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In altri termini, questa valvola sarà meno aperta quando vengono esposti al pericolo la dignità della persona umana e i suoi diritt

inviolabili: per cui l’ordine giuridico generale non potrà accordare

rilevanza ai codici di autodisciplina e – limitando la libertà religiosa,

organi direttivi dell’ente, in ordine sia a un "processo equo" sia a un "ricorso effettivo"».

96 Cfr. S. FERRARI, Religione, nazionalismo, diritti umani e globalizzazione, cit., p. 16,

secondo cui «le religioni e i loro “teo-diritti”, così carichi di identità e appartenenza, sembrano […] essere la risposta (o almeno una delle risposte più importanti) all’anonimo e spersonalizzante diritto spaziale prodotto dalla globalizzazione [perché] sono radicate in una tradizione e in una storia condivisa, forniscono una narrativa in cui è possibile riconoscersi, indicano una direzione per la vita di ciascuno e generano solidarietà tra i membri della comunità, alimentano la fede in un destino comune e sono capaci di scaldare i cuori dei loro fedeli ben più della universalità fredda dei diritti umani, che rischiano di essere i veri perdenti di questa partita». Si veda ancora, in senso analogo, sul punto P. DE CHARENTENAY, Une politique hibride de développement, cit., p. 25, dove ribadisce: “… les institutions démocratiques ne fonctionnent pas automatiquement par décret. Comme le relevait Tocqueville il y a deux siècles, elles demandent un partage de l’esprit démocratiques par tous les citoyens. En l’absence de cet esprit, la loi n’est pas respectée …”.

97 Sull’annosa questione del varo di una legge organica sulla libertà religiosa, esiste

ormai una vasta letteratura; da ultimo si vedano i contributi di AA. VV., contenuti nel Dossier Una legge di libertà religiosa: urgente, inutile, impossibile?, in Coscienza e libertà, 2012, p. 33 ss., e nel volume, Proposta di riflessione per l’emanazione di una legge generale sulle

libertà religiose, a cura di V. Tozzi, G. Macrì, M. Parisi, Giappichelli, Torino, 2010. Dal canto suo G. DALLA TORRE, Considerazioni sull’attuale problematica in materia di libertà

religiosa, cit., p. 9, ritiene “che quello della inviolabilità della coscienza sia un tema troppo

importante per lasciarlo solo alle istituzioni politiche; cred[e] che sarebbe un errore, se non addirittura una violenza, tessere la tela delle garanzie alla libertà religiosa individuale, collettiva e istituzionale, lasciando fuori della porta le religioni, quasi come mere destinatarie di disposizioni autoritativamente date”.

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individuale o collettiva – rimarcherà in questa sede una piena distinzione

degli ordini

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. In questi casi occorrerà, pertanto, assicurare sempre il

diritto del singolo di adire i giudici della comunità politica per far

accertare eventuali violazioni dei diritti fondamentali nelle comunità di

appartenenza, perché l’autonomia etica o la libertà di convinzione non

può essere esercitata a scapito delle ulteriori componenti della dignità

della persona

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, e quindi delle istanze di sviluppo integrale dell’uomo

100

.

98 Più in generale, G. DALLA TORRE, Considerazioni sull’attuale problematica in materia di libertà religiosa, cit., p. 9, avverte: “Rinasce il problema di che cosa è tollerabile in una

società pluralista, di quali garanzie la libertà religiosa comporti per salvaguardare l’identità di ogni gruppo religioso e il diritto di auto reggersi secondo le proprie norme interne; e viceversa di ciò che è intollerabile, che contrasta con principi inderogabili dell’ordine pubblico. Qui direi che tale limite deve essere individuato nel rispetto della dignità della persona umana, quindi dei diritti umani che su di essa si fondano e che la esprimono. L’umanità, nel corso della storia, ha acquisito progressivamente la consapevolezza della sussistenza di spettanze da riconoscersi a ogni uomo, dappertutto, sempre, e qui si colgono i giusti limiti che gli ordinamenti giuridici degli Stati sono chiamati a porre alla libertà religiosa”. Cfr. pure S. RODOTÀ, Libertà religiosa e

cittadinanza, aspetti giuridici e reciproche connessioni, cit., p. 89.

99 In proposito, S. FERRARI, Religione, nazionalismo, diritti umani e globalizzazione, cit.,

p. 13 s., invita a riflettere sulla rilevanza sovranazionale acquisita, in particolare, dalla libertà religiosa, “per accorgersi che tanto gli Stati quanto le religioni devono ormai fare i conti con questa nuova universalità giuridica. Le convenzioni internazionali proteggono gli individui contro le violazioni della libertà religiosa compiute non soltanto dagli Stati, ma anche dalle comunità religiose: se un gruppo religioso impedisce ai propri fedeli di cambiare la propria religione, quel gruppo diviene problematico dal punto di vista del rispetto dei diritti umani”.

100 Si vedano Corte cost., sent. n. 329 del 1984, e in dottrina R. BOTTA, Appartenenza confessionale e libertà individuali, in Quad. dir. pol. eccl., 2000/1, p. 131 ss.; N. COLAIANNI, Voci in dialogo: organizzazioni, istituzioni di tendenza religiose e diritti delle parti. Prima voce, in Quad. dir. pol. eccl., 2013/1, p. 217 ss.; A. LICASTRO, Garanzie per la persona nelle formazioni sociali a carattere religioso: adesione, flessibilità, recesso, in AA. VV., Proposta di riflessione per l’emanazione di una legge generale sulle libertà religiose, cit., p. 151 ss. In

particolare, G. D’ANGELO, Dignità della persona e tendenza religiosa tra pubblico e privato:

verso un diverso equilibrio?, in Quad. dir. pol. eccl., 2013/1, p. 190, ritiene “ragionevole che

l’ordinamento civile si mostri tanto più disponibile a non interferire quanto più l’esercizio dei poteri disciplinari del gruppo, da un lato, appaia congruente rispetto allo scopo e, dall’altro, faccia riferimento a soggetti che, nell’ambito del gruppo, rivestono una posizione qualificata, circostanza questa che lascia intravedere un loro consenso qualificato alla sottoposizione ai poteri ordinamentali del gruppo ovvero una consapevole disponibilità a intendere in senso particolarmente stringente il dovere di lealtà. Solo concretandosi queste condizioni sembrerebbe lecito considerare l’esercizio dei poteri conformativi del gruppo come circoscrivibile nell’ambito dell’ordine proprio del religioso, intangibile dallo Stato, con ciò che ne consegue in termini di un qualche arretramento delle tutele civili”. L’A., ibidem, p. 190 s., quindi, si sofferma

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In definitiva, quando le comunità pretendano di applicare in ogni