IN ATTIVITÀ – GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE
EVENTI CATASTROFALI Danni da Terremoto
In deroga a quanto previsto dall’art. 3.1 “Limiti di copertura” lett. c) Generali Italia indennizza, nei limiti rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole partite assicurate, i danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – ai beni assicurati che si trovino all’interno dell’ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa causati da Terremoto purché il Fabbricato che li contiene si trovi in un’area individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
Le garanzie sono prestate esclusivamente in relazione a Fabbricati aventi le “Caratteristiche costruttive” sotto riportate.
Per le “Macchine elettroniche portatili o ad impiego mobile” la garanzia è operante anche quando si trovino all’esterno dei locali dell’ubicazione indicata in Scheda Riepilogativa purché il danno sia avvenuto in un’area individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto
“singolo Sinistro”.
Che cosa non è assicurato
Sono sempre esclusi dalla Garanzia i danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) da inondazione, alluvione e allagamento, anche se conseguenti a terremoto, nonché derivanti da eruzione vulcanica;
c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui beni assicurati;
d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
f) nel caso di Fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi.
Sono, inoltre, esclusi dalla garanzia “Danni da terremoto” i danni ai beni assicurati posti all’interno di Immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell’Autorità al momento della sottoscrizione di questa polizza.
Ci sono limiti di copertura
Generali Italia, in caso di Sinistro, pagherà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza diminuita, per ciascuna partita assicurata, di una Franchigia di importo pari a quello indicato nella Scheda Riepilogativa.
In nessun caso Generali Italia indennizza, per ciascuna partita, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al “Limite di indennizzo” indicato nella Scheda Riepilogativa.
Caratteristiche costruttive del Fabbricato per i danni da Terremoto
I danni ai beni assicurati ubicati nei locali indicati nella Scheda Riepilogativa che siano conseguenza diretta di un danno originato da un terremoto che abbia colpito i locali stessi, sono indennizzabili se questi ultimi rispettano le seguenti caratteristiche costruttive:
- non siano in costruzione;
- si trovino in buone condizioni di statica e manutenzione;
- abbiano caratteristiche corrispondenti a quanto dichiarato in polizza alla voce “tipo costruzione”: Struttura antisismica, Strutture portanti in cemento armato, Strutture portanti diverse.
Il grado di pericolosità del rischio dipende dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato.
Ci sono limiti di copertura
Se in caso di Sinistro, le caratteristiche costruttive del Fabbricato risultino difformi da quelle dichiarate in polizza alla voce “Tipo costruzione”, ai fini della liquidazione si applica quanto segue:
1. nel caso in cui sia indicato in polizza, Struttura Antisismica e risulti, al momento del Sinistro, che il fabbricato in cui si trovano i beni assicurati non rispetti tali caratteristiche:
a. la Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa sarà:
i. raddoppiata, se le caratteristiche costruttive rientrassero tra quelle previste per le “Strutture portanti in cemento armato”;
ii. triplicata, se le caratteristiche costruttive rientrassero tra quelle previste per le “Strutture portanti diverse”.
b. il limite di indennizzo ivi previsto, sarà ridotto di un ulteriore 5% se le caratteristiche costruttive rientrassero tra quelle previste per le “Strutture portanti in cemento armato o del 10% se le caratteristiche costruttive rientrassero tra quelle previste per le “Strutture portanti diverse”.
2. nel caso in cui sia stato indicato in polizza Strutture portanti in cemento armato e risulti, al momento del Sinistro, che il fabbricato in cui si trovano i beni assicurati non rispetti tali caratteristiche:
a. la Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa sarà raddoppiata, se le caratteristiche costruttive rientrassero tra quelle previste per le “Strutture portanti diverse”;
b. il limite di indennizzo ivi previsto, sarà ridotto di un ulteriore 5%.
Danni da Alluvione e Inondazione
In deroga a quanto previsto dall’art. 3.1 “Limiti di copertura” lett. c), Generali Italia indennizza nei limiti rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole partite assicurate i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – ai beni assicurati causati da Alluvione e Inondazione, anche conseguenti a Terremoto.
Che cosa non è assicurato
Sono sempre esclusi dalla Garanzia i danni:
a) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione, sui beni assicurati;
b) causati da traboccamento o rigurgito di fognature qualora non direttamente correlati all’evento;
c) a beni mobili all’aperto;
d) ai beni posti in fabbricati costruiti in aree golenali;
Sono, inoltre, esclusi dalla garanzia “Danni da Alluvione e Inondazione” i danni ai beni posti all’interno di Immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell’Autorità al momento della sottoscrizione di questa polizza.
Ci sono limiti di copertura
Generali Italia, in caso di Sinistro, pagherà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza diminuita, per ciascuna partita assicurata, dello Scoperto, con il minimo di importo pari a quello indicato nella Scheda Riepilogativa.
In nessun caso Generali Italia indennizza, per ciascuna partita, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al “Limite di indennizzo” indicato nella Scheda Riepilogativa. Relativamente ai danni ai locali interrati e seminterrati ed ai beni in essi contenuti, detto “Limite di indennizzo” si dovrà intendere ridotto del 50%.
In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa la garanzia opzionale “Eliminazione limiti per locali interrati”
la riduzione del 50% di cui al comma precedente deve intendersi abrogata e non operante.
Danni da Allagamento e Bombe d'acqua
Ad integrazione della garanzia “Danni da Alluvione e Inondazione”, nell’ambito delle relative somme assicurate e limiti di copertura, a parziale deroga dell’art. 3.1 “Limiti di copertura” lett. c), Generali Italia indennizza altresì i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da Allagamento e Bombe d’acqua.
Ci sono limiti di copertura
Ai fini della presente garanzia, per ogni Sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato con applicazione degli Scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa.
In nessun caso Generali Italia indennizza, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, un importo superiore al 30% delle singole somme assicurate per la garanzia “Danni da Alluvione e Inondazione”.
Per quanto riguarda la parte di danno relativa ai locali interrati e seminterrati e, se assicurate, ai beni in essi contenuti, in nessun caso Generali Italia indennizza, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, un importo superiore al 15% delle singole somme assicurate per la garanzia “Danni da Alluvione e Inondazione” con il limite di euro 10.000,00.
Resta comunque convenuto che Generali Italia non indennizza per la garanzia “Allagamento e Bombe d’acqua” somma superiore a quanto indicato nella Scheda Riepilogativa.
Danni da Allagamento e Bombe d'acqua estesa
Ad integrazione della garanzia “Danni da Alluvione e Inondazione”, nell’ambito delle relative somme assicurate e limiti di copertura, a parziale deroga dell’art. 3.1 “Limiti di copertura” lett. c), Generali Italia indennizza altresì i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da Allagamento e Bombe d’acqua.
Ci sono limiti di copertura
Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, dello Scoperto e del minimo riportati nella Scheda Riepilogativa.
In nessun caso Generali Italia indennizza, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, importo superiore al 30% delle singole somme assicurate per la garanzia
“Danni da Alluvione e Inondazione”.
Resta comunque convenuto che Generali Italia non indennizza per la garanzia “Allagamento e Bombe d’acqua” somma superiore a quanto indicato nella Scheda Riepilogativa.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Decorrenza delle coperture prestate con la Garanzia “Eventi Catastrofali”
Le coperture prestate con la garanzia “Eventi Catastrofali” hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno indicato in polizza se in quel momento il premio o la prima rata di premio è stato pagato;
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.
Qualora il contratto ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altro in corso con Generali Italia per il medesimo rischio, la garanzia nei suddetti 15 giorni di carenza opererà alle condizioni previste nel contratto sostituito.
Aggiornamento delle condizioni prestate con la Garanzia “Eventi Catastrofali”
Generali Italia può comunicare al Contraente le nuove condizioni di premio relative al rinnovo della garanzia “Eventi Catastrofali”, alle stesse condizioni normative della Garanzia in corso, tramite PEC o raccomandata.
Generali Italia invierà la comunicazione almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza - iniziale o di eventuale tacito rinnovo - In tal caso la volontà del Contraente di accettare le nuove condizioni di premio sarà espressa versando il premio o la rata di premio entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza della Garanzia, dietro rilascio di quietanza.
In caso di mancato rinnovo della Garanzia “Eventi catastrofali” da parte del Contraente, la Garanzia Macchine Elettroniche:
- se di durata poliennale, proseguirà fino alla scadenza indicata in Polizza senza la copertura prevista per gli “Eventi catastrofali”;
- se di durata annuale si rinnoverà tacitamente di anno in anno senza la copertura prevista per gli “Eventi catastrofali”.
In assenza della comunicazione delle nuove condizioni di premio, le Garanzie si rinnoveranno tacitamente di anno in anno.
Disattivazione delle coperture prestate con la Garanzia “Eventi Catastrofali”
A parziale deroga dell’art. 16 “Disdetta e Recesso dalle Garanzie” del Modulo Generale, limitatamente alle Garanzie opzionali Eventi Catastrofali, Generali Italia e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle coperture prestate dalle garanzie stesse, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da inviarsi nelle forme previste all’art. 9 "Comunicazioni tra le parti" del Modulo Generale.
Il recesso dalla copertura Terremoto può essere esercitato solo congiuntamente a quello relativo alle coperture Alluvione e Inondazione, Allagamento e Bombe d’acqua.
Il recesso dalla copertura Allagamento e Bombe d’acqua può essere esercitato solo congiuntamente a quello relativo alle coperture Alluvione e Inondazione .
Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.
Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Scheda Riepilogativa
Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell’allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.