttore dell’esecuzione che ai sensi del precedente art. 3 è soggetto diverso dal responsabile del procedimento e coincide con il Dirigente responsabile della S.C. ECONOMATO-LOGISTICA.

A sua volta il fornitore del servizio dovrà provvedere a nominare un “Responsabile del Servizio” ed un suo sostituto. Tale figura avrà la responsabilità di essere di riferimento per tutte le problematiche derivanti dall’adempimento delle obbligazioni contrattuali, per le richieste, per le informazioni, per le segnalazioni di disservizi o di anomalie e per ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare al Direttore dell’esecuzione le generalità, il titolo di studio, la qualifica professionale e l’esperienza acquisita (con evidenza delle principali attività svolte) della persona indicata quale “Responsabile del Servizio”, nonché i suoi recapiti telefonici, incluso telefono cellulare, e l’indirizzo di posta elettronica.

Art. 72. (Modifiche in corso di esecuzione del contratto) Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore:

- nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore se non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Varianti introdotte dalla stazione appaltante:

- nel corso dell’esecuzione del contratto, conformemente a quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione), la stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto (20% di autoveicoli del tipo e caratteristiche di quelle oggetto del contratto) dell’importo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;

Nel caso in cui la variazione superi il limite del quinto (20%), la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore.

In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il Direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri;

Tuttavia, nella quinta annualità contrattuale, non saranno fatti entrare in noleggio nuovi veicoli, salvo quanto previsto dall’art. art. 87.7 (sostituzione autoveicolo).

L’ASL TO3 potrà richiedere, per contingenti esigenze gestionali, prestazioni ed allestimenti superiori e/o diversi da quelli indicati nel presente Disciplinare. Nel caso di detti nuovi ordini , il relativo canone sarà appositamente determinato, previo accordo tra le parti, mediante atti aggiuntivi al contratto stipulato.

Art. 73. (Verifica di conformità)

Il servizio oggetto di appalto è soggetto a verifica di conformità di cui l’art. 312 e seg. del Regolamento attuativo al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel capitolato e nel contratto.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.

La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall’ultimazione della prestazione ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto.

La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell’esecuzione del contratto oppure da apposita commissione.

Successivamente alla verifica di conformità si può procedere al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto (“cauzione definitiva”).

Art. 74. (Inadempimenti contrattuali)

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’Azienda Sanitaria contesta mediante lettera raccomandata AR le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

Trascorso tale termine l’eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria, dal Direttore dell’esecuzione (S.C. Economato – Logistica) d’intesa eventualmente con la S.C. Assistenza legale dell’ASL TO3, mediante apposito provvedimento.

In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dall’esecutore del contratto e delle ragioni per le quali l’Azienda sanitaria ritiene di disattenderle.

Art. 75. (Penalità)

Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza o negligenza imputabile agli operatori della Impresa aggiudicataria nella prestazione dovuta.

L’ammontare della penale è determinata in funzione della gravità dell’inadempienza accertata.

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste da specifiche norme di legge, l'Azienda si riserva di applicare le seguenti penalità fermo restando che, per altre eventuali tipologie di inadempienze/ritardi non esplicitamente previste in questo articolo, si procederà in via analogica:

Ritardo consegna del servizio

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’ASL TO3 ovvero a forza maggiore o caso fortuito (ad esempio scioperi, cassa integrazione, calamità e simili), rispetto al termine stabilito per la consegna degli autoveicoli di cui all’art. 86.1, l’ASL TO3 applicherà al fornitore, per ciascun autoveicolo oggetto di inadempimento, una penale pari a € 50,00 (euro cinquanta/00), fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. La stessa penale verrà applicata anche nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito per il ritiro degli autoveicoli ritenuti non conformi di cui all’art. 86.2.

Ritardo consegna veicolo sostitutivo

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’ASL TO3 ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine dall’art. 87.6 per la consegna dell’auto sostitutiva, l’ASL TO3 applicherà al fornitore, per ciascun autoveicolo oggetto di inadempimento, una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Ritardo interventi di manutenzione

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’ASL TO3 ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per l’esecuzione degli interventi di manutenzione sugli autoveicoli (ordinaria e straordinaria), l’ASL TO3 applicherà al fornitore, una penale di € 100,00 (euro cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Ritardo o mancata prestazione del soccorso stradale

Per ogni giorno solare di ritardo o di mancata prestazione, non imputabile all’ASL TO3 ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell’espletamento del servizio di soccorso stradale di cui all’art. 87, l’ASL TO3 applicherà al fornitore, una penale di € 100,00 (euro cento/00), oltre all’addebito delle spese sostenute dall’Amministrazione contraente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Ritardo nell’obbligo di sostituzione dei centri di servizio

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’ASL TO3 ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito nell’adempimento dell’obbligo di sostituzione dei centri di servizio convezionati di cui all’art. 86.4, l’ASL TO3 applicherà al fornitore, una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Ritardo nel servizio di costituzione del Call Center

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’ASL TO3 ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nel servizio di costituzione del Call Center di cui all’art. 86.5, l’ASL TO3 applicherà al fornitore, una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Ritardo nella trasmissione dei flussi informativi

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’ASL TO3 ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nel servizio di trasmissione dei flussi informativi di cui all’art. 90, l’ASL TO3 applicherà al fornitore, una penale di € 25,00 (euro venticinque/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L’esecutore del contratto incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenzione sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva se queste non bastanti.

Nel caso d’incameramento totale o parziale della cauzione la ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno subito dall’Amministrazione.

Art. 76. (Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.)

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso:

a) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate, nel corso di 12 mesi, con le modalità di cui agli articoli che precedono, due penalità e ci siano i presupposti per l’applicazione di una terza;

b) qualità del servizio non conforme a quanto prescritto nel presente capitolato;

c) mancato rispetto dei tempi di esecuzione dello stesso;

d) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;

e) in caso di cessazione dell'attività, in caso di cessione del contratto non conseguente alla cessione dell'azienda o del ramo di attività;

f) qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;

g) di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;

h) qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%

dell'importo contrattuale (ex art 298, comma 2, del Regolamento attuativo);

i) ipotesi di cui all’art. 19 (falsità di dichiarazioni o documentazione);

j) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;

k) per la soppressione o il diverso assetto organizzativo dei servizi utilizzatori per effetto di disposizioni legislative e regolamentari;

l) inosservanza sulle norme della tracciabilità.

Nei casi imputabili al soggetto aggiudicatario, lo stesso, oltre a incorrere nella immediata perdita della garanzia fideiussoria prestata per l’esecuzione del contratto, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che l’Azienda sanitaria deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell’affidamento dell’appalto ad altra ditta.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l’Azienda sanitaria, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla garanzia fideiussoria.

Nel caso d’incameramento, totale o parziale, della garanzia fideiussoria la ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Documenti correlati