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Il costo ammortizzato nella valutazione dei crediti e debiti

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Academic year: 2021

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Università di Pisa

Dipartimento di Economia e Management

Corso di Laurea in Consulenza professionale alle aziende

Tesi di Laurea

Il costo ammortizzato nella valutazione dei crediti e debiti

Anno Accademico 2016 – 2017

Relatore:

Prof. Marco Allegrini

Candidato:

Niccolò Parigini

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1

INDICE

INTRODUZIONE pag. 2

1 ASPETTI NORMATIVI, DAL D.LGS. 139/2015 AI NUOVI PRINCIPI

CONTABILI pag. 4

1.1 Decreto Legislativo 139/2015 > 4

1.3 Articolo 2426 c.c. > 5

1.3 Art. 2435-bis e 2435-ter c.c. > 6

2 VALUTAZIONE DEI CREDITI, LE NOVITA’ IN BASE

ALL’ATTUALE PRINCIPIO OIC 15 pag. 8

2.1 La rilevazione iniziale > 8

2.2 Costo ammortizzato in assenza di attualizzazione > 9

2.3 Costo ammortizzato in presenza di attualizzazione > 14

2.4 Le valutazioni successive > 20

2.5 Svalutazione dei crediti > 24

2.6 L’informazione in Nota Integrativa > 27

3 VALUTAZIONE DEI DEBITI, LE NOVITA’ IN BASE

ALL’ATTUALE PRINCIPIO OIC 19 pag. 29

3.1 La rilevazione iniziale > 29

3.2 Costo ammortizzato in assenza di attualizzazione > 30

3.3 Costo ammortizzato in presenza di attualizzazione > 34

3.4 Le valutazioni successive > 37

3.5 L’informazione in Nota Integrativa > 42

4 ANALISI EMPIRICA, CASI PRATICI pag. 43

4.1 Metodo di analisi su casi pratici > 43

4.2 Società analizzate > 45

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INTRODUZIONE

Il 29 Giugno 2013 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio e bilanci consolidati con la quale sono state abrogate le precedenti Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE.

Tale nuova Direttiva ha previsto l’obbligo di recepimento per gli Stati membri entro il 20 Luglio 2015 con applicazione ai Bilanci a partire dal 1 Gennaio 2016.

Nel nostro ordinamento, la suddetta, è stata recepita tramite due decreti legislativi che si differenziano l’uno dall’altro per i soggetti ai quali sono indirizzati. Entrambi approvati il 18 Agosto 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.202 del 1 Settembre 2015 e n.205 del 4 Settembre 2015. Tra i due quello che sarà sottoposto ad esame ai fini dell’analisi in atto è il 139/2015 ed in particolare il criterio, ivi contenuto, del costo ammortizzato come metodo di valutazione dei crediti e dei debiti.

Quest’ultimo decreto, infatti, tra le altre modifiche inerenti il bilancio ha previsto un nuovo criterio di valutazione dei crediti e dei debiti, andando a modificare l’art. 2426 c.c., comma 1, numero 8) il quale prevedeva, come criteri, quello del presunto valore di realizzo (per quanto riguarda i crediti) e del valore nominale (per quanto riguarda i debiti).

L’art. 12, comma 3, del decreto legislativo in questione ha previsto altresì che l’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) aggiorni i principi contabili nazionali sulla base delle novità disposte. L’OIC ha ritenuto opportuno dedicarsi prioritariamente a quei principi contabili maggiormente interessati dalle novità introdotte e tra le riforme messe in atto figurano i nuovi OIC 15 e 19, rispettivamente riguardanti Crediti e Debiti.

Sulla base di quanto evidenziato siamo di fronte ad una nuova riforma sui bilanci, simile a quella che avvenne nel 1991 con il D.lgs n.127, che è da intendere come parte

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di quell’importante processo di avvicinamento ai criteri di valutazione emanati dai principi contabili internazionali IAS/IFRS (International Accounting Standards).

L’armonizzazione contabile del nostro sistema con quello degli altri paesi Europei è forse l’obiettivo di maggiore rilievo di questa riforma che ha come scopo quello di dettare delle regole grazie alle quali si possa procedere ad una comparazione di bilanci appartenenti a diversi ordinamenti europei.

Il presente elaborato si concentrerà sul nuovo criterio circa la valutazione dei crediti e dei debiti, partendo da quelli che sono gli aspetti normativi che ne hanno disciplinato l’inserimento nel nostro ordinamento, sviluppandosi poi su come tale criterio deve essere applicato (grazie principalmente a quanto disposto dai nuovi principi contabili) per concludersi con un’analisi empirica su casi pratici relativamente ad un campione di Bilanci di società relativi all’esercizio 2016 per evidenziare come queste si siano comportate di fronte a questo nuovo metodo di valutazione.

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CAPITOLO 1

ASPETTI NORMATIVI, DAL D.LSG. 139/2015 AI NUOVI PRINCIPI CONTABILI

1.1 Decreto Legislativo 139/2015

Il decreto legislativo 139/2015 approvato il 18 Agosto dello stesso anno e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.205 del 4 Settembre 2015 viene emanato in attuazione della Direttiva 2013/34/UE (relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese) per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.

Il suddetto, all’art. 6 (Disposizioni in materia di bilancio d’esercizio e consolidato) va a integrare e modificare il Codice Civile prevedendo vari cambiamenti nella redazione del bilancio delle società di capitali a partire dal 1 Gennaio 2016.

Tra le novità introdotte per quanto riguarda i criteri di valutazione godono di particolare importanza quelle inerenti i Crediti e i Debiti che sono oggetto di analisi in questa sede.

L’art.6, citato precedentemente, al comma 8, lettera g) prevede una modifica del testo dell’art. 2426 c.c., punto 8) introducendo il criterio del costo ammortizzato come criterio di valutazione dei crediti e dei debiti, e punto 7) prevendo che tale criterio sia applicato, altresì, a disaggio e aggio su prestiti. Al comma 12, lettera f), invece, viene prevista un’ulteriore modifica, quella dell’art. 2435-bis c.c..

Per quanto riguarda l’applicazione di questo criterio, ma non solo, all’art. 12 (inerente le disposizioni finali, transitorie), comma 1, si individua che le disposizioni previste dal suddetto decreto entrino in vigore a partire dal 1° Gennaio 2016 e si applichino ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data. Al secondo comma, però, viene data un’ulteriore precisazione inerente l’argomento oggetto di analisi. È scritto in maniera chiara che le modifiche apportate dal presente decreto all’art. 2426, comma 1, numero 8) possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite ad operazioni che ancora non hanno esaurito i loro effetti in bilancio.

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Alla luce di quanto individuato, nel caso in cui una società abbia in bilancio all’1/1/2016 alla voce crediti dei valori risalenti ad una data anteriore ma che non si sono ancora estinti possono mantenere la valutazione fatta precedentemente senza dover ricorrere a quanto previsto dall’OIC 29 (concernente il cambiamento di un principio contabile). Quest’ultimo richiede, generalmente, l’applicazione retroattiva dei cambiamenti dei principi contabili così che le operazioni avvenute negli esercizi precedenti a quello in cui è avvenuto il cambiamento siano valutate secondo il nuovo principio, come se lo stesso fosse sempre stato applicato.

Infine, al terzo comma (sempre dell’art. 12), viene indicato che l’OIC aggiorni i principi contabili, in base ai poteri conferiti al suddetto organismo dal decreto legislativo n. 38 del 28 Febbraio 2005, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto. In base a questo enunciato e secondo quanto previsto precedentemente l’OIC ha dovuto elaborare dei nuovi principi contabili concentrandosi, prioritariamente, nell’esame degli istituti introdotti dalla nuova legge aventi un impatto innovativo importante rispetto alla previgente normativa. Tale ente si è focalizzato, giusto per citare alcuni esempi, sui principi interessati dall’introduzione del costo ammortizzato per l’iscrizione dei crediti e dei debiti, dall’eliminazione dei costi di ricerca e pubblicità tra gli oneri pluriennali capitalizzabili nonché dall’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico.

Alla luce di quanto evidenziato la riforma avvenuta sugli OIC come aggiornamento in base alle novità inserite nel nostro ordinamento non ha toccato solo crediti e debiti e quindi rispettivamente gli OIC 15 e 19 ma anche tanti altri principi.

1.2 Articolo 2426 c.c.

Come citato precedentemente l’art. 6 del D.lsg. 139/2015 prevede delle modifiche ed integrazioni al Codice Civile, al comma 8, lettera g) si prevede che il punto 8) dell’art. 2426 c.c. (quello riguardante la valutazione dei crediti e dei debiti) disponga che i crediti e i debiti siano rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo. Tale dicitura inserisce il criterio del costo ammortizzato come

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metodo di valutazione dei crediti e dei debiti in bilancio e va a sostituire quella che era la dicitura precedente del suddetto punto 8) che era “i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;” e quindi i criteri precedenti di riferimento, ovvero il presumibile valore di realizzo.

La modifica del suddetto articolo sulla base di questo nuovo metodo di valutazione riguarda anche il punto 7) dove viene indicato che il suddetto (criterio) sia da applicare anche ad aggio e disaggio su prestiti, modificando il precedente disposto che prevedeva che “il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito”.

Da annotare, al comma 2, come per la definizione di costo ammortizzato sia fatto espresso riferimento a quanto previsto dai principi contabili internazionali e nello specifico dallo IAS 39.

1.3 Art. 2435-bis e 2435-ter c.c.

Come per l’art. 2426 c.c. il D.lsg. 139/2015 prevede una modifica anche per l’art. 2435-bis c.c., tramite il comma 12, lettera f) il quale introduce un’aggiunta al suddetto articolo.

Al penultimo comma viene prevista una deroga al nuovo criterio di valutazione dei crediti e dei debiti, indicando che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata possono avere la facoltà di iscrivere i crediti secondo il presumibile valore di realizzo e i debiti secondo il valore nominale. In sostanza si prevede la possibilità di continuare la valutazione di tali voci secondo il criterio antecedente a quello inserito tramite l’ultima riforma.

Le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono individuabili dal suddetto articolo come quelle che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

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Una deroga, questa, che si applica anche al bilancio predisposto dalle micro – imprese, in base a quanto disposto dal secondo comma dell’art. 2435-ter che prevede che “gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis”1. Tale articolo, inserito nel nostro ordinamento proprio dall’art. 6 del D.lsg. 139/2015 individua quelle che possono essere considerate micro – imprese al primo comma, prevedendo che “Sono considerate micro-imprese le società di cui all' articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità”2.

1 Art. 2435-ter c.c.

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CAPITOLO 2

VALUTAZIONE DEI CREDITI, LE NOVITA’ IN BASE ALL’ATTUALE PRINCIPIO OIC 15

In linea con quanto evidenziato dal punto di vista normativo i crediti a partire dal 1 Gennaio 2016 e quindi dai Bilanci relativi a tale esercizio devono essere valutati secondo il criterio del costo ammortizzato.

Per analizzare tale nuovo criterio è necessario fare riferimento ai principi contabili rivisti appositamente dall’OIC ed in particolare all’OIC 15.

2.1 La rilevazione iniziale

Secondo quando disposto dalla nuova formulazione dell’art. 2426, comma 1, punto 8), c.c., i crediti sono valutati secondo il criterio del costo ammortizzato.

Le uniche eccezioni previste dal Codice Civile fanno riferimento agli art. 2435-bis e 2435-ter rispettivamente riferiti al bilancio in forma abbreviata e micro imprese, con la necessità da parte di quest’ultime di una indicazione esplicita in Nota Integrativa3.

L’OIC 15, però, prevede un ulteriore eccezione, se i crediti non producono effetti rilevanti tale nuovo criterio può non essere applicato. “Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi)”4.

In questo caso viene fatto espresso riferimento al principio della rilevanza che può essere ritrovato nel Codice Civile all’art. 2423, comma 4, il quale specifica che “non occorre rispettare tutti gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”5. Nel suddetto articolo si fornisce una definizione

generale non specificando in quali ambiti applicare tale dettato, se non il fatto che questa possibilità è tale nel momento in cui non si hanno effetti sulla veridicità e

3 GAVELLI G. e GIOMMONI F., Attualizzazione e valutazione di crediti e debiti al costo ammortizzato, in “Corriere Tributario” del 20 Marzo 2017

4 OIC 15

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correttezza della rappresentazione della situazione finanziaria, patrimoniale e del risultato economico d’esercizio dell’impresa.

Per quanto concerne, invece, la definizione di costo ammortizzato il nostro ordinamento rinvia ai principi contabili internazionali attraverso uno specifico dettato dell’art. 2426 c.c. al secondo comma ribadito anche nel nuovo OIC 15. Il rinvio per quanto concerne la definizione non riguarda soltanto il costo ammortizzato ma anche altri elementi quali lo strumento finanziario, attività e passività finanziarie ecc. ecc. Per quanto riguarda il costo ammortizzato bisogna fare riferimento allo IAS 39, par. 9, che lo individua come valore al quale l’attività o passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.

L’applicazione del criterio del costo ammortizzato secondo i nuovi principi contabili prevede due possibilità, ovvero con o senza attualizzazione.

2.2 Costo ammortizzato in assenza di attualizzazione

Il valore iniziale del credito da iscrivere in bilancio è rappresentato dal valore nominale del credito al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni e inclusivo degli eventuali costi eventualmente attribuibili dalla transazione che ha generato il reddito. Tendenzialmente nella prassi questi oneri di transazione li troviamo soprattutto nei debiti. È infatti più frequente, per fare un esempio pratico, avere delle spese per contrarre un mutuo, piuttosto che per erogarlo.

Ai fini del calcolo sarà necessario il tasso d’interesse effettivo, con esso, infatti, vengono determinati i proventi o gli oneri finanziari relativi al credito. Questi saranno necessari per determinare poi quello che è il valore del credito da iscrivere in Bilancio al termine di ogni esercizio.

Il tasso d’interesse effettivo è, come indicato dall’OIC 15, il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale.

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Il tasso interno di rendimento (TIR) è quel tasso che rende pari a zero la sommatoria dei flussi finanziari attualizzati relativi ad una specifica attività o passività finanziaria. In sostanza è quel tasso che rende il VAN nullo, sotto forma di equazione:

- F0 + F1/(1+i) + F2/(1+i)2 + … + Fn/(1+i)n = 06

Oppure possiamo verificare la stessa cosa anche attraverso questa equazione: F0 = F1/(1+i) + F2/(1+i)2 + … + Fn/(1+i)n

Dove:

F = flussi finanziari relativi all’attività finanziaria i = tasso interno di rendimento

t = periodi temporali (mesi, anni…a seconda del caso)

Nel caso non vi siano differenze tra valore iniziale e valore a scadenza dell’attività o passività finanziaria, il TIR è uguale al tasso di interesse contrattuale.

Considerando, ad esempio, un caso costituito da un prestito concesso di €100.000 della durata di tre anni che prevede il pagamento di interessi al tasso del 3% al termine (31/12) di ognuno dei tre anni (per un importo, quindi, di € 3.000) e il rimborso del capitale in un’unica soluzione al termine del terzo anno, privo di differenze (premi, sconti tra le parti o costi di transazione) tra il valore iniziale, di € 100.000, e quello a scadenza, anch’esso pari ad € 100.000, il tasso interno di rendimento sarà uguale al tasso contrattuale del 3%.

Infatti:

+ 100.000 - 3.000/(1+0.03) - 3.000/(1+0.03)1 - 103.000/(1+0.03)2 = 0

Per calcolare il tasso effettivo e quindi il TIR, salvo questo caso per cui risulta essere uguale al tasso contrattuale, si può fare riferimento sempre al VAN che deve essere

6 FACCHIN L., Il costo ammortizzato nella valutazione di crediti e debiti, in “http://www.strumentifinanziariefiscalità”, 2017, n.29

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pari a zero e quindi ottenere i quale incognita dell’equazione, altrimenti in maniera più pratica tramite l’utilizzo dei fogli Exel attraverso la funzione TIR.X.7

“Nei casi in cui fin dalla prima iscrizione sia oggettivamente dimostrabile tenendo conto dell’esperienza o di altri fattori documentati, che vi saranno incassi posticipati rispetto alle scadenze contrattuali e all’entità del ritardo sia ragionevolmente stimabile, non si considerano, nel calcolo del valore attuale, le scadenze contrattuali, bensì quelle modificate”8.

Un altro esempio di valutazione di un credito secondo il criterio del costo ammortizzato senza tenere conto dell’attualizzazione può essere quello presentato dall’OIC 15 relativo a finanziamenti attivi a tasso fisso con rimborso del capitale a scadenza.

Il 1° gennaio 20X0 la società eroga un finanziamento del valore nominale in linea capitale di €1.000,00 sostenendo costi di transazione pari a €15. Il tasso di interesse nominale è del 2% annuo e genera interessi attivi da incassarsi posticipatamente al 31 dicembre per i successivi cinque anni (31 dicembre 20X0–31 dicembre 20X4).

Il rimborso del capitale avviene alla scadenza del quinto anno.

VAN: - 1015 + 20/(1,016847)1 + 20/(1,016847)2 + 20/(1,016847)3 + 20/(1,016847)4 + 1.020/(1,016847)5 = 0 Alternativamente: 1.015 = 20/(1,016847)1 + 20/(1,016847)2 + 20/(1,016847)3 + 20/(1,016847)4 + 1.020/(1,016847)5 7 ibid.

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Il tasso di interesse effettivo risulta essere 1,6847% ovvero il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i pagamenti e gli incassi futuri nel periodo 20X0-20X4 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale €1.015,00. Nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non si discosti significativamente dai tassi di mercato, il credito sarà iscritto al valore di €1.015,00 in sede di rilevazione iniziale e la tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento fino a scadenza:

Esercizio Valore contabile del credito all’inizio dell’esercizio (a) Interessi attivi calcolati al tasso di interesse effettivo (b = a x 1,6847%) Flussi finanziari in entrata (c) Valore contabile del credito alla fine dell’esercizio (d = a + b + c) 20X0 1.015,00 17,10 (20,00) 1.012,10 20X1 1.012,10 17,05 (20,00) 1.009,15 20X2 1.009,15 17,00 (20,00) 1.006,15 20X3 1.006,15 16,95 (20,00) 1.003,10 20X4 1.003,10 16,90 (1.020,00) 0,00

All’epoca 20X0 il credito è stato rilevato inizialmente per €1.015, ovvero 1.000 come importo nominale al quale sono stati sommati €15,00 relativi a costi di transazione. Su questo valore è stato calcolato l’interesse tramite il tasso d’interesse effettivo (1,6847%) per ottenere €17,10; in base al rapporto contrattuale poi c’è un flusso in entrata di €20 (relativo agli interessi previsti dal rapporto contrattuale e calcolati sul valore nominale). La differenza tra il flusso in entrata e l’interesse calcolato tramite il tasso di rendimento effettivo determina l’ammortamento del costo di transazione che viene così ripartito tra i vari esercizi fino al termine del contratto. La ripartizione non sarà fatta in parti uguali per ogni esercizio, infatti è visibile come nel primo sia di 2,90 mentre nel secondo di 2,95 e così via a salire fino al quinto dove è di 3,10.

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Contabilmente l’operazione sarà rappresentata nel seguente modo:

01.01.20X0 Dare Avere

B) III) 2) Immobilizzazioni finanziarie - crediti 1.015,00

D) 7) Debiti verso fornitori (costi di transazione) 15,00

C) IV) Disponibilità liquide 1.000,00

31.12.20X0 Dare Avere

B) III) 2) Immobilizzazioni finanziarie - crediti 17,10

C) 16) a) Altri proventi finanziari 17,10

C) IV) Disponibilità liquide 20,00

B) III) 2) Immobilizzazioni finanziarie - crediti 20,00

Le registrazioni al 31.12 degli esercizi X1, X2 e X3 saranno le medesime per quanto riguarda le voci, differenti, invece, per quanto riguarda gli importi inerenti gli interessi impliciti, che, come detto in precedenza saranno calcolati tramite il tasso di interesse effettivo sul credito ad inizio esercizio per cui saranno differenti di anno in anno. Gli interessi previsti da contratto, invece, sono calcolati in modo fisso su quello che è il valore nominale del finanziamento e quindi risultano costanti per l’intera durata del contratto.

Al 31.12.20X4 la scrittura sarà sempre uguale nelle voci ma in questo caso sarà differente anche l’importo relativo ai flussi finanziari in entrata, oltre il pagamento degli interessi ci sarà anche il rimborso della quota capitale, per cui la registrazione sarà pari a:

31.12.20X4 Dare Avere

B) III) 2) Immobilizzazioni finanziarie - crediti 16,90

C) 16) a) Altri proventi finanziari 16,90

C) IV) Disponibilità liquide 1.020,00

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2.3 Costo ammortizzato in presenza di attualizzazione

Per applicare il criterio del costo ammortizzato ai crediti l’art. 2426 c.c., pone l’attenzione attraverso un espresso riferimento al fattore temporale e per questo motivo sarà necessario effettuare l’attualizzazione di quello che è il valore nominale del credito.

L’attualizzazione risulterà necessaria nel momento in cui, in sede di rilevazione e valutazione iniziale, sarà verificata la difformità del tasso di interesse contrattuale dai tassi di interesse di mercato.

Nel caso di crediti di natura commerciale, si prevede una sorta di presunzione di non significatività nel caso in cui la scadenza del credito sia inferiore o uguale a 12 mesi. Naturalmente, la scadenza del credito di cui si parla nei principi contabili non sarà necessariamente la scadenza contrattuale, nel senso che se già dalla nascita della posta creditoria, in base alle circostanze del caso specifico, possa essere prevedibile che la scadenza pattuita non sarà rispettata e che il pagamento avverrà dopo i 12 mesi, è chiaro che dovrà comunque procedersi all’attualizzazione. Possiamo dire che una tale circostanza non si verificherà frequentemente, tenuto conto delle ordinarie scadenze di crediti e debiti commerciali che, se anche superate di un certo tempo per tolleranza del creditore, difficilmente fanno giungere il pagamento effettivo oltre i 12 mesi, salvo situazioni patologiche che, ovviamente, il creditore non può già raffigurarsi come probabili al momento del sorgere del credito. In caso contrario, infatti, difficilmente avrebbe acconsentito alla fornitura della merce o all’erogazione del servizio. Tuttavia, vi possono essere sicuramente casi nei quali, soprattutto per l’entità del credito, un pagamento dilazionato anche oltre l’anno potrà essere concordato, o settori nei quali un lento tasso di rotazione dei crediti può dirsi strutturale e quindi rappresentare la norma, con conseguenti fissazioni di scadenze di pagamento già in origine ritenute con scarsa o nulla probabilità del loro rispetto9.

Il tasso di mercato al quale si fa riferimento, come previsto dall’OIC 15, è da intendere come quel tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero

9 FACCHIN L., Il costo ammortizzato nella valutazione di crediti e debiti, in ““http://www.strumentifinanziariefiscalità”, 2017, n.29

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negoziato un’operazione similare con termini e condizioni comparabili a quella oggetto di esame.

Ovviamente, l’individuazione del tasso di interesse di mercato applicabile rappresenta l’aspetto maggiormente problematico. Indubbiamente, in esso dovranno confluire, almeno, la componente rappresentata dalla remunerazione del capitale legata al semplice trascorrere del tempo, che potremo identificare in un tasso privo di rischio, e la componente rappresentata dal rischio di credito, cioè dal rischio di insolvenza della controparte10.

Ai fini dell’attualizzazione dei flussi finanziari futuri sarà utilizzato il tasso di interesse di mercato che quindi determinerà il valore attuale che sommato ad eventuali costi di transazione coinciderà con il valore di iscrizione iniziale.

Nel caso in cui il tasso contrattuale non differisca da quello di mercato e quindi non ci sia uno scostamento significativo così come il credito abbia una scadenza entro i 12 mesi e quindi non necessiti di attualizzazione, sempre per quanto riguarda un discorso di significatività in relazione a quella che è la durata prevista dal contratto o dall’operazione, allora il credito sarà iscritto per il suo valore nominale. Se successivamente tale credito dovesse rivelarsi di difficile incasso non si potrà procedere ad attualizzazione in un momento successivo alla rilevazione iniziale e la sua riduzione potrà essere determinata solamente dalle perdite attese.

A seguito dell’attualizzazione il valore iscritto inizialmente sarà sicuramente minore rispetto a quello nominale, la differenza, nel caso di crediti commerciali deve essere rilevata a conto economico come provento finanziario lungo la durata del credito. Nel caso, invece, di crediti finanziari oltre alla possibilità di essere imputata a conto economico (come descritto precedentemente) si permette una destinazione differente a seconda della sostanza dell’operazione o del contratto che comportano una diversa natura per tale componente.

Quest’ultima possibilità oltre ad essere presentata in forma teorica è specificata anche nell’ambito degli esempi illustrativi forniti dallo stesso OIC 15 attraverso un

10 ibid.

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finanziamento infragruppo soggetto ad attualizzazione (in quanto dalla durata ben oltre i 12 mesi, oltre ad un tasso significativamente inferiore a quello di mercato).

In tale ipotesi il finanziamento è caratterizzato da un tasso di interesse significativamente inferiore a quello di mercato in quanto lo scopo dell’operazione è quello del rafforzamento patrimoniale della società controllata debitrice e questo grazie alle evidenze disponibili quali es. situazione finanziaria e patrimoniale della controllata. La differenza tra valore attualizzato e valore nominale rettificato non dovrà essere imputata a conto economico tra gli oneri finanziari (dal lato del creditore) perché deve essere presa in considerazione la vera natura di quella differenza che può essere equiparata ad un apporto al patrimonio netto della controllata da parte del socio (società controllante). Per questo motivo la differenza dovrebbe essere imputata ad incremento del costo della partecipazione nel bilancio della società controllante (creditrice)11.

Altro esempio fornito dall’OIC 15 è quello di un finanziamento erogato ad un dipendente. Anche in questo caso il tasso di interesse significativamente inferiore rispetto a quello di mercato è da intendere ai fini di un motivo ben preciso, ovvero quello di una sorta di retribuzione aggiuntiva per cui la differenza derivante invece che essere attribuita agli oneri finanziari dovrebbe confluire tra i costi del personale.

Tornando al caso dei crediti commerciali la differenza tra valore di iscrizione iniziale, che corrisponde al valore attuale dei flussi futuri più eventuali costi di transazione, e il valore nominale del credito viene imputata a conto economico come provento finanziario. Quest’ultimo sarà ripartito nell’arco temporale fin tanto che il credito non scadrà, tale ripartizione rappresenta l’ammortamento e non sarà fatto in parti uguali perché il calcolo anno per anno sarà differente.

Per spiegare i calcoli necessari da un punto di vista pratico può essere analizzato l’esempio 1 fornito dall’OIC 15 il quale espone un caso di vendita di merci soggetta ad IVA con dilazione di pagamento superiore a 12 mesi senza la previsione di interessi espliciti. In questo caso siamo di fronte ad un credito con una scadenza che va oltre i

11 GAVELLI G. e GIOMMONI F., Attualizzazione e valutazione di crediti e debiti al costo ammortizzato, in “Corriere Tributario” del 20 Marzo 2017

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12 mesi e non viene previsto alcun tasso di interesse contrattuale, questo fa sì che ci sia sicuramente una differenza significativa con quello di mercato (tasso d’interesse). Il 1° Gennaio 20X0 la società vende una partita di merci all’ingrosso per €1.000. La vendita è soggetta all’Imposta sul valore aggiunto (IVA) ad un’aliquota del 22%, pari a €220 su una base imponibile di €1.000, addebitata con la fattura emessa al momento della consegna del bene all’acquirente. Per venire incontro alle esigenze finanziarie del cliente, la società vende le merci con condizioni di incasso dilazionato a 24 mesi, con incassi semestrali di €305 compresa IVA (250 + 55).

Il valore nominale del credito corrisponde a € 1.220, di cui 1.000 come valore delle merci e 220 ai fini IVA. Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali è pari a zero. Tale tasso è significativamente inferiore al tasso di mercato che si assume pari al 3% semestrale posticipato, conseguentemente, se gli effetti sono rilevanti ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, in sede di rilevazione iniziale occorre: Calcolare il valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando il tasso di interesse di mercato del 3% attraverso la seguente formula:

305/(1,03)1 + 305/(1,03)2 + 305/(1,03)3 + 305/(1,03)4 = 1.133,72.

Nel caso in cui ci fossero stati dei costi di transazione questi sarebbero stati sommati a tale valore per poi calcolare il tasso d’interesse effettivo ma non è questa la situazione per cui si farà riferimento sempre al tasso di mercato pari al 3%.

Il valore attuale di 1.133,72 può essere scomposto in: €929,28 (componente di ricavo ottenibile attualizzando i flussi del ricavo, ovvero 250) e €204,44 (componente IVA, moltiplicando il valore attuale relativo ai ricavi per l’aliquota IVA del 22%).

La componente finanziaria implicita è pertanto pari a €86,28 derivante dalla differenza tra il valore nominale e il valore attuale del credito (1.220 – 1-133,72).

Di questa cifra bisogna scomporre €70,72 pari al minor valore del credito derivante dall’attualizzazione (da destinare a proventi finanziari in misura differente per ogni

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semestre) e €15,56 pari al minor valore del credito riferito all’IVA (da destinare ad oneri finanziari, per la società creditrice l’IVA sulle vendite costituisce un debito verso l’Erario che dovrà saldare subito, tenendo conto dell’attualizzazione il credito ha un importo minore sia per la quota capitale sia per la parte relativa all’IVA, tale differenza costituisce un costo per il creditore).

Di seguito la tabella contenente il “piano di ammortamento” del credito per l’arco temporale previsto da contratto:

Esercizio Valore contabile credito all’inizio del periodo (a) Interessi attivi calcolati al tasso di mercato (b = a x 3%) Flussi finanziari in entrata (c) Valore contabile del credito alla fine dell’esercizio (d = a + b + c) 30/06/20X0 1.133,72 34,01 305,00 862,73 31/12/20X0 862,73 25,88 305,00 583,61 30/06/20X1 583,61 17,51 305,00 296,12 31/12/20X1 296,12 8,88 305,00 0,00

La rappresentazione contabile di questa operazione prevede una rilevazione iniziale al momento della vendita delle merci pari a:

01.01.20X0 Dare Avere

C) II) 1) Crediti verso clienti 1.133,72

D) 12) Debiti tributari 220,00

C) 17) Interessi e altri oneri finanziari 15,56

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19

Tale rilevazione è tratta dal principio contabile che però, come da indicazione dello stesso, presenta delle scritture che sono da considerarsi a mero titolo esemplificativo, la stessa rappresentazione in bilancio può essere raggiunta utilizzando altre modalità di scritture contabili.

In questo caso, infatti, l’applicazione praticata potrebbe essere considerata troppo rigorosa, potrebbe anche essere mantenuta, almeno inizialmente, quella che era la scrittura precedente alla riforma, ovvero:

01.01.20X1 Dare Avere

C) II) 1) Crediti verso clienti 1.220

D) 11) IVA a debito 220

A) 1) Ricavi dalle vendite e delle prestazioni 1.000

Per poi procedere alle rettifiche in un secondo momento, quello che è importante è che in bilancio al 31/12 figurino ricavi per 929,28 che non è altro che il valore attuale in base ai calcoli precedentemente citati. L’onere relativo ai debiti IVA deriva dall’applicazione del principio di competenza economica e nello specifico da quanto previsto dall’OIC 15, tuttavia l’Erario non richiede ulteriori cifre oltre i €220.

Dato che sono stati previsti degli incassi semestrali al 30/06 sarà effettuata una doppia scrittura relativa all’incasso della rata e gli interessi che andranno ad incrementare il valore del credito:

30.06.20X0 Dare Avere

C) II) 1) Crediti verso clienti 34,01

C) 16) d) Altri proventi finanziari 34,01

C) IV) Disponibilità liquide 305,00

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Allo stesso modo sarà fatto al 31/12/X0 e poi al 30/06/X1 e 31/12/X1. La quota di credito rimborsata rimarrà uguale alla prima dato che si è previsto il pagamento in quattro parti uguali dell’importo totale del credito; gli interessi impliciti, invece, sono minori.

Così facendo il credito, che era stato iscritto inizialmente per un importo minore, da una parte decrescerà in relazione al pagamento delle rate previste secondo il contratto iniziale ma dall’altra incrementerà in virtù di quella parte per la quale era stato diminuito inizialmente secondo quanto dettato dal nuovo criterio.

2.4 Le valutazioni successive

Le valutazioni successive, come visto dagli esempi, seguiranno l’impostazione iniziale per quanto riguarda la determinazione degli interessi impliciti che saranno sommati al valore del credito precedente; tuttavia può accadere che i flussi finanziari sui quali si è basato il calcolo subiscano delle modifiche, escludendo per adesso il caso delle perdite attese.

Tali modifiche possono derivare da rinegoziazione del contratto originario, revisione delle stime dei tempi di incasso in assenza di modifiche contrattuali o ancora variazione del tasso di interesse nel caso in cui si faccia riferimento a tassi variabili. Nei casi di rinegoziazione contrattuale o revisione dei tempi di incasso (dato che il tasso effettivo va calcolato tenendo conto degli effettivi tempi di pagamento attesi se difformi da quelli contrattuali) il valore dell’attività andrà rideterminato attualizzando i nuovi flussi. Qualora i tempi di incasso siano stati prolungati rispetto gli originari avremo un valore inferiore rispetto quello contabile, al contrario nel caso di pagamento anticipato avremo un valore superiore.

In entrambi i casi le differenze andranno imputate tra i proventi ed oneri finanziari. Nel caso in cui il credito sia contraddistinto da un tasso di interesse variabile si dovrà procedere periodicamente alla rideterminazione del tasso effettivo di interesse e questo dovrà tenere conto degli eventuali nuovi flussi finanziari futuri, invece, “non occorre ricalcolare il tasso di interesse effettivo quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato; può essere il caso delle

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clausole contrattuali di “step-up” o di “step-down” che prevedono incrementi o decrementi prestabiliti del tasso di interesse nominale (es.: il tasso del 4% per il primo anno, del 6% per il secondo e dell’8% dal terzo anno e fino alla data di scadenza)”12.

Tra gli esempi con tasso di interesse variabile l’OIC presenta il caso di un finanziamento attivo a tasso di interesse variabile indicizzato ai tassi di interesse di mercato.

Il 1° Gennaio 20X0 la società eroga un finanziamento del valore nominale in linea capitale di €1.000,00 sostenendo costi di transazione pari a €15. Il tasso di interesse nominale è variabile e pari al tasso Euribor a 1 anno vigente al 1° Gennaio di ogni esercizio più uno spread del 2%. Gli interessi attivi sono incassati posticipatamente al 31 Dicembre di ogni anno per 3 anni (31 Dicembre 20X0 – 31 Dicembre 20X2). In questo caso il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui il tasso contrattuale è variato nel corso dell’esercizio.

I tassi di interesse nominali indicizzati all’Euribor a 1 anno sono i seguenti:

Esercizio Euribor a 1 anno

vigente al 1° Gennaio

Spread Tasso nominale

applicabile

20X0 0,50% 2,00% 2,50%

20X1 0,70% 2,00% 2,70%

20X2 1,20% 2,00% 3,20%

Essendo il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali allineato con quello di mercato, sarà quest’ultimo quello utilizzato per calcolare gli interessi.

Il tasso d’interesse effettivo invece sarà 1,9801%, come verificato dalla seguente equazione:

12 OIC 15

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22

1.015 = 25 / (1,019801)1 + 25 / (1,019801)2 + 1.025 / (1,019801)3

Esercizio Valore contabile del credito all’inizio dell’esercizio (a) Interessi attivi calcolati al tasso di interesse effettivo (b = a x 1,9801%) Flussi finanziari in entrata (c) Valore contabile del credito alla fine

dell’esercizio (d = a + b + c)

20X0 1.015,00 20,10 (25,00) 1.010,10

20X1 1.010,10 20,00 (25,00) 1.005,10

20X2 1.005,10 19,90 (1.025,00) 0,00

Nell’esercizio successivo il tasso dell’operazione sarà differente, come visibile dalla prima tabella del suddetto esercizio, e sarà pari a 2,7%. Il tasso di interesse effettivo, dunque, sarà: 2,1784%, ottenibile tramite la formula seguente:

1.010,10 = 27 / (1 + i)1 + 1.027 / (1 + i)2 dalle quale si ottiene 1.010,10 = 27 /

(1,021784)1 + 1.027 / (1,021784)2

Come negli altri casi il tasso di rendimento effettivo è quel tasso che fa sì che il valore attuale dei flussi finanziari rimanenti uguagli il valore del credito ad inizio esercizio (del 20X1).

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23

Esercizio Valore contabile del credito all’inizio dell’esercizio (a) Interessi attivi calcolati al tasso di interesse effettivo (b = a x 2,1784%) Flussi finanziari in entrata (c) Valore contabile del credito alla fine dell’esercizio (d = a + b + c) 20X0 1.015,00 20,10 (25,00) 1.010,10 20X1 1.010,00 22,00 (27,00) 1.005,10 20X2 1.005,10 21,90 (1.027,00) 0,00

Nel terzo esercizio il tasso di interesse nominale cambia ancora una volta e così dovrà essere calcolato nuovamente anche il tasso effettivo che questa volta sarà 2,6764% (1.005,10 = 1.032 / (1,026764)1).

Esercizio Valore contabile del credito all’inizio dell’esercizio (a) Interessi attivi calcolati al tasso di interesse effettivo (b = a x 2,6764%) Flussi finanziari in entrata (c) Valore contabile del credito alla fine dell’esercizio (d = a + b + c) 20X0 1.015,00 20,10 (25,00) 1.010,10 20X1 1.010,10 22,00 (27,00) 1.005,10 20X2 1.005,10 26,90 (1.032,00) 0,00

Ogni esercizio vengono ricalcolati gli interessi, sia quelli nominali che vengono incassati, sia quelli impliciti ai fini dell’ammortamento (attraverso nuovi interessi effettivi). Questi calcoli vengono fatti sul valore del credito ad inizio esercizio che è quel valore contabile a fine dell’esercizio precedente.

Le scritture contabili non subiranno alcuna variazione rispetto a quelle già presentate in precedenza.

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24

Ipotizzando un altro caso per cui è necessario rivedere i calcoli iniziali può succedere che il tasso di interesse effettivo non debba essere ricalcolato, ciò che può essere rivisto è l’attualizzazione dei flussi, è il caso di una possibile rinegoziazione del contratto, il debitore potrebbe decidere di pagare una quota maggiore adesso e pagare meno le rate successive, in questo caso dovrà essere ricalcolato il valore attuale dei flussi futuri e l’eventuale differenza sarà da attribuire ad oneri o proventi finanziari13.

2.5 Svalutazione dei crediti

I crediti devono essere valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo, come disposto dall’art. 2426, primo comma, punto 8), c.c.; questo vuol dire che i crediti devono essere rappresentati al netto del relativo fondo svalutazione.

Un credito deve essere svalutato nell’esercizio in cui si ritiene probabile abbia perso di valore, per questo esistono degli indicatori, quali ad esempio: significative difficoltà finanziarie del debitore, violazione del contratto (quale inadempimento o mancato pagamento degli interessi o del capitale) oppure il caso in cui esiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria. La verifica dell’esistenza di uno degli indicatori citati oppure altri possibili viene fatta per ogni credito in presenza di un numero limitato di questi, altrimenti a livello di portafoglio crediti. In quest’ultimo caso i crediti vengono raggruppati sulla base di caratteristiche di rischio di credito simili, alle suddette classi possono essere applicate formule per la determinazione delle riduzioni di valore, ad esempio una percentuale dei crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate.

La svalutazione del credito, in caso si verifichi uno degli eventi sopra citati, avverrà tramite la creazione di un fondo svalutazione che dovrà essere sottratto al valore del credito.

Nel caso siano presenti delle garanzie a tutela del credito, queste devono essere tenute di conto nell’eventuale accantonamento al fondo svalutazione. L’accantonamento al

13 FACCHIN L., Il costo ammortizzato nella valutazione di crediti e debiti, in “http://www.strumentifinanziariefiscalità”, 2017, n.29

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fondo di crediti assicurati si limita alla quota non coperta dall’assicurazione solo se vi è una ragionevole certezza che la società di assicurazione riconoscerà l’indennizzo. Il fondo svalutazione così come è stato creato sarà utilizzato nell’esercizio in cui l’evento, alla base del quale è stato necessario l’accantonamento, si verificherà.

Nel caso in cui il credito sia valutato secondo il criterio del costo ammortizzato le perdite attese si riflettono in una rideterminazione dei flussi di cassa futuri derivanti dal credito che, attualizzati allo stesso tasso di interesse effettivo originario o differente (nel caso di interesse contrattuale variabile), determineranno un valore del credito inferiore a quello iscritto e quindi la presenza di una svalutazione.

Per spiegare questo trattamento si consideri il caso di un finanziamento erogato ad una società controllata il 31 Dicembre 2016 di €1.500.000 della durata di quattro anni, quindi scadente il 31 Dicembre 2020. Si prevede che il capitale venga restituito in un’unica data, ovvero alla scadenza. Ai fini dell’operazione sono stati sostenuti €5.000 come costi di transazione. Il prestito prevede interessi calcolati al tasso dell’1% annuo da pagarsi al termine di ogni anno mentre il tasso di interesse di mercato viene determinato nella misura del 4% annuo.

In questo caso si procederà con la valutazione del credito secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto dell’attualizzazione visto la scadenza è ben oltre i 12 mesi e visto anche la differenza sostanziale tra tasso applicato e tasso di mercato. Il piano relativo a tale credito prevede il pagamento da parte della controllata di una somma pari a €15.000 al 31.12 di ogni esercizio con la quota capitale che sarà rimborsata interamente alla scadenza.

Al 31.12.2018 si suppone che alla scadenza il capitale non verrà rimborsato per il 30% del suo importo, cioè €450.000 mentre verranno integralmente pagati gli interessi.

Il valore di iscrizione iniziale del credito al 31.12.2016 è pari all’attualizzazione dei flussi finanziari futuri in base al tasso di interesse di mercato, ovvero il 4%, e sommati i costi di transazione previsti di €5.000.

15.000/(1+0,04) + 15.000/(1+0,04)2 + 15.000/(1+0,04)3 + 1.515.000 (1+0,04)4 =

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26

Tramite questo valore si determina quello che è il tasso di interesse effettivo, pari a 3,8987371%.

La svalutazione sarà calcolata come differenza tra il valore contabile residuo del credito anteriore al momento di effettuazione della svalutazione e il valore attuale, calcolato tramite il tasso di interesse effettivo originario, dei flussi finanziari futuri stimati al netto degli importi che si prevede non verranno incassati.

Il valore del credito al 31.12.2018 dopo aver effettuato i calcoli relativi all’applicazione dell’ammortamento che prevedono la somma di €53.762,11 quali interessi impliciti (dell’esercizio 2018) e la sottrazione di €15.000 a €1.378.963,30 (valore di iscrizione in bilancio del credito all’01.01.2018) determinerà €1.417.724,41.

A quest’ultimo valore dovrà essere sottratto quello che è il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati al netto degli importi che si prevede non verranno incassati (€450.000).

I flussi finanziari ai quali si fa riferimento sono relativi a €15.000 quale quota di interessi del 2019 e 1.515.000€ quale quota capitale più quota interessi del 2020, da quest’ultima cifra però va sottratto €450.000 relativi alla previsione di mancata riscossione. Ai fini della suddetta attualizzazione verrà utilizzato il tasso di interesse effettivo pari a 3,8987371%.

Questi valori andranno attualizzati con la consueta formula:

15.000/(1+0,038987) + (1.515.000 – 450.000)/(1+0,038987)2 = 1.001.010,49 valore del credito al 31.12.2018 tenuto conto della svalutazione.

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Il nuovo valore del credito al 31.12.2018 rispetto a quello che sarebbe stato senza svalutazione ovviamente influisce anche sui calcoli successivi inerenti l’interesse implicito degli esercizi 2019 e 2020 che risulteranno differenti.

Contabilmente l’operazione sarà rappresentata dalle seguenti scritture (tralasciando quelle iniziali che sono identiche a quelle viste precedentemente e analizzando solo quelle relative alla svalutazione):

31.12.2018 Dare Avere

D) 19) b) Svalut. immobilizzazioni finanziarie 416.713,92

B) III) 2) Crediti v/controllate 416.713,92

Questa rilevazione prende spunto dal fatto che il credito sia stato inserito tra le immobilizzazioni finanziarie14.

2.6 L’informazione in Nota Integrativa

Per quanto riguarda l’informazione richiesta tramite la nota integrativa per quelle società che redigono il bilancio in forma ordinaria facendo riferimento all’art. 2427, comma 1, c.c., si richiede di indicare al punto 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e di darne spiegazione.

Nel caso di crediti finanziari la differenza che si viene a formare e che può essere attribuita, come previsto dall’OIC 15, ad una natura diversa da quella di oneri e proventi finanziari verrà indicata attraverso le motivazioni che hanno portato a tale differente trattamento.

Nel caso in cui, in base a quanto disposto dall’art. 2423, comma 4, c.c., si venga meno ad obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa se gli effetti sono considerati irrilevanti è previsto che rimangano fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili oltre al fatto che le società illustrino nella

14 Ibid.

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nota integrativa i criteri tramite i quali hanno dato attuazione a quanto previsto da questo articolo.

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CAPITOLO 3

VALUTAZIONE DEI DEBITI, LE NOVITA’ IN BASE ALL’ATTUALE PRINCIPIO OIC 19

In linea con quanto evidenziato dal punto di vista normativo e in base a quanto previsto per i crediti, anche i debiti a partire dal 1 Gennaio 2016 e quindi dai Bilanci relativi a tale esercizio devono essere valutati secondo il criterio del costo ammortizzato.

Per analizzare tale nuovo criterio è necessario fare riferimento ai principi contabili rivisti appositamente dall’OIC ed in particolare all’OIC 19 che pubblicato nel Dicembre 2016 ha fornito maggiori delucidazioni circa queste novità che devono essere inserite a partire proprio dal Bilancio del suddetto esercizio.

3.1 La rilevazione iniziale

Come detto per i crediti, anche per i debiti, il nuovo testo dell’art. 2426 c.c. al comma 8) prevede una valutazione secondo il criterio del costo ammortizzato.

Le eccezioni a tale regola, in base al Codice Civile, anche in questo caso fanno riferimento al Bilancio redatto in forma abbreviata e alle micro – imprese e quindi in base a quanto previsto rispettivamente dagli art. 2435-bis e 2435-ter.

L’OIC 19, invece, prevede un ulteriore casistica di deroga al criterio generale del costo ammortizzato, nel caso in cui il debito produca degli effetti irrilevanti, “generalmente gli effetti sono irrilevanti se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi)”15 si prevede che si possa tenere conto di quello che era il criterio

precedente di valutazione, ovvero il valore nominale al netto dei premi, sconti, abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi.

Nei due casi previsti dalla legge, l’eccezione individuata non è un obbligo, nulla vieta di poter applicare quello che è il criterio del costo ammortizzato. Tutto questo è verificato anche dallo stesso OIC 19 che al paragrafo 54 sostiene che nel bilancio

15 OIC 19

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redatto secondo l’art. 2435-bis c.c. o 2435-ter i debiti possono essere valutati secondo il criterio del valore nominale, quindi non è un obbligo ma una possibilità rimessa in capo a queste tipologie societarie mentre per tutte le altre sorge l’obbligo del criterio del costo ammortizzato come criterio di valutazione dei debiti oltre che dei crediti. Nel caso di prestiti obbligazionari la valutazione secondo quello che era il precedente metodo faceva sì che gli aggi di emissione fossero rilevati tra i risconti passivi nella classe E del Passivo dello Stato Patrimoniale e i disaggi di emissione tra i risconti attivi nella classe D dell’Attivo dello Stato Patrimoniale.

Attraverso il nuovo criterio del costo ammortizzato, aggio e disaggio non figurano più ma vengono sommati o sottratti al valore nominale del debito ai fini di determinare quello che è il valore di iscrizione iniziale, poi attraverso gli interessi impliciti e il calcolo relativo saranno ripartiti per l’intero arco di durata del prestito. Per quanto riguarda i costi di transazione sostenuti per ottenere finanziamenti, quali ad esempio spese di istruttoria ed oneri di perizia dell’immobile, attraverso le modalità precedenti di contabilizzazione ed esposizione in bilancio si prevedeva il loro riconoscimento nell’ambito delle immobilizzazioni immateriali e più precisamente alla voce B) I) 7) “Altre”, poi sottoposti ad ammortamento attraverso criteri finanziari o quote costanti. Secondo il nuovo criterio, invece, tali costi devono essere attribuiti al debito per poi rientrare nel calcolo dell’ammortamento dello stesso16.

Così come per i crediti anche per i debiti si prevede la possibilità di determinare il costo ammortizzato con o senza attualizzazione.

3.2 Costo ammortizzato in assenza di attualizzazione

Al paragrafo 44 dell’OIC 19 si prevede che il valore di iscrizione iniziale del debito è rappresentato dal suo valore nominale al netto dei costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito.

“I costi di transazione, quali le spese di istruttoria, gli oneri di perizia del valore dell’immobile e altri costi accessori per l’ottenimento di finanziamenti e mutui

16 FACCHIN L., Il costo ammortizzato nella valutazione di crediti e debiti, in “http://www.strumentifinanziariefiscalità”, 2017, n.29

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ipotecari, le eventuali commissioni attive e passive iniziali, le spese di emissione (es.: spese legali e commissioni iniziali) sostenuti per l’emissione di prestiti obbligazionari, gli aggi e i disaggi di emissione dei prestiti obbligazionari e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del debito”17.

Il tasso di interesse effettivo segue quanto già dettato per i crediti e salvo interessi contrattuali a tasso variabile rimane il medesimo per le valutazioni successive.

Questo tasso è quello interno di rendimento, costante lungo la durata del debito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal debito e il suo valore di rilevazione iniziale. Esprimendo quanto detto attraverso una formula matematica possiamo riassumerlo nel seguente modo:

+ F0 - F1/(1+i) - F2/(1+i)2 - … - Fn/(1+i)n = 0

Dove:

F = flussi finanziari relativi alla passività finanziaria i = tasso interno di rendimento

t = periodi temporali (mesi, anni…a seconda del caso)

In questo caso viene rappresentato un debito finanziario, quale ad esempio un finanziamento ottenuto, all’inizio ci sarà una somma in ingresso poi via via, in base al contratto, ci saranno i flussi in uscita che potranno riguardare gli interessi più una quota capitale oppure anche solo interessi (sempre a seconda del contratto stipulato) con la quota capitale che sarà rimborsata al termine in un’unica soluzione, ovvero alla scadenza.

17 OIC 19.

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32

Rimanendo in tale ambito, l’esempio 2, quale finanziamento bancario, previsto dall’OIC 19 evidenza un caso di calcolo del costo ammortizzato in assenza di attualizzazione.

Il 1° gennaio 20X0 la società riceve un finanziamento passivo di € 1.000 al tasso di interesse nominale dell'1% annuo. Gli interessi sono annuali posticipati da corrispondere il 31 dicembre di ogni anno. Il capitale finanziato di € 1.000 deve essere rimborsato il 31 dicembre dell'anno 20X4. Non vi sono costi di transazione.

In questo caso, in assenza di costi di transazione e di differenze tra capitale erogato (€ 1.000) e capitale da rimborsare a scadenza (€ 1.000), il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali (e anche il tasso di interesse effettivo) coincidono con il tasso di interesse nominale.

Infatti:

1.000 = 10 / (1,01)1 + 10 / (1,01)2 + 10 / (1,01)3 + 10 / (1,01)4 + 1.010 / (1,01)5.

Il valore del debito da iscrivere in Bilancio, nonostante l’applicazione del criterio del costo ammortizzato, sarà sempre pari al suo valore nominale, come se fosse stato applicato quello che era il criterio di valutazione precedente.

Esercizio Valore contabile del debito all’inizio dell’esercizio (a) Interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo (b = a x 1,00%) Flussi finanziari in uscita (c) Valore contabile del debito alla fine

dell’esercizio (d = a + b + c) 20X0 1.000,00 10,00 (10,00) 1.000,00 20X1 1.000,00 10,00 (10,00) 1.000,00 20X2 1.000,00 10,00 (10,00) 1.000,00 20X3 1.000,00 10,00 (10,00) 1.000,00 20X4 1.000,00 10,00 (1.010,00) 0,00

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Essendo il tasso effettivo allineato con quello di mercato ed essendo previsto il rimborso in un’unica data, ovvero alla scadenza, il valore contabile del debito (al netto degli interessi) è pari al suo valore nominale per l’intera durata del finanziamento.

Da un punto di vista contabile, sarà necessaria una rilevazione iniziale:

01.01.20X0 Dare Avere

C) IV) Disponibilità liquide 1.000,00

D) 4) Debiti verso banche 1.000,00

Al 31/12/20X0:

31.12.20X0 Dare Avere

C) 17) Interessi e altri oneri finanziari 10,00

D) 4) Debiti verso banche 10,00

D) 4) Debiti verso banche 10,00

C) IV) Disponibilità liquide 10,00

La stessa scrittura sarà ripetuta al 31.12 degli esercizi X1, X2 e X3.

Al 31.12.20X4, invece:

31.12.20X0 Dare Avere

C) 17) Interessi e altri oneri finanziari 10,00

D) 4) Debiti verso banche 10,00

D) 4) Debiti verso banche 10,00

C) IV) Disponibilità liquide 10,00

D) 4) Debiti verso banche 1.000,00

C) IV) Disponibilità liquide 1.000,00

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti; ciò è presumibile se i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti

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e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo, oltre alla scadenza del debito (se inferiore ai 12 mesi).

3.3 Costo ammortizzato in presenza di attualizzazione

Qualora il tasso di interesse contrattuale differisca da quello di mercato bisognerà procedere all’attualizzazione dei flussi finanziari futuri derivanti dal debito grazie allo stesso tasso di mercato.

L’attualizzazione, come per i crediti, è prevista dall’art. 2426, comma 1, punto 8), c.c., il quale prevede che crediti e debiti debbano essere valutati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale.

Per quanto riguarda l’individuazione del tasso di mercato non vi è alcuna differenza con quanto previsto in materia di crediti per cui si tratterà di quel tasso applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare con termini e condizioni comparabili a quella in oggetto.

Il valore di iscrizione iniziale del debito in questo caso sarà dato dal valore attuale dei flussi di cassa finanziari relativi al debito sommato ad eventuali costi di transazione presenti.

Una volta determinato occorrerà calcolare il tasso di interesse effettivo, ossia quel tasso che rende uguale il valore di iscrizione iniziale con il valore attuale dei flussi finanziari futuri.

La differenza tra valore di iscrizione iniziale e valore nominale del debito nel caso si tratti di debiti commerciali deve essere attribuita a conto economico come onere finanziario e sarà ripartita tra i vari esercizi fino alla scadenza del debito tramite l’utilizzo del tasso di interesse effettivo che moltiplicato per il valore di iscrizione in bilancio precedente determinerà gli interessi impliciti di competenza del periodo che non saranno costanti ma differenti di periodo in periodo.

Nel caso di debiti di natura finanziaria si prevede, come per i crediti, una possibilità in più, la differenza oltre che a proventi ed oneri finanziari può essere attribuita anche ad altre voci in base alla sostanza dell’operazione o del contratto.

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Riprendendo l’esempio precedente ma ipotizzando un tasso di mercato pari al 5% avremo un tasso contrattuale che si discosta da quello di mercato per cui sarà necessaria l’attualizzazione. I restanti dati sono i medesimi dell’esempio precedente. Per prima cosa sarà necessario determinare il valore attuale dei flussi finanziari futuri che sono contraddistinti dagli interessi annuali e il rimborso del capitale in un’unica soluzione al termine del contratto, per fare ciò useremo il tasso di mercato del 5%. Quindi:

10 / (1,05)1 + 10 / (1,05)2 + 10 / (1,05)3 + 10 / (1,05)4 + 1.010 / (1,05)5 = 826,82

Non essendo presente alcun costo di transazione tale valore corrisponderà a quello di iscrizione iniziale del debito.

Per determinare quello che è il tasso di interesse effettivo che è il tasso interno di rendimento che uguaglia il valore attuale dei flussi finanziari futuri con il valore di iscrizione iniziale del debito, essendo in questo caso assenti eventuali costi di transazione, tale tasso corrisponderà a quello di mercato, come visibile dell’equazione:

826,82 = 10 / (1,05)1 + 10 / (1,05)2 + 10 / (1,05)3 + 10 / (1,05)4 + 1.010 / (1,05)5

Il tasso di interesse effettivo verrà moltiplicato per quello che il valore del debito iniziale e poi di inizio di ogni esercizio e determinerà gli interessi impliciti. Tali interessi verranno sommati al valore iniziale mentre i flussi finanziari in uscita saranno sottratti e determineranno quello che è il valore del debito alla fine dell’esercizio.

La differenza di €173,18 (€1.000 - €826,82), tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l'effetto dell'attualizzazione (€1.000) e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del debito (€826,82), è rilevata tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell’operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente

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una diversa natura e quindi un diverso trattamento contabile. La tabella seguente mostra tutti i calcoli relativi ai vari esercizi:

Esercizio Valore contabile del debito all’inizio dell’esercizio a Interessi passivi al tasso effettivo b = a x 5% Flussi finanziari in uscita c Valore contabile del debito a fine esercizio d = a + b + c 20X0 826,82 41,34 (10,00) 858,16 20X1 858,16 42,91 (10,00) 891,07 20X2 891,07 44,55 (10,00) 925,62 20X3 925,62 46,28 (10,00) 961,90 20X4 961,90 48,10 (1.010,00) 0,00

Contabilmente l’operazione sarà registrata nella seguente maniera:

01.01.20X0 Dare Avere

C) IV) Disponibilità liquide 1000,00

D) 4) Debiti verso banche C) 16) Altri proventi finanziari

826,82 173,18

La natura dell’operazione non prevedeva motivazioni diverse per far sì che l’attribuzione del differenziale tra valore nominale e valore attuale fosse attribuito ad altra voce rispetto alla lettera C – Proventi e Oneri finanziari – del Conto Economico pur trattandosi di un debito finanziario. Nel caso, ad esempio, si trattasse di un debito infragruppo, ed in particolare ad una società controllata tale differenziale potrebbe essere attribuito a Patrimonio Netto perché la natura dell’operazione potrebbe essere quella di un rafforzamento Patrimoniale della controllata (attraverso un tasso contrattuale nettamente inferiore rispetto a quello di mercato), dal lato della

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controllante (per la quale tale finanziamento sarebbe un credito) il differenziale invece andrebbe a incrementare il valore della partecipazione.

Tornando invece all’esempio in questione, al 31/12/20X0 la scrittura sarà la medesima fatta anche senza attualizzazione per quanto riguarda i conti ma non per i valori dato che gli interessi passivi al tasso effettivo differiscono.

31.12.20X0 Dare Avere

C) 17) Interessi e altri oneri finanziari 41,34

D) 4) Debiti verso banche 41,34

D) 4) Debiti verso banche 10,00

C) IV) Disponibilità liquide 10,00

Nei successivi esercizi quello che cambierà sarà l’importo degli oneri finanziari e debiti verso banche in base ai calcoli effettuati, all’ultimo esercizio subiranno una variazione anche l’importo del debito e disponibilità liquide dato che sarà rimborsata anche la quota capitale del debito, tuttavia la scrittura rimarrà la medesima.

3.4 Le valutazioni successive

Le valutazioni successive, come visto dagli esempi, seguiranno l’impostazione iniziale per quanto riguarda la determinazione degli interessi impliciti che saranno sommati al valore del debito precedente; tuttavia può accadere che i flussi finanziari sui quali si è basato il calcolo subiscano delle modifiche.

Tali modifiche possono derivare da rinegoziazione del contratto originario, revisione delle stime dei tempi di pagamento in assenza di modifiche contrattuali o ancora variazione del tasso di interesse nel caso in cui si faccia riferimento a tassi variabili. Nei casi di rinegoziazione contrattuale o revisione dei tempi di pagamento (dato che il tasso effettivo va calcolato tenendo conto degli effettivi tempi di pagamento attesi se difformi da quelli contrattuali) il valore della passività andrà rideterminato attualizzando i nuovi flussi.

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