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- SUBENTRI, RINUNCE E VOLTURAZIONI DELLE SEPOLTURE PRIVATE PER FAMIGLIE E COLLETTIVITA'

Nel documento REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA (pagine 38-43)

Art. 73 - Subentro, rinuncia e Volturazione

(1) E' ammesso il subentro di ulteriori concessionari in una concessione già in essere relativa a sepoltura privata per famiglie e collettività tramite richiesta scritta da presentare all'Ufficio del Servizio Cimiteriale del Comune, corredata dall'assenso formale di tutti i concessionari.

(2) Uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura, fatto salvo il permanere di almeno un concessionario. Se tutti i concessionari rinunciano, si ricade nel caso della retrocessione disciplinata dal successivo art. 74. La rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

(3) Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, supporti informatici.

(4) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta al Servizio di Polizia Mortuaria entro 3 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la volturazione, ovvero la variazione per aggiornamento dell’intestazione della concessione in favore degli aventi diritto, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

(5)Il volturante si obbliga a rispettare gli obblighi di concessione.

(6) Per tutte le concessioni rilasciate precedentemente all’entrata in vigore del presente rego-lamento, la richiesta di variazione per aggiornamento dell’intestazione della concessione e la nomina di un referente come indicato nel comma 4 del presente articolo, dovrà essere inoltrata entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

(7) Ai fini e per gli effetti della volturazione della concessione, gli aventi titolo dovranno inoltrare richiesta scritta, unitamente a di- chiarazione sostitutiva di notorietà, nelle modalità previste dal D.P.R. 445/00 ss.mm., attestan- te la situazione ereditaria a seguito della morte del concessionario. Tale dichiarazione, sotto la responsabilità del dichiarante, potrà essere soggetta a verifica, nelle modalità previste dalla normativa vigente.

(8) Si intendono per aventi titolo alla volturazione della concessione della sepoltura privata per famiglie e collettività, in ordine (cfr. art. 74, 75, 76 e 572 del C.C.):

a) i parenti in linea retta del concessionario, fino ad estinzione della famiglia;

b) i parenti in linea collaterale del concessionario, fino al sesto grado;

c) il coniuge;

d) i parenti del coniuge o chiunque esprima la volontà nell'acquisire la concessione e il dovere di manutenzione che ne deriva.

Si procede nell'ordine indicato, dalla lettera a) alla lettera d) in assenza di aventi titolo di grado superiore o con rinuncia di tutti gli aventi titolo di grado superiore e pari grado.

(9) La volturazione avrà luogo previa affissione all'albo pretorio del Comune di relativa comunicazione per un periodo di 30 giorni;

(10) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono eredi legittimi che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

(11) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 30 anni dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 74 - Retrocessione di concessione di sepoltura individuale

(1) E’ ammessa la retrocessione dei manufatti costruiti dal Comune di cui al 3° comma dell'art. 67, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

(2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, in possesso dell’atto di concessione in cui sia indicata l’onerosità della stessa, il rimborso di una somma determinata come segue:

– CONCESSIONE PER ANNI 50 1/2 x "50" della tariffa annua in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata, frazioni inferiori non saranno prese in considerazione.

– CONCESSIONE PER ANNI 90, 99 e 100 in misura rispettivamente pari a 1/180, 1/198 e 1/200 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

– CONCESSIONE PERPETUA in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

(3) La retrocessione non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

(4) La residua durata decorre dal momento in cui vi è effettiva disponibilità in capo al Comune, che si verifica in seguito ad estumulazione o dalla domanda di rinuncia nel caso in cui la sepoltura privata non sia stata utilizzata;

(5) Non è dovuto alcun rimborso quando la sepoltura individuale non sia occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esuma -zione o estumula-zione in quanto si configura ipotesi di decadenza ai sensi del successivo art.

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(6) Il loculo mai occupato dalla salma cui era destinato, ad esclusione dei casi di decadenza, o rimasto vuoto in seguito all'estumulazione della salma cui era destinato, può essere oggetto di nuova concessione, verso il pagamento del 50% del suo valore in base alla tariffa in vigore all’atto della domanda, se la nuova salma destinataria del loculo appartiene al nucleo familiare del concessionario o a quello della salma cui era destinato il loculo. Nel medesimo caso, se il concessionario è defunto, un familiare può richiedere nuova concessione dello stesso loculo, sempre al 50% del valore vigente, per la tumulazione di familiari del vecchio concessionario o familiari della salma cui era destinato il loculo.

(7) L'applicazione del precedente comma 6 è subordinata all'applicazione dell'art. 69 comma 3 e seguenti relativi alle modalità di concessione. Il riacquisto al 50% previsto dal precedente comma 6, dunque, si può applicare solo in presenza di salma nelle parti nuove del Cimitero, anche senza salma nella parti vecchie del Cimitero, così come definite dalla Delibera di Giunta n. 11/2015.

(8) Il precedente comma 6 si applica alle concessioni perpetue o entro i 5 anni dalla scadenza della concessione. Nel caso in cui tale termine sia stato superato non si applica il riacquisto al 50%, ma si può solamente retrocedere con successivo riacquisto. Infine, nel caso di estumulazione ordinaria, ovvero a concessione scaduta, si applica l'art. 68 comma 3.

Art. 75 Retrocessione di aree

(1) E’ ammessa la retrocessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 67, salvo i casi di decadenza, quando:

a) non siano state eseguite le opere necessarie alla costruzione della sepoltura entro i termini prescritti.

b) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa. In tal caso, l'area concessa deve essere ripristinata, ovvero liberata dalla costruzione parziale, salvo diversa valutazione dell'Ufficio Tecnico.

c) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

(2) Al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti in base al precedente comma 1, spetta il rimborso di una somma come segue :

a) per concessioni della durata inferiore o pari a 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno inte-ro o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

b) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della ri-nuncia.

(3) Non è previsto alcun indennizzo relativo ai manufatti costruiti sulle aree in concessione.

Qualora lo stato del manufatto costituisca un onere eccessivo a carico dell'Ente, su valutazione dell'Ufficio Tecnico, può essere disposto il ripristino dell'area, ovvero la liberazione della stessa tramite demolizione del manufatto, per poter procedere con la retrocessione e relativo indennizzo dell'area.

(4) La retrocessione non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 76 - Revoca

(1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qual-siasi altra ragione di interesse pubblico.

(2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secon-do l'originaria concessione o per la durata di 80 anni in caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione in-dicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spo-glie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

(3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar noti-zia al concessionario, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, almeno un mese prima. Qualora non sia noto il concessionario la notizia della revoca, con l’indicazione del giorno fissato per la traslazione delle salme dovrà essere pubblicata all’Albo comunale, all’Albo cimiteriale e affissa sulle sepolture interessate, per la durata di 60 giorni. Nel giorno in-dicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 77 - Decadenza

(1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando avviene l'estumulazione della salma, per cui è stato concesso il diritto d'uso del loculo, per essere trasferita in altro luogo e non si è provveduto alla rinuncia della concessio -ne, come previsto dall'art. 74, entro 60 giorni dall'estumulazione stessa;

c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione, vietati dall'art. 69 comma 11;

d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previ -sto all'art. 69, comma 2;

e) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 72, non si sia provveduta alla co-struzione delle opere entro i termini fissati;

f) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 71;

g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

(2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti f) ed g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili, decor-si sei medecor-si dalla comunicazione, senza che decor-siano presentate osservazioni o ricordecor-si.

(3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale, a quello del cimitero, nonché affissa sulle sepolture interessate, per la durata di 30 giorni consecutivi.

(4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 78 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

(1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazio-ne delle salme, resti, cetraslazio-neri, rispettivamente in campo comutraslazio-ne, ossario comutraslazio-ne, citraslazio-nerario co-mune.

(2) Dopodichè il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art 79 - Estinzione

(1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 69, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

(2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ri-cordi, decorazioni e oggetti simili.

(3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel ci-nerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Nel documento REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA (pagine 38-43)

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