• Non ci sono risultati.

La figura del dirigente nel Sistema di Sicurezza sul Lavoro

PARTE I: I SOGGETTI GARANTI A TITOLO ORIGINARIO

L’INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA GIURIDICA DEL DIRIGENTE NEL TESTO UNICO DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. La figura del dirigente nel Sistema di Sicurezza sul Lavoro

Persona che “attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. In tal modo l’articolo 2, comma 1, lettera d) del Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro, introdotto con il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, definisce il dirigente, evidenziando di conseguenza come tale figura possa essere considerata la prima fonte di collaborazione del datore di lavoro194.

Il dirigente che organizza l’attività lavorativa, e adotta le direttive di politica aziendale ordinate dal datore di lavoro195, deve essere in possesso di un elevato grado di professionalità che gli consente autonomia nella condivisione di funzioni e responsabilità datoriali, ma non gli dà la possibilità di sostituirsi al datore di lavoro.

I suoi adempimenti sono definiti nell’articolo 18 del Testo Unico e sono distinti da quelli del preposto sia nella normativa che nella prospettiva sanzionatoria, la quale, inoltre, già negli anni 50196, dedicava articoli diversi alle

194 A. PORPORA, Il preposto, il datore di lavoro ed i dirigenti nella sicurezza sul lavoro, op. cit., p. 40

195 Cass. Pen, Sez. IV, 05 giugno 2008, n. 22615, in Mass. Giur. Lav. Repertorio 2008, p. 96; F.

STOLFA, Le definizioni, in L. ZOPPOLI, P. PASCUCCI, G. NATULLO (a cura di), Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Commentario al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Milano, Ipsoa, 2008, p. 77

196 G.C. COSTAGLIOLA, A. CULOTTA, M. DI LECCE, Le norme di prevenzione per la sicurezza sul lavoro, 3° ed., Milano, Pirola, 1990, p. 71

79

contravvenzioni per datori e dirigenti da una parte e alle contravvenzioni per i preposti dall’altra; tutto ciò confermato nella disciplina attuale, dove l’articolo 55 del Decreto Legislativo del 2008 è dedicato alle sanzioni per datore di lavoro e dirigenti e l’articolo 56 del Testo Unico è dedicato alle sanzioni per il preposto197.

Si rimarca in tal modo il carattere organizzativo del compito dirigenziale, omogeneo a quello datoriale, rispetto al compito preminentemente esecutivo del preposto198.

Il dirigente, di conseguenza non è tenuto ad un controllo quotidiano sull’andamento delle lavorazioni, come invece spetta al preposto, il quale ha l’obbligo di sorvegliare sul campo che siano rispettate le norme antinfortunistiche, ma deve assicurare una sorveglianza di tipo generale199, organizzativo, predisponendo tutti gli strumenti necessari alla prevenzione e alla protezione: deve, appunto, effettuare una supervisione200.

La figura dirigenziale si differenzia, poi, da quella del datore di lavoro perché, pur dotato di poteri decisionali e di spesa201 non li può esercitare in piena autonomia e quindi non può essere considerato responsabile dell’organizzazione lavorativa, ossia delle “strategie gestionali dell’impresa”202.

197 L. FANTINI, Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: orientamenti giurisprudenziali, in Diritto delle Relazioni Industriali, 2004, 1, p. 138, nota 3; M. LEPORE, G. PROIA, Sicurezza e salute dei lavoratori (voce), in Enciclopedia Giuridica Treccani, XXVIII, Roma, 2006 – POSTILLA DI AGGIORNAMENTO

198 S. BERTOCCI, Gli adempimenti del datore di lavoro e del dirigente, in F. CARINCI, E.

GRAGNOLI (a cura di), Codice commentato della sicurezza sul lavoro, Torino, UTET, 2010, pp. 251

199 G. LAGEARD, M. GEBBIA, I soggetti penalmente responsabili in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, Il Sole 24 ore, Collana Ambiente & Sicurezza, 2008, p. 105.

200 L. FANTINI, Tutela della salute e della sicurezza , cit., pp. 139 – 140; R. GUARINIELLO, Rassegna della Cassazione, Dir. Prat. Lav., 2006, n. 13, pp. 747 – 748. In giurisprudenza, Cass.

Pen., Sez. III, 15 aprile 2005, n. 14017, in Mass. Giur. Lav., 2006, p. 198.

201 G. LAGEARD, M. GEBBIA, I soggetti responsabili, op. cit., p. 104; A. D’AVIRRO, P.

LUCIBELLO, I soggetti responsabili della sicurezza sul lavoro nell'impresa. Datori di lavoro, dirigenti, committenti, responsabili dei lavori e coordinatori, Giuffré, 2010, p. 47

202 A. D’AVIRRO, P. LUCIBELLO, op. cit., p. 47

80

In definitiva, lo schema delle competenze preventive in una azienda risulta essere risulta essere questo: il datore elabora gli indirizzi, il dirigente, dotato di poteri gerarchici sui lavoratori, li attua, il preposto vigila sull’esecuzione203 Così si spiega perché il dirigente sia escluso da alcuni obblighi indelegabili del datore di lavoro. Anzi, a prima lettura, al dirigente sembrerebbero non applicabili anche gli obblighi previsti dall’articolo 18, comma 2 del Testo Unico, nel quale è nominato il solo datore di lavoro. A ben analizzare, invece, nell’apparato sanzionatorio la violazione di questa norma è punita amministrativamente sia per il datore di lavoro che per il dirigente (articolo 55, comma 5, lettera g), da cui si desume che gli obblighi imposti incombono su entrambi. Invece per la violazione dell’art. 17 è punito esplicitamente solo il datore di lavoro204.

Sostanzialmente, però, si può dire, nonostante qualche differenza, che l’obbligo della salvaguardia della sicurezza appartenga a tutte e due le figure205.

Se, tuttavia, questo in teoria è vero, nella pratica l’ampiezza del ruolo dirigenziale dovrà essere valutata tramite il criterio delle “competenze e attribuzioni” (articolo 18, comma 1, del Testo Unico). Infatti le competenze discendono dalla qualifica rivestita, le attribuzioni sono poteri aggiuntivi concessi al datore di lavoro206.

Inoltre la sua funzione dirigenziale andrà misurata “in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli” (articolo 2, comma 1, lett. c).

203 S. TORRIELLO, Il datore di lavoro, il dirigente, il preposto: la “triade soggettiva per la prevenzione”, in Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali, 2009, 3, I, p. 838; P. MASCIOCCHI, Il sistema di prevenzione dei reati e degli infortuni in tema di sicurezza sul lavoro, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2009, p. 177

204 Cfr. art. 55, commi 1, 2, 3, 4: si tratta, in sostanza di propri obblighi esclusivi, nota 82, così M. D’APOTE, A. OLEOTTI, Manuale della Sicurezza sul lavoro, Napoli, Simone, 2009, p. 110.

205 C. BERNASCONI, Gli altri garanti della sicurezza sul lavoro, in F. GIUNTA, D.

MICHELETTI (a cura di), Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, Giuffrè, 2010, p. 66; L. FANTINI, Tutela della salute e della sicurezza, op. cit., pp. 138 – 139)

206 F. STOLFA, Le definizioni, cit., 225.

81

Di conseguenza dai dirigenti definiti dal Testo Unico vanno esclusi quei soggetti apicali che non esercitino funzioni attinenti alla salute e sicurezza, ad esempio dirigenti del settore amministrativo o commerciale207

Può capitare, inoltre, che in aziende di modeste dimensioni quadri o anche impiegati di concetto, spesso dei tecnici, assumano il ruolo dirigenziale ai fini della prevenzione, avendo ricevuto “ampi poteri decisionali nell’ambito degli indirizzi generali fissati dal datore di lavoro”208; ne consegue che la figura del dirigente oltre la qualifica formale andrà quindi verificata nella pratica, potendo essere considerato tale anche un lavoratore autonomo o addirittura un soggetto estraneo all’organigramma aziendale se, in base a precisi indici, si dimostri che questi svolga concretamente funzioni dirigenziali209.

Ciò sarà possibile quando siano riscontrabili comportamenti ricorrenti, costanti e specifici dai quali desumersi l’effettivo esercizio di funzioni dirigenziali210. E’ quindi chiaro che, come in area datoriale, esiste un distacco tra una definizione di dirigente a fini lavoristici ed una a fini prevenzionali: quest’ultima è pertanto una definizione strettamente collegata all’assetto dell’organizzazione d’azienda211.

Come altre volte, quindi, anche in questo caso viene richiesta una accurata analisi sulla specifica organizzazione aziendale, indagine che è basata sul principio che l’effettività supera l’inquadramento formale, per cui è il concreto

207 G. LAGEARD, M. GEBBIA, I soggetti responsabili, op. cit., p. 105; A. D’AVIRRO, op. cit., 48; L. GALANTINO, Il Testo Unico novellato in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro: note introduttive, in L. GALANTINO (a cura di), Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Torino, UTET, 2009, p. 20

208 F. STOLFA, Le definizioni, cit., p. 78

209 P. CAMPANELLA, La riforma del sistema prevenzionistico: le definizioni (art. 2, D.lgs. 9.4.2008, n.

81, in F. CARINCI, E. GRAGNOLI (a cura di),Codice commentato della sicurezza sul lavoro, Torino, UTET, 2010, pp.94- 95; C. BERNASCONI, Gli altri garanti della sicurezza sul lavoro, cit., p. 67; G. LAGEART, M. GEBBIA, I soggetti, cit., p. 104. In giurisp. Cass. Pen., Sez. IV, 26 giugno 2000, n. 7386, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2003, 4, p. 77. Sul punto, anche A.

GAITO, M. RONCO (a cura di), Leggi penali complementari commentate, Torino, UTET, 2009, p.

3182

210 A. PADULA, Tutela civile e penale della sicurezza sul lavoro, 4° ed., Padova, CEDAM, 2010, p. 43.

211 M. ZALIN, Datore, dirigente e preposto: dal TU le nuove definizioni per la qualifica formale, in A&S, 2008, 12, pp. 13 -14

82

esercizio di poteri e attribuzioni che rende un soggetto responsabile non la sola attribuzione della qualifica212

Del resto ciò viene confermato dall’ indirizzo della Corte di Cassazione (Cass.

Pen., Sez. IV, 6 febbraio 2004, n. 4981) che stabilisce che chi è investito, sotto qualsiasi forma e con qualunque qualifica, dei poteri di direzione e di organizzazione di un settore aziendale è tenuto, nell’ambito delle sue attribuzioni, ad adottare le iniziative necessarie a garantire la sicurezza213.

Una parte della dottrina, infatti, ritiene, in contrasto apparente con il principio di effettività di cui all’art. 299 T.U. che il dirigente necessiterebbe di una investitura formale sulla base dell’art. 2 nella parte in cui si parla di “natura dell’incarico conferitogli”214 .

Questo chiarimento è molto importante specialmente per le grandi imprese attuali, nelle quali si assiste al moltiplicarsi di figure dirigenziali anche a diverso livello, per cui l’accertamento dell’effettivo e concreto modello endoaziendale di ripartizione delle competenze è decisivo per l’attribuzione dello status dirigenziale ai fini della sicurezza215.

Così, si potrà avere un dirigente responsabile per la manutenzione, un altro per l’adozione dei dispositivi di protezione, un altro ancora per l’organizzazione e la ripartizione del lavoro, i quali potrebbero anche essere gerarchizzati, fermo

212 P. CAMPANELLA, La riforma del sistema prevenzionistico: le definizioni, cit., p. 95; L.

GALANTINO, Il testo unico novellato, cit., p. 20, F. BASENGHI, La ripartizione intersoggettiva del debito di sicurezza, in GALANTINO LUISA (a cura di), Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Torino, UTET, 2009, p. 92, M. R. GENTILE, I dirigenti e i preposti, in M.

TIRABOSCHI, L. FANTINI (a cura di), Il Testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (D.Lgs. n. 106/2009), Milano, Giuffrè, 2009, p. 326

213 In Dir. Prat. lav., 2004, 1919. Quindi, dirigenti e preposti, qualora abbiano poteri decisionali e di spesa, dovranno altresì provvedere alla messa in sicurezza degli ambienti e degli impianti, mentre ove non ne siano dotati, saranno tenuto a segnalare al datore di lavoro l'esigenza di provvedere

214 A. GIULIANI, Dirigenti, preposti e delega di funzioni, in G. SANTORO PASSARELLI (a cura di), La nuova sicurezza in azienda. Commentario al Titolo I del D. Lgs. n. 81/2008, Milano, IPSOA-INDICITALIA, 2008, pp. 116-117

215 M.R. GENTILE, I dirigenti, op. cit., p. 326

83

restando che nel dirigente di grado inferiore permanga una parte del potere decisionale216.

Si può tuttavia notare come tale approccio potrebbe ridimensionarsi in quanto, secondo l’attuale normativa, il datore di lavoro deve formare i dirigenti e fornire loro indicazioni adeguate all’interno del DUVR. Peraltro, come ovvio, il documento di valutazione dei rischi riporta un organigramma che non costituisce nuove ed autonome posizioni di garanzia, ma le individua all’interno dell’organigramma aziendale.

Da tutto ciò, appare confermato che il dirigente condivide in modo solidale con il datore di lavoro “la responsabilità sia per l’eventuale inadempimento degli obblighi posti, che per l’inadeguatezza in chiave prevenzionistica delle norme di sicurezza predisposte217.

In pratica, il dirigente deve cooperare con il datore per garantire il rispetto della disciplina della sicurezza, essendovi una “condivisione” degli oneri 218.

Del resto, la stessa congiunzione “e” nella elencazione degli obblighi datoriali e dirigenziali (articolo 18, comma 1) indica una garanzia solidale, tranne in occasione in cui venga dimostrato che la violazione di un obbligo sia stata decisa dal solo dirigente, senza alcuna partecipazione del datore di lavoro che, peraltro, abbia svolto una idonea vigilanza219.

Ancora di più nella c.d. “Sentenza Galeazzi”220, troviamo che i dirigenti, se dotati di poteri decisionali o di spesa, devono, nei limiti delle loro funzioni, provvedere alla messa in sicurezza degli ambienti di lavoro e degli impianti; in caso contrario, devono “segnalare al datore di lavoro l’esigenza di provvedere”

216 F. BASENGHI, La ripartizione intersoggettiva degli obblighi di sicurezza, cit. 92 - 93; G.

LAGEARD, M. GEBBIA, I soggetti responsabili, cit., 105; Cass. 25 febbraio 1994, n. 1899, in Dir.

Prat. Lav., 1994, 1610

217 S. BERTOCCO, Gli adempimenti, cit., 251.

218 A. PADULA, Tutela civile, cit., p. 41; S. TORRIELLO, Il datore di lavoro, cit., p. 837

219 F. STOLFA, cit., p. 223.

220 Cass. Pen., Sez. IV, 6 febbraio 2004, n. 4981, cit.

84

adottando in ogni caso tutte quelle cautele, anche parziali, che rientrano nella loro disponibilità221.

Aggiungiamo poi che, sebbene il dirigente per definizione deve seguire le direttive datoriali, la giurisprudenza ritiene che questo non debba avvenire quando le disposizioni impartite siano in contrasto con la disciplina preventiva, in modo che l’esecuzione non può essere invocata come causa di giustificazione222.

Tale condivisione viene naturalmente ridimensionata nel caso in cui il dirigente assommi in sé le proprie competenze (iure proprio) e quelle trasferite dal datore di lavoro attraverso una delega funzionale che rafforzi la condizione del dirigente quale alter ego del datore di lavoro, ipotesi frequente ma pur sempre eventuale223.

2. Il ruolo chiave del dirigente all’interno della disciplina