ICF: classificazione a due livell
FATTORI AMBIENTAL
Capitolo 1 – Prodotti e tecnologia
e110 Prodotti o sostanze per il consumo personale
e115 Prodotti e tecnologia per l’uso personale nella vita quotidiana
e120 Prodotti e tecnologia per la mobilità e il trasporto in ambienti interni e esterni e125 Prodotti e tecnologia per la comunicazione
e130 Prodotti e tecnologia per l’istruzione e135 Prodotti e tecnologia per il lavoro
e140 Prodotti e tecnologia per la cultura, la ricreazione e lo sport
e145 Prodotti e tecnologia per la pratica della religione o della spiritualità
e150 Prodotti e tecnologia per la progettazione e la costruzione di edifici per il pubblico utilizzo
e155 Prodotti e tecnologia per la progettazione e la costruzione di edifici per utilizzo privato
e160 Prodotti e tecnologia per lo sviluppo del territorio e165 Risorse e beni
e198 Prodotti e tecnologia, altro specificato e199 Prodotti e tecnologia, non specificato
Capitolo 2 – Ambiente naturale e cambiamenti ambientali effettuati dall’uomo
e210 Geografia fisica e215 Popolazione e220 Flora e fauna
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e225 Clima
e230 Eventi naturali
e235 Eventi causati dall’uomo e240 Luce
e245 Cambiamenti correlati al tempo e250 Suono
e255 Vibrazione e260 Qualità dell’aria
e298 Ambiente naturale e cambiamenti effettuati dall’uomo, altro specificato e299 Ambiente naturale e cambiamenti effettuati dall’uomo, non specificato
Capitolo 3 – Relazioni e sostegno sociale
e310 Famiglia ristretta e315 Famiglia allargata e320 Amici
e325 Conoscenti, colleghi, vicini di casa e membri della comunità e330 Persone in posizioni di autorità
e335 Persone in posizioni subordinate
e340 Persone che forniscono aiuto o assistenza e345 Estranei
e350 Animali domestici e355 Operatori sanitari e360 Altri operatori
e398 Relazioni e sostegno sociale, altro specificato e399 Relazioni e sostegno sociale, non specificato
Capitolo 4 – Atteggiamenti
e410 Atteggiamenti individuali dei componenti della famiglia ristretta e415 Atteggiamenti individuali dei componenti della famiglia allargata e420 Atteggiamenti individuali degli amici
e425 Atteggiamenti individuali di conoscenti, colleghi, vicini di casa e membri della comunità
e430 Atteggiamenti individuali di persone in posizioni di autorità e435 Atteggiamenti individuali di persone in posizioni subordinate
e440 Atteggiamenti individuali di persone che forniscono aiuto o assistenza e445 Atteggiamenti individuali di estranei
e450 Atteggiamenti individuali di operatori sanitari e455 Atteggiamenti individuali di altri operatori e460 Atteggiamenti della società
e465 Norme sociali, costumi e ideologie e498 Atteggiamenti, altro specificato e499 Atteggiamenti, non specificato
e510 Servizi, sistemi e politiche per la produzione di beni di consumo e515 Servizi, sistemi e politiche per l’architettura e la costruzione e520 Servizi, sistemi e politiche per la pianificazione dello spazio aperto
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e525 Servizi, sistemi e politiche abitative
e530 Servizi, sistemi e politiche di pubblica utilità e535 Servizi, sistemi e politiche di comunicazione e540 Servizi, sistemi e politiche di trasporto
e545 Servizi, sistemi e politiche di protezione civile e550 Servizi, sistemi e politiche legali
e555 Servizi, sistemi e politiche delle associazioni e delle organizzazioni e560 Servizi, sistemi e politiche dei mass media
e565 Servizi, sistemi e politiche dell’economia
e570 Servizi, sistemi e politiche previdenziali/assistenziali e575 Servizi, sistemi e politiche di sostegno sociale generale e580 Servizi, sistemi e politiche sanitarie
e585 Servizi, sistemi e politiche dell’istruzione e della formazione e590 Servizi, sistemi e politiche del lavoro
e595 Servizi e sistemi politici, e politiche
e598 Servizi, sistemi e politiche, altro specificato e599 Servizi, sistemi e politiche, non specificato
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LE LEGGI ITALIANE SULLA DISABILITA'
In Italia le tappe più significative nell'evoluzione legislativa in materia di disabilità risalgono al '900 e riguardano gli anni '60 (legge 482/68 prima legge organica sul collocamento obbligatorio dei disabili e legge 406/68 su indennità di accompagnamento per i ciechi civili) e '80 (legge 165/83 e legge 392/84 sull'indennità di accompagnamento di ciechi e invalidi civili). Ma le due leggi che rivoluzionano il modo di concepire la disabilità sono :
la legge 13/1989, secondo cui non sono le persone che sono portatrici di handicap, ma sono le modalità di costruzione degli edifici che creano difficoltà o impossibilità di utilizzo ad alcune persone, per cui compito principale del legislatore ed amministratore è vigilare sulla progettazione e sulla realizzazione dei nuovi edifici, affinché vengano eliminate le barriere architettoniche che costituiscono un handicap per i disabili
la legge 104/1992 denominata "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" con cui si elencano in modo dettagliato norme organiche relative alla disabilità. 18
Con queste due leggi si vuole favorire una maggiore autonomia ed integrazione sociale al diversamente abile. In particolare agli articoli 1,2,3 della legge 104/1992 si possono leggere le finalità, i principi generali e i soggetti aventi diritto :
Art. 1. Finalita' 1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignita' umana e i diritti di liberta' e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata
alla vita della collettivita', nonche' la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le
prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonche' la tutela giuridica ed economica della persona
handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.
Art. 2. Principi generali
1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona
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handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 5. Art. 3.
Soggetti aventi diritto
1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di
difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o
di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla
efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita' determinano priorita' nei programmi e negli
interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi
internazionali.
Inoltre all'articolo 23 di tale legge si sostiene l'importanza di permettere ai disabili la partecipazione alla pratica sportiva :
Art. 23.
Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attivita' sportive, turistiche e ricreative
1. L'attivita' e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanita' con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneita' alla pratica sportiva agonistica alle persone
handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformita' alle
disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza,
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l'accessibilita' e la fruibilita' delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate. 3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i
loro rinnovi sono subordinati alla visitabilita' degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilita' di accesso al mare delle persone handicappate. 4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati
alla visitabilita' degli impianti ai sensi del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 5. Chiunque, nell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici
esercizi, discrimina persone handicappate e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire
dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi. 19
Le varie forme di disabilità visiva in Italia sono legiferate da una apposita legge che stabilisce coloro i quali meritano un riconoscimento giuridico che ne tuteli i diritti.
Legge 3 aprile 2001, n. 138
"Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2001
Art. 1.
(Campo di applicazione).
1. La presente legge definisce le varie forme di minorazioni visive meritevoli di
riconoscimento giuridico, allo scopo di disciplinare adeguatamente la quantificazione dell'ipovisione e della cecità secondo i parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale. Tale classificazione, di natura tecnico-scientifica, non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale.
Art. 2.
(Definizione di ciechi totali). 1. Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:
a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in
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entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento. Art. 3.
(Definizione di ciechi parziali). 1. Si definiscono ciechi parziali:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento. Art. 4.
(Definizione di ipovedenti gravi). 1. Si definiscono ipovedenti gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento. Art. 5.
(Definizione di ipovedenti medio-gravi). 1. Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento. Art. 6.
(Definizione di ipovedenti lievi). 1. Si definiscono ipovedenti lievi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento. Art. 7.
(Accertamenti oculistici per la patente di guida).
1. Gli accertamenti oculistici avanti agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato, previsti dall'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono impugnabili, ai sensi dell'articolo 442 del codice di procedura civile, avanti al magistrato ordinario. 20
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