2. L’ambito di applicazione soggettiva della Direttiva 2003/86/CE
2.2 I familiari ammessi al ricongiungimento
2.2.2 I familiari per i quali gli Stati membri possono autorizzare il
Al di fuori di coniuge e figlio minore non sposato, gli Stati membri non hanno l’obbligo di riconoscere il ricongiungimento familiare con lo sponsor. Lo stesso articolo 4 paragrafo 2 della Direttiva, infatti, riconosce ai Paesi firmatari la possibilità di ammettere il ricongiungimento ai seguenti familiari:
1) ascendenti diretti di primo grado del soggiornante o del coniuge108, a due condizioni: che siano a carico e che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel paese d’origine. Rispetto all’estensione della definizione di familiare a carico, è interessante notare che la Commissione109 prevede la
dette richieste vengano presentate oltre il quindicesimo anno di età, gli Stati membri che decidono di applicare la presente deroga autorizzano l'ingresso e il soggiorno di siffatti figli per motivi diversi dal ricongiungimento familiare”.
107 Sentenza della Corte di Giustizia del 27 giugno 2006, Parlamento europeo c. Consiglio, C-540/03, in Raccolta 2006, I-05769, punti 88, 89 e 90.
108 Articolo 4, paragrafo 2 lettera a): “2. In virtù della presente direttiva e fatto salvo il rispetto delle condizioni stabilite al capo IV, gli Stati membri possono, per via legislativa o regolamentare, autorizzare l'ingresso e il soggiorno dei seguenti familiari: a) gli ascendenti diretti di primo grado del soggiornante o del suo coniuge, quando sono a carico di questi ultimi e non dispongono di un adeguato sostegno familiare nel paese d'origine (…)”.
109 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente gli orientamenti per l’applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento, COM (2014) 210 final, pag. 6. La Commissione, riprendendo le parole della Corte, chiarisce che lo status di familiare a carico “risulta da una situazione di fatto caratterizzata dalla circostanza che il sostegno giuridico, economico, emotivo o materiale del familiare è garantito dal soggiornante o dal suo coniuge/partner. Nell'esaminare la situazione personale del richiedente, l'autorità competente deve tener conto dei vari fattori che possono risultare pertinenti a seconda dei casi, quali il grado di dipendenza economica o fisica e il grado di parentela tra il soggiornante e il familiare. Di conseguenza, la "dipendenza" può variare in funzione della situazione e del singolo familiare interessato. Per determinare se il familiare sia a carico, gli Stati membri devono valutare se, tenuto conto delle sue condizioni economiche e sociali, abbia bisogno di sostegno materiale per sopperire ai suoi bisogni essenziali nel paese d'origine o di provenienza al momento in cui chiede di ricongiungersi con il soggiornante. Non esistono condizioni sull'importo del sostegno materiale, né è fissato un determinato livello di vita per
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possibilità di fare riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia relativa alla Direttiva 2004/38/CE, perché, anche se il contesto e le finalità delle due direttive non sono gli stessi, “i criteri utilizzati dalla Corte per valutare la dipendenza possono, mutatis mutandis, servire da guida per gli Stati membri nello stabilire i criteri per valutare la natura e la durata della dipendenza”.
Inoltre, i genitori del soggiornante o del suo coniuge non debbono disporre di un adeguato sostegno familiare; tale requisito si ritiene soddisfatto nel momento in cui nessun altro familiare nel paese d’origine può dare sostegno all’interessato, o comunque nessun altro può sostituire il soggiornante o il coniuge nei doveri di assistenza quotidiana110.
2) Figli adulti non coniugati del soggiornante o del coniuge, qualora obbiettivamente non possano provvedere alle proprie necessità in ragione del loro stato di salute111.
3) Partner non coniugato, cittadino di un paese terzo, che abbia una relazione stabile, duratura e debitamente comprovata con il soggiornante,
ovvero sia legato al soggiornante da una relazione formalmente registrata112. Da tale disposizione sembrerebbe potersi desumere che la Direttiva equipari sul piano del ricongiungimento diverse tipologie di unioni di fatto, lasciando, pertanto, agli Stati membri la scelta se concedere o meno il ricongiungimento di tali persone113. In tal caso gli Stati, per stabilire l’effettiva
determinare la necessità di sostegno economico da parte del soggiornante. La condizione di familiare a carico non presuppone neppure l'esistenza di un diritto agli alimenti. Gli Stati membri possono imporre requisiti particolari riguardo alla natura o alla durata della dipendenza, al fine di assicurarsi che detta situazione sia reale e stabile e non sia stata determinata dal solo scopo di ottenere l'ingresso e il soggiorno nel loro territorio. È necessario, tuttavia, che tali requisiti siano conformi al significato comune dei termini relativi alla dipendenza utilizzati all'articolo 4 della direttiva e non privino tale disposizione del suo effetto utile”.
110Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, cit., 2014, pag. 7.
111 Articolo 4 paragrafo 2 lettera b): “2. In virtù della presente direttiva e fatto salvo il rispetto delle condizioni stabilite al capo IV, gli Stati membri possono, per via legislativa o regolamentare, autorizzare l'ingresso e il soggiorno dei seguenti familiari: (…) b) i figli adulti non coniugati del soggiornante o del suo coniuge, qualora obiettivamente non possano sovvenire alle proprie necessità in ragione del loro stato di salute”.
112 Articolo 4 paragrafo 3: “3. Gli Stati membri possono, per via legislativa o regolamentare, autorizzare l'ingresso e il soggiorno ai sensi della presente direttiva, fatto salvo il rispetto delle condizioni definite al capo IV, del partner non coniugato cittadino di un paese terzo che abbia una relazione stabile duratura debitamente comprovata con il soggiornante, o del cittadino di un paese terzo legato al soggiornante da una relazione formalmente registrata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, nonché dei figli minori non coniugati, anche adottati, di tali persone, come pure i figli adulti non coniugati di tali persone, qualora obiettivamente non possano sovvenire alle proprie necessità in ragione del loro stato di salute.
Gli Stati membri possono decidere, relativamente al ricongiungimento familiare, di riservare ai partner legati da una relazione formalmente registrata lo stesso trattamento previsto per i coniugi”.
113 E. Canaj, S. Bana, Il diritto al ricongiungimento familiare e la sua tutela multilivello, Roma, Nuova Cultura, 2014, pag. 104.
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esistenza di un vincolo familiare tra lo sponsor e il partner, debbono tenere conto di vari elementi, quali, ad esempio, la presenza di un figlio in comune, una precedente coabitazione, o l’esistenza di una registrazione formale della relazione114.
È interessante a tal fine analizzare la posizione della Commissione115 con riferimento alle coppie (di fatto o coniugate) omossessuali. Secondo la Commissione, infatti, “in base al considerando 5 della direttiva116, se il matrimonio tra persone dello stesso sesso è riconosciuto dal diritto di famiglia nazionale, lo Stato membro deve riconoscerlo anche nell’applicare la direttiva. Seguendo la stessa logica, se il diritto di famiglia nazionale riconosce i partner registrati dello stesso sesso e lo Stato membro applica la clausola facoltativa della direttiva ai partner registrati, la clausola va applicata anche ai partner dello stesso sesso”.
Rispetto a tale tema, nel febbraio 2016 la Corte Edu117 si è spinta oltre, intervenendo in materia di riconoscimento di diritti a coppie dello stesso sesso nel campo dei ricongiungimenti familiari con cittadini stranieri. Il caso è quello di una cittadina bosniaca che ha chiesto alle autorità locali croate il rilascio di un permesso di soggiorno per ricongiungersi con la sua compagna, che vive in Croazia e con la quale ha una relazione da oltre due anni118; la richiesta è stata respinta sulla base di un provvedimento locale, che non considera il partner dello stesso sesso come un membro della famiglia che giustifichi il ricongiungimento119.
114 Articolo 5 paragrafo 2 comma 3: “Nell'esaminare una domanda concernente il partner non coniugato del soggiornante, gli Stati membri tengono conto, per stabilire se effettivamente esista un vincolo familiare, di elementi quali un figlio comune, una precedente coabitazione, la registrazione formale della relazione e altri elementi di prova affidabili”.
115 Libro Verde sul diritto al ricongiungimento familiare per i cittadini di paesi terzi che vivono nell’Unione europea (direttiva 2003/86/CE), pag. 4.
116 Considerando 5: “Gli Stati membri attuano le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione e convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, censo, nascita, disabilità, età o tendenze sessuali”.
117 Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. II, 23 febbraio 2016, Pajić v. Croazia, ricorso n. 68453/13, in www.echr.coe.int.
118 Punto 7 sentenza: “On 29 December 2011 the applicant lodged a request for a residence permit in Croatia on the grounds of family reunification with her partner, Ms D.B., who was living in Sisak. She submitted that she had been educated in Croatia and that she had lived in Zagreb for seventeen years. She also explained that she wanted to live with D.B., with whom she had been in a relationship for two years, and with whom she wanted to establish a household and start a business”.
119 Punto 10 e punto 11 sentenza: “On 24 February 2012 the Sisak Police Department dismissed the applicant’s request with a summary reasoning indicating that all the relevant requirements under the Aliens Act had not been met. 11. The applicant appealed against that decision to the Ministry of the Interior (Ministarstvo unutarnjih poslova; hereinafter: the “Ministry”), arguing that it could be inferred from the decision of the Sisak Police Department
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La Corte evidenzia come un simile atteggiamento sia contrario sia all’articolo 8 della Cedu sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, sia all’articolo 14 riguardante il divieto di discriminazione. Infatti, fermo restando il margine di apprezzamento che gli Stati hanno in materia di immigrazione, tale “spazio discrezionale” non può spingersi tanto oltre da non garantire il rispetto del diritto alla vita familiare di ciascun individuo; pertanto, le disposizioni della legge croata in materia di immigrazione – con cui lo stato esclude le coppie dello stesso sesso dalla possibilità di ottenere il ricongiungimento familiare – sono da ritenersi incompatibili con la Convenzione.
Concludendo, è interessante notare come la Corte, citando quello che è il “relevant European and international material” ai fini della decisione, accenni anche alla Direttiva 2003/86, ed in particolare al Considerando numero cinque120.
4) Figli minori, anche adottati e figli adulti non coniugati del partner di cui al punto 3, qualora obbiettivamente non possano sovvenire alle proprie necessità in ragione del loro stato di salute121.
In chiusura, si può osservare come, mentre ai fini del ricongiungimento familiare dei cittadini europei la Direttiva 2004/38/CE richiede agli Stati membri di agevolare l'ingresso e il soggiorno del partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata, tale invito è totalmente assente quando invece si tratti di garantire il ricongiungimento di cittadini extracomunitari. L’assetto della Direttiva sembra quindi essere ancora lontano dagli auspici del Consiglio di Tampere, visto che, in questo senso, sicuramente non si può parlare di un ravvicinamento dello status dei cittadini di paesi terzi a quello dei cittadini europei.
that her request had been dismissed because the Aliens Act did not allow family reunification for same-sex couples”.
120 Lettera C, punto 2: “The Council Directive 2003/86/EC of 22 September 2003 (…) in Recital 5 it calls upon the Member States to give effect to its provisions without discrimination on the basis of, inter alia, sexual orientation. In the relevant part of Article 4, under the heading “Family Members”, it provides the following: “(3) The Member States may, by law or regulation, authorise the entry and residence, pursuant to this Directive and subject to compliance with the conditions laid down in Chapter IV, of the unmarried partner, being a third country national, with whom the sponsor is in a duly attested stable long-term relationship, or of a third country national who is bound to the sponsor by a registered partnership in accordance with Article 5(2) ...” In addition, the relevant part of Article 5 the same Directive provides: “When examining an application concerning the unmarried partner of the sponsor, Member States shall consider, as evidence of the family relationship, factors such as a common child, previous cohabitation, registration of the partnership and any other reliable means of proof.”
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