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85 Figura 28 Debiti Aspiag SRL

Tuttavia non tutti hanno una scadenza nel breve e per quelli che vanno oltre l’esercizio tale discorso della rilevanza potrebbe non essere valido salvo possibilità quali una mancata differenza tra il valore a scadenza e valore iniziale del suddetto debito, possibilità che si può avere per debiti commerciali (che però spesso hanno anche una durata entro l’esercizio) mentre appare meno facile per debiti finanziari.

Per quanto riguarda i debiti verso banche è visibile dalla figura 23 come la parte esigibile oltre l’esercizio abbia subito un decremento nel 2016 e quindi non sono sorti nuovi debiti ma bensì sono stati in parte saldati quelli precedenti. Nonostante non siano state presentate delle eccezioni questo potrebbe essere il caso di mancata applicazione del criterio in quanto si tratta di valori già esistenti in Bilancio al 1 Gennaio 2016.

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I debiti verso fornitori seppur siano contraddistinti da una parte esigibile oltre l’esercizio si riferiscono a debiti commerciali (vedi figura sottostante, n. 30) e come per i debiti verso banche non hanno un incremento ma un decremento nel 2016. In virtù di questi fattori può essere ricollegato sia il discorso della rilevanza sia quello dei debiti pregressi.

Figura 30 - Debiti verso fornitori Aspiag SRL

I debiti relativi alle società controllanti e quelli verso società sottoposte a controllo delle controllanti fanno tutti riferimento a debiti commerciali salvo due finanziamenti rispettivamente di 100.000 e 120.000 che sono anche le parti esigibili oltre l’esercizio e per le quali potrebbe trovare applicazione il costo ammortizzato (figure 31 e 32). In questi due casi ci si riferisce a finanziamenti già presenti in Bilancio e per i quali può essere stata applicata la possibilità di non far riferimento al nuovo criterio per valori già iscritti alla data del 1 Gennaio 2016.

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Figura 32 - Debiti verso società sottoposte al controllo delle controllanti Aspiag SRL

Infine per gli “altri debiti” che possiedono una parte esigibile oltre l’esercizio e che quindi potrebbe prevedere l’applicazione del costo ammortizzato non vengono fornite particolari informazioni che fanno sì di rendere difficile l’analisi e quindi eventuali errori di valutazione relativi alla mancata applicazione del nuovo criterio.

In base a quanto evidenziato dalla Nota Integrativa l’informativa presentata risulta essere in linea con quanto richiesto dal Codice Civile e dai Principi Contabili, la mancata applicazione del criterio nonostante sia stata presa in considerazione risulta essere verificata in quasi tutti i casi anche se le informazioni non sono molte, soprattutto in relazione alla voce altri debiti.

Calzedonia S.p.A.

Analizzando il paragrafo della Nota Integrativa relativo ai criteri di valutazione utilizzati per la redazione del Bilancio riguardante l’esercizio 2016 sia i crediti che i debiti sono valutati tenendo conto del criterio del costo ammortizzato, del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del presunto valore di realizzo.

In base a questa definizione si desume che crediti e debiti sono stati valutati tenendo conto del nuovo criterio, tuttavia, vengono poi indicate delle eccezioni.

Tali eccezioni sono rappresentate dalla irrilevanza derivante dall’applicazione del criterio suddetto. Quindi, l’eventuale mancata applicazione, è da collegare al principio della rilevanza, anche se non vengono fornite ulteriori informazioni al riguardo su quando può esserci un’irrilevanza degli effetti e quindi i casi nei quali effettivamente il

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costo ammortizzato non sarà applicato (anche in base all’analisi del paragrafo relativo alle specificazioni delle poste dell’Attivo e del Passivo).

In base a quanto previsto dai principi contabili, come esempi al riguardo, si può fare riferimento alla durata del credito/debito se inferiore ai 12 mesi oppure al caso in cui non ci siano differenze sostanziali tra valore iniziale e valore alla scadenza.

Un’altra possibile eccezione è rappresentata da quei crediti (discorso analogo anche per i debiti) già iscritti in Bilancio al 1 Gennaio 2016 “con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo” (Bilancio 2016, pag. 15). Per questi si prevede la mancata applicazione in base a quanto previsto dal D.Lgs. 139/2015, dettato riportato anche all’interno dei rispettivi principi contabili relativi a crediti e debiti (OIC 15 e 19).

In relazione ai crediti e ai casi in cui non viene applicato tale nuovo criterio si prevede che la valutazione sia fatta al presumibile valore di realizzo.

Per quanto riguarda il calcolo del costo ammortizzato non viene fornita alcuna informazione circa l’eventuale attualizzazione o meno.

Per quanto riguarda, invece, i debiti sorge un discorso analogo, prevendendo che in caso di mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato vengano valutati per il loro valore nominale. Nel calcolo, in merito ad un’eventuale attualizzazione, viene previsto che il tasso di interesse effettivo sia confrontato con quello di mercato (che però non viene indicato né nell’importo né attraverso alcuna motivazione alla base di quello che è stato il valore scelto).

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2427 c.c. sono stati indicati i criteri di valutazione adottati, ovvero, in questo caso, per crediti e debiti, quello del costo ammortizzato (previsto dalla recente riforma). Nei casi in cui questo criterio non è stato applicato è stata data una motivazione, come previsto dall’art. 2423, comma 4, c.c., seppur generica (ovvero quella degli effetti irrilevanti ai fini di una rappresentazione chiara, veritiera e corretta) senza altra spiegazione più specifica. La differenza tra valore nominale e valore di iscrizione del credito/debito, valutato tenendo conto del criterio del costo ammortizzato, è da attribuirsi (anche se non

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espressamente iscritto) a proventi e oneri finanziari dato che non è stata scritta alcuna differente previsione (come prevedono gli OIC 15 e 19).

Iper Montebello S.p.A.

Analizzando il paragrafo della Nota Integrativa relativo ai criteri di valutazione utilizzati per la redazione del Bilancio riguardante l’esercizio 2016 sia i crediti che i debiti sono iscritti in Bilancio tenendo conto del criterio del costo ammortizzato, tuttavia per entrambi vengono previste delle eccezioni.

Per quanto riguarda i crediti si prevede la possibilità di esimersi dall’applicazione di questo criterio per quei valori già presenti in Bilancio al 1 Gennaio 2016 e quindi relativi ad operazioni pregresse. Gli altri casi di mancata applicazione fanno invece riferimento ai casi in cui i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza siano di scarso rilievo o ancora nel caso in cui la durata sia inferiore ai 12 mesi. In tali casi i crediti vengono valutati secondo il criterio del costo ammortizzato.

Viene poi data un ulteriore specificazione circa i crediti commerciali con scadenza superiore ai 12 mesi con corresponsione di interessi o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, per i quali si prevede l’applicazione del criterio del costo ammortizzato e quindi dell’attualizzazione dei flussi finanziari futuri tramite il tasso di interesse di mercato, per ottenere quello che è il valore di iscrizione iniziale. La differenza tra valore di iscrizione iniziale e valore finale del credito è attribuita quale provento finanziario a Conto Economico. Nonostante questa specificazione non viene indicato alcun credito in particolare per il quale sia stato effettuato tale trattamento.

Quello che si può desumere circa l’analisi delle poste in Bilancio e in riferimento all’attivo circolante è che tutti i crediti presenti, anche quelli scadenti oltre l’esercizio riguardano finanziamenti concessi a tassi di mercato e in base a quanto dettato precedentemente si presume sarà utilizzato il criterio del costo ammortizzato ma senza procedere con l’attualizzazione.

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I crediti verso Canova 2007 S.P.A. e Finer S.P.A. (della figura 33 soprastante) come spiegato nella parte descrittiva si rifanno a finanziamenti fruttiferi (con tassi di mercato) a lunga scadenza concessi nell’esercizio.

Per quanto riguarda i debiti le eccezioni fanno riferimento sempre ad una causa di irrilevanza degli effetti, ovvero per debiti a breve termine (scadenza inferiore a 12 mesi). Viene poi riportato a quanto descritto in ottica crediti circa i casi di irrilevanza derivante dall’applicazione del criterio.

Circa le eccezioni relative ai debiti non è ben spiegato se è utilizzata, come per i crediti, la facoltà di non applicare il criterio alle operazioni pregresse anche se, dato il fatto che non viene minimante espresso alcun calcolo circa l’adattamento dei valori come se tale criterio fosse stato sempre usato, è da ritenersi usata.

In riferimento ai debiti, come è possibile vedere dalla figura numero 34, il criterio risulta essere applicabile solo in due casi, ovvero in riferimento ai debiti verso banche

e altri debiti in quanto vi è una parte scadente oltre l’esercizio. In tutti gli altri casi dato la breve durata dei debiti tale criterio risulta non applicato. In riferimento ai due casi Figura 33 - Crediti verso controllanti Iper Montebello SPA

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dove tale criterio può essere invece applicato non viene indicato alcunché nello specifico ma in base alle informazioni fornite dovrebbe essere applicato per un finanziamento di 70.000.000 € con la Banca Popolare di Bergamo.

Nei casi sopra citati relativi alle eccezioni (sia per i crediti sia per i debiti) tali voci saranno valutate secondo il criterio del presumibile valore di realizzo (per i crediti) e del valore nominale (per i debiti).

In base a quanto evidenziato dalla Nota Integrativa l’informativa presentata risulta essere in linea con quanto richiesto dal Codice Civile e dai principi contabili OIC 15 e 19.

Pam Panorama S.p.A.

Come si evince dal paragrafo della Nota Integrativa riguardante i Criteri di Valutazione adottati per la redazione del Bilancio relativo all’esercizio 2016 “I crediti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore e del valore di presumibile realizzo” (Bilancio 2016, pag. 13) e “I debiti sono iscritti in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato tenendo conto del fattore temporale” (Bilancio 2016, pag. 13).

Il criterio generale per la valutazione dei crediti e dei debiti è quello del costo ammortizzato, tuttavia viene precisato che vi sono delle eccezioni in base alle quali non viene applicato a fronte dell’utilizzo del presumibile valore di realizzo.

Questi casi fanno riferimento (sia per i crediti sia per i debiti) agli effetti irrilevanti derivanti dall’applicazione del criterio del costo ammortizzato ai fini di una rappresentazione chiara, veritiera e corretta. Tali effetti irrilevanti sono ricondotti ad una scadenza inferiore ai 12 mesi, per quei crediti/debiti privi di significativi costi di transazione e con un tasso pari a quello di mercato.

Analizzando le voci nello specifico partendo dai crediti immobilizzati (figura 35) che si suddividono in tre voci (valori in migliaia di euro):

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