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mesi comprese eventuali proroghe, destinato a persone inoccupate, disoccupate anche in mobilità e lavoratori in cassa integrazione straordinaria o in deroga;

99.1 Introduzione alle Schede Regione

ai 6 mesi comprese eventuali proroghe, destinato a persone inoccupate, disoccupate anche in mobilità e lavoratori in cassa integrazione straordinaria o in deroga;

• il tirocinio formativo e di orientamento e il tirocinio di inserimento o

reinse-rimento in favore di persone disabili, soggetti svantaggiati, persone in carico ai ser-vizi sociali dei Comuni e per i quali è stato definito un progetto personalizzato (che preveda anche un aiuto all’inserimento lavorativo non realizzabile dalla persona in maniera autonoma), richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale e cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari o altri motivi che consentano l’accesso all’impiego. La durata massima di questa tipologia è di 18 mesi; qualora il tirocinio sia destinato a persone disabili, esso può durare fino ad un massimo di 36 mesi, se viene fatto per sviluppare competenze professionali o per consolidare abilità e capacità di socializzazione; se invece il tirocinio è finalizzato all’assunzione della persona disabile, potrà avere una durata che va dai 3 ai 6 mesi e può essere rinnovato una sola volta;

• il tirocinio estivo, destinato agli studenti dei corsi di istruzione e formazione pro-fessionale, della scuola secondaria superiore e dell’università; può essere svolto du-rante la sospensione estiva delle attività didattiche per una durata che va da un minimo di 3 settimane ad un massimo di 3 mesi.

Soggetti ospitanti

I tirocini possono essere ospitati da tutti i datori di lavoro pubblici o privati presenti sul ter-ritorio regionale. Il soggetto ospitante individua un tutor aziendale che ha il compito di seguire lo stagista nello svolgimento del tirocinio e di accompagnarlo nella sua esperienza in azienda (vedi anche Cap. 2, par. 2.3). Il tutor aziendale non può seguire più di 3 tirocinanti contemporaneamente e un solo tirocinante se disabile.

Soggetti promotori

Il soggetto promotore è l’organismo che si occupa della progettazione, dell’attivazione e 142

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e del Progetto formativo (vedi paragrafo successivo).

Per ciascuna tipologia di tirocinio, la Regione ha individuato i seguenti soggetti promotori: a) tirocinio formativo e di orientamento:

• i Servizi del lavoro delle Province;

• le università, gli istituti superiori di grado universitario, le istituzioni di alta forma-zione artistica e musicale, limitatamente ai tirocinanti in possesso del titolo di studio universitario;

• gli enti di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale vigente in Friuli Venezia Giulia;

• le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, aventi la sede legale o le sedi didattiche in Friuli Venezia Giulia, a decorrere dall’anno scolastico 2014/2015;

• gli istituti tecnici superiori (ITS) aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia; • le strutture regionali di orientamento;

b) tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro: • i Servizi del lavoro delle Province;

• gli enti di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale vigente in Friuli Venezia Giulia;

c) tirocinio formativo e di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in fa-vore delle persone svantaggiate, dei soggetti in carico ai servizi sociali dei Comuni, ecc.:

• i Servizi del lavoro delle Province;

• gli enti di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale vigente in Friuli Venezia Giulia negli ambiti specificatamente dedicati alle persone svantaggiate e con difficoltà di inserimento sociale e lavorativo;

• le cooperative sociali anche consorziate e iscritte nello specifico Albo regionale; • i servizi sociali dei Comuni;

• le aziende per i servizi sanitari;

d) tirocinio formativo e di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore di soggetti disabili:

• i Servizi del lavoro delle Province; • i Servizi di Integrazione Lavorativa (SIL); e) tirocinio estivo:

• le università, gli istituti superiori di grado universitario, le istituzioni di alta forma- 143

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• le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, aventi la sede legale o le sedi didattiche in Friuli Venezia Giulia;

• gli istituti tecnici superiori (ITS) aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia;

• gli enti di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale vigente in Friuli Venezia Giulia.

Possono inoltre promuovere tirocini gli enti in house del Ministero del Lavoro e delle Poli-tiche Sociali nell’ambito di programmi o sperimentazioni ministeriali che prevedano l’atti-vazione di tirocini. Infine i soggetti autorizzati all’intermediazione ai sensi del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni (vedi Cap. 2, par. 2.1.1) pos-sono stipulare specifici protocolli d’intesa con i soggetti promotori per l’attivazione di per-corsi di tirocinio.

Il soggetto promotore deve anche individuare un tutor quale responsabile organizzativo (vedi anche Cap. 2, par. 2.3) che ha il compito di redigere il Progetto formativo, monitorare l’attività di tirocinio e operare in stretto raccordo con il tutor del soggetto ospitante, anche attraverso visite presso la sede del tirocinio.

Convenzione e Progetto formativo

I tirocini vengono attivati sulla base di una Convenzione sottoscritta dal soggetto promo-tore, dal soggetto ospitante e, qualora previsto, da un terzo finanziapromo-tore, come ad esempio la stessa Regione. Alla Convenzione deve essere allegato un Progetto formativo individuale (vedi Cap. 2, par. 2.2) che viene sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante, dal tirocinante e dall’eventuale terzo finanziatore. La Convenzione è redatta sulla base di uno schema predisposto dalla Regione; il Progetto formativo viene compilato online dal soggetto promotore sull’apposito formulario predisposto dalla Regione.

Diritti e doveri

Per svolgere un tirocinio in Friuli Venezia Giulia, il tirocinante deve possedere i seguenti requisiti: • aver compiuto 18 anni, a meno che non sia in uscita da un percorso di istruzione e formazione professionale (IeFP) o che non svolga uno stage estivo, per fare il quale deve aver compiuto 16 anni;

• essere inoccupato/disoccupato (a meno che non svolga un tirocinio estivo) oppure essere in cassa integrazione per tutta la durata del tirocinio.

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• svolgere le attività previste dal Progetto formativo, osservando gli orari concordati e i regolamenti aziendali;

• seguire le indicazioni dei 2 tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza or-ganizzativa o altre evenienze relative all’attività del tirocinio;

• rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; • se il tirocinio si svolge presso datori di lavoro privati, rispettare gli obblighi di

riser-vatezza relativi ai processi produttivi, ai prodotti e a qualsiasi notizia riguardante l’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tiro-cinio;

• se il tirocinio si svolge presso datori di lavoro pubblici, rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui venga a conoscenza per ragioni di ufficio. Il soggetto ospitante deve garantire al tirocinante la possibilità di acquisire una conoscenza diretta delle tecnologie e dell’organizzazione aziendale, anche mediante l’osservazione dei processi produttivi e delle diverse fasi di lavoro.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio nel periodo di chiusura per ferie del soggetto ospitante, malattia certificata per periodi superiori ai 20 giorni consecutivi o maternità; il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio. Lo stagista può inoltre interrompere il tirocinio anticipatamente in qualsiasi mo-mento, dandone preventiva e motivata comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante. Anche il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio, dandone co-municazione scritta al soggetto promotore, nel caso in cui il tirocinante si comporti in modo tale da far venir meno le finalità del Progetto formativo o assuma atteggiamenti lesivi dei diritti o interessi dell’ente ospitante oppure nel caso di mancato rispetto dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza.

Inoltre il soggetto ospitante non può utilizzare i tirocinanti per sostituire i lavoratori con contratto a termine o per sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione aziendale.

Il tirocinante, a meno che non rientri nella categoria dei soggetti svantaggiati, non può fare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante, anche per Progetti formativi di diverso contenuto. Inoltre non è possibile svolgere un tirocinio presso un soggetto ospi-tante con cui si è avuto un precedente rapporto di lavoro. Va infine ricordato che la parte-cipazione al tirocinio non comporta la perdita dello stato di disoccupazione.

Indennità

L’indennità di partecipazione a cui ha diritto il tirocinante non deve essere inferiore ai 300 145

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porto aumenta proporzionalmente in relazione al suo impegno, fino ad un massimo di 40 ore settimanali e ad un ammontare complessivo di non meno di 500 euro lordi mensili. Generalmente, per i tirocini estivi l’indennità di partecipazione è corrisposta a settimana ed è almeno pari ad un quarto dell’indennità mensile prevista. In tutti i casi deve essere mantenuta la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto formativo, nel quale vengono anche stabilite le modalità di erogazione dell’importo pattuito. L’indennità è corrisposta dal soggetto promotore o dal soggetto ospitante, oppure da un terzo finanziatore, pubblico o privato, che intenda pagare direttamente il tirocinante. L’importo dell’indennità può anche essere ripartito tra soggetto promotore e soggetto ospitante.

L’indennità non viene corrisposta nel caso di:

• tirocini in favore di lavoratori sospesi, in quanto percepiscono già un sostegno al reddito, sotto forma di ammortizzatore sociale (cassa integrazione, mobilità, sussidio di disoccupazione, ecc.);

• tirocini in favore di persone disabili, per i quali sono già previsti premi di incentiva-zione a carico della Regione, salvo il caso in cui il soggetto ospitante voglia integrare l’indennità con proprie risorse.

Attestazione

Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione del sog-getto ospitante, rilascia un’attestazione dei risultati di apprendimento, utilizzando il modello predisposto dalla Regione.

I risultati di apprendimento sono espressi in termini di competenze, conoscenze e abilità acquisite e sono riferiti, ove possibile, al Repertorio dell’offerta regionale di Istruzione e formazione professionale (IeFP) o al Repertorio dei profili formativi e degli standard regionali relativi all’apprendistato professionalizzante. Se lo stagista ha partecipato ad almeno il 70% della durata espressa in ore, prevista dal suo progetto individuale, il suo tirocinio deve essere registrato sul Libretto formativo del cittadino (vedi Box 5).

Riferimenti legislativi

Regolamento per l’attivazione di tirocini ai sensi dell’articolo 63 della Legge regio-nale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) emanato con DPReg 13 settembre 2013, n. 166 – Testo Coordinato con le modifiche introdotte dai DPReg 21 novembre 2013, n. 218 e 17 luglio 2014, n. 148

Deliberazione della Giunta Regionale 10 febbraio 2006, n. 217 – Indirizzi in materia di definizione e modalità di attivazione delle tipologie dei percorsi personalizzati di inte-grazione lavorativa di cui all’articolo 37, comma 1, lett. c), della Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

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La Regione Friuli Venezia Giulia dispone di oltre 19,3 milioni di euro di fondi europei per i prossimi 3 anni, cui si aggiungono altri 12 milioni a carico della Regione, a favore del Pro-gramma Garanzia Giovani (vedi Box 6). Di questi, oltre 10 sono destinati alla promozione dei tirocini extracurriculari per neolaureati, neodiplomati o neoqualificati da meno di 1 anno, che non abbiano ancora compiuto i 30 anni, e per i cosiddetti Neet (giovani che non studiano, non lavorano e non svolgono attività formative) dai 15 ai 30 anni non compiuti. I tirocini extracurriculari promossi dalla Garanzia Giovani friulana possono svolgersi nel ter-ritorio regionale, in Italia e in uno dei 28 Paesi dell’Unione Europea, quelli per i neolaureati anche in Paesi extra Ue. I giovani e meno giovani disoccupati o in cassa integrazione che non rientrano nei requisiti di questo Programma, possono iscriversi al Progetto Occupabilità (ade-rendovi anche attraverso gli sportelli abilitati), all’interno del quale è prevista un’ampia offerta di tirocini extracurriculari, da svolgersi nella regione, in Italia o in uno dei 28 Paesi Ue. Per saperne di più: www.giovanifvg.it/contenuti.php?area=garanzia%20giovani Per maggiori informazioni

Regione Friuli Venezia Giulia - Servizio programmazione e gestione interventi for-mativi, via San Francesco, 37 – 34133 Trieste – tel. 040 3775296 fax 040 3775092 – la-voro@certregione.fvg.it - Servizio lavoro e pari opportunità – tel. 040 3775128 fax 040 3775092 – lavoro@certregione.fvg.it

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Tipologie, destinatari e durata

Nel Lazio i tirocini extracurriculari sono suddivisi in 3 tipologie:

• i tirocini formativi e di orientamento, della durata massima di 6 mesi (eventuali proroghe incluse), destinati a soggetti in possesso di un titolo di studio conseguito da non più di 12 mesi;

• i tirocini di inserimento o reinserimento, della durata massima di 12 mesi (in-cluse eventuali proroghe), destinati a persone inoccupate o disoccupate, anche in mobilità; sono rivolti inoltre a soggetti in cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, sulla base di specifici accordi regionali o ministeriali;

• i tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e reinserimento al lavoro in favore dei disabili, delle persone svantaggiate, dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale. I tirocini per le persone disabili possono durare fino a 24 mesi e possono essere prorogati di altri 12 mesi nel caso in cui i tiroci-nanti abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o un handi-cap intellettivo e psichico, mentre i tirocini per i soggetti svantaggiati nonché per le persone richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale possono du-rare non più di 12 mesi.

Soggetti ospitanti

I tirocini possono essere ospitati da imprese, enti pubblici, fondazioni, associazioni e studi professionali.

Il soggetto ospitante designa un tutor aziendale quale responsabile dell’attuazione del piano formativo, che sia in possesso di esperienze e competenze professionali tali da ga-rantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio (vedi anche Cap. 2, par. 2.2); il tutor aziendale affianca e assiste il tirocinante per tutta la durata del tirocinio e si occupa di ag-giornare la relativa documentazione. Ogni tutor non può seguire più di 3 tirocinanti con-temporaneamente.

Soggetti promotori

Il soggetto promotore è l’ente che ha il compito di garantire la qualità dell’esperienza di ti-rocinio. Nel Lazio i tirocini extracurriculari possono essere promossi dai seguenti soggetti, anche tra loro associati:

• Centri per l’impiego;

• soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 148

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dificazioni (vedi Cap. 2, par. 2.1.1);

• soggetti accreditati dalla Regione Lazio per l’erogazione dei servizi per il lavoro; • agenzie regionali per il lavoro;

• istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli ac-cademici;

• istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; • fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);

• Centri di Orientamento al Lavoro (COL);

• centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale o di orien-tamento, oppure centri accreditati dalla Regione Lazio o da altre Regioni o Province autonome all’erogazione di attività di formazione professionale o di orientamento; • istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, autorizzate dalla Regione

Lazio o da altre Regioni o Province autonome;

• comunità terapeutiche inserite nell’elenco ufficiale del Dipartimento delle Politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le cooperative sociali iscritte nell’Albo regionale della Regione Lazio o in analoghi Albi delle altre Regioni o Pro-vince autonome;

• Servizi di Inserimento Lavorativo (SIL) per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalle Regioni o Province autonome;

• Aziende Sanitarie Locali (ASL), solo per coloro che hanno seguito percorsi terapeutici, ria-bilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo successivo a tali percorsi; • il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti, qualora promuova programmi e sperimen-tazioni che prevedano l’attivazione di tirocini anche avvalendosi dell’apporto dei propri enti in house, come Italia Lavoro.

Il soggetto promotore designa come responsabile organizzativo del tirocinio un tutor (vedi anche Cap. 2, par. 2.3) che ha il compito di monitorare l’attuazione del Progetto for-mativo, raccordandosi con il soggetto ospitante.

Convenzione e Progetto formativo

I tirocini sono attivati sulla base di una Convenzione stipulata tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante. Tale Convenzione può riguardare più tirocini, anche di diverse tipo-logie, ed ha una durata massima non superiore a 36 mesi. Alla Convenzione vengono allegati i Progetti formativi individuali (vedi Cap. 2, par. 2.2), compilati secondo il modello appro-vato dalla Regione (vedi sotto il paragrafo Riferimenti legislativi). Il Progetto formativo deve essere sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

La Regione Lazio ha predisposto un applicativo online per l’elaborazione del Progetto formativo. 149

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Durante lo svolgimento del tirocinio lo stagista è tenuto a:

• svolgere le attività previste dal Progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l’ambiente di lavoro;

• seguire le indicazioni dei 2 tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

• rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro; • se il tirocinio si svolge presso un’azienda privata, rispettare gli obblighi di riservatezza

sui processi produttivi, i prodotti o altre notizie di cui venga a conoscenza, sia du-rante che dopo lo svolgimento del tirocinio;

• se il tirocinio si svolge presso un soggetto pubblico, rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;

• partecipare agli incontri concordati con il tutor del soggetto promotore, responsabile delle attività didattico-organizzative, per monitorare l’attuazione del Progetto formativo. Il soggetto ospitante deve mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, le strumentazioni, gli equipaggiamenti e quant’altro sia adatto e necessario allo svolgimento delle attività di tirocinio, comprese le dotazioni per la protezione individuale. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per chiusura aziendale oppure per maternità o malattia lunga, qualora questa si protragga per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva dello stage. Al termine del periodo di sospensione, il soggetto promotore, il soggetto ospitante e il tirocinante possono decidere di comune accordo l’eventuale interruzione del tirocinio, nel caso in cui l’organizzazione ospitante e lo stagista valutino realisticamente l’impossibilità di conseguire nei tempi stabiliti quanto indicato nel Progetto formativo.

Indennità

Nella Regione Lazio al tirocinante è corrisposta un’indennità di 400 euro mensili lordi. Essa è erogata per intero solo a fronte di una partecipazione minima mensile al tirocinio del 70% e, in misura proporzionale, qualora l’effettiva presenza mensile sia inferiore a tale per-centuale. L’indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dallo stagista. Non è corrisposta nel caso di tirocini svolti da lavoratori sospesi o comunque percettori di ammortizzatori sociali (cassa integrazione, sussidio di disoccupa-zione, ecc.). Anche nei casi in cui il tirocinio venga sospeso, l’indennità non è corrisposta. Attestazione

Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante un’attestazione dei ri-150

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mento a quelle indicate nel Progetto formativo. Se il tirocinante ha partecipato ad almeno il 70% della durata prevista dal suo Progetto individuale, l’esperienza di tirocinio e le even-tuali competenze acquisite dovranno essere registrate sul Libretto formativo del cittadino (vedi Box 5). Tuttavia, dal momento che questo strumento non è ancora operativo, la regi-strazione viene effettuata dai Centri per l’impiego sull’apposita Scheda anagrafico-profes-sionale, facendo riferimento al Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi. Riferimenti legislativi

Deliberazione della Giunta Regionale 18 luglio 2013, n. 199 - “Attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013”

Tirocini - Determinazione B04116/2013 – Modifica ai modelli di Convenzione e Progetto formativo.

I tirocini promossi dalla Garanzia Giovani

Per il Programma Garanzia Giovani (vedi Box 6) la Regione Lazio dispone di oltre 137 milioni di euro di cui 29,6 destinati ai tirocini in favore dei giovani tra i 15 e i 29 anni cosiddetti

Neet (Not in Education, Employment or Training). Sono previsti fino a dicembre 2015 oltre

9 mila tirocini extracurriculari della durata di 6 o 12 mesi (in questo secondo caso destinati esclusivamente a persone disabili o svantaggiate) pagati 400 euro al mese, da svolgersi anche in altre Regioni italiane o all’estero (in questo caso è previsto un ulteriore rimborso per le spese sostenute).

Per saperne di più: www.regione.lazio.it/garanziagiovani/ Per maggiori informazioni

Servizio politiche attive del lavoro della Regione Lazio, via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma – Ufficio tirocini – tel. 06 51684495 – tirocinidgr199@regione.lazio.it

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Tipologie, destinatari e durata

In Liguria i tirocini extracurriculari sono di 3 tipologie:

• i tirocini formativi e di orientamento, destinati a tutti coloro che abbiano con-seguito un titolo di studio da non più di 12 mesi, inclusi i master universitari di primo e secondo livello e i dottorati di ricerca (o titoli equipollenti); la durata del ti-rocinio, proroghe incluse, non può essere superiore a 6 mesi; in caso di persone disabili, la durata massima è invece di 12 mesi;

• i tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo (nel cui ambito sono