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Art. 60. (Prezzi)

Fatto salvo quanto previsto all’articolo seguente, i prezzi di aggiudicazione devono restare fissi ed invariati ed essere comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto del presente capitolato con la sola esclusione dell’I.V.A.

Eventuali variazioni dei canoni in corso di contratto, in aumento o diminuzione, saranno possibili solo per fatti che accadano esterni alla capacità di intervento del fornitore, quali variazioni della tassa di possesso degli autoveicoli, eventuali sovrattasse e/o istituzione di oneri straordinari momentanei o permanenti connessi con l’utilizzo degli autoveicoli, comunque oggettivamente riscontrabili da fonti ufficiali, quali Gazzetta Ufficiale, ecc.

Tali variazioni avranno effetto immediato e dovranno essere comunicati all’ASL TO3 in congruo anticipo rispetto alla loro fatturazione.

Art. 61. (Revisione prezzi)

Ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il contratto oggetto d’appalto, in quanto ad esecuzione continuativa, è soggetto alla revisione periodica del prezzo.

La revisione viene operata a seguito di espressa richiesta del soggetto aggiudicatario sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati costi standardizzati determinati annualmente dall’Osservatorio dei contratti pubblici per tipo di servizio e fornitura.

In assenza della pubblicazione dei dati di cui al comma 2, la revisione prezzi avviene secondo le seguenti modalità:

- per il primo anno di decorrenza contrattuale i prezzi di aggiudicazione rimangono fissi ed invariati;

- a partire dal secondo anno la revisione sarà operata a seguito di espressa richiesta del fornitore sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi dell’Amministrazione. Ai canoni sarà applicato l’indice di “inflazione acquisita” relativo alla Divisione Trasporti, pubblicato sul Prospetto degli “Indici dei prezzi al consumo NIC, per divisione di spesa”, calcolato dall’Istituto nazionale di statistica e pubblicato nel mese di adeguamento.

Qualora tale indice non fosse disponibile, si farà riferimento all’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), comprensivo dei tabacchi, pubblicato nel mese di adeguamento.

Il soggetto fornitore deve provvedere all’adeguamento dei prezzi relativi ai prodotti aggiudicati nel caso in cui, successivamente all’affidamento della fornitura oggetto della presente procedura, vengano praticate condizioni di miglior favore ad altre Aziende Sanitarie ubicate sul territorio regionale.

Art. 62. (Adeguamento dei canoni durante il periodo contrattuale)

Il fornitore può chiedere, per iscritto, l’adeguamento dei canoni per gli autoveicoli che entrano in noleggio dopo più di un anno dall’inizio del rapporto contrattuale, secondo le modalità sotto indicate.

Tale aggiornamento non ha alcun effetto sui canoni concernenti i veicoli già in noleggio.

Ai soli fini di cui al paragrafo precedente, viene determinato, per ogni tipologia di autoveicolo di cui all’art. 84.1, un “prezzo di listino di riferimento”, corrispondente al prezzo del veicolo indicato nell’ultimo listino ufficiale del costruttore e riportato nell’offerta del fornitore, al netto del costo delle spese di immatricolazione, trasporto e messa su strada. Tale prezzo di riferimento è aggiornato, su richiesta scritta del fornitore, in relazione alle variazioni intervenute nel predetto listino ufficiale.

L’aggiornamento dei canoni di noleggio avviene in base alla seguente formula:

Ct = C0 . PLRt PLR0 nella quale:

Ct è il canone di noleggio aggiornato;

C0 è il canone di noleggio indicato in sede di offerta;

PLRt è il prezzo di listino di riferimento vigente al momento in cui entra in noleggio il veicolo;

PLR0 è il prezzo di listino di riferimento vigente al momento della presentazione dell’offerta.

Qualora il prezzo di listino di riferimento, vigente al momento dell’entrata in noleggio del veicolo, fosse superiore di oltre il 20% rispetto a quello vigente al momento della presentazione dell’offerta, l’Azienda Sanitaria in luogo di applicare l’aggiornamento di cui ai commi precedenti, chiederà al fornitore di formulare un nuovo canone. Sulla base di tale quotazione, l’Azienda Sanitaria deciderà se fare entrare o meno in noleggio il veicolo al canone proposto.

Art. 63. (Pagamenti e modalità di fatturazione) I canoni di noleggio saranno fatturati nel mese successivo a quello di competenza.

La ditta aggiudicataria dovrà emettere un’unica fattura mensile relativa a tutti gli autoveicoli noleggiati.

Le fatture relative al noleggio degli autoveicoli dovranno riportare:

• il mese di riferimento per il noleggio oggetto della fatturazione;

• il modello, la targa degli autoveicoli oggetto della fatturazione, il chilometraggio contrattuale;

• i singoli canoni di noleggio.

Le fatture relative alle franchigie dovranno riportare quanto dettagliatamente indicato all’art. 87.8 del Disciplinare Tecnico.

Le fatture relative a danni subiti dagli autoveicoli in conseguenza della circolazione degli stessi (compresa la sosta) e il cui valore non superi l’importo delle franchigie previste con la copertura assicurativa (vds. art. 87.8 del Disciplinare Tecnico), dovranno essere emesse dal fornitore nell’anno in cui si sono verificati gli eventi/sinistri. In particolare le fatture dovranno riportare:

• targa del veicolo in noleggio all’ASL TO3;

• data e luogo del sinistro/evento;

• tipo sinistro (es. rottura fari, rottura specchietti retrovisori laterali, rottura motorino spazzole tergi-cristallo, ecc.).

Ex art. 307 del Regolamento attuativo i pagamenti sono disposti previo accertamento, da parte del Direttore dell’esecuzione, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto alle prestazioni dovute dall’esecutore del contratto.

I mandati di pagamento saranno emessi nei termini previsti dal D.Lgs.231/2002, come modificato dal D.Lgs.192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità contributiva, compatibilmente con la disponibilità di cassa.

Per la data di ricevimento della fattura fa fede il protocollo generale dell’ASL TO3. Tale termine resterà interrotto qualora l’Azienda sanitaria chieda chiarimenti.

Per individuare la data di pagamento si fa riferimento alla data del relativo mandato.

Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico bancario sono a carico del fornitore.

Le fatture devono essere inoltrate esclusivamente nelle seguenti modalità:

a. tramite utilizzo della P.E.C. (posta Elettronica Certificata) all’indirizzo mail:

fatture@cert.aslto3.piemonte.it b. tramite i servizi postali a:

ASL TO3 – CASELLA POSTALE n. 90 – 10093 COLLEGNO.

Art. 64. (Saggio di interesse)

In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi, ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del D.Lgs.231/2002, come modificato dal D.Lgs.192/2012, sarà calcolato avendo a riferimento il tasso fissato semestralmente dalla Banca Centrale Europea (BCE) e pubblicato semestralmente sulla Gazzetta Ufficiale Italiana.

Art. 65. (Tesoreria dell’Azienda sanitaria)

La Tesoreria dell’Azienda sanitaria è attualmente l’Istituto bancario INTESA SANPAOLO, filiale di Rivoli, presso Ospedale degli Infermi – Strada Rivalta 29, 10098 Rivoli (TO) – Tel. (011) 956.14.04.

E’ obbligatorio indicare la causale di ogni versamento effettuato a favore dell'ASL TO3.

L’Azienda sanitaria è intestataria dei seguenti conti correnti:

- c/c postale: n.27537109 intestato all’Azienda sanitaria locale ASL TO3 di COLLEGNO;

- c/c bancario: c/o Istituto bancario INTESA SANPAOLO - CODICE IBAN IT57 Y030 6930 8701 0000 0046 262.

Art. 66. (Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa)

Ai sensi e per gli effetti della L. 13 agosto 2010 n.136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2010 n.217, l’aggiudicatario dovrà comunicare all’Azienda Sanitaria la lista dei conti correnti dedicati che utilizzerà per ogni transazione inerente l’appalto in oggetto, corredata dei nominativi e dei codici fiscali dei soggetti abilitati ad operare.

In base alla normativa summenzionata “Piano straordinario contro le mafie” tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario dedicato (c.d. obbligo di tracciabilità), pena la nullità assoluta del contratto di appalto.

Art. 67. (Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni)

Il soggetto contraente non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato.

Tutte le riserve che il soggetto contraente intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’ASL TO3 e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto contraente decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art. 68. (Vicende soggettive dell’esecutore del contratto)

Ex art. 116 del D.Lgs. 163/2006 le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al soggetto esecutore del contratto non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’Azienda sanitaria fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente capitolato.

Nei sessanta giorni successivi l’Azienda sanitaria può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (Certificazione o informativa antimafia).

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti dell’Azienda sanitaria tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Art. 69. (Cessione dei crediti derivanti dal contratto)

Ai sensi dell’art. 117 del Codice dei contratti pubblici, ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, l’eventuale cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere alla stessa notificata.

Essa è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l’Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

L’ASL TO3 può concedere la cessione nei confronti di un solo beneficiario.

Art. 70. (Divieto di cessione, totale o parziale, del contratto)

Ai sensi dell’art. 118, comma 1 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. il soggetto aggiudicatario è tenuto a eseguire in proprio il servizio e quant’altro compreso nel contratto.

Il contratto, a pena di nullità, non può essere ceduto, neanche parzialmente, salvo quanto previsto dall’art. 116 del Codice.

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