ASSISTENZA COMMERCIO STAR /TPLUS
PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELLE PERSONE NEI LOCALI ASSICURATI Art. 1.12 Consulenza medica
Se una persona presente nei locali assicurati durante l’orario di operatività ha una malattia improvvisa e/o un Infortunio, l’Assicurato può richiedere un parere medico telefonico.
Tale parere medico telefonico non costituisce una diagnosi.
Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Art. 1.13 Invio di un medico
La prestazione può essere richiesta solo dopo aver avuto la Consulenza Medica di cui all’articolo art. 1.12.
Se l’Assicurato è in Italia e dalla Consulenza medica risulta che la persona presente nei locali assicurati ha bisogno di una visita medica, la Struttura Organizzativa manda un medico convenzionato.
Quando nessun medico può intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa manda un’autoambulanza che trasporta la persona verso il centro medico più vicino e specializzato.
Generali Italia tiene a proprio carico i costi di invio del medico o del trasporto in ambulanza.
Questa non è una prestazione in emergenza, nel qual caso va contattato il 118.
Art. 1.14 Trasporto in autoambulanza
Se, a seguito di Infortunio o malattia, una delle persone presenti nei locali assicurati ha bisogno di un trasporto in autoambulanza in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, questa viene inviata sul posto, e Generali Italia terrà a proprio carico le spese relative.
Questa non è una prestazione in emergenza, nel qual caso va contattato il 118.
Ci sono limiti di copertura
La garanzia opera entro il limite di 200 chilometri di percorso massimo complessivo (andata e ritorno).
PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEL TITOLARE DELL’ESERCIZIO Art. 1.15 Invio di un infermiere a domicilio
Se l’Assicurato è stato colpito da Infortunio o malattia improvvisa, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di ricovero in un istituto di cura, e ha bisogno dell’assistenza di un infermiere a domicilio, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare al domicilio dell’Assicurato un infermiere il cui onorario è tenuto a proprio carico da Generali Italia.
Ci sono limiti di copertura
Generali Italia tiene a proprio carico l’onorario dell’infermiere fino ad un massimo di 6 ore per Sinistro.
Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l’Assicurato e l’infermiere inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.
Art. 1.16 Invio di un fisioterapista a domicilio
Se l’Assicurato è stato colpito da Infortunio, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di ricovero in un istituto di cura, e ha bisogno dell’assistenza di un fisioterapista a domicilio, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare al domicilio dell’Assicurato un fisioterapista il cui onorario è tenuto a proprio carico da Generali Italia.
Ci sono limiti di copertura
Generali Italia tiene a proprio carico l’onorario del fisioterapista fino ad un massimo di 6 ore per Sinistro.
Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l’Assicurato e il fisioterapista inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.
Art. 1.17 Invio di un collaboratore domestico
Se l’Assicurato è stato colpito da Infortunio o malattia improvvisa, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di ricovero in un istituto di cura, ed è impossibilitato al disbrigo delle principali incombenze domestiche, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di un collaboratore domestico nella zona in cui si trova l’Assicurato, compatibilmente con le disponibilità locali, e il relativo onorario è tenuto a proprio carico da Generali Italia.
Ci sono limiti di copertura
Generali Italia tiene a proprio carico l’onorario del collaboratore domestico fino ad un massimo di 10 ore per Sinistro, usufruibili in non più di cinque giorni. Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l’Assicurato e la collaboratrice familiare inviata dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.
Art. 1.18 Rientro anticipato
Se a seguito di malattia improvvisa o Infortunio oppure se i locali dell’Azienda sono stati colpiti da Furto, tentato Furto, atti vandalici, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio e l’Assicurato deve rientrare immediatamente alla propria azienda o alla propria Residenza in Italia, la Struttura Organizzativa fornisce all’Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata e Generali Italia tiene a proprio carico le relative spese.
Se l’Assicurato, che si avvale della prestazione sopra indicata, per rientrare più rapidamente deve abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso e Generali Italia tiene a proprio carico la relativa spesa..
Che cosa non è assicurato
La prestazione non è operante se l’Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un’adeguata documentazione sul Sinistro che ha dato luogo alla prestazione.
Ci sono limiti di copertura
La prestazione è operante quando il Sinistro si è verificato ad oltre 20 km dalla sede dell’Azienda o dalla propria Residenza in Italia.
Generali Italia tiene a proprio carico le spese del biglietto di sola andata dal luogo dove si trova l’Assicurato alla sede dell’Azienda, fino ad un massimo complessivo di euro 300,00 per Sinistro.
Che cosa non è assicurato?
Art. 2.1 Esclusioni generali
Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:
a) dolo dell’Assicurato;
b) Alluvioni, Inondazioni, eruzioni vulcaniche, Terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di
calamità naturali;
c) guerra, Scioperi, rivoluzioni, Sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
d) trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
Art. 2.2 Esclusioni relative alle “Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati” e alle
“Prestazioni a protezione del titolare dell’esercizio”
Oltre a quanto previsto dall’art. 2.1 “Esclusioni generali” le “Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati” e le “Prestazioni a protezione del titolare dell’esercizio” non sono dovute per:
a) gli Infortuni e le altre conseguenze causate da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
b) gli Infortuni sofferti in conseguenza delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitta, sport aerei in genere, corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti nonché tutti gli Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
c) malattie derivanti da epidemie/pandemie verificatesi in un Paese in cui le stesse fossero già in atto o già note al momento della partenza.
Inoltre le prestazioni non sono dovute ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che è in corso un rischio guerra.
Ci sono limiti di copertura?
Art. 3.1 Limiti di copertura generali
L’Assicurato decade dal diritto alle Prestazioni se non prende contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.
1
Ogni diritto nei confronti di Generali Italia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione .
Se l’Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Generali Italia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Se l’Assicurato, titolare di altra assicurazione Assistenza, si rivolge per le medesime prestazioni di cui alla presente copertura ad altra impresa assicurativa, le Prestazioni di cui alla presente copertura sono operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
1
Generali Italia non assume responsabilità per danni conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile .
Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni
Limiti Prestazioni a protezione dei locali assicurati
L’insieme delle prestazioni indicate ai precedenti artt. da 1.2 a 1.11 è fornito per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa e fino ad esaurimento del Massimale indicato in ogni singola prestazione.
Tutte le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall’intervento di assistenza sono a carico dell’Assicurato.
Limiti Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati
L’insieme delle prestazioni indicate ai precedenti artt. da 1.12 a 1.14 è fornito per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa e fino ad esaurimento del Massimale indicato in ogni singola prestazione.
Limiti Prestazioni a protezione del Titolare dell’esercizio
L’insieme delle prestazioni indicate ai precedenti artt. da 1.15 a 1.18 è fornito per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa e fino ad esaurimento del Massimale indicato in ogni singola prestazione.
Dove vale la copertura?
Art. 4.1 Estensione territoriale
Le prestazioni indicate ai precedenti articoli sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano salvo quella di cui all’art.1.18 “Rientro anticipato” che può essere erogata anche al di fuori di tali paesi.
Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Scheda Riepilogativa
Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell’allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.
1 In conformità con quanto previsto all’art. 2952 C.C.
ASSISTENZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI DIGITALI
Che cosa è assicurato? Garanzia base
Art. 1.1 Rischi assicurati
Generali Italia garantisce, per il tramite del portale Generaliattiva.digitalesicuro.com o della Struttura Organizzativa di Europ Assistance, le Prestazioni di Assistenza elencate negli articoli successivi.
Accesso al portale Generaliattiva.digitalesicuro.com
Per utilizzare “Digitale Sicuro” è necessario accedere all’area Clienti di Generali Italia (MyGenerali, disponibile dal sito www.generali.it o APP scaricabile tramite app store), selezionare la propria polizza e, nella sezione relativa al modulo Protezione digitale, utilizzare il tasto “Vai a Digitale Sicuro” per essere indirizzato sul portale Generaliattiva.digitalesicuro.com.
L’accesso al portale Generaliattiva.digitalesicuro.com richiede:
- un browser Internet che supporti il criptaggio a 128-bit;
- un account di posta elettronica;
- una connessione internet compatibile con quanto sopra indicato;
- capacità di archiviazione sufficiente sul disco fisso del proprio computer.
L’accesso al portale consente all’Assicurato la registrazione dei dati aziendali oggetto del monitoraggio di cui all’art.
1.2 Garanzia Digitale Sicuro.
L’utente che si registra e accede ai servizi, accetta le presenti condizioni d’uso in ogni sua parte.
Come contattare la Struttura organizzativa
La Struttura Organizzativa di Europ Assistance può essere contattata telefonicamente dall’Assicurato, per ottenere le Prestazioni previste dalla presente Garanzia, al numero verde 800.713.782 (dall’estero +39 02.58.28.67.01).
L’Assicurato deve fornire le seguenti informazioni:
- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e Cognome, Ragione o Denominazione Sociale;
- Numero di Polizza preceduto dal codice identificativo delle Garanzie acquistate GVCD;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- Recapito telefonico.
Se è nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, può inviare un fax al numero 02.58477201.
IMPORTANTE: Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa
Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali, così come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.
Art. 1.2 Garanzia Digitale Sicuro
Monitoraggio dell’identità aziendale on-line
La Garanzia consente l’accesso al portale Generaliattiva.digitalesicuro.com e l’attivazione del monitoraggio in internet e nel Darkweb dei dati e dell’identità dell’azienda assicurata.
Il monitoraggio viene effettuato con riferimento ai dati aziendali inseriti nella piattaforma dall’Assicurato e consente di:
- verificare il grado di rischio a cui è sottoposta l’azienda stessa e di evidenziare all’Assicurato situazioni di potenziale rischio a cui i dati sono esposti tramite invio di e-mail e/o sms;
- ricevere ogni mese un report via e-mail che indica, sulla base delle rilevazioni effettuate dalla piattaforma nel mese precedente, il livello di rischio a cui è esposta l’azienda.
Protezione Malware Ransomstop TM
La Garanzia consente di attivare il software RansomStop che monitora i processi di crittografia dei sistemiTM
dell’Assicurato e determina l'eventuale presenza di Malware. Nel caso in cui si rilevi la presenza di un Malware, il
software impedisce automaticamente il processo di crittografia e mostra un messaggio pop-up di avviso.
Assistenza navigazione sicura
La Struttura Organizzativa è disponibile telefonicamente 24h/24 e 7gg/7 per:
- supportare l’utente nell’utilizzo del portale,
- fornire consulenza in caso di situazioni di rischio segnalate all’utente dalla piattaforma,
- dare informazioni circa il corretto iter da seguire in caso di Furto di identità, smarrimento o Furto di documenti dell’Assicurato.
Nel portale “generaliattiva.digitalesicuro.com” l’Assicurato può trovare informazioni utili per:
- adottare, in maniera preventiva, un comportamento che lo tenga protetto durante la navigazione in internet;
- intraprendere le azioni necessarie in caso di Furto di identità/smarrimento di documenti dell’Assicurato.
Titolarità della Garanzia
È titolare del servizio Digitale Sicuro l’azienda che ha sottoscritto la presente Garanzia.
La durata e l’eventuale rinnovo e scadenza del servizio sono vincolate alla sussistenza della Garanzia stessa.
Utilizzo dei servizi di monitoraggio
I servizi di monitoraggio sono soggetti a condizioni di uso lecito e corretto. L’Assicurato è tenuto quindi ad utilizzarli per dati riferiti esclusivamente all’azienda assicurata e con modalità che non recano pregiudizio a terzi.
In caso di inosservanza dei predetti principi, Generali Italia si riserva, previa comunicazione all’Assicurato, di interrompere, totalmente o parzialmente, la prestazione dei servizi considerati.
Controllo dei dati
In caso di inserimento autonomo di dati da parte dell’utente nella piattaforma, è l’utente stesso l’unico responsabile della correttezza dei dati inseriti. Di conseguenza l’utente si assume ogni rischio relativo a eventuali errori o omissioni nella compilazione degli stessi.
Gestione dell’account
In qualsiasi momento l’Assicurato può richiedere la chiusura dell’account e la cessazione dei servizi di monitoraggio erogati, contattando il Team Digitale Sicuro di Europ Assistance al numero di telefono indicato nel portale oppure inviando una e-mail all’indirizzo: [email protected]. In caso di cessazione del rapporto l’account viene chiuso, previa comunicazione all’utente.
Conservazione dei dati
Alla cessazione dei servizi di monitoraggio prestati dal portale “generaliattiva.digitalesicuro.com”, l’account dell’Assicurato viene chiuso e i dati vengono conservati a norma di legge.
Modifica delle condizioni d’uso del servizio
Generali Italia si riserva la possibilità di modificare unilateralmente le condizioni d’uso del portale generaliattiva.digitalesicuro.com nel caso di adeguamento delle stesse a disposizioni normative o regolamentari ovvero per proprie esigenze tecniche o organizzative. Tali modifiche vengono comunicate da Generali Italia con avviso tramite e-mail all’indirizzo indicato dall’Assicurato, con congruo preavviso.
Comunicazioni
In deroga all’art. 9 “Comunicazioni tra le parti” del Modulo Generale, Generali Italia e l’Assicurato convengono che tutte le comunicazioni inerenti la Garanzia Digitale Sicuro sono valide e pienamente efficaci se inviate a mezzo posta elettronica, agli indirizzi indicati dall’Assicurato sulla piattaforma o con avvisi pubblicati nel portale.
L’Assicurato pertanto acconsente espressamente a ricevere tutte le comunicazioni relative al suo profilo in formato digitale, a mezzo e-mail o con avvisi pubblicati nel portale. Inoltre l’Assicurato autorizza Generali Italia ad inviare periodicamente annunci relativi al servizio, quali ad esempio e-mail in caso di temporanea indisponibilità del sito per interventi di manutenzione.
Esonero di responsabilità
Generali Italia non è responsabile per danni diretti o indiretti, perdite o costi, risultanti dall’uso del portale generaliattiva.digitalesicuro.com né dell’impossibilità di farne uso.
In particolare Generali Italia non è responsabile del mancato funzionamento – totale e/o parziale – del portale generaliattiva.digitalesicuro.com causato da mancata e/o parziale copertura del servizio internet, attraverso il quale il servizio funziona in modo adeguato.
Inoltre Generali Italia non è responsabile per eventuali danni:
- di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo subiti a causa di ritardi, interruzioni o sospensioni dei servizi erogati, non dipendenti dall’operato di Generali Italia o dovuti a forza maggiore o a caso fortuito, nell’utilizzo del portale;
- subiti dall’Assicurato ovvero da terzi a causa del mancato rispetto o mancata conoscenza da parte dell’Assicurato stesso, delle specifiche tecnico-procedurali dei servizi.
Art. 1.3 Assistenza psicologica per danno reputazionale
Se l'Assicurato ha bisogno di un aiuto psicologico, per aver subito un danno alla reputazione a causa di uso improprio dei dati e/o dell’immagine aziendale o personale, può contattare la Struttura Organizzativa che lo mette in contatto con uno psicologo convenzionato e Generali Italia tiene a proprio carico il costo delle relative sedute.
Per usufruire di questa assistenza la Struttura organizzativa può essere contattata telefonicamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18.
Ci sono limiti di copertura
Generali Italia tiene a proprio carico i costi per un massimo di 3 sedute per ogni annualità assicurativa.
Art. 1.4 Anticipo spese di prima necessità
In caso di Furto, Rapina o scippo, se l’Assicurato deve sostenere delle spese di prima necessità e si trova nell’impossibilità di provvedervi, la Struttura Organizzativa anticipa l’importo delle relative fatture.
Entro un mese dall’erogazione dell'anticipo, l’Assicurato è tenuto a rimborsare la somma anticipata. Se non vi provvede, oltre alla somma già anticipata da Europ Assistance, l’Assicurato deve pagare anche gli interessi secondo il tasso legale corrente.
La Struttura Organizzativa garantisce l’anticipo delle spese se:
- il trasferimento del denaro rispetta le regole o i regolamenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato - l’Assicurato dimostra di essere in grado di restituire la somma di denaro.
Ci sono limiti di copertura
La Struttura Organizzativa anticipa le spese fino ad un importo massimo di euro 500,00 se il Sinistro è avvenuto in Italia ed euro 1.000,00 se il Sinistro è avvenuto all’estero.
Art. 1.5 Interprete a disposizione all'estero
Se, in caso di Furto, Rapina o uno scippo all’estero, l’Assicurato ha difficoltà nel comunicare con le autorità locali per la denuncia di quanto accaduto a causa della scarsa o nulla conoscenza della lingua del posto, può richiedere un interprete alla Struttura organizzativa e Generali Italia tiene a proprio carico i costi dell’intervento.
Ci sono limiti di copertura
La Struttura Organizzativa invia un interprete sul posto per un massimo di 8 ore lavorative.
Che cosa non è assicurato?
Art. 2.1 Esclusioni
Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:
a) dolo dell’Assicurato;
b) Alluvioni, Inondazioni, eruzioni vulcaniche, Terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
c) guerra, Scioperi, rivoluzioni, Sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di Terrorismo e di vandalismo;
d) trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
Ci sono limiti di copertura?
Art. 3.1 Limiti di copertura
Le Prestazioni indicate ai precedenti artt. da 1.3 a 1.5 sono fornite per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa e fino ad esaurimento del Massimale indicato in ogni singola prestazione.
L’Assicurato decade dal diritto alle Prestazioni se non prende contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.
Ogni diritto nei confronti di Generali Italia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione . 2
Se l’Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Generali Italia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Se l’Assicurato, titolare di altra assicurazione Assistenza, si rivolge per le medesime prestazioni di cui alla
presente copertura ad altra impresa assicurativa, le Prestazioni di cui alla presente copertura sono operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
Generali Italia non assume responsabilità per danni conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
Dove vale la copertura?
Art. 4.1 Estensione territoriale
Le prestazioni indicate ai precedenti artt. da 1.3 a 1.5 sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Scheda Riepilogativa
Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell’allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.
ASSISTENZA IN MOBILITÀ
Che cosa è assicurato? Garanzia base
Art. 1.1 Rischi assicurati
Generali Italia garantisce, per il tramite della Struttura Organizzativa di Europ Assistance, le prestazioni di Assistenza
Generali Italia garantisce, per il tramite della Struttura Organizzativa di Europ Assistance, le prestazioni di Assistenza