• Non ci sono risultati.

- ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Nel documento REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA (pagine 23-30)

Art. 47 - Esumazioni ordinarie

(1) I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del ter-reno per favorire i processi di scheletrizzazione sono fissati in 15 anni. Sono parificate ad inu-mazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo quindicennio, previa addi-zione ai resti mortali di sostanze biodegradanti, per un periodo di anni cinque.

(2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre a quello di aprile, con esclusione dei mesi di luglio e agosto.

(3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco.

(4) E' compito dell'operatore addetto stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al mo-mento della esumazione.

Art. 48 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

(1) E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni ci-miteriali svolgentesi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi infor-matici.

(2) Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

(3) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo e con comuni-cazione ai parenti del defunto, se conosciuti.

Art. 49 - Esumazione straordinaria

(1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferi-mento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

(2) Le esumazioni straordinarie, salvo quelle su ordine dell’Autorità giudiziaria, non possono essere effettuate nei mesi di maggio, giugno, luglio agosto e settembre.

(3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento e, ove non risultante, dal registro delle cause di morte te-nuto dal Servizio di igiene pubblica dell’Azienda USL, se la malattia causa di morte è compre-sa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

(4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. dichiari che non sus-sista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

(5) Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di igie-ne pubblica dell'Azienda U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 50 - Estumulazioni (1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

(2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo de-terminato.

(3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove non sia ancora scaduto il periodo di concessione;

- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di salme tumulate in sepolture private e in loculi in concessione, le estumulazioni non possono farsi, per la riduzione, prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.

(4) Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

(5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

(6) I resti mineralizzati individuati o le ceneri di questi sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e su parere del personale dell’Azienda USL che assiste all’estumulazione. Qualora le dimen-sioni del loculo lo permettano, la cassetta ossario contenente i resti mineralizzati di una salma può essere collocata nel loculo dove già esistevano detti resti mortali quali feretro o nel loculo di un familiare, anche se ciò comporta una co-presenza con altro feretro di persona apparte-nente alla famiglia del concessionario. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mineralizzati questi ultimi saranno collocati in os-sario comune.

(7) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco e addizione ai resti mortali di sostanze biodegradanti. Il periodo di inumazione è individuato in anni cinque.

(8) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa addi-zione ai resti mortali di sostanze biodegradanti e idonea sistemaaddi-zione del cofano in legno non-ché rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco, ove prevista. Il periodo di tumulazione con sostanze biodegradanti è individuato in anni cinque.

(9) Nel caso in cui, a causa della sovrapressione per effetto dei gas di putrefazione all'interno di un loculo, si verifichi l'esplosione dei gas stessi, si dovrà individuare il loculo in cui ciò è av-venuto, avvisare i parenti del defunto e l'impresa di onoranze funebri per rimediare in modo decoroso all'accaduto.

Art. 51 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

(1) Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono sottoposte al pagamento di una somma stabilita dalla Giunta Comunale. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica la normativa vigente in materia.

Art. 52 - Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art. 53 - Oggetti da recuperare

(1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia ese-guita.

(2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene re-datto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

(3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi perso-nali rinvenuti in occasione di esumazioni ed estumulazioni devono essere consegnati al Re-sponsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potran-no essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di migliora-mento degli impianti cimiteriali.

Art. 54 - Disponibilità dei materiali

(1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esuma-zioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

(2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

(3) Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di ope-re di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favoope-re di sepoltura di paope-renti od affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e ri-spondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

(4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esuma-zione ordinaria nei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone biso-gnose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

(5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a ri-chiesta, concessi alla famiglia.

(6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimi-tero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

(7) Gli avanzi di indumenti, casse, ecc., che si rinvengono in occasione di esumazioni ed estumulazioni, e i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali sono raccolti e smaltiti secondo le disposizioni della normativa vigente in materia.

Art. 55 - Presenza durante le operazioni di esumazione o estumulazione E' proibito al pubblico di assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione.

Possono rimanere presenti soltanto i parenti più prossimi dei defunti o gli incaricati delle fami- glie.

CAPO VI – CREMAZIONE

Art. 56 - Crematorio

Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino o convenzionato.

Art. 57 - Modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione

(1) La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall’Ufficiale dello Stato Civi-le, ai sensi della vigente normativa quando sussiste:

a) disposizione testamentaria espressa dal defunto;

b) volontà manifestata dal coniuge superstite;

c) volontà dei parenti più prossimi, individuati ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Ci-vile;

d) iscrizione ad associazioni riconosciute;

e) volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e le persone interdette.

(2) Nei casi b), c) ed e) la manifestazione di volontà è espressa con atto scritto la cui sotto-scrizione è resa ai sensi del DPR 445/2000.

(3) In tutti i casi previsti nel precedente comma 1, occorre che la richiesta sia corredata da certificato in carta libera del medico curante o del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 58 - Urne cinerarie

(1) Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente e conforme alle disposizioni con-tenute nel DPR n.285 del 21/09/90.

(2) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

(3) A richiesta degli aventi causa, e fatto salvo quanto previsto in materia di dispersione delle ceneri, l’urna è:

a) collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

b) collocata in cellette ossario contenente già resti mortali, o urne cinerarie, qualora le di-mensioni dello stesso lo consentano;

c) collocata nel loculo contenente già un feretro o ceneri o resti della persona per la quale venne fatta la concessione, qualora le dimensioni dello stesso lo consentano;

d) affidata a famigliare o altro soggetto secondo quanto previsto dal successivo articolo.

(4) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le cene-ri vengono poste nel cineracene-rio comune.

Art. 58/bis Modalità di affidamento delle urne cinerarie ai familiari dei defunti

(1) La richiesta di affidamento dell’urna cineraria, dalla quale dovrà risultare espressa-mente la volontà del defunto per tale forma di conservazione delle ceneri, dovrà esse-re pesse-resentata all’ufficiale dello Stato Civile del Comune di Conselice, da parte del co-niuge o, in assenza, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e segg.

del Codice Civile. Nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la richie-sta dovrà essere presentata congiuntamente da tutti i parenti. In assenza di parenti, la richiesta potrà essere presentata anche dall’esecutore testamentario.

(2) La dichiarazione di volontà del defunto potrà essere espressa sia nella forma testa-mentaria, che in altra forma scritta purchè olografa, o con altre forme di manifestazio-ne di volontà ritualmente rese di fronte a pubblici ufficiali. Dovrà, altresì, ritemanifestazio-nersi valida anche la manifestazione di volontà in forma verbale da parte del defunto ai propri con-giunti, purché ciò sia provato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dei congiunti.

(3) Dalla richiesta di affidamento dovranno risultare:

a) Le generalità del/dei richiedente/i e della persona a cui verrà consegnata l’urna si-gillata;

b) La descrizione dettagliata del luogo di conservazione delle ceneri presso l’abita-zione dell’affidatario;

c) L’impegno, da parte dell’affidatario:

- a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell’urna cineraria, all’ufficiale dello Stato Civile, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;

- a custodire l’urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali ed a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;

- a trasferire l’urna presso un cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell’affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione.

(4) L’autorizzazione, che verrà rilasciata dal Responsabile dei Servizi Demografici, dovrà contenere tutte le prescrizioni alle quali dovrà attenersi l’affidatario nella conservazione dell’urna, ivi inclusa l’eventuale variazione del luogo di conservazione della stessa, qualora quello individuato dai richiedenti appaia non adeguato sia in riferimento alla

“pietas” nei confronti dei defunti, che per quanto concerne la sicurezza dell’urna stes-sa. Il rilascio dell’autorizzazione sarà annotato su un apposito registro con l’indicazio-ne delle gel’indicazio-neralità dell’affidatario unico, quelle del defunto nonché il luogo di conser-vazione dell’urna cineraria.

(5) All’atto della consegna materiale dell’urna all’affidatario dovrà essere redatto apposito verbale di consegna

(6) In caso di decesso dell’affidatario i soggetti di cui all’art. 1 dovranno, alternativamente, presentare una nuova richiesta secondo quanto previsto dall’art. 2, oppure restituire l’urna al Comune per il trasferimento delle ceneri nel cimitero.

(7) L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, tramite propri incaricati, circa le modalità di conservazione dell’urna cineraria. Nel caso in cui si riscontrino vio-lazioni alle prescrizioni impartite nell’autorizzazione e sempre che il fatto non costitui-sca reato, ai sensi dell’art. 411 C.P., l’Amministrazione Comunale, previa diffida

forma-le all’affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l’autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell’urna presso il cimitero.

Art. 58/ter– Dispersione delle ceneri

Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa può essere autorizza-ta in uno dei seguenti luoghi, con le modalità e ad opera dei soggetti di cui alla legge 30/03/2001 n. 130, ed all’art.11 comma 2 della L.R. 29/07/04 n. 19 e successive modificazioni ed alla deliberazione della Giunta Regionale 10/01/05 n.10 e successive modifiche.

a. In apposita area realizzata in almeno un cimitero del comune

b. In aree private fuori dai centri abitati come definiti dall’art. 3 comma 1 numero 8) del Dlgs 30/04/92 n.285 (nuovo codice della strada) previo consenso scritto del proprieta-rio.

c. In mare, nei laghi e nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti previo consenso dell’ente inte-ressato.

Art. 58/quarter– Area cimiteriale per la dispersione delle ceneri

Nell'area destinata alla dispersione delle ceneri, all'interno del cimitero, su richiesta degli aven- ti titolo sarà possibile:

1) collocare le “foglie dei ricordi” fornite dal Comune, sulla base delle tariffe stabilite dalla Giunta;

2) annotare il nominativo del defunto nel Libro delle Ceneri dove sarà possibile anche rac-cogliere pensieri e memorie del defunto.

Nel documento REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA (pagine 23-30)

Documenti correlati