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92 Figura 35 Crediti Immobilizzati PAM Panorama SPA

I crediti vs imprese controllate, che hanno una scadenza che va oltre l’esercizio, sono valutati secondo il criterio del costo ammortizzato, senza tuttavia tenere di conto dell’attualizzazione in quanto la scadenza non risulta definita contrattualmente.

I crediti verso altri entro l’esercizio non prevedono l’applicazione del criterio del costo ammortizzato in quanto hanno una scadenza che non supera i 12 mesi.

Infine per i crediti verso altri oltre l’esercizio, nonostante la scadenza superi i 12 mesi, si è previsto di non applicare il criterio del costo ammortizzato in quanto non hanno scadenza. Tali crediti, infatti, sono riferiti ad un contenzioso in corso di definizione e crediti per depositi cauzionali. Tale aleatorietà del fattore temporale non permette un adeguato calcolo ai fini della determinazione del tasso di interesse effettivo utile ai fini del calcolo del costo ammortizzato.

Per quanto concerne i crediti iscritti nell’attivo circolante, data la loro scadenza inferiore ai 12 mesi, si prevede la non applicazione del costo ammortizzato in base agli effetti irrilevanti che avrebbe comportato. Tali crediti sono valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo.

Passando all’analisi dei vari debiti questi sono suddivisi in varie voci:

I debiti verso banche (come visibile dalla figura 36) sono rappresentati da una serie di finanziamenti erogati da vari istituti e con scadenze differenti:

– Per due finanziamenti per complessivi 46.250 € la società non ha sostenuto costi accessori per l’ottenimento degli stessi pertanto non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato perché anche una sua applicazione in questo caso non avrebbe fornito effetti differenti dall’applicazione del valore nominale. Crediti vs controllate oltre l’esercizio successivo 271

Crediti vs altri entro l’esercizio successivo 20.248 Crediti vs altri oltre l’esercizio successivo 1.969

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– Per un altro finanziamento iscritto in bilancio per 180.000 € per il quale sono state sostenute delle spese ai fini dell’erogazione dello stesso la società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato a quei debiti pregressi, ovvero già esistenti alla data del 1 Gennaio 2016, per cui tale debito è iscritto in bilancio per il suo valore nominale e gli oneri connessi sono stati inseriti tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzati lungo la durata del contratto.

Per quanto riguarda i debiti verso fornitori (visibili nella figura numero 30 sottostante), invece, data la durata inferiore ai 12 mesi non è stato applicato in nessun caso il criterio del costo ammortizzato in relazione agli effetti irrilevanti.

La durata inferiore 12 mesi dei suddetti è desumibile in base a quanto previsto a commento di tale tabella dalla stessa Nota Integrativa “la società non ha applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto i debiti hanno scadenza inferiore ai 12 mesi e la loro applicazione non avrebbe comportato effetti rilevanti” (Bilancio 2016, pag. 24).

In linea con quanto evidenziato sono state rispettate tutte le normative previste dalla legge e dai principi contabili OIC 15 e 19 ai fini di una corretta valutazione e indicazione in Nota Integrativa in base alle recenti riforme.

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4.3 Conclusioni

Sulla base dell’analisi svolta nel suddetto capitolo è possibile evidenziare come tale nuovo criterio del costo ammortizzato, quale criterio di valutazione dei crediti e dei debiti, sia stato preso in considerazione, in maniera espressa, da quasi tutte le società analizzate. Solo tre di queste (Ferrero S.P.A., Mediamarket S.P.A. e Costa Crociere S.P.A.) non hanno indicato espressamente tale criterio, tuttavia non risulta esserci alcuna violazione in quanto, essendo l’esercizio di tali società non coincidente con l’anno solare, il Bilancio al quale applicare le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 non è quello analizzato ma il successivo, ovvero quello relativo all’esercizio che inizierà nel 2016 ma terminerà nel 2017 e al momento della suddetta analisi non è ancora disponibile per nessuna delle suddette tre società.

Quello che è da riscontrare è, tuttavia, che delle restanti diciassette società facenti parte del campione solo tre hanno effettivamente applicato il criterio (Lidl Italia S.R.L., Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. e Pac 2000 Soc. Coop.) e tra queste nessuna lo ha applicato sia ai crediti che ai debiti ma bensì solo ad uno di questi. La società Lidl Italia S.R.L. ha applicato tale nuovo criterio ai debiti (relativi a nuovi finanziamenti ottenuti e debiti v/s fornitori con scadenza oltre i 12 mesi). La società Coop Allenaza 3.0 Soc. Coop. lo ha invece applicato ai crediti per nuovi finanziamenti concessi a società partecipate. Infine la società Pac 2000 Soc. Coop., come la Lidl Italia S.R.L., ha applicato tale criterio ai crediti immobilizzati verso società collegate (senza però indicare la natura dei suddetti crediti). In questi casi, ovvero anche là dove il criterio doveva ed è stato applicato, vi è una mancanza di informazioni specifiche al riguardo, circa eventuali calcoli derivanti dall’applicazione del suddetto, in merito ad esempio a quella che può essere l’attualizzazione o meno del credito/debito.

In questo caso, infatti, ai fini del calcolo è necessario il tasso di interesse di mercato che in uno solo dei casi analizzati è stato presentato in maniera chiara, ovvero dalla Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop., nella misura del 1,75%, la quale ha fornito altresì la motivazione alla base del suddetto numero, ovvero la media dell’indebitamento della Cooperativa. Sempre riguardo tale caso e in riferimento all’eventuale calcolo dell’attualizzazione è stato inoltre indicato che per quei crediti per i quali era previsto un tacito rinnovo e quindi non avendo una data certa della scadenza si è previsto come

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elemento temporale ai fini del calcolo dell’attualizzazione la durata del piano industriale della società e quindi il 2019.

Un altro elemento totalmente tralasciato nell’ambito dell’informativa fornita è stato quello del tasso di interesse effettivo, necessario ai fini del calcolo del costo ammortizzato, per determinare quelli che sono gli interessi impliciti.

Su questo punto, però, la normativa prevista dalla legge attraverso i vari articoli del codice civile e quanto aggiunto dai rispettivi principi contabili nazionali non prevede grandi delucidazioni non imponendo particolari obblighi ai fini dell’informativa da fornire, necessaria per capire meglio come questo criterio è stato adottato.

Infatti ciò che è previsto al riguardo è relativo al fatto che devono essere indicati i criteri di valutazione adottati dandone spiegazione, locuzione decisamente non precisa dato che non vengono forniti altri elementi. Questo perché non ci si riferisce soltanto al criterio del costo ammortizzato in quanto l’articolo che definisce ciò, che è l’art. 2427 c.c., è relativo ai criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio ma non a questo in particolare. Il criterio del costo ammortizzato, nello specifico, all’interno del Codice Civile è indicato solo nell’art. 2426 c.c. come criterio di valutazione dei crediti e dei debiti, tenuto conto altresì del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore presumibile di realizzo.

Le altre informazioni richieste riguardano l’eventualità del caso in cui si deroghi a quelli che sono i criteri di valutazione previsti per legge per cui secondo l’art. 2423, comma 4, c.c. nel caso in cui non venga rispettato un criterio di valutazione previsto sarà necessario indicarne le motivazioni e il criterio usato in sua sostituzione.

A livello di principi contabili quello che è stato aggiunto rispetto al Codice Civile è relativo all’informazione circa crediti e debiti finanziari per i quali è stato previsto che la differenza tra valore di iscrizione iniziale e valore finale del credito/debito, se attribuita ad una destinazione differente da quella dei Proventi e Oneri finanziari, debba indicare la motivazione in Nota Integrativa.

Sulla base di ciò risulta essere semplice il fatto che possano essere rispettate le informative richieste dal Codice Civile e Principi Contabili ma che queste non siano sufficienti per un’adeguata analisi su come questo criterio è stato applicato.

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Per quanto riguarda l’applicazione vera e propria è inoltre ben visibile, in base ai vari casi, come salvo le tre società già citate in precedenza le altre abbiano tenuto di conto del criterio nella valutazione ma in forma pratica non lo abbiano praticamente mai applicato. Questo è dovuto al fatto che essendo il primo esercizio nel quale viene previsto molte delle possibili deroghe presentate dalla legge possono trovare applicazione, a partire dalla possibilità prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 139/2015, ovvero che tale nuovo criterio possa non essere applicato ai crediti/debiti già presenti in Bilancio alla data del 1 Gennaio 2016 ma bensì solo a quelli sorti durante tale esercizio.

Su quest’ultimi, però, sono presentate altre eccezioni dai rispettivi Principi Contabili OIC 15 e 19 i quali prevedono che tale criterio possa non essere applicato là dove gli effetti siano irrilevanti (rifacendosi dunque al principio della rilevanza previsto dal Codice Civile) e quindi l’applicazione di questo – criterio – possa non essere rilevante ai fini della correttezza, verità e chiarezza dei dati espressi in Bilancio. Questa possibile irrilevanza, come analizzabile dai casi analizzati e come presentato espressamente dai Principi Contabili può essere riferita alla scadenza del credito/debito inferiore ai 12 mesi oppure ai costi di transazione, commissioni o ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza se non significativi.

In linea con tutte queste possibili deroghe e in relazione al fatto che si tratta del primo esercizio al quale deve essere applicato tale criterio è facile spiegare la motivazione in base alla quale l’applicazione del criterio in maniera vera e propria non è stata fatta in molti casi e là dove, invece, lo è stata, in base a quanto richiesto come informativa da fornire, non è possibile analizzare come si è proceduto, salvo dei casi nei quali la società abbia fornito più informazioni di quanto richiesto, senza però trovare in nessuno dei suddetti una tabella o un’apposita spiegazione dei calcoli effettuati a tal riguardo.

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