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- TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Nel documento REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA (pagine 33-38)

Art. 67 - Sepolture private

(1) Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale di cui all'art. 42, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

(2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

(3) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

a) le sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc..);

b) le sepolture per famiglie e collettività (cameroni, tombe di famiglia, ecc…).

(4) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di un canone, stabilito dalla Giun-ta Comunale.

(5) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni gene-rali stabilite dal D.P.R. 10.9.1990 n. 285 per le tumulazioni ed estumulazioni.

(6) La concessione, regolata da schema di contratto-tipo, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

(7) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene sog-getto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

(8) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto con-tenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;

b) la durata;

c) i concessionari/ie (persona/e o, nel caso di enti e collettività il legale rappresentante pro tempore);

d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;

e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 68 - Durata delle concessioni

(1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(2) La durata è fissata:

a) in 99 anni per le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;

b) in 90 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;

c) in 50 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;

d) in 99 anni per i cameroni;

e) in 99 anni per le edicole funerarie private a schiera realizzate dal Comune.

(3) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione relativo e vigente.

(4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di avvenuto versamento del canone.

Art. 69 - Modalità di concessione

(1) Nel caso delle sepolture individuali private di cui all'art. 67 comma 3 lett a), il contratto di concessione definisce il concessionario e la salma destinataria della sepoltura individuale privata. Il diritto di sepoltura, è circoscritto alla sola persona destinataria della sepoltura individuale, fatto salvo l'ingresso di ceneri o resti laddove lo spazio lo consenta e previa autorizzazione del concessionario.

(2) La concessione della sepoltura individuale privata non può essere trasferita a terzi, ma solo retrocessa al Comune.

(3) La sepoltura individuale privata di cui all'art. 67 comma 3 lett a) può concedersi esclusivamente in presenza della salma per i loculi, in presenza di resti o ceneri per gli ossarietti, in presenza di ceneri per le nicchie per urne. Si è in presenza di salma, resti o ceneri quando si tratta di nuovo ingresso rispetto al Cimitero nel quale sia richiesta la sepoltura individuale privata; tale condizione può verificarsi al momento del decesso o se si tratta di salma, resti o ceneri provenienti da altri Cimiteri, oppure infine se si tratta di salma, resti o ceneri provenienti da sepoltura privata di famiglia o di collettività.

(4) E' ammessa deroga all'art. 69 comma 3 nei seguenti casi:

a) al coniuge di salma a cui sia stata concessa sepoltura individuale privata, al momento della richiesta della concessione stessa, in modo da garantire sepolture individuali attigue;

b) all'interessato che, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 36 comma 1 del presente Regolamento, richieda la concessione di sepoltura individuale privata retrocessa o non concessa in una delle parti vecchie dei tre cimiteri, così come definite dalla Delibera di Giunta n.

11 del 05/02/2015. Nelle parti vecchie dei cimiteri la concessione dei loculi può essere destinata anche a resti o ceneri.

(5) Nelle parti nuove dei cimiteri, così come definite dalla Delibera di Giunta n. 11 del 05/02/2015, l’assegnazione dei loculi avviene per ordine progressivo dal basso verso l’alto, in senso verticale, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. E’ ammesso l’abbinamento in senso orizzontale solo dalla 5^ fila in su.

(6) E’ ammessa deroga all’assegnazione di cui al 5° comma in caso di:

a) decessi che per le circostanze in cui sono avvenuti o per la giovane età dei deceduti, destano scalpore nella comunità, o perché riguardano persone che si sono distinte per at-tività svolte nell’interesse della colletat-tività.

b) il concessionario coniuge o parente di primo grado del defunto, esibisca, contestual-mente alla richiesta di concessione, la certificazione prevista dalla L. 104/92 relativacontestual-mente ad invalidità connesse alla deambulazione e/o problemi motori

(7) Nel caso di carenza di posti salma individuali inferiori a n. 25, il coniuge superstite interes-sato a destinare a sé un loculo attiguo a quello concesso al coniuge in base all'art. 69 comma 4 lett. a), potrà avanzare una prenotazione del loculo. Tale prenotazione diverrà concessione a tutti gli effetti solamente al momento del ripristino della disponibilità dei posti salma, previa domanda di concessione.

(8) All’atto della suddetta prenotazione non sarà richiesto alcun pagamento, operazione che avverrà solo al perfezionamento della concessione e secondo le tariffe in vigore al momento della prenotazione.

(9) Nel caso in cui non vi siano loculi disponibili, ed in presenza di una salma si renda neces -sario concedere un loculo, si provvederà ad attingere, secondo quanto stabilito, alla lista dei loculi prenotati, partendo dalla prenotazione più recente in ordine temporale.

(10) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 2° e 3° comma lett. b) dell'art. 67, è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed avviene in ordine progressivo, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

(11) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 70 - Uso delle sepolture private per famiglie e collettività

(1) Il diritto di sepoltura nelle sepolture private di cui all'art. 67 comma 3 lett b (sepolture private per famiglie e collettività), è riservato al concessionario, come meglio specificato nei successivi commi.

(2) Sono fatte salve le dichiarazioni di volontà espressa dal concessionario nella concessione volte a restringere o ad ampliare, nei limiti previsti dai seguenti commi, i titolari del diritto di se-poltura.

(3) Per il coniuge, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti in linea retta e loro coniugi il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal concessionario del sepolcro, all’atto dell’ottenimento della concessione.

(4) Per i collaterali e gli affini e loro coniugi, o terzi, la tumulazione deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al Servizio di Polizia mortuaria.

(5) La richiesta di tumulazione in una sepoltura privata presentata dai parenti del defunto aventi titolo deve essere corredata da dichiarazione del concessionario di essere a conoscen-za dell’operazione funebre e di acconsentirvi.

(6) Il concessionario deve essere informato dell'esecuzione di operazioni cimiteriali all'interno della sepoltura privata per famiglie e collettività da parte dei richiedenti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, il concessionario deve essere informato dell'operazione cimiteriale mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

(7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto d’uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

Art. 71 - Manutenzione

(1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro co-struite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonchè l'esecuzione di opere o restauri prescritti dal Comune in quanto valutata indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene. Tali lavori, escluse modifiche esteti-che, essendo operazioni obbligatorie, non sono soggetti ad autorizzazione, dev'esserne co-munque dato avviso al personale addetto al cimitero, che definirà con i concessionari modalità e tempi dei lavori.

(2) Nel caso di decesso del concessionario, l'obbligo di manutenzione dei manufatti spetta ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 8 art.73 dal presente Regolamento.

(3) Nelle sepolture private costruite dal Comune, lo stesso provvede alla manutenzione ordi-naria e straordiordi-naria dei manufatti.

(4) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;

b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;

c) l'ordinaria pulizia;

d) gli interventi di lieve entità che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 72 - Costruzione dell'opera - Termini

(1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo comma dell'art. 67, im-pegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previ-ste all'art. 81 ed alla esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data di stipula del con-tratto cimiteriale corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

(2) Il suddetto termine può essere prorogato in presenza di giustificati motivi.

CAPO II - SUBENTRI, RINUNCE E VOLTURAZIONI DELLE

Nel documento REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA (pagine 33-38)

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