IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO ED ALTRI EVENTI
INCENDIO ED ALTRI EVENTI Rischio locativo
Generali Italia nei casi di responsabilità dell’Assicurato3, indennizza i danni materiali e diretti causati da Incendio, Esplosione o Scoppio ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa. Resta ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1.8 delle “Norme che Operano in caso di Sinistro” se la somma assicurata risulta inferiore al valore dei locali calcolato in base alla polizza con il criterio relativo alla Partita “Immobile” e deprezzato in relazione:
- al grado di vetustà;
- allo stato di conservazione;
- al modo di costruzione;
- all’ubicazione;
- alla destinazione;
- all’uso
- e a ogni altra circostanza concomitante.
Ricorso Terzi
Generali Italia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino a concorrenza del Massimale indicato in Scheda Riepilogativa, delle somme che è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per i danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di Incendio, Esplosione o Scoppio che ha colpito i beni assicurati, comprese le “Macchine Elettroniche” anche se assicurate separatamente con l’attivazione del “Modulo Protezione Digitale”.
L’assicurazione è estesa ai danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
Che cosa non è assicurato
L’assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l’Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori dell’Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate. Restano in ogni caso esclusi dalla presente Garanzia i mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico se rientrano nella Partita “Merci”;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
L’assicurazione non opera per i danni subiti dalle seguenti persone, in quanto non considerati terzi:
a) quando l’Assicurato è una persona fisica: il titolare stesso, il coniuge, le persone con cui l’Assicurato ha in corso una unione civile o una convivenza di fatto4, i genitori e i figli dell’Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica che risulta dal certificato di Stato di Famiglia;
b) quando l’Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
c) le società le quali - rispetto all’Assicurato che non è una persona fisica - sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate5, nonché gli amministratori delle medesime.
Ci sono limiti di copertura
Per i danni da interruzione o sospensione di attività o dell’utilizzo di beni la garanzia opera fino a concorrenza del 30% del Massimale indicato nella Scheda Riepilogativa.
Lastre interne
Le coperture previste dalla Garanzia Lastre esterne sono estese alle Lastre Interne. Generali Italia risponde inoltre di eventuali danni causati agli altri beni assicurati dalla rottura di Lastre Interne.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.
1.8 delle “Norme operanti in caso di Sinistro”
Ci sono limiti di copertura
Il pagamento dell’indennizzo avviene fino a concorrenza del limite di indennizzo di euro 2.500,00.
Commercio on-line
Generali Italia indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti alle Merci vendute on-line tramite il proprio sito Internet conseguenti a:
a) danneggiamento del prodotto durante il trasporto per la consegna al proprio cliente;
b) danneggiamento del prodotto per errori di imballaggio.
La garanzia è operante se:
a) il cliente ha restituito il prodotto all'Assicurato entro i limiti di tempo e secondo le norme stabilite per legge;
b) il cliente ha manifestato la volontà di recedere dall'acquisto con richiesta di rimborso all'Assicurato di quanto già pagato per il prodotto restituito entro i limiti di tempo e secondo le norme stabilite per legge, ovvero ha richiesto la sostituzione delle cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche e valore;
c) l'Assicurato ha provveduto al rimborso al cliente di quanto gli è dovuto, ovvero ha provveduto alla sostituzione delle cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche e valore;
d) in caso di eventi dolosi è stata fatta denuncia alle autorità competenti;
e) la vendita e la consegna dei prodotti sono effettuate ad indirizzi anagrafici con esclusione di caselle postali f) l’Assicurato può documentare l’avvenuta consegna al vettore.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.
1.8 delle “Norme operanti in caso di Sinistro”.
Che cosa non è assicurato
Generali Italia non indennizza i danni:
- causati con colpa grave dell’Assicurato;
- indiretti di qualsiasi genere.
Ci sono limiti di copertura
Il pagamento dell’indennizzo avviene:
- con applicazione, per ogni Sinistro, dello Scoperto del 15%;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo di euro 2.000,00, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell’annualità assicurativa.
Dove vale la copertura
La Garanzia è valida per la vendita e la consegna di prodotti sul territorio dello Stato Italiano, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Perdita di affitti
A parziale deroga della lett. e) dell’art. 3.1 “Limiti di copertura”, Generali Italia indennizza, se conseguenti a un Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia “Incendio ed altri eventi”, i danni derivanti dalla perdita di affitti o mancato godimento del Fabbricato assicurato, dato in locazione dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.
1.8 delle “Norme operanti in caso di Sinistro”.
Che cosa non è assicurato
E’ esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica o epidemica.
Resta altresì specificatamente convenuto che:
- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.
Sono esclusi, inoltre, i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.
Ci sono limiti di copertura
Per ogni Sinistro il pagamento dell’indennizzo avviene:
- per il periodo necessario al ripristino del Fabbricato assicurato con il massimo di un anno;
- con il limite di indennizzo di 1/15 della somma che, rispetto alla somma assicurata per il Fabbricato, compete alle singole unità immobiliari.
Mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico
A parziale modifica di quanto indicato come “beni assicurati” nella definizione di “Attrezzatura e Arredamento”, si
intendono compresi in garanzia (quando non costituiscono “Merci”) i mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico di proprietà dell’Assicurato nonché quelli di proprietà di terzi che l’Assicurato stesso ha in consegna, custodia o che detenga a qualsiasi titolo.
La Garanzia opera per i danni causati da Incendio, Esplosione e Scoppio e dagli eventi di cui alla Garanzia opzionale