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Il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare per i beneficiari

Nel documento Relatore: Prof.ssa L (pagine 96-99)

4. Il diritto all’unità familiare nel “sistema Dublino”: quando i familiari sono già

1.3 Il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare per i beneficiari

Per concludere la trattazione dei più rilevanti mutamenti subiti dalle disposizioni del Testo Unico che interessano il ricongiungimento familiare dei beneficiari di protezione internazionale, è opportuno accennare anche alla più che rilevante novità introdotta dal Decreto legislativo n. 251 del 19 novembre 2007308 (in attuazione della c.d. “direttiva qualifiche”, dir. 2004/83/CE, recante

305 M. Pastore, Il decreto legislativo 160/08: restrizioni per decreto al diritto al ricongiungimento familiare, in Diritto, immigrazione, cittadinanza, 2008, pag. 86.

306 M. Pastore, Il decreto legislativo 160/08: restrizioni per decreto al diritto al ricongiungimento familiare, in Diritto, immigrazione, cittadinanza, 2008, pag. 86.

307 Si veda a tal proposito M. Pastore, Il decreto legislativo 160/08: restrizioni per decreto al diritto al ricongiungimento familiare, in Diritto, immigrazione, cittadinanza, 2008, pag. 83; si vedano anche le sentenze della Corte Costituzionale n. 28 del 19.1.1995, in CED Cassazione, 1995; sent. n. 203 del 26.6.1997 in Giur. It., 1998, 205; n. 376 del 27.7.2000 in Giur. Costit., 2000, 2675 e sentenza n. 232 del 6.7.2001 in Dir. Pen. e Processo, 2001, 9, 1099.

308 D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di

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norme minime sull'attribuzione, a cittadini di terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta). L’articolo 22 del d. lgs. n. 251309, inserito all’interno del Capo sul “contenuto della protezione internazionale”, ha lo scopo di garantire il mantenimento del nucleo familiare, sia per coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato, sia per coloro che sono titolari di protezione sussidiaria. In particolare, al comma 4 di tale articolo, allo straniero ammesso alla protezione sussidiaria è riconosciuto il diritto al ricongiungimento familiare “ai sensi e alle condizioni previste dall’articolo 29 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998. Si applica l’articolo 29-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998”.

Ciò significa che per la prima volta viene riconosciuto, anche ai beneficiari di protezione sussidiaria il diritto al ricongiungimento familiare, ma condizioni differenti rispetto a quelle di maggior favore previste per i rifugiati, dato che per i beneficiari di protezione sussidiaria non viene prevista l’esenzione dalla prova del possesso dei requisiti di reddito, alloggio e assicurazione sanitaria di cui all’articolo 29 comma 3 del Testo Unico.

La possibilità per quanti in possesso di un titolo di soggiorno per protezione sussidiaria di richiedere ed ottenere dallo Sportello Unico il nulla-osta per il ricongiungimento familiare, come disposto all’art. 22 del T.U., è stata definita anche da diverse circolari del Ministero dell’interno, tra cui la circ. 5.3.2008 n. 1092310, ove si richiama l’attenzione sull’art. 22 del d.lgs. n. 151 e si ammette, pertanto, la possibilità da parte degli Sportelli Unici per

persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, G.U. 4 gennaio 2008, n. 3.

309 Articolo 22: “1. E' tutelata l'unità del nucleo familiare dei beneficiari de status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria. 2. I familiari che non hanno individualmente diritto allo status protezione internazionale hanno i medesimi diritti riconosciuti al familiare titolare dello status. 3. Ai familiari del titolare dello status di protezione sussidia presenti sul territorio nazionale che individualmente non diritto a tale status è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30 del testo unico disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 4. Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto ricongiungimento familiare ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 286 del 199 applica l'articolo 29-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano familiari che sono o sarebbero esclusi dallo status di rifugi dalla protezione sussidiaria ai sensi degli articoli 10, 12 e 16”.

310 Circolare del Ministro dell’Interno, dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione: “in particolare, per quanto di competenza, si richiama l’attenzione sull’articolo 22 del citato decreto che prevede il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare a favore dello straniero ammesso alla protezione sussidiaria con le modalità stabilite dall’art. 29 e seguenti del T.U. sull’immigrazione. È, pertanto, estesa la possibilità, da parte degli Sportelli Unici per l’Immigrazione, di rilasciare il nulla osta al ricongiungimento familiare anche ai possessori del permesso per protezione sussidiaria (…)”, Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo, del 5.3.2008 n. 1092, in http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0837_circolare_n._10 92_del_05.03.08.pdf, 10.05.2016.

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l’Immigrazione, di rilasciare il nulla-osta al ricongiungimento familiare anche ai possessori di permesso per protezione sussidiaria.

Successivamente, come già visto nel capitolo riguardante la disciplina europea del ricongiungimento familiare dei beneficiari di protezione internazionale, ed in particolare a partire dalle raccomandazioni del Libro Verde del 2011311, a livello comunitario inizia ad affermarsi con sempre maggiore determinazione l’idea che anche ai beneficiari di protezione sussidiaria dovrebbero applicarsi le norme della direttiva sul ricongiungimento (direttiva 2003/86/CE) che favoriscono i rifugiati, esentandoli dal provare requisiti di alloggio, assicurazione e risorse stabili e regolari.

Tale prospettiva, maggiormente in linea anche con gli obbiettivi del Programma di Stoccolma, e che sfocia nella già vista modifica dell’articolo 23 della seconda direttiva qualifiche (direttiva n. 95/2011), viene fatta propria anche dall’ordinamento italiano con il d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 18312 (d. lgs. di attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta).

Specificatamente, il d. lgs. n. 18/2014 (all’articolo 1, comma 1, n. 2), lettera o)), modifica l’articolo 22, comma 4, del d. lgs n. 251/2007 in questo modo: “lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al ricongiungimento familiare ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”313.

Se in precedenza, perciò, il titolare di protezione sussidiaria, per ottenere il ricongiungimento familiare, doveva dimostrare di possedere i requisiti di reddito, alloggio ed assicurazione sanitaria al pari degli altri migranti, attualmente, sia nell’ipotesi di beneficiario dello status di rifugiato, sia nell’ipotesi di beneficiario di protezione sussidiaria, la procedura per il ricongiungimento familiare è regolata dall’art. 29 bis del TUI314.

311 Raccomandazione 4.1, “esclusione della protezione sussidiaria”.

312 D.lgs. del 21 febbraio 2014, n. 18, Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, G.U. 7 marzo 2014, n. 55.

313 Inoltre, l’articolo 2 del d. lgs. n. 18/2014, prevede che: “All'articolo 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria" sono soppresse”.

314 Articolo 29 bis: “1. Lo straniero al quale e' stato riconosciuto lo status di rifugiato può richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui all'articolo 29. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3. 2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta o della

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2. Analisi delle questioni problematiche del ricongiungimento dei

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