nelle comunità d’appartenenza, auspicando e favorendo una tutela di
queste ultime nell’ordine statale nella misura in cui il loro interesse
coincide effettivamente con il benessere di ogni singolo membro (come è
previsto per la Chiesa cattolica, che deve tendere alla salvezza di ogni
pecorella e non soltanto della maggioranza del gregge). In questo caso la
valvola della libertà di coscienza sarà più aperta, lasciando fluire
maggiormente l’energia normativa dell’ordine spirituale. Per consentire
ciò, occorre agevolare i momenti di sviluppo fisiologico e armonico delle
relazioni membro-gruppo, smorzando il più possibile le situazioni di
conflittualità
101. Ciò appare perseguibile solo aumentando il grado di
condivisione del patrimonio assiologico collettivo da parte di ogni singolo
sull’applicazione del n. 2 lett. c) del Protocollo addizionale (all’Accordo del 1984 con la Chiesa cattolica) all’art. 23 del Trattato lateranense.
101 Cfr. C. CARDIA, Voci in dialogo: organizzazioni, istituzioni di tendenza religiose e diritti delle parti. Prima voce, in Quad. dir. pol. eccl., 2013/1, p. 213, ove suggerisce che, “nel
momento in cui insorge un conflitto ideale chi si trova in posizione di (legittimo) dissenso dovrebbe avvertire per primo l’esigenza di ritirarsi (con le dovute guarentigie sociali) in modo da non perpetuare il conflitto stesso”; cfr. altresì J. PASQUALI CERIOLI, Parità di
trattamento e organizzazioni di tendenza religiose nel “nuovo” diritto ecclesiastico europeo, in Quad. dir. pol. eccl., 2013/1, p. 78 ss. In questo senso, purtroppo, anche la Chiesa cattolica
non appare immune da qualche caduta di tensione, nonostante il suo ordinamento sia connotato dalla nota tipica della coesione (v. infra la nota seguente): invero, con riferimento, per esempio, al settore penale, “è stato notato come le codificazioni postconciliari – soprattutto la prima – non abbiano sempre reso a fondo il senso dell’intima compenetrazione nella persona del fedele della dimensione etica con quella giuridica, estenuando, così, il tipico profilo penitenziale proprio di ogni sanzione penale canonica. Di là dell’innegabile discrimine, anche per il diritto canonico, fra peccato (o illecito morale) e reato, alcune partizioni proprie del Codex latino avrebbero indotto, ad avviso di alcuni, sia in coloro che irrogano le pene sia in quelli che le subiscono, un’erronea convinzione. Si sarebbe, cioè, favorito l’insinuarsi dell’idea che il fine della
salus animarum – supremo, dunque assolutamente comprensivo – fosse da intendere –
invece – in un senso intimistico e individualistico (riconducibile, per tanto, nella sua tutela, alle sole pene cc. dd. medicinali), e non secondo un significato inclusivo della cura del bene comune e dell’interesse per esso condiviso (la cui difesa sarebbe ascrivibile, perciò, alle sole pene espiatorie, alle penitenze e simili: cann. 1312, 1339 s., C.i.c.)”: S. BERLINGÒ, Spazio pubblico e coscienza individuale, cit., p. 12 s.
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componente
102. In questi termini potrebbe revocarsi in dubbio la tesi che,
in un conflitto fra libertà individuale (nell’associazione) e libertà collettiva
(dell’associazione), debba prevalere per lo più l’interesse a tutelare
l’identità del gruppo
103. Invero, la facile ricorrenza di conflitti di questo
tipo non può essere sempre e soltanto sintomo di un'eccessiva carica
“ribelle” dei membri, bensì a volte anche di una difficoltà inerente
all’associazione nel suo complesso o alla capacità di rappresentanza dei
suoi quadri. In ultima istanza occorre perseguire un delicato equilibrio fra
le esigenze di esplicazione della personalità del singolo e l’autonomia
identitaria del gruppo, badando di fugare gli opposti estremismi,
ugualmente perniciosi, di una sopravvalutazione del principio di
autodeterminazione dell’individuo, che non appare in linea con l’essenza
della dignità umana, mix di diritti e doveri fondamentali
104, e di una
102 Andrebbe, cioè, ricercata più intensamente l’adesione sostanziale all’identità del
gruppo o compenetrazione, come è previsto nell’ordinamento della Chiesa cattolica con la nota tipica della coesione. Il diritto canonico, rispetto al diritto secolare, possiede una maggiorazione etica, per cui, pur mantenendo la distinzione fra etica e diritto (che verrà meno solo alla fine dei tempi), l’ordinamento della Chiesa è pervaso dalla tendenza alla coesione (evidenziata da Papa Wojtyla), che consente una marcata accentuazione della tendenziale convergenza fra il momento oggettivo (forma o esperienza esteriore) della norma canonica e il momento soggettivo (sostanza o esperienza interiore) della condivisione intima che ogni fedele deve nutrire in cuor suo circa la giustizia della stessa norma. Questa coincidenza è talmente insita nel sistema giuridico ecclesiale da prevedersi forme di epikeia, cioè di obiezione di coscienza, ogni volta che il fedele ritiene che l’obbedienza al giusto in senso oggettivo (forma) – contrastando con la sua convinzione, in buona fede, del giusto in senso soggettivo (sostanza) – lungi dal fargli percorrere la via della carità, gli farebbe compiere atti tali da recare un grave danno alla fideistica tensione verso la salvezza della propria anima: cfr. S. BERLINGÒ, Diritto canonico, Giappichelli, Torino, 1995, p. 76 ss. e p. 66 s.
103 Del resto, tale prospettiva appare in linea con “l’evoluzione della disciplina delle
organizzazioni di tendenza. Queste non possono essere più considerate come istituzioni chiuse, impermeabili ai principi generali del diritto, al diritto soggettivo di coloro che vi partecipano, ma devono conciliare il proprio diritto all’identità con i diritti di coloro che ne fanno parte, soprattutto nell’ambito dei rapporti di lavoro. Nel passaggio da istituzione chiusa a istituzione aperta, il diritto all’identità viene ridefinito, delimitato, subisce una revisione qualitativa, mentre i diritti individuali ottengono un apprezzamento maggiore da parte dell’ordinamento che intende regolare l’eventuale conflitto con l’istituzione secondo lo schema classico del bilanciamento di interessi”: C. CARDIA, Voci in dialogo:
organizzazioni, istituzioni di tendenza religiose e diritti delle parti. Prima voce, cit., p. 204. Cfr.
anche N. COLAIANNI, Voci in dialogo: organizzazioni, istituzioni di tendenza religiose e
diritti delle parti. Seconda voce, cit., p. 234 ss.
104 S. BERLINGÒ, Spazio pubblico e coscienza individuale, cit., p. 17 s., ricorda che “la
persona è riconosciuta dall’ordinamento giuridico nella sua integrale umanità, non solo in virtù dell’irrinunciabile rivendica e dell’inviolabile tutela della sua dignità e dei
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