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- IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Nel documento REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA (pagine 43-46)

Art. 80 - Accesso al cimitero

(1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordi-narie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, iscritti alla competente categoria professionale.

(2) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

(3) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle pre-scrizioni di cui agli artt. 61 e 62 in quanto compatibili.

Art

. 81 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e

collocazione di ricordi funebri

(1) La costruzione di sepolture private dovrà seguire procedure di edilizia privata di cui all’art. 2 comma 60 legge 23/12/96 n. 662.

(2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono esse-re accolte nel sepolcro.

(3) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

(4) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

(5) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del servizio di Edilizia privata.

(6) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve esse-re approvata a norma del primo comma.

(7) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni ri-guardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Art. 82 - Responsabilità - Deposito cauzionale

(1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprendi -tore a cui sono stati affidati i lavori.

(2) Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versa-mento di una somma stabilita dalla Giunta Comunale, corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc.., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 83 - Recinzioni aree - Materiali di scavo

(1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

(2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del servizio di edilizia privata.

(3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal personale addetto, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti dallo stesso, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 84 - Introduzione e deposito di materiali

(1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal personale addetto ai servizi ci-miteriali.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

(2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

(3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

(4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da detriti e materiali di scarto, ecc…

Art. 85 – Lavori Edili

(1) Il contegno nonché l’abbigliamento degli operai devono essere consoni all’austerità del luo-go, in particolare nel corso delle cerimonie funebri.

(2) I lavori edili all’interno dei cimiteri si eseguono dal lunedì al venerdì con orario dalla 8 alle 17 durante il periodo invernale e dalle 7 alle 18 durante il periodo estivo salvo i casi ecceziona-li autorizzati dal servizio competente in materia.

(3) Nella giornata di sabato possono essere effettuati esclusivamente lavori di piccola manu-tenzione negli orari concordati con il servizio competente in materia.

Art. 86 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti (1) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla siste- mazione dei materiali, riordino e pulizia delle aree, nel periodo dal 25 ottobre al 4 novembre.

Art. 87 - Vigilanza

(1) Il personale addetto ai servizi cimiteriali vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può imparti-re opportune disposizioni, faimparti-re rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

(2) L'Ufficio Tecnico comunale, a lavori ultimati, rilascia, a seguito di richiesta, l’autorizzazione all’agibilità del manufatto realizzato.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI Art. 88 – Attività funebre

Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta e in-scindibile le seguenti prestazioni: il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, la fornitura di articoli funebri in occasione del funerale; il monitoraggio delle lapidi in occasione del funerale, da effettuarsi a regola d'arte in maniera tale da garantirne una perfetta tenuta statica e duratura nel tempo; il trasporto di salma, di cadavere, di cenere e di ossa umane, con la sola eccezione dello svolgimento in forma disgiunta del servizio di trasporto funebre.

Le imprese pubbliche o private che esercitano tale attività devono essere in possesso dell’apposita autorizzazione comunale, secondo le normative vigenti. Nel corso delle cerimo-nie funebri le imprese funebri devono attenersi alle prescrizioni impartite loro dal Responsabile del servizio di custodia.

Art. 89 – Convenzione funerali a prezzi standardizzati

Per le finalità previste dall'art. 5 comma 4 della L.R. 19/2004 il Comune, previa acquisizione di parere favorevole dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, può concludere ac-cordi con le imprese funebri del territorio per la definizione di servizi funebri “tipo” a prezzi standardizzati.

Art. 90 - Divieti E' fatto divieto alle imprese:

a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e si-stemi che adombrino sospetto di accorso o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di de-genza, l’esercizio di intermediazione nell’attività funebre nelle strutture sanitarie pubbliche o private, nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali

b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incari-chi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ad accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Art. 90 bis – Sospensione e revoca dell’autorizzazione

L’autorizzazione comunale per l’esercizio dell’attività funebre può essere sospesa:

se, nello svolgimento dell’attività funebre o del trasporto funebre, l’impresa propone diretta-mente o indirettadiretta-mente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l’attribuzione di uno o più funerali. La sospensione ha effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dal Dirigente.

L’autorizzazione può altresì essere revocata in relazione alla gravità del fatto.

In entrambi i casi è fatta salva l’applicazione delle eventuali sanzioni penali e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento.

Nel documento REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA (pagine 43-46)

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