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Il ricongiungimento familiare con il figlio minorenne

Nel documento Relatore: Prof.ssa L (pagine 128-131)

3. Il ricongiungimento familiare dei beneficiari protezione internazionale in

3.2 Il ricongiungimento familiare con il figlio minorenne

Anche nell’ipotesi in cui l’applicant sia un cittadino di Paese terzo che ha meno di diciotto anni ed i cui genitori vivono in Danimarca, i requisiti da soddisfare sono molteplici e sicuramente meno garantisti rispetto a quanto previsto dalla Direttiva 2003/86/CE.

Anzitutto, nel caso in cui al genitore che si trova in Danimarca sia stato riconosciuto un temporary protection status (art. 7 co 3 Aliens Act), non sarà possibile inoltrare la domanda di ricongiungimento fino a quando questo permesso non venga rinnovato per tre volte o, in altre parole, fino a che non siano passati tre anni dal rilascio del permesso di soggiorno al genitore401. Questa disposizione, come verrà approfondito più avanti, non tiene in considerazione l’interesse superiore del minore.

Inoltre, con la riforma dell’Aliens Act del 2004, il ricongiungimento con i figli che hanno più di quindici anni viene ammesso solo in via eccezionale; secondo il governo, la ratio che sta alla base dell’abbassamento dell’età dai diciotto ai quindici anni ai fini del ricongiungimento con i genitori consiste nel fatto che, altrimenti, si ammetterebbero sul territorio danese bambini che hanno trascorso gli anni maggiormente influenti per la loro formazione nello Stato d’origine e che, perciò, sarebbero meno inclini a fare propria la cultura ed i valori danesi402.

Invero, nel caso in cui il figlio abbia più di quindici anni, ma meno di diciotto, senza entrare nel dettaglio dei diversi requisiti richiesti dalla legge, potrà ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare solo se l’autorità amministrativa rilevi ragioni speciali da tutelare, come il superiore interesse del minore a veder tutelato il suo diritto all’unità familiare, o se il

400 S. Adamo, The Legal Position of Migrants in Denmark: Assessing the Context around the “Cartoon Crisis”, European Journal of Migration and Law 9, 2007, 1 – 24, pag. 16.

401 Si veda a questo proposito il sito del Danish Immigration Service: “if the parent in Denmark has been temporary protected status in accordance with Aliens Act Section 7 (3), he/she must normally had his/her residence permit extended after the first 3 years of residence in order to qualify to sponsor individuals for family reunification”, (https://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/familyreunification/children/), 29.05.2016.

402 S. Adamo, The Legal Position of Migrants in Denmark: Assessing the Context around the “Cartoon Crisis”, European Journal of Migration and Law 9, 2007, 1 – 24, pag. 18: “the motives behind these changes revolved around the eventuality of admitting children in Denmark that had not stayed in the country in the most influential years of formation, and who would therefore be less likely to adopt Danish values and culture”.

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mancato rilascio del permesso di soggiorno comporterebbe una violazione di obblighi internazionali403.

Quando invece il minore abbia meno di quindici anni, le condizioni da soddisfare per i genitori sono le seguenti:

- avere la custodia del bambino (esclusiva o condivisa con il coniuge);

- il genitore che risiede in Danimarca o il suo coniuge non devono essere stati condannati, nei 10 anni precedenti la richiesta di ricongiungimento, per violenza o abusi su minorenni.

Per quanto riguarda i figli, invece, essi devono avere al massimo 15 anni nel momento in cui viene inoltrata la domanda di ricongiungimento e, dopo che questo è stato accordato, devono vivere insieme ai genitori. Il minorenne, inoltre, non deve avere una propria famiglia nello Stato d’origine (non deve essere sposato, né coabitare con il partner)404.

Con riguardo al ricongiungimento familiare, quando sono coinvolti figli minorenni acquista particolare rilievo quanto sostenuto dall’UNHCR nelle osservazioni sulla proposta di modifica dell’Aliens Act del 10 dicembre 2015 (approvata il 26 gennaio 2016)405. Viene qui evidenziato come i figli che hanno meno di diciotto anni sono considerati dall’UNHCR (e da altre giurisdizioni di diversi Stati membri), come parte della famiglia nucleare406. L’UNHCR esprime, perciò, particolare preoccupazione rispetto alla limitazione prevista nella legislazione e nella prassi danese, che nega, se non ricorrono casi eccezionali, ai figli che hanno più di quindici anni il diritto al ricongiungimento familiare con i genitori ai quali è stato garantito lo status di protezione internazionale407.

403 In questi casi sarà possibile ottenere il ricongiungimento secondo quanto disposto dall’art. 9c, comma 1 Aliens Act; questo è quanto viene riferito dal Danish Immigration Service: “in order to get a family reunification in Denmark as a child it is normally a requirement the child is not over 15 years old. If a child has turned 15 years old he/she can only get a residence permit on the grounds of family reunification with a resident parent if special reasons apply. This includes the considerations for unity of the family, interest of the child, or if it will be contrary to Denmark’s international obligations. In these situations it would be possible to get family reunification under the terms of the Danish Aliens Act section 9c (1)”, (https://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/familyreunification/children/children-between-15-and-18.htm), 29.05.2016.

404 Per quanto riguarda altri eventuali requisiti che possono essere richiesti e il caso ricongiungimento familiare con i figli minorenni adottati o in affidamento si rimanda a quanto contenuto nel sito del Danish Immigration Service (https://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/familyreunification/children/children-under-15.html), 29.05.2016.

405 UNHCR Observations on the proposed amendments to the Danish Aliens legislation, L 87: Lov om ændring af udlændingeloven, pag.6, (http://www.refworld.org/docid/5694ed3a4.html), 29.05.2016.

406 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Note on Family Reunification, 18 luglio 1983, paragrafo 5 (b) e (c), (http://www.refworld.org/docid/3bd3f0fa4.html), 29.05.2016.

407 UNHCR Observations on the proposed amendments to the Danish Aliens legislation, L 87: Lov om ændring af udlændingeloven, pag. 6: “UNHCR would therefore, again, like to take this opportunity to express its concern over the current legislation and practice, which denies children above 15 years the right to reunify with parents who have been granted international protection in Denmark”, (http://www.refworld.org/docid/5694ed3a4.html), 24.05.2016.

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Inoltre, secondo il Report del Commissario per i diritti umani408, redatto dopo una visita in Danimarca avvenuta tra il 13 e il 16 aprile 2004, il governo danese avrebbe provveduto all’abbassamento del limite di età dai diciotto ai quindici anni anche per evitare che i genitori facessero valere il diritto al ricongiungimento con i figli solo poco prima che questi raggiungessero i diciotto anni, prassi che sarebbe particolarmente dannosa per l’integrazione del bambino in Danimarca. Tuttavia, il governo non diede prova né fornì statistiche riguardo tale prassi ed, il Council of Ethnic minorities dichiarò che tali pratiche erano più che inusuali. Per questo, nelle parole del Commissario, è criticabile il fatto che tutti i figli di stranieri che superano l’età dei quindici anni vengano “puniti” dalla legge per la condotta di un limitato numero di genitori (“it is

regrettable that all children with non-Danish parents over the age of 14 are being punished by the law for the perceived mis-conduct of a fairly limited number of parents”).

In conclusione, le possibili violazioni che tale restrizione implica sono molteplici: la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989409 definisce fanciullo “ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni” e all’articolo 3 dispone che “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”. L’articolo 10, infine, prevede che “ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza”. Sebbene tale disposizione non assicuri un diritto al ricongiungimento familiare per il fanciullo, comunque garantisce il diritto a presentare la domanda di ricongiungimento con i genitori, diritto che non viene riconosciuto in Danimarca al fanciullo che ha tra i quindici e i diciotto anni (a meno che non sussistano le circostanze eccezionali a cui si è accennato sopra, secondo quanto disposto dall’articolo 9 c dell’Aliens Act). Sebbene il governo danese argomenti la

408Report del Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa dell’8 luglio 2004, CommDH (2004) 12, pag. 8: “According to the Government, the purpose was to prevent so-called “reeducation journeys” to countries of origin, and to prevent parents from applying for family reunification for their children only just before the child turns 18, since it was felt that such practices were harmful for the integration prospects of the children in Denmark. The Government bill did not, however, provide any estimation as to how common such practices are, and the Council of Ethnic minorities claimed that they are fairly unusual. It is regrettable that all children with non-Danish parents over the age of 14 are being punished by the law for the perceived mis-conduct of a fairly limited number of parents (…)”, (http://www.refworld.org/docid/41596b8d4.html), 29.05.2016.

409 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176, in Gazz. Uff., 11 giugno 1991, n. 135, S.O; articolo 1: “ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile”.

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mancata violazione dei parametri internazionali sopra citati con la presenza dell’articolo 9 c) dell’Aliens Act, tale posizione è piuttosto incoerente, in quanto è più che dissuasivo stabilire una regola generale che prevede il contrario (ossia il ricongiungimento familiare viene ammesso solo con i figli che abbiano al di sotto dei quindici anni) lasciando alle note esplicative di un disegno di legge del Governo la specificazione di quando sia, invece, ammissibile il ricongiungimento con i minori che abbiano un’età compresa tra i quindici e i diciotto anni410.

Nel documento Relatore: Prof.ssa L (pagine 128-131)