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Il ruolo chiave del dirigente all’interno della disciplina prevenzionistica

PARTE I: I SOGGETTI GARANTI A TITOLO ORIGINARIO

L’INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA GIURIDICA DEL DIRIGENTE NEL TESTO UNICO DI SICUREZZA SUL LAVORO

2. Il ruolo chiave del dirigente all’interno della disciplina prevenzionistica

221 Sul punto, in dottrina, si v. F. STOLFA, Il ruolo del datore di lavoro e dei dirigenti, in L.

ZOPPOLI, P. PASCUCCI, G. NATULLO (a cura di), Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Commentario al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Milano, Ipsoa, 2008, p. 224; G. LAGEARD, M. GEBBIA , I soggetti responsabili, op. cit., p. 106

222 G. LAGEARD, M. GEBBIA, I soggetti responsabili, op. cit., p. 106

223 L. FANTINI, Tutela della salute, cit., p. 139; F. BACCHINI, Misure di tutela ed obblighi, in Igiene e Sicurezza del Lavoro (ISL), 2008, 5, p. 259; G. LAGEARD, M. GEBBIA., I soggetti responsabili, op. cit., p. 106

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Titolare di posizioni di garanzia individuato dapprima dall’art. 4 del D.P.R.

547/1955, con scelta poi confermata dall’art. 1 del D.lgs. 626/1994, si può affermare senza ombra di dubbio che il dirigente rivesta, tradizionalmente, un ruolo cardine all’interno della disciplina prevenzionistica speciale. Peraltro, nella vigenza della disciplina del 1994, l’individuazione e la definizione delle responsabilità di tale figura era avvenuta su parametri di carattere giurisprudenziale e dottrinale224. In particolare, l’individuazione delle figure dirigenziali era stata empirica, basata su criteri fattuali, talvolta su parametri equitativi225.

La scelta del legislatore degli anni 90, in ogni caso, di definire il solo datore di lavoro e non i dirigenti (o i preposti) aveva anche una propria logica, ossia quella di evitare di “cristallizzare” la definizione del dirigente in una formula che, a fronte della varietà di figure – giuridiche e non – presenti nell’ambito di organizzazioni complesse, poteva non rivelarsi pienamente applicabile226. Peraltro, era stato osservato che il D. Lgs. n. 626/1994, facendo riferimento in maniera indistinta alla tre figure del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, rischiava di creare confusione sulle funzioni e sulle conseguenti responsabilità degli stessi227.

Il Testo Unico, invece, fornisce delle precise definizioni dei soggetti in questione 228.

Una parte della dottrina, in forma critica, ha evidenziato come la definizione di dirigente sia stata eccessivamente mutuata dall’ordinamento giuslavoristico, in

224 Sui criteri di individuazione dei soggetti indicati nel D.lgs. n. 626 del 1994, F. STOLFA, Obblighi e responsabili, op. cit., pp. 187-193.

225 F. STOLFA, Le definizioni, op. cit., p. 77.

226 G.C. COSTAGLIOLA,A.CULOTTA,M. DI LECCE, Le norme di prevenzione per la sicurezza sul lavoro, 3° ed., Milano, Pirola, 1990, pp. 67-77.

227 Si v. P. ALBI,Adempimento dell’obbligodi sicurezza e tutela della persona, op. cit., pp. 182-183.

228 In particolare sulle definizioni di dirigenti e preposti si v. F. STOLFA, Le definizioni, op. cit., pp. 77-80; P. CAMPANELLA, La riforma del sistema prevenzionistico: le definizioni, op. cit., pp. 93-95.

Sulle definizioni e sui compiti si v. C. BERNASCONI, Gli altri garanti della sicurezza sul lavoro, op.

cit.,pp. 61-71; A. GIULIANI, Dirigenti, preposti, op. cit., pp. 115-123; M. LAI, Diritto della salute, op. cit., pp. 75-78;A.PORPORA, Il preposto, il datore di lavoro, ed i dirigenti nella sicurezza sul lavoro:

Compiti, responsabilità, deleghe secondo il D.lgs. 81/08 aggiornato dal D.lgs. 106/2009, 2° ed., Roma, EPC, 2009, pp. 40-43

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tal modo probabilmente sottovalutando le peculiarità ed il ruolo che dirigenti assumono nella materia della sicurezza229. E’, a mio avviso, un errore valutativo notevole. Anzi, come già evidenziato, la nozione di dirigente ai fini prevenzionistici è cosa assai distante dalla definizione data sulla scorta dell’art.

2095 c.c.

Anzi, le nuove definizioni fornite dal legislatore recepiscono in maniera sostanziale le definizioni date dalla interpretazione anteriore alla entrata in vigore del T.U230.

I dirigenti (e, come vedremo, i preposti), invero, hanno un ruolo essenziale nel sistema di prevenzione. Proprio per questa ragione ad essi è richiesta una particolare competenza in materia, adeguata e rispondente alle funzioni concretamente assegnate.

Compito specifico del datore di lavoro, quindi, sarà quello di assegnare le attribuzioni a questi soggetti in virtù delle loro specifiche competenze e della preparazione adeguata all’assolvimento dei compiti loro spettanti secondo la relativa disciplina legislativa.

Invero, in caso di eventuali danni cagionati a lavoratori o terzi, il datore stesso incorrerà in un’ipotesi di culpa in eligendo per il comportamento di chi si riveli ex post inidoneo alla funzione assegnata231.

A ciò si ricollega l’obbligo datoriale di garantire ad entrambi i soggetti un’adeguata e specifica formazione, nonché aggiornamento periodico in materia prevenzionale, attraverso appositi corsi (artt. 15, co 1, lett. o) e 37, co. 7 e 7-bis, TUSL)232 In questo modo, si comprende come uno degli aspetti

229 Cfr. M.R. GENTILE,I dirigenti, op. cit., pp. 329-330.

230 P. ALBI,Adempimento dell’obbligodi sicurezza e tutela della persona, op. cit., p. 183. Così anche, L.

GALANTINO, Il Testo Unico novellato in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro: note introduttive, in L.GALANTINO (a cura di), Il Testo Unico, op. cit., p. 19.

231 Così è stato affermato, tra le altre, da Cass. pen., sez. IV, 6 luglio 1995, n. 7569, in Diritto e Pratica del Lavoro, 1995, 35, p. 2120; in dottrina si v. M. GALLO, Sicurezza del lavoro: il nuovo ruolo gestionale del preposto, in Guida al Lavoro, 2010, 17, p. 26; G. LAGEARD, M.GEBBIA, I soggetti penalmente responsabili in materia di sicurezza e igiene sul lavoro:aggiornato al D.lgs. 81/2008, Milano, Il sole 24 ore , 2008, p. 106 e 110.

232 Come vedremo, infra, cap. IV, corsi che il preposto ha lo specifico obbligo di frequentare ai sensi dell’art. 19, lett. g). L. GALANTINO, Il Testo Unico novellato…, op. cit., p. 20; F. BACCHINI, Misure di tutela e obblighi, in F. BACCHINI (a cura di), Speciale Testo…, op. cit., p. 259.

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principali della normativa del Testo Unico sia l’elemento formativo come strumento di prevenzione e di tutela233.

La ratio della disciplina legislativa tutt’oggi vigente, in adesione anche con l’orientamento giurisprudenziale dominante234, dimostra che il dirigente necessiti di una attività formativa diversa da quella prevista per la generalità dei lavoratori235. D’altro canto, i compiti affidati a questa figura, come a quella del preposto, sono molto più articolati rispetto a quanto scaturente dalla normativa del 1994236.

Anche se la linea di distinzione fra le attribuzioni del datore di lavoro e del dirigente è netta. Nonostante ciò, può essere, in pratica difficile distinguere il datore dal dirigente all’interno di una organizzazione complessa, dotata di diversi centri di imputazione della responsabilità.

Per risolvere il dilemma occorre aver riguardo al concreto modello di ripartizione dei compiti nella singola realtà aziendale.237 Come sostenuto da autorevole dottrina, proprio dal fatto che la distinzione non sia di carattere formale, ma sostanziale, discende che le due posizioni siano assimilate, essendo oggetto di una unica previsione normativa, “nel segno della effettività. Né è casuale che entrambi siano accumunati quanto al regime sanzionatorio”. 238

In ogni caso, la distinzione fra le due figure è netta: il datore di lavoro è tale solo quando sia dotato di tutti i poteri, in maniera piena ed autonoma, di gestione e di organizzazione 239.

233 P. GENITO,Il ruolo dei preposti, in L. ZOPPOLI,P.PASCUCCI,G.NATULLO (a cura di),Le nuove regole..., 2008, op. cit., p. 247.

234 Si v. Cass. civ., sez. lav., 15 dicembre 2008, n. 29323, Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali, 2009, 1, II, pp. 42-44, secondo la quale il preposto deve essere competente in materia di sicurezza e possedere la qualificazione tecnica necessaria per lo svolgimento del suo incarico.

235 Sul punto, con riferimento al preposto, ma ciò vale anche per il dirigente, si v. S.

BERTOCCO, Il ruolo del preposto(art. 19, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81), in F. CARINCI,E.GRAGNOLI (a cura di), Codice commentato, op. cit., p. 257; G. LAGEARD,M.GEBBIA, I soggetti responsabili, op.

cit., pp. 108-109.

236 M. GALLO, Sicurezza del lavoro, op. cit., p. 26.

237 Cfr. F. BASENGHI, La ripartizione intersoggettiva degli obblighi di sicurezza, op. cit., pp. 91.

238 F. BASENGHI, La ripartizione intersoggettiva degli obblighi di sicurezza, op. cit., pp. 92.

239 F. BASENGHI, La ripartizione intersoggettiva degli obblighi di sicurezza, op. cit., p. 93.

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Una parte della dottrina ha sostenuto che, nel caso di dirigente dotato di funzioni datoriali, sulla base del principio di effettività questi risponda in concorso con il datore stesso per le eventuali inadempienze.

Ciò accadrebbe proprio in virtù dell’ampiezza e l’importanza dei poteri di un soggetto che rappresenta comunque l’alter ego del datore240.

Mi sento di poter considerare tale tesi, alla luce del dettato dell’art. 299 del Testo Unico, pienamente rispondente alla ratio della normativa.

Il garante in questo caso, oltre al datore di lavoro, in ottemperanza del criterio

“misto” di attribuzione della colpa di organizzazione, formalmente e sostanzialmente individuato dall’art. 299 e dall’effettività dei poteri svolti, sarà indubbiamente il dirigente241.

Nei casi in cui, invece, chi non abbia tutti i poteri necessari all’adozione delle misure di sicurezza assumerà il ruolo di dirigente, sarà obbligato solo nei limiti dei compiti e delle attribuzioni esercitate.

Si è affermato, inoltre, che il dirigente nominato responsabile di un’unità produttiva assumerebbe la qualifica di datore di lavoro in quanto delegato nell’ambito dell’organizzazione aziendale, parlandosi appunto di “datore di lavoro delegato” 242.

Ma è un errore interpretativo notevole, effettuato da molti, come quello di chi ritiene che il datore manterrebbe in questo caso un compito di vigilanza243. Ciò in quanto, come evidenziato in precedenza e come si ribadirà in seguito, la definizione di dirigente è quella di un garante a titolo originario, ai sensi dell’art.

2 e 299 T.U., mentre il delegato è un soggetto che opera a titolo derivativo. In sostanza, delle due l’una: o un soggetto è garante, per gli effetti dell’art. 40 cpv.

c.p., a titolo originario, o lo è a titolo derivativo e la “nomina” di un

240 A. PADULA, Tutela civile e penale, op. cit., p. 43.

241 Contra, chi, come A. PORPORA, Il preposto, op. cit., p. 34, sostiene, in maniera confusa, dimenticando il principio di effettività, che il dirigente, salvo delega, non potrebbe ricoprire ruoli datoriali.

242 R. BRUNELLI, La delega, op. cit., p. 234.

243 T. VITARELLI, Delega di funzioni, op. cit., pp. 192-197

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determinato soggetto a ricoprire un ruolo aziendale prescinde dalla delega di funzioni.

In questo caso il dirigente, sebbene mantenga l’inquadramento nella qualifica dirigenziale, diviene all’interno dell’unità produttiva il primo soggetto garante della sicurezza.

Un dubbio potrebbe attenere al documento di valutazione dei rischi. Se il dirigente è datore di lavoro allora dovrebbe poter elaborare un documento relativo alla singola unità produttiva che dirige. In presenza di più unità produttive tanti debbono essere i documenti adottati.

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CAPITOLO IV

IL RUOLO FONDAMENTALE DEL PREPOSTO NELA