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privata; 3.3. Il concetto di famiglia a livello internazionale e comunitario; 3.4. Il quadro normativo della CEDU in tema di famiglia; 3.4.1. Art. 8 CEDU: Il diritto al rispetto della vita privata e familiare; 3.4.2. Art. 12 CEDU: Il diritto

b), L. n. 184/1983.Carbone C., Riconosciute le unioni civili tra persone dello

stesso sesso e le convivenze di fatto, op. cit.

161 L’art. 1, comma 32, infatti, estende l’impedimentum legaminis ex art. 86 c.c. alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

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al matrimonio; 3.4.3. Altre norme CEDU che tutelano la famiglia; 3.4.4. Altre fonti di rilievo nell’interpretazione ed applicazione della CEDU; 3.4.5. Orientamenti giurisprudenziali della CEDU in tema di relazioni familiari nei confronti dello stato italiano; 3.5. Possibili sviluppi del modello costituzionale di famiglia alla luce della giurisprudenza europea.

3.1. La famiglia nel codice civile

Nell’analizzare l’istituto della famiglia è importante procedere alla disamina di esso anche nell’ambito del Codice civile162. Come si è ampiamente osservato nel corso della presente trattazione, numerose sono state le trasformazioni che hanno interessato la famiglia dall’approvazione del Codice Rocco ad oggi, dunque negli ultimi settant’anni163. Del resto la stessa Costituzione ha apportato importanti cambiamenti e molte leggi speciali hanno inciso su alcuni aspetti basilari del diritto di famiglia. Basti pensare all’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, all’equiparazione tra figli legittimi e figli naturali, alla legge sul

162 Cfr. Grassetti G., voce Famiglia (diritto vigente), in Nss. D.I., VII, Torino, 1961, 68.

163 La notevole variabilità dei fattori che incidono sulla famiglia non consentono di fissare un modello sociale uniforme di essa, neppure nell’ambito di uno stesso ordinamento. Così Bianca C. M., Diritto civile, La Famiglia, II, Milano, 1989, 6.

76 divorzio e a quella sull’adozione. Ciò che ha maggiormente inciso sulla disciplina dettata dal Codice civile è stata senz’altro la riforma del diritto di famiglia del ’75 che ha valorizzato la volontà dei coniugi all’atto della celebrazione del matrimonio ed ha attribuito loro eguali poteri nel governo della famiglia, anche con riferimento alla potestà genitoriale, ma prescindendo da un’approfondita analisi della riforma del 1975 e delle altre modifiche succedutesi nel corso degli anni164, è opportuno rilevare che il tentativo di trovare una definizione univoca e applicabile a

164 Con la riforma del diritto di famiglia del 1975, la separazione personale è stata svincolata dal principio della colpa e subordinata al verificarsi di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. Anche in riferimento ai rapporti patrimoniali la riforma ha introdotto importanti novità, come la comunione legale dei beni –ex artt. 159, 177 c.c.- e regolato l’impresa familiare –ex art. 230 bis c.c.), allo scopo di valorizzare il lavoro svolto dalla donna all’interno del nucleo familiare o nell’impresa del coniuge; si è assistito altresì all’equiparazione sostanziale tra filiazione legittima e naturale –ex art. 261 c.c.- , anche in sede successoria –ex art. 566 c.c., ed è stato eliminato il divieto di riconoscimento dei figli adulterini –ex art. 253 c.c.-; Sono state, infine, introdotte anche rilevanti innovazioni in tema di azioni di stato, con particolare riguardo all’azione di disconoscimento della paternità –ex art. 235 c.c.- e di dichiarazione giudiziale della paternità naturale –ex art. 269 c.c. Dopo la riforma del 1975 la tendenza generale al riconoscimento dei diritti individuali ha avuto ulteriori conferme, come la legge n. 74 del 1987 di modifica della disciplina del divorzio, reso possibile dopo un periodo di separazione di tre anni, anziché cinque o sette anni in caso di opposizione dell’altro coniuge come in origine. Anche più di recente le disposizioni in materia di violenza familiare, che consentono al giudice l’allontanamento dalla casa del coniuge o del convivente responsabile, hanno come obiettivo principale la protezione della persona che prevale nettamente sulle ragioni di unità del nucleo familiare.

77 tutti gli istituti di famiglia valida all’interno del diritto civile pare vano165.

Del resto il Codice civile pur disciplinando, nel primo libro,

“Delle persone e della Famiglia”, non contiene alcuna definizione di quest’ultima. Naturale conseguenza di ciò è stato il tentativo della dottrina di dare una definizione unitaria166 di “famiglia”, da intendersi come gruppo di persone appartenenti ad una comune discendenza, ossia come famiglia parentale e, dunque, con l’estensione dell’ambito della tutela degli interessi ai componenti l’intero gruppo familiare cui il genitore appartiene, ivi compresi gli ascendenti ed i collaterali167. Tale orientamento, tuttavia, a causa dei criteri metodologici applicati e delle norme costituzionali prese come parametro di riferimento, ha suscitato

165 Per approfondimenti v. Borsari R., Delitti contro il matrimonio, in Zatti P. (diretto da), Trattato di diritto di famiglia, Diritto penale della famiglia, IV, Milano, 2002, 302; Barcellona P., voce Famiglia (diritto civile), in Enc. dir., XVI, Milano, 1967, 780, il quale afferma: “A seconda delle esigenze e

degli interessi presi in considerazione dalla legge nelle singole norme, l’ambito delle relazioni familiari che assumono rilevanza si allarga o si restringe, dando luogo ad una molteplicità di figure o di significati”.

166 Sul punto v. Galgano F., Dizionario enciclopedico del diritto, I, Padova, 1996, 661.

167 Così Barcellona P., voce Famiglia (diritto civile), op. cit., 778. A sostegno di questa tesi si è osservato che il terzo comma dell’art. 30 Cost., riferendosi ai diritti dei membri della famiglia legittima, avrebbe implicitamente accolto la nozione di famiglia che risulta dal Codice civile e dalle leggi speciali. Generalizzando così i principi accolti dal Codice relativamente alla disciplina di particolari problemi e specialmente in tema di successioni, si è pervenuti al risultato di ricomprendere nella tutela costituzionale anche i diritti e i privilegi di tutti coloro che si trovano in qualche relazione giuridicamente rilevante con il genitore naturale o, quantomeno, entro il sesto grado.

78 molte riserve. Si è eccepito che la nozione di famiglia non possa essere determinata in relazione a tutte le norme che comunque si riferiscano al vincolo familiare, senza tenere conto del diverso modo di rilevanza, né del tipo di effetti.

L’assenza di una specifica norma codicistica, che fornisca una univoca definizione di famiglia, utilizzabile per tutti gli istituti propri del diritto civile, è un grave gap della normativa, tanto da poter considerare fuorviante la disposizione di cui all’art. 77 c.c.168 che, staccata dal contesto in cui è inserita, potrebbe far ritenere che per famiglia giuridicamente rilevante si debba intendere il rapporto di parentela entro il sesto grado169, da un lato escludendo l’importanza del vincolo oltre il sesto grado e dall’altro finendo con il ricomprendere rapporti che la maggior parte delle volte non assumono rilevanza in altre disposizioni e che appaiono privi di necessaria tutela. Scorrendo le disposizioni codicistiche, dunque, si evince chiaramente come la nozione di famiglia varia a seconda degli istituti in cui di volta in volta viene in rilievo170 e, sia l’adozione di una nozione di famiglia nucleare,

168 Cfr. art. 77 c.c. per cui “La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati”.

169 Sul punto cfr. art. 74 c.c. secondo cui “La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite”.

170 A titolo di esempio, l’art. 87 c.c. prevede che non possono contrarre matrimonio tra loro gli ascendenti e i discendenti in linea retta legittimi o naturali, i fratelli e le sorelle germani consanguinei o uterini, lo zio e la nipote, la zia e il nipote, gli affini in linea retta e collaterale in secondo grado,

79 sia quella di famiglia parentale, appaiano poco consone a descrivere una variegata realtà in cui il vincolo familiare di volta in volta assume diversa rilevanza.