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CAPO I – A CCESSO AI DOCUMENTI

II) DISCIPLINARE TECNICO

Art. 84. (Caratteristiche tecniche, numero e allestimenti degli autoveicoli)

84.1 - Requisiti di conformità e numero degli autoveicoli da fornire a noleggio

La tipologia e le caratteristiche tecniche minime richieste per gli autoveicoli da fornire a noleggio sono dettagliatamente descritte negli ALLEGATI 1, 2 e 3, allegati al presente disciplinare e relativamente a ciascuna tipologia, gli autoveicoli offerti dovranno essere della medesima casa costruttrice.

Le caratteristiche, così come gli allestimenti obbligatori riportati nelle schede per ogni tipologia di autoveicolo, sono tassative; la ditta concorrente potrà indicare in offerta eventuali accessori aggiuntivi, compresi nel prezzo di offerta (canone).

Il numero degli autoveicoli da fornire a noleggio è dettagliatamente riportato negli ALLEGATI 1, 2 e 3 sopra riportati. Le quantità potranno subire variazioni, tanto in aumento quanto in diminuzione, ma comunque entro il 20% di autoveicoli del tipo e caratteristiche di quelli oggetto del contratto.

Gli autoveicoli oggetto del presente servizio dovranno essere “nuovi di fabbrica” oppure km. 0 (zero) e costruiti con parti e accessori nuovi di fabbrica, di prima immatricolazione, in perfetta efficienza di meccanica e carrozzeria, conformi alle leggi vigenti di antinquinamento sia a livello nazionale che europeo e dovranno inoltre essere coperti da garanzia del produttore per vizi occulti o palesi, difetto di qualità, malfunzionamenti.

Spese e pratiche di immatricolazione o eventuali trasferimenti di proprietà sono a cura dell’aggiudicatario, così come l’assolvimento degli oneri derivanti dalla normativa fiscale in materia di tassa di proprietà (che dovrà essere compresa nel canone), per tutta la durata del noleggio.

L’aggiudicatario è tenuto a consegnare i veicoli pronti all’uso e con una percorrenza non superiore a 20 Km., fatto salvo gli eventuali Km. necessari per la consegna.

Tutti gli autoveicoli dovranno essere dotati dei dispositivi di equipaggiamento previsti per legge (Codice della strada), nonché degli attrezzi di emergenza, del giubbetto retroriflettente ad alta visibilità e segnalatore di emergenza.

84.2 - Allestimenti aggiuntivi

Qualora l’ASL TO3 avesse bisogno di un allestimento particolare, potrà rivolgersi al fornitore per concordare le soluzioni ottimali, oppure potrà approvvigionarsi tramite altre società di tali allestimenti speciali, nel rispetto della normativa vigente. Sarà tenuta comunque a informare preventivamente il fornitore sulle modifiche da apportare. In questo caso, prima della riconsegna dell’autoveicolo al momento del termine contrattuale, a qualsiasi titolo intervenuta, l’ASL TO3 si farà carico delle spese di ripristino del veicolo, previ accordi direttamente e preventivamente intrapresi con il fornitore.

Gli autoveicoli potranno essere oggetto di modifiche speciali all’allestimento interno o essere oggetto di inserimento di apparecchiature particolari di interesse dell’ASL TO3.

L’ASL TO3 potrà installare apparecchiature ricetrasmittenti, sistemi di trasmissione dati sistemi di rilevazione satellitari o similari, installare antenne e apportare modifiche all’interno degli autoveicoli in relazione al montaggio di apparecchiature.

Saranno a totale carico dell’ASL TO3 i costi di allestimento del veicolo. Qualora l’allestimento speciale richiesto dall’ASL TO3 sia effettuato dal fornitore, l’immatricolazione dei veicoli con allestimenti speciali sarà eseguita da questi, secondo la normativa vigente. I costi addebitati dal fornitore in relazione ad un veicolo con allestimento speciale saranno comprensivi delle spese di immatricolazione/omologazione.

L’ASL TO3 non potrà apportare modifiche alle componenti meccaniche od elettroniche del veicolo ivi inclusi i pneumatici di misura differente da quelli indicati sulla carta di circolazione, modificare od eliminare sistemi di sicurezza (es. air bag, ABS), cambiare i cristalli con altri, cambiare il colore esterno del veicolo con un altro, apportare modifiche che alterino l’omologazione del veicolo.

Art. 85. (Utilizzazione degli autoveicoli)

Gli autoveicoli noleggiati saranno destinati dall’ASL TO3 ai Presidi e Strutture del proprio ambito territoriale per il soddisfacimento delle esigenze sanitarie, tecniche ed amministrative. Nessun obbligo od onere grava sull’Amministrazione, nei confronti del soggetto aggiudicatario, in relazione all’assegnazione dei veicoli alle proprie strutture. L’aggiudicatario non potrà sindacare in alcun modo i criteri e le modalità con le quali i veicoli vengono assegnati e nemmeno le singole assegnazioni; né tali scelte potranno rilevare in alcun modo nei rapporti tra le parti.

L’ASL TO3 curerà che i soggetti (personale dipendente, convenzionato od autorizzato dall’ASL medesima) ai quali è affidata la guida dei veicoli noleggiati, siano in possesso della patente di guida prevista dalle norme vigenti e che i veicoli vengano utilizzati nel rispetto delle disposizioni di legge in base allo specifico uso previsto dalla carta di circolazione di ciascuno di essi. Nessun altro obbligo o onere graverà sull’ASL in relazione all’affidamento della guida dei veicoli, che avverrà a sua insindacabile discrezione.

La circolazione dei veicoli noleggiati è prevista su tutto il territorio nazionale ed anche al di fuori dello stesso, senza alcuna limitazione.

Art. 86. (Modalità di consegna e di esecuzione del servizio) 86.1 – Consegna autoveicoli, luogo e tempi

La consegna degli autoveicoli offerti in noleggio dovrà avvenire entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla data della stipula del contratto. Dalla data della consegna decorreranno i termini relativi all’inizio del servizio ossia verranno computati i 60 mesi di effettuazione del noleggio;

Il fornitore è tenuto ad informare l’Amministrazione su eventuali fatti o impedimenti, oggettivamente riscontrabili (scioperi degli autotrasportatori su strada/rotaia, eventi socio-politici, ecc.) che potrebbero far slittare i tempi di consegna e in tali casi è tenuto ad attivarsi affinché i tempi massimi di consegna degli autoveicoli siano rispettati.

La data di consegna dovrà essere comunicata all’Amministrazione committente (lettera, fax, e-mail) con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo alla messa a disposizione dei veicoli.

La consegna dovrà avvenire in un giorno lavorativo dalle ore 9,00 alle ore 17,00.

Il fornitore dovrà consegnare gli autoveicoli nel centro dedicato più vicino alla sede dell’Amministrazione committente, possibilmente entro 20 Km. dal luogo indicato dall’Amministrazione stessa.

86.2 - Attestazione di avvenuta consegna

Per ogni autoveicolo noleggiato la ditta aggiudicataria dovrà produrre alla S.C. Economato e Logistica dell’ASL TO3, entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione di disponibilità del veicolo, lo schema del verbale di consegna che dovrà riportare i seguenti elementi, conformi alle caratteristiche richieste negli atti di gara e contrattuali:

descrizione del veicolo;

numero di targa che sarà sistematicamente indicato anche in fattura;

numero del telaio identificativo dell’automezzo;

Km. alla consegna;

la data di consegna del veicolo;

sede della consegna;

la durata e la percorrenza contrattuale.

La persona/le persone delegata/e dall’ASL TO3 all’atto della consegna dovrà:

1) verificare che ogni autoveicolo sia:

• conforme alle caratteristiche riportate nel verbale di consegna e alla scheda inoltrata dalla ditta aggiudicataria

• dotato della ricevuta di pagamento della tassa di possesso (fotocopia)

• dotato della documentazione di bordo composta da:

contrassegno, certificato assicurativo e carta verde;

carta di circolazione;

manuale operativo di cui al successivo art. 86.3;

• dotato delle doppie chiavi, chiavi master (se prevista e consegnata)

• completo degli attrezzi di emergenza (triangolo, giubbetto, estintore, ecc.)

• integro, perfettamente funzionante e non siano presenti danni visibili.

2) sottoscrivere per conto dell’ASL TO3, unitamente al rappresentante delegato dalla ditta aggiudicataria, il verbale di presa in consegna che costituisce parte integrante del singolo contratto di noleggio fra le parti, i cui originali saranno trasmessi alla S.C. Economato e Logistica dell’ASL TO3.

Qualora una o più caratteristiche non corrispondano con quanto contrattualmente pattuito, l’ASL TO3 si riserva la facoltà di rifiutare le autovetture. La ditta aggiudicataria è obbligata a ritirare immediatamente le autovetture ed a sostituirle con altre idonee, ovvero ad eliminare le anomalie riscontrate entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi. Tale fattispecie è considerata ritardata consegna ai fini dell’applicazione delle penali di cui all’art. 75 del presente capitolato.

86.3 - Manuale operativo

Il manuale operativo dovrà contenere:

• i dati identificativi dell’Amministrazione contraente;

• regolamento comportamentale da seguire in caso di:

- manutenzione - sinistri

- furti - multe;

• modalità per:

- - ritiro auto nuova

- - riconsegna vettura al termine del contratto - - manutenzione ordinaria

- - manutenzione straordinaria - - richiesta auto sostitutiva - - richiesta intervento su strada

- - interventi intermedi ai tagliandi di manutenzione ordinaria - - riparazioni d’emergenza.

Il manuale operativo dovrà riportare il numero verde messo a disposizione dalla ditta aggiudicataria che indicherà al conducente il Centro di Servizio più vicino, il numero di telefono di emergenza della ditta stessa e dell’organizzazione di assistenza su strada e dovrà contenere n. 2 copie del modulo CID e copia del verbale di consegna di cui all’art. 86.2 custodito all’interno del manuale stesso.

86.4 – Rete dei centri di servizio

Il fornitore del servizio dovrà assicurare la presenza di una rete di punti di assistenza convenzionati con il fornitore medesimo (che nel presente disciplinare vengono denominati “centri di servizio”) presso i quali gli autoveicoli noleggiati potranno essere sottoposti a controlli periodici, a interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a interventi di carrozzeria e di assistenza pneumatici o qualsiasi altro intervento risulti necessario.

In particolare, il fornitore è tenuto ad assicurare la presenza di almeno 10 centri di servizio con lui convenzionati nel territorio di competenza dell’ASL TO3, che nel loro insieme dovranno garantire la possibilità di fruire di tutti i servizi di cui al successivo art. 87, negli orari e nei tempi previsti.

Il territorio sul quale l’ASL TO3 esercita la propria competenza ricomprende 109 Comuni suddivisi in nove distretti così come dettagliatamente riportato nell’ALLEGATO N. 4 al presente disciplinare.

I centri di servizio dovranno garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i giorni feriali nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 9,00 e le ore 18,00), con esclusione del sabato considerato festivo.

Il numero dei centri di servizio disponibili non potranno diminuire per tutta la durata del contratto: ogni variazione all’elenco presentato in sede di gara dovrà essere immediatamente comunicata alla S.C.

Economato e Logistica dell’ASL TO3. Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta da parte di uno o più centri di servizio, il fornitore s’impegna a sostituire tali centri, entro 30 (trenta) giorni dalla disdetta, con altri centri di servizio nelle immediate vicinanze, affinché sia garantito il numero minimo richiesto dei centri di servizio sopra evidenziato.

86.5 – Servizio di Call Center

La ditta aggiudicataria, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto di noleggio, dovrà mettere a disposizione dell’ASL TO3, a titolo completamente gratuito, un adeguato servizio di Call Center al quale potersi rivolgere per ogni richiesta o segnalazione inerente la gestione del contratto, ad esempio dovrà essere in grado di indicare in modo tempestivo il centro di servizio più vicino, la sua localizzazione, l’orario di servizio, ecc…. Il servizio dovrà essere garantito mediante fornitura di un

“numero verde” senza alcun onere per l’ASL TO3, disponibile nelle 24 ore giornaliere, tutti i giorni dell’anno.

In caso di ritardo nella costituzione del servizio di Call Center si procederà all’applicazione della penale di cui all’art. 75 del capitolato.

Art. 87. (Servizi accessori)

Il canone di noleggio proposto in sede di offerta dovrà comprendere i seguenti servizi accessori:

• immatricolazione e messa su strada;

• trasferimenti di proprietà in caso di autoveicoli a Km. 0;

• tassa di proprietà ed eventuali sovrattasse per tutta la durata dell’appalto;

• assistenza fiscale, assistenza legale in caso di necessità;

• servizio assistenza sinistri: gestione completa del sinistro (il fornitore dovrà curare i rapporti anche processuali con le controparti e le Compagnie di Assicurazione), compilazione della constatazione amichevole, guida alla compilazione della denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione di furto, riparazione veicolo e recupero indennizzo;

• soccorso stradale 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno sull’intero territorio nazionale o nei paesi Esteri previsti nella Carta Verde Assicurativa, attivabile attraverso semplice chiamata telefonica e deve essere eseguito entro tre ore dalla chiamata, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità e per i cui ritardi il conducente dovrà essere avvisato. Tale servizio dovrà comprendere:

- riparazione sul posto del mezzo ovvero traino e recupero del veicolo in avaria fino al centro di servizio presso cui riparare il veicolo;

- rimborso spese per il rientro alla sede lavorativa di appartenenza del conducente ed eventuali trasportati (dipendenti o assistiti) senza limiti di spesa o franchigia, fatto salvo l’obbligo dell’Amministrazione contraente di documentare le spese sostenute.

La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale, alle condizioni sopra riportate, comporterà l’applicazione della penale di cui all’art. 75 del capitolato.

Il soccorso stradale potrà essere prestato dal fornitore o da altra ditta dallo stesso incaricata la cui denominazione dovrà essere comunicata all’ASL TO3. In ogni caso gli oneri derivanti faranno carico esclusivamente alla ditta fornitrice e al conducente del veicolo non potranno essere richiesti pagamenti anche se a titolo di anticipazione o cauzione. Qualora gli autoveicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura della ditta fornitrice consegnare tempestivamente gli stessi all’Amministrazione contraente ;

• carta verde;

• controlli periodici, manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli dettagliatamente descritti nel successivo art. 87.1;

• pneumatici dettagliatamente descritti nel successivo art. 87.5;

• autoveicolo in sostituzione dettagliatamente descritto nel successivo art. 87.6;

• sostituzione dell’autoveicolo dettagliatamente descritta nel successivo art. 87.7;

• copertura assicurativa dettagliatamente descritta nel successivo art. 87.8.

87.1 – Controlli periodici e manutenzione

Sono a carico del fornitore del servizio i controlli periodici, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria degli autoveicoli. Tutti i costi derivanti da tali interventi si intendono remunerati in modo forfettario dal canone di noleggio.

Al fine del presente disciplinare, si intendono:

per “controlli periodici” tutti i controlli, le verifiche e i test periodici, rapportati all’età dell’autoveicolo o alla sua percorrenza chilometrica, secondo le indicazioni date dal costruttore nel manuale di manutenzione e le regole prudenziali suggerite dalla meccanica per assicurare la funzionalità e la sicurezza dell’autoveicolo; rientrano nella definizione anche gli interventi post-vendita assicurati dal costruttore (cd. “tagliandi”);

per “manutenzione ordinaria” l’insieme degli interventi, periodici o meno, volti al ripristino e sostituzione dei prodotti e materiali di consumo diversi dal carburante (a titolo puramente esemplificativo: lubrificanti, liquido freni, liquido di raffreddamento, antigelo, pastiglie freni, cinghie, candele, iniettori, ricarica gas refrigerante, filtri, guarnizioni, lampade, pneumatici, ecc….), cioè la sostituzione di parti o componenti dell’autoveicolo destinate a logorarsi con l’uso;

per “manutenzione straordinaria” l’insieme degli interventi atti a sostituire parti e componenti usurati o anormalmente difettosi o guasti e danneggiati, non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria, e comunque necessari per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo funzionale alla circolazione (ad esempio: rifacimento della frizione, impianto frenante, catena di distribuzione, alzavetri, valvole, trasmissione, impianto di scarico, pompa acqua, pompa olio, batteria, riparazione della carrozzeria, vernice, ecc.). Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del fornitore a condizione che gli eventuali guasti o incidenti non siano imputabili a dolo o colpa grave dell’utilizzatore. In tal caso il fornitore ha diritto al rimborso delle relative spese, eccettuate quelle per le quali ha o avrebbe avuto diritto ad un indennizzo assicurativo. Il fornitore dovrà comunicare per iscritto, entro dieci giorni lavorativi dall’ultimazione dell’intervento, sotto pena di decadenza, la circostanza, indicando, oltre i dati identificativi del veicolo e dell’intervento, le cause che hanno reso necessario quest’ultimo e le ragioni in base alle quali ritiene sussista il dolo o la colpa grave. Se il fornitore non dispone degli elementi conoscitivi per valutare la sussistenza del dolo o della colpa grave, l’anzidetto termine decorre dal momento in cui ne viene in possesso, senza comunque poter superare i diciotto mesi dall’ultimazione dell’intervento.

Sono a carico dell’ASL TO3:

• il rabbocco olio e liquidi al di fuori della rete dei centri di servizio del fornitore;

• la riparazione di forature pneumatici al di fuori della rete dei centri di servizio del fornitore;

• additivi particolari non richiesti dal costruttore;

• il carburante;

• lavaggi esterni ed interni.

In caso di assoluta necessità per guasti durante la circolazione degli autoveicoli e al fine di consentire il rientro degli stessi alla loro sede, l’ASL TO3 potrà provvedere direttamente ad eventuali piccole riparazioni, in località od orari ove non sia possibile usufruire dei centri di servizio convenzionati del fornitore. Le relative spese dovranno essere rimborsate dal fornitore su semplice presentazione allo stesso della relativa fattura unitamente a relazione circostanziata dell’evento straordinario.

Ne caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con il fornitore, l’ASL TO3 potrà far eseguire sui veicoli noleggiati piccole riparazioni necessarie a garantire la fruibilità dell’autoveicolo presso officine non rientranti nei centri di servizio convenzionati, fino ad un ammontare di € 150,00 (centocinquanta/00) IVA esclusa. In tal caso la spesa sostenuta dall’Amministrazione contraente sarà rimborsata dal fornitore, previo invio, entro 30 gg. dalla avvenuta riparazione, della fattura ad esso intestata.

Il fornitore, in caso di interventi di manutenzione ordinaria, si impegna ad effettuarli entro 24 ore (ad eccezione di sabato, domenica e giorni festivi) dalla consegna del veicolo al centro di servizio purchè l’intervento sia stato prenotato con almeno 48 ore di anticipo.

Le stesse modalità e gli stessi tempi si applicano per la manutenzione straordinaria a meno che i ricambi originali siano indisponibili o l’intervento risulti particolarmente complesso.

Tutti i materiali utilizzati per la manutenzione e sostituzione dei componenti dovranno essere nuovi ed originali, provenienti dalla casa costruttrice, ovvero da case produttrici riconosciute come fornitrici di componenti originali dalla casa costruttrice. L’ASL TO3 potrà richiedere in qualsiasi momento alla ditta aggiudicataria di produrre la documentazione relativa alla provenienza di tali materiali.

87.2 – Riparazioni di carrozzeria

Il fornitore del servizio provvederà ad ogni riparazione di carrozzeria sia che sia resa necessaria a causa di un guasto ad una componente del veicolo riconducibile a carrozzeria come ad esempio serrature, meccanismi alzavetri, sedili, guarnizioni, ecc., sia a causa di incidenti, sia passivi che attivi, che saranno oggetto di tempestiva comunicazione da parte dell’ASL TO3, pena la non riparazione del danno subito dall’autovettura da parte del fornitore stesso.

Il veicolo sarà riparato presso le carrozzerie convenzionate del fornitore (centri di servizio), a regola d’arte e in modo da escludere qualsiasi conseguenza negativa all’ASL TO3 ed ai conducenti da questa delegati, dovuti ad interventi male effettuati che rendano insicuro l’uso del veicolo.

87.3 – Gestione dei controlli periodici e della manutenzione

I controlli periodici e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, saranno effettuati su richiesta della Struttura o Presidio dell’ASL TO3 alla quale è assegnato il veicolo che provvederà a condurre il veicolo presso il centro di servizio ed al suo successivo ritiro.

La richiesta di intervento sarà fatta telefonicamente al “numero verde” all’uopo indicato dal fornitore del servizio come dettagliatamente descritto nel precedente art. 86.5 del presente disciplinare.

Il centro di servizio deve prendere in consegna il veicolo entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo a quello nel quale è stata avanzata la richiesta d’intervento e registrare, con le modalità predisposte dal fornitore del servizio, la data e l’ora di presa in consegna. Qualora ritenga che l’intervento richiesto non rientri tra quelli previsti al precedente art. 87.1, ne comunica le ragioni alla S.C. Economato e Logistica dell’ASL TO3.

Il centro di servizio deve registrare, con le modalità predisposte dal fornitore del servizio, gli interventi effettuati. Può inoltre richiedere all’incaricato dell’ASL TO3 che ritira il veicolo, la firma di una dichiarazione attestante la data e l’ora in cui il ritiro è avvenuto.

Il fornitore del servizio deve comunicare alla S.C. Economato e Logistica dell’ASL TO3 le modalità con le quali sono raccolte e conservate le registrazioni di cui sopra. Tali modalità devono comunque assicurare la possibilità per l’ASL TO3 di prendere visione, su semplice richiesta, dei dati registrati.

87.4 – Revisioni

Nel caso si rendesse necessario procedere alla revisione dei veicoli, essendo questa una operazione prevista e regolamentata da legge nazionale tramite gli uffici della Motorizzazione Civile, il fornitore del servizio dovrà monitorare le scadenze e dare comunicazione all’ASL TO3, con preavviso di almeno 15 giorni, indicando le date e i luoghi dove dovranno trovarsi i veicoli da sottoporre a detta revisione. Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse le operazioni di pre-revisione, sono a carico del fornitore.

L’ASL TO3 non è responsabile di eventuali infrazioni derivanti da mancate revisioni quando queste non siano state per tempo comunicate dal fornitore. Allo stesso modo l’ASL TO3 è responsabile delle conseguenze derivanti da mancate revisioni, qualora non avesse messo a disposizione il veicolo da sottoporre a revisione.

87.5 – Pneumatici

Il contratto di noleggio prevede, senza alcun onere aggiuntivo, la fornitura dei pneumatici che dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza, nonché la fornitura di tutti i servizi accessori

connessi quali smontaggio, rimontaggio (compreso il cambio pneumatici estate – inverno e

connessi quali smontaggio, rimontaggio (compreso il cambio pneumatici estate – inverno e

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