• Non ci sono risultati.

ANALISI EMPIRICA, CASI PRATIC

4.2 Società analizzate

Di seguito le società analizzate:

Gse S.p.A.

Analizzando il paragrafo della Nota Integrativa relativo ai criteri di valutazione utilizzati per la redazione del Bilancio riguardante l’esercizio 2016, i crediti e i debiti sono iscritti tenendo conto del criterio del costo ammortizzato, tuttavia, per entrambi, vengono presentate delle eccezioni in linea con quelle che sono le disposizioni del Codice Civile e dei Principi Contabili.

Un primo motivo di mancata applicazione del costo ammortizzato riguarda, come previsto dall’art. 12, comma 2 del D.Lgs. 139/2915, la possibilità di poter applicare tale criterio ai crediti e debiti sorti a partire dal suddetto esercizio (2016), non adeguando ai nuovi principi le componenti delle voci riferite a operazioni antecedenti il 1 Gennaio 2016 che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

Per quanto riguarda l’applicazione del nuovo criterio di valutazione alle operazioni o contratti conclusi nell’arco dell’ultimo esercizio, viene previsto che “i crediti siano valutati tenuto conto del criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore presumibile di realizzo” (Bilancio 2016, pag. 173). Anche per quanto riguarda i debiti si prevede l’applicazione del criterio del costo ammortizzato tenendo conto del fattore temporale. Tale valore viene considerato coincidente con il valore nominale in assenza di costi di transazione e di componenti finanziarie implicite. Nel caso in cui non siano presenti costi di transazione così come non si proceda all’attualizzazione del debito, possibilità rimessa in un’ottica di mancata significatività, il valore del debito coinciderà con quello nominale per quanto concerne la sua iscrizione iniziale in Bilancio.

Analizzando le specificazioni fornite dalla Nota Integrativa circa le poste dell’Attivo e del Passivo è possibile evidenziare, partendo dai crediti immobilizzati, i “crediti verso altri” che sono contraddistinti da prestiti verso dipendenti “erogati a fronte dell’acquisto della prima casa o per gravi necessità familiari e vengono rimborsati in base a prestabiliti piani di ammortamento” (Bilancio 2016, pag. 179). Tale voce, però,

46

non viene specificata tramite tabella se risultante in Bilancio anche nell’esercizio precedente oppure faccia riferimento a prestiti concessi nell’ultimo esercizio e per questo motivo, dato anche il fatto che si tratta di crediti a medio/lunga scadenza, debbano tenere conto del criterio del costo ammortizzato. In relazione al fatto che tale criterio non viene specificato è da ritenere che questi prestiti fossero già presenti in Bilancio al 1 Gennaio 2016 e che quindi non sia stato applicato.

Passando all’Attivo Circolante è possibile evidenziare, dalla figura 1, come vi sia soltanto un valore con scadenza oltre l’esercizio (7.000) in riferimento alla voce dei crediti tributari.

Figura 1 - Riepilogo Crediti GSE

In base a queste informazioni, oltre alla natura commerciale dei suddetti crediti, è possibile che, anche in relazione all’ottica temporale, non siano presenti differenze di valore tra quello iniziale e quello a scadenza e quindi il criterio non sia stato applicato in nessun caso (non viene fatto alcune riferimento al suddetto nella specificazione dei crediti).

Passando all’analisi del Passivo e quindi dei debiti è possibile evidenziare (tramite la figura 2) che l’unico importo scandente oltre l’esercizio è riferito alla voce “Debiti verso Banche” ed in particolare ad un mutuo passivo ed un finanziamento già presenti in Bilancio al 1 Gennaio 2016 e quindi esclusi dall’applicazione del criterio del costo ammortizzato come anticipato in precedenza e come previsto dal D.Lgs. 139/2015.

47

Negli altri casi il discorso equivale a quanto detto precedentemente per i crediti. Figura 2 - Riepilogo debiti GSE

In relazione alle informazioni fornite dalla Nota Integrativa risultano rispettate le regole previste in primis dal Codice Civile e poi dai rispettivi principi contabili OIC 15 e 19. Il criterio del costo ammortizzato risulta essere considerato in sede di valutazione sia dei crediti che dei debiti anche se alla fine non sembra essere stato applicato in nessun caso anche se, a tal riguardo, le informazioni disponibili non sono esaurienti.

Gme S.p.A.

Come si evince dal paragrafo della Nota Integrativa riguardante i Criteri di Valutazione adottati per la redazione del Bilancio relativo all’esercizio 2016 “i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo” (Bilancio 2016, pag. 80) e “i debiti sono rilevati nel bilancio d’esercizio del GME al loro valore nominale” (Bilancio 2016, pag. 81).

Quindi, sia i crediti che i debiti sono iscritti in Bilancio tenendo conto del criterio del costo ammortizzato, tuttavia, per entrambi vengono previste delle eccezioni che, nel caso dei debiti, fanno sì di non applicare il suddetto criterio in nessun caso.

Per quanto riguardo i crediti finanziari relativi ai margini di garanzia versati ai fini della gestione del market coupling sulle frontiere Italia – Francia e Italia – Austria e quelli commerciali esposti nell’attivo circolante si prevede che siano rilevati in bilancio secondo il presumibile valore di realizzo, ovvero si prevede l’utilizzo del vecchio criterio, declinando quello del costo ammortizzato.

48

Poi vengono fornite le motivazioni alla base della suddetta scelta, suddivise in base al tipo di credito.

“Per le suddette attività il criterio del costo ammortizzato non è stato dunque applicato in quanto:

 per i crediti generati da operazioni, antecedenti al 1° gennaio 2016, che non hanno ancora esaurito i loro effetti nel bilancio, la Società si è avvalsa della facoltà concessa dall’articolo 12, comma 2, del D. Lgs. 139/2015;

 per i crediti commerciali sorti nell’esercizio 2016 rappresentati in bilancio nell’attivo circolante, gli effetti di una sua eventuale adozione sarebbero stati irrilevanti in quanto trattasi di crediti a breve termine e comunque caratterizzati dall’assenza di costi di transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza;

 per i crediti finanziari, sorti nell’esercizio 2016, relativi ai margini di garanzia i) sulle somme esigibili entro dodici mesi, gli effetti di una sua eventuale applicazione sarebbero irrilevanti trattandosi di crediti di breve durata; ii) sulle somme esigibili oltre i dodici mesi gli effetti derivanti dalla sua applicazione non risultano determinabili mancando ogni informazione sulla durata del credito. Con riferimento a tali crediti si precisa che gli interessi maturati sono calcolati sulla base di tassi di interesse in linea con quelli di mercato.” (Bilancio 2016, pag. 80).

Come previsto dall’art. 2423, comma 4, c.c. nel caso in cui si venga meno ad uno degli obblighi previsti in materia di valutazione (in questo caso il criterio del costo ammortizzato) è necessario indicare il criterio utilizzato (in questo caso quello del presumibile valore di realizzo) e le motivazioni che hanno portato alla suddetta scelta.

Ai fini dell’informazione in Nota Integrativa sono rispettate le norme circa la presentazione dei criteri di valutazione previste dall’art. 2427 c.c.

49

Ai fini di un’analisi più dettagliata occorre analizzare le specificazioni riguardo le poste dell’attivo e del passivo per capire meglio quello che è stato il comportamento della suddetta società in riferimento a tale criterio.

In relazione a ciò sebbene il criterio del costo ammortizzato sia stato oggetto di analisi in sede di valutazione dei crediti in base alle motivazioni di esenzione presentate tale criterio non è stato applicato in nessun caso. Per quanto riguarda quelli iscritti nell’attivo immobilizzato tra le immobilizzazioni finanziarie, si fa riferimento per 9.000 “ai margini di garanzia versati ai fini della gestione del coupling sulle frontiere Italia-Francia e Italia-Austria” (Bilancio 2016, pag. 87) per cui si può rientrare in uno di quei casi previsti espressamente tra le eccezioni anche se non vengono fornite ulteriori informazioni riguardo tale credito. Per quanto riguarda, infine, i crediti iscritti nell’attivo circolante, come è visibile dalla figura soprastante, si fa riferimento a crediti scadenti entro l’esercizio, e quindi gli effetti derivanti da una possibile applicazione del costo ammortizzato risultano irrilevanti, salvo crediti tributari e crediti per imposte anticipate.

Un discorso analogo viene presentato altresì per i debiti, prevedendo anche in questo caso delle specifiche motivazioni nei di casi di mancata applicazione del costo ammortizzato che alla fine non risulta essere mai applicato (come da stessa ammissione della Nota Integrativa – “I debiti sono rilevati nel bilancio d’esercizio del GME al loro valore nominale” (Bilancio 2016, pag. 81)) perché tutti i debiti rientrano tra le eccezioni presentate.

50

“Diversamente infatti da quanto disposto dall’articolo 2426, comma 1, numero 8) del Codice Civile, il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato per la rilevazione iniziale e la successiva valutazione dei debiti in quanto:

 per i debiti generati da operazioni, antecedenti al 1° gennaio 2016, che non hanno ancora esaurito i loro effetti nel bilancio, la Società si è avvalsa della facoltà concessa dall’articolo 12, comma 2, del D. Lgs. 139/2015;

 per i debiti commerciali sorti nell’esercizio 2016, gli effetti di una sua eventuale adozione sarebbero stati irrilevanti in quanto trattasi prevalentemente di debiti a breve termine e comunque caratterizzati dall’assenza di costi di transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza;

 per i debiti finanziari, sorti nell’esercizio 2016, relativi ai margini di garanzia i) sulle somme entro dodici mesi, gli effetti di una sua eventuale applicazione sarebbero irrilevanti trattandosi di debiti di breve durata; ii) sulle somme oltre i dodici mesi gli effetti derivanti dalla sua applicazione non risultano determinabili mancando ogni informazione sulla durata del debito. Con riferimento a tali debiti si precisa che gli interessi maturati sono calcolati sulla base di tassi di interesse in linea con quelli di mercato.” (Bilancio 2016, pag. 81-82).

Come visibile anche in questo caso, così come per i crediti, il criterio del costo ammortizzato data la scadenza per quasi tutti i debiti inferiore ai 12 mesi è da ritenersi non applicato nell’ottica di una mancanza di rilevanza. L’unico caso

51

nel quale tale criterio potrebbe trovare attuazione potrebbe essere riferito alla voce “Debiti verso banche” che presenta una parte scadente oltre l’esercizio ed è riferibile ad un finanziamento ottenuto dalla società con un primario istituto di credito selezionato mediante apposita procedura di gara. “Tale finanziamento è destinato a fornire alla società le risorse necessarie a gestire la differente tempistica di regolazione dei flussi finanziari derivanti dal market coupling con le frontiere francese, austriaca e slovena” (Bilancio 2016, pag. 98). Tuttavia non sono forniti calcoli al riguardo e così è da ritenere che anche in questo caso si rientri in una delle eccezioni presentate così come per i margini di garanzia versati ai fini della gestione del coupling sulle sole frontiere francese e austriaca (che rientrano sempre in tale voce e costituiscono uno dei casi di eccezione all’applicazione del criterio del costo ammortizzato).

Esselunga S.p.A.

Come si evince dal paragrafo della Nota Integrativa riguardante i Criteri di Valutazione adottati per la redazione del Bilancio relativo all’esercizio 2016 “i crediti e i debiti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo” (Bilancio 2016, pag. 43). Quindi, sia i crediti che i debiti sono stati rilevati in Bilancio tenendo conto del criterio del costo ammortizzato.

Il tutto in osservanza del nuovo enunciato dell’art. 2426 c.c. (che prevede tale criterio per crediti e debiti) e in base a quanto richiesto dall’art. 2427, comma 1, c.c. che richiede da parte della società l’indicazione in Nota Integrativa di quelli che sono stati i criteri di valutazione adottati.

Dai “Commenti alle principali voci dello Stato Patrimoniale” (Bilancio 2016, pag. 48 e seguenti) per quanto

riguarda i crediti

immobilizzati (figura 5) si evidenziano crediti che per quanto riguarda quelli “verso imprese

52

controllate” subiscono una variazione in aumento tra il saldo dello scorso esercizio e l’ultimo. Tuttavia, per tali crediti, riferiti all’acquisizione della titolarità dei crediti correlati all’utilizzo della carta pagamento Fidality Oro, non viene fornita alcuna specifica riguardo la durata e pare non trattarsi di crediti fruttiferi per i quali sia previsto anche un tasso di interesse. Per questi motivi il criterio del costo ammortizzato e l’eventuale attualizzazione potrebbero non essere applicati anche se la durata eccedesse i 12 mesi.

Analizzando i crediti verso altri invece si fa riferimento a caparre e depositi cauzionali, come specificato espressamente dal commento alla tabella (“la voce crediti verso altri, include i crediti per caparre e depositi cauzionali” (Bilancio 2016, pag. 55)) ed anche in questo caso il criterio pare non essere quindi attuato.

Per quanto riguarda, invece,

i crediti

dell’attivo circolante

(figura 6) non viene espressa alcuna data di scadenza (entro oppure oltre i 12 mesi) però data la composizione (analizzabile tramite i commenti alla tabella) è ipotizzabile come questi facciano quasi tutti riferimento a crediti a breve scadenza (ovvero entro i 12 mesi) o commerciali. Tra queste voci di credito quelle che sono incrementate nel corso dell’esercizio sono quelle relative a Crediti verso imprese controllate e controllanti.

La prima voce fa riferimento esclusivamente a crediti commerciali, i quali si presumono infruttiferi oltre che a scadenza entro l’esercizio e per questi motivi con una buona probabilità che il criterio del costo ammortizzato non sia applicato. I crediti verso imprese controllanti invece fanno riferimento a tributi.

53

Passando all’analisi dei debiti, anche in questo caso, non viene fornito un prospetto con la suddivisione dei suddetti in base alla scadenza ma semplicemente suddividendo le voci ed evidenziando quelli che sono i saldi al termine dell’esercizio, confrontabili con quelli dell’esercizio precedente (figura 7). Nell’analisi della suddetta tabella, poi, vengono fornite alcune informazioni circa la composizione delle varie voci tuttavia in nessun caso può essere ritrovato tale nuovo criterio del costo ammortizzato. Tra questi, quelli “verso imprese controllate”, si riferiscono interamente a debiti regolati a condizioni economiche in linea con quelle applicate sui mercati di riferimento e con scadenza inferiore ai 12 mesi. La voce "debiti verso fornitori” invece accoglie debiti a breve scadenza (non superiore a 12 mesi) e riferiti ad un contratto di locazione (per il quale si prevede una parte di debiti esigibile oltre l’esercizio ma riferito ad un contratto stipulato negli esercizi precedenti). Sebbene nella definizione iniziale non si forniscano eccezioni all’applicazione del criterio del costo ammortizzato questo, dato il fatto che non è menzionato in riferimento a nessun debito, può essere stato considerato ma non applicato dato che questi casi rientrano tutti in possibili eccezioni all’applicazione del suddetto criterio.

Lidl Italia S.R.L.

Come si evince dal paragrafo della Nota Integrativa riguardante i Criteri di Valutazione adottati per la redazione del Bilancio relativo all’esercizio 2016 “i crediti sono valutati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale, adeguato al valore di presumibile realizzo ed utilizzando il criterio dell’interesse effetivo” (Bilancio 2016, pag. 4) e “i debiti sono valutati al criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale ed utilizzando il criterio dell’interesse effettivo” (Bilancio 2016, pag. 5).

54

Quindi, sia per i crediti sia che per i debiti viene prevista una valutazione tenendo di conto del nuovo criterio del costo ammortizzato.

Per quanto riguarda i crediti viene precisato, però, che quelli sorti anteriormente la data di inizio dell’esercizio 2016 che, in questo caso, non coincide con l’anno solare, siano iscritti per il loro presumibile valore di realizzo, così come consentito dal D.Lgs. 139/2015. In considerazione del principio della rilevanza sono poi esclusi dalla valutazione al costo ammortizzato tutti quei crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi e quelli con una scadenza superiore aventi costi di transazione e/o commissioni di scarso rilievo. Anche in quest’ultimo caso si farà riferimento al presumibile valore di realizzo come metodo di valutazione.

Per quanto riguarda i debiti il discorso è analogo al precedente, ovvero il criterio del costo ammortizzato è il metodo di valutazione generale, tuttavia esistono delle eccezioni relative a quei debiti sorti anteriormente la data di inizio dell’esercizio 2016, che in questo caso fa riferimento al 1/03/2016, quelli con scadenza inferiore ai 12 mesi e quelli i cui costi di transazione e/o commissioni sono di scarso rilievo. In tutti questi è previsto l’applicazione del valore nominale come metodo in sostituzione del costo ammortizzato.

Passando all’analisi delle poste dell’Attivo e del Passivo per evidenziare ulteriori informazioni circa la composizione dei crediti e dei debiti, oltre che dell’eventuale applicazione del costo ammortizzato, è possibile evidenziare, partendo dall’attivo immobilizzato e quindi dai crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie che l’importo iscritto in Bilancio deriva da depositi cauzionali. Tra questi risulta essere presente una parte scadente oltre l’esercizio ma tale nuovo criterio risulta non applicato in ogni caso dato che comunque si tratta di cauzioni che non comporteranno una differenza tra valore iniziale e valore a scadenza, anche se tali somme verranno trattenute per un periodo più lungo di 12 mesi.

Passando all’analisi dell’attivo circolante, e quindi dei crediti ivi iscritti, il saldo è suddivisibile in varie voci. I “crediti verso clienti” risultano essere diminuiti rispetto lo scorso esercizio e vengono presentati al netto dell’apposito fondo svalutazione. Non vengono indicate scadenze oltre l’esercizio e data la natura delle operazioni che

55

solitamente movimentano tale voce è da ritenere che si tratti di crediti di natura commerciale e probabilmente con scadenza entro l’esercizio.

Tra i crediti verso altri ci sono vari soggetti ai quali far riferimento e come è visibile gran parte di essi hanno una scadenza entro l’esercizio che esclude l’applicazione del nuovo criterio, discorso differente, invece, per quelle cifre che hanno una scadenza che va oltre i 12 mesi. Tali cifre si riferiscono ai crediti verso fornitori ed altri crediti e visto i conti ai quali si riferiscono è da ritenersi valido quanto detto per i crediti verso clienti.

Figura 8 - Crediti verso altri Lidl Italia SRL

Infine, per quanto riguarda i crediti verso società controllate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti, data la natura dei crediti di tipo commerciale o le scadenze entro l’esercizio, tale nuovo criterio risulta non essere mai stato applicato.

Passando all’analisi del Passivo e quindi dei debiti è utile analizzare voce per voce la composizione del saldo dei suddetti iscritto in Bilancio.

I “debiti verso banche” presentano un incremento rispetto lo scorso esercizio e tale aumento è riferito in parte alla sottoscrizione di nuovi contratti di finanziamento per 270.000 €, la parte scadente oltre l’esercizio di tali nuovi finanziamenti “è stata valutata, come previsto dai principi contabili, al costo ammortizzato” (Bilancio 2016, pag. 15). In questo caso, dunque, per espressa ammissione risulta essere applicato il

56

nuovo criterio che però non viene presentato circa quelli sono stati i calcoli effettuati, anche in relazione ad una sua probabile attualizzazione.

I “debiti verso fornitori” presentano un incremento rispetto allo scorso esercizio e come per i debiti verso banche viene presentato che per la parte scadente oltre l’esercizio la valutazione sia stata fatta secondo il criterio del costo ammortizzato. In questo caso si fa riferimento alla costituzione di un “diritto di superficie della durata di 30 anni” (Bilancio 2016, pag. 16).

I debiti verso società controllate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti fanno riferimento a valori con scadenza entro l’esercizio o dalla natura commerciali e per questi motivi non viene applicato il nuovo criterio.

I “debiti verso altri” non subiscono incrementi ma bensì solo decrementi rispetto allo scorso esercizio e in virtù del fatto che non vengono valutati al costo ammortizzato tutti quei debiti già in essere alla data di inizio esercizio tale nuovo criterio non trova alcuna applicazione in questa parte.

In base a quanto previsto dalla legge e quanto previsto altresì dagli OIC 15 e 19 risultano essere rispettate tutte le direttive, in quanto è stato indicato quello che è il criterio di valutazione adottato (art. 2427 c.c.) che è anche quello previsto in base alle recenti riforme, ovvero il costo ammortizzato. Nei casi in cui questo non è stato applicato, che risultano coerenti con quanto dettato da Codice Civile e Principi Contabili, sono state presentate le motivazioni e il criterio adottato in sua sostituzione come disciplinato dall’art. 2423, comma 4, c.c.

Per quanto riguarda la sua applicazione, mentre per i crediti questo metodo è stato preso in considerazione ma mai applicato, per i debiti, risulta essere stato utilizzato in più di un caso anche se i calcoli effettuati non sono stati presentati.

Nuovo Pignone International S.R.L.

Come si evince dal paragrafo della Nota Integrativa riguardante i Criteri di

Documenti correlati