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La formazione obbligatoria e integrativa del Preposto

PARTE I: I SOGGETTI GARANTI A TITOLO ORIGINARIO

IL RUOLO FONDAMENTALE DEL PREPOSTO NELA DISCIPLINA DI PREVENZIONE

4. La formazione obbligatoria e integrativa del Preposto

Una disposizione essenziale, per comprendere le attribuzioni e i doveri del Preposto, è quella dell’art. 15 del Testo Unico, che prevede il diritto di questo soggetto di ricevere una informazione ed una formazione adeguate a rivestire un ruolo di primo piano nella sicurezza dell’azienda. La formazione del Preposto deve riguardare essenzialmente le cognizioni sui soggetti coinvolti nell’adeguamento alla sicurezza del lavoro, la valutazione dei fattori di rischio e la definizione delle misure di prevenzione e protezione.

Più in particolare, l’art. 37, comma 7 del D.lgs. n. 81 del 2008 prevede lo svolgimento da parte di Preposti e Dirigenti di specifici percorsi formativi, interni e/o esterni all’azienda.

Questa disposizione normativa costituisce una novità rispetto a quanto statuito dal D.lgs. n. 626 del 1994 che non prevedeva, invero, itinerari di formazione differenziati a seconda del ruolo ricoperto, nonché rispetto al primo impianto del Testo Unico del 2008. Infatti, la norma è stata aggiunta dal Decreto correttivo, ossia dal D.lgs. n. 106 del 2009.

Pertanto, ai sensi di tale disposizione, Preposti e Dirigenti dovranno ricevere, da parte del datore di lavoro, adeguata e specifica formazione e aggiornamenti periodici, che dovranno comprendere i seguenti argomenti:

a) Principali soggetti coinvolti nel sistema di sicurezza delineato dal T.U.

del 2008 e relativi obblighi;

b) Definizione ed individuazione dei fattori di rischio;

c) Valutazione dei rischi;

d) Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

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Va comunque precisato che, ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.lgs. n. 81 del 2008, i contenuti minimi e le modalità di svolgimento dei percorsi formativi sono stati demandati alla stipula di specifiche intese in sede di Conferenza permanente Stato – Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. Questi accordi sono stati raggiunti in data 21 dicembre 2011, e sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012, Serie Generale.

Per ciò che concerne la formazione dei prestatori, questa sarà suddivisa in due parti, una generale e l’altra specifica.

La prima, avente la durata di 4 ore, ha ad oggetto i concetti di

• Rischio

• Danno

• Prevenzione

• Protezione

• Organizzazione della prevenzione aziendale

• Diritti e doveri dei vari soggetti aziendali

• Organi di vigilanza, controllo ed assistenza

La parte specifica, invece, si articola in quattro, otto o dodici ore, a seconda della tipologia di rischi ai quali risulterebbe esposto, nelle varie lavorazioni, il prestatore di lavoro e dovrebbe avere i seguenti contenuti:

• Rischi infortuni;

• Procedure di sicurezza con riferimento ai profili di rischio specifico:

1. Meccanici generali;

2. Elettrici generali;

3. Macchine;

122 4. Attrezzature;

5. Cadute dall’alto;

6. Rischi da esplosione;

7. Rischi chimici;

8. Nebbie, oli, fumi, vapori, polveri;

9. Etichettatura;

10. Rischi cancerogeni;

11. Rischi biologici;

12. Rischi fisici;

13. Rumore;

14. Vibrazione;

15. Radiazioni;

16. Microclima ed illuminazione;

17. Videoterminali;

18. DPI Organizzazione del lavoro;

19. Ambienti di lavoro;

20. Rischi da stress lavoro correlato;

21. Movimentazione manuale carichi;

22. Movimentazione merci, mezzi di trasporto o apparecchi di sollevamento;

• Segnaletica;

• Emergenze;

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• Procedure incendi o evacuazione;

• Procedure di pronto soccorso;

• Incidenti ed infortuni mancati;

• Altri rischi.

Il Preposto, oltre alla formazione prevista in favore di tutti i prestatori, è destinatario di ulteriori percorsi formativi specifici, non superiori a 8 ore totali, che riguarderanno una serie di contenuti quali

1. I principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale, con definizione di compiti, obblighi e responsabilità;

2. Le relazioni fra i vari soggetti all’interno e all’esterno del sistema di prevenzione;

3. La definizione e la individuazione dei fattori di rischio;

4. Gli incidenti e gli infortuni;

5. Le tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, compresi i neoassunti, i somministrati e gli stranieri;

6. La valutazione dei rischi in azienda, con riferimento, soprattutto, al contesto in cui deve operare il Preposto;

7. L’individuazione delle misure tecniche, organizzative, procedurali di prevenzione e protezione;

8. Le modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza delle disposizioni di legge e aziendali in materia antinfortunistica da parte dei lavoratori e di utilizzo dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a loro disposizione.

Si deve tener conto del fatto che la mancata partecipazione alla formazione è sanzionata dalla contravvenzione di cui all’art. 56 del T.U. del 2008, con arresto

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fino ad un mese e multa fra i 200 e gli 800 euro. Al termine della formazione e previa frequentazione dei corsi per un numero di ore pari almeno al 90 % di quelle previste, si dovrebbe tenere un colloquio orale o un test scritto per verificare la comprensione delle materie trattate.

Sono previsti percorsi formativi specifici anche per i dirigenti, di durata minima di 16 ore, che si compongono di quattro moduli:

1. Modulo giuridico – normativo, avente ad oggetto il sistema legislativo in materia di sicurezza; gli organi di vigilanza e le procedure ispettive, i soggetti del sistema di prevenzione aziendale; la responsabilità penale e civile e le tutele assicurative; la responsabilità degli enti, prescritta dal D.lgs. n. 231 del 2001; i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti dell’edilizia.

2. Modulo inerente alla gestione ed organizzazione della sicurezza, che comprende i modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro, disciplinati dall’art. 30 del Testo Unico; la gestione della documentazione tecnico – amministrativa; gli obblighi connessi al contratto di appalto, d’opera e di somministrazione; l’organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e la gestione delle emergenze; le modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza e di adempimento degli obblighi previsti dall’art. 18, comma 3 bis, D.lgs. n. 81 del 2008; il ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.

3. Modulo relativo alla individuazione e alla valutazione dei rischi, inclusi quelli da stress lavoro correlato, da differenze di genere, età, provenienza e tipologia contrattuale, nonché quelli derivanti dai dispositivi di protezione individuale e quelli interferenziali. Il modulo prevede anche una specifica formazione in ordine alla sorveglianza sanitaria e ai criteri e strumenti per l’individuazione e valutazione dei rischi.

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4. Modulo concernente la comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori, volto a valorizzare l’importanza strategica dell’informazione e della formazione aziendale, oltre che la consapevolezza del ruolo dei lavoratori stessi. Tale modulo comprende tecniche di comunicazione, anche di gruppo, e gestione dei conflitti, oltre che le informazioni concernenti il ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Per favorire i datori di lavoro delle piccole imprese, con il D.lgs. n. 106 del 2009, il Legislatore ha peraltro introdotto il comma 7 bis nello stesso articolo 37. Con questa norma, è prevista la possibilità di effettuare i percorsi formativi anche presso gli organismi paritetici o le scuole edili o presso le associazioni sindacali, tanto dei datori quanto dei prestatori di lavoro. Proprio per questa ragione, è possibile formare le figure professionali in questione in maniera autonoma; si può ricorrere, in alternativa, ai soggetti individuati. Una parte della formazione comunque deve essere svolta in azienda. Rimane ferma la responsabilità eventuale del datore di lavoro per ciò che concerne l’adeguatezza e la specificità dell’iter di formazione312.

L’obbligo di garantire la specificità del percorso formativo determina, quindi, che il dovere formativo del Preposto debba assicurare anche la conoscenza della natura e degli effetti dei rischi e attuare le procedure e le misure di prevenzione e protezione nella propria azienda con riferimento al cantiere, all’ufficio o al reparto specifico, insomma dell’unità produttiva che deve supervisionare. Il soggetto in esame non è tenuto, quindi, a conoscere

312 G. TADDIA, L’inquadramento del preposto, cit., 45. L’autore sottolinea come un piccolo problema pratico sia quello del momento di svolgimento del percorso formativo, ossia se esso debba avvenire nel corso dell’orario di lavoro o se possa essere richiesto che il Preposto svolga i corsi fuori da questo orario, con relativa retribuzione. Se è chiaro che il percorso di formazione vada svolto a spese del datore, è altrettanto preferibile che i corsi debbano essere organizzati e svolti nel corso dell’orario normale di lavoro. Nelle produzioni a ciclo continuo, peraltro, può avvenire che non vi siano risorse umane idonee ad assicurare la completa copertura dei turni, in maniera tale da consentire la presenza contemporanea di un Preposto in fase formativa ed un Preposto in turno. In più, non in tutti i contratti collettivi è prevista una quota di straordinario obbligatorio. In tali casi, può essere richiesta la presenza del soggetto in fase di formazione anche al di fuori del proprio turno lavorativo, garantendo peraltro al lavoratore la maggiorazione della retribuzione, corrispondente allo straordinario.

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unicamente le regole antinfortunistiche generalmente note per il settore di appartenenza313.

La semplice formazione generalista va dunque al di là delle previsioni stabilite dall’art. 37, comma 7, del T.U., e determina, in caso di mancanza di una formazione specifica, l’insorgere, nei confronti del datore o del dirigente dotato di specifica delega alla preparazione dei Preposti o dei lavoratori, una responsabilità penale contravvenzionale, prevista dall’art. 55, comma 5 del D.lgs. n. 81 del 2008, che comporta l’arresto da 2 a 4 mesi o una ammenda da 1.200 a 5.200 euro314.

In capo al Preposto, ciò comporta invece il mancato possesso delle competenze professionali richieste dagli artt. 2 e 19, con un aggravio della imputabilità del datore per culpa in eligendo, soprattutto nel caso di infortunio sul lavoro, da cui consegua un omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime.

Questo aggravamento della responsabilità implica anche dei riflessi di carattere amministrativo per la società o l’ente, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001.

Quindi la formazione specifica ed adeguata rispetto alla realtà di riferimento consente al Preposto di maturare competenze professionali, in modo tale da consentire l’esercizio delle funzioni di gestione, stabilite dalla norma e di applicare i modelli organizzativi e gestionali, idonei ad esonerare l’impresa dalla responsabilità amministrativa prescritta dal d.lgs. n. 231 del 2001 e dagli artt. 3 e 30 del Testo Unico del 2008.

313 Sul punto, si ricorda, ad es. Corte d’App. di Brescia, 21 ottobre 2004, n. 369, in Riv. Amb.

Lav., n. 10, 14 con nota di A. GUARDAVILLA, con la quale si è statuito che l’identificazione del Preposto nell’organizzazione aziendale si riferisce anche alla formazione ricevuta in azienda, alla qualifica professionale e alla formazione professionale, oltre che al ruolo svolto dal soggetto nell’impresa.

314 Da ultimo, sull’inidoneità del Preposto, Cass. Pen., Sez. IV, 4 gennaio 2011, n. 116, in R.

GUARINIELLO, Il Testo Unico, 2012, op. cit., 165, che sottolinea come “l’inidoneità del preposto consente di escludere che possa farsi riferimento al principio di affidamento e impone dunque di ritenere che gli obblighi di garanzia incombenti sul datore di lavoro fossero rimasti immutati e che la loro violazione vada a lui addebitata.” Poi, è estremamente interessante la ricostruzione recentissima operata dalla Suprema Corte, con Cass. Pen., Sez. IV, 7 dicembre 2010, n. 43394. con la quale si precisa che un soggetto, in assenza di delega specifica alla sicurezza, non possa essere identificato come Preposto alla sicurezza.

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Infine, merita particolare attenzione il percorso di formazione integrativa relativo alla designazione dei Preposti incaricati della sorveglianza nei lavori in quota, così come disciplinati dal Titolo IV, Capo II del Testo Unico del 2008315.

L’art. 136 del d.lgs. n. 81 del 2008 prevede infatti che il montaggio, la trasformazione e lo smontaggio dei ponteggi fissi avvenga ad opera di lavoratori adeguatamente formati con la supervisione diretta del Preposto.

Il percorso formativo in esame, le cui modalità sono prescritte dall’Allegato 21 del Decreto, è strutturato in 3 moduli: giuridico – normativo, della durata di 4 ore; tecnico, in uno spazio temporale comprensivo di almeno 10 ore; prova di verifica intermedia; modulo pratico, da svolgersi nell’arco di 14 ore; prova di verifica finale316.

315 Va rilevato come, sul punto, il contenuto degli accordi formativi, nonché le modalità di svolgimento contenute nell’atto relativo alla Conferenza Stato – Regioni del 26 gennaio 2006, sia stato recepito nell’Allegato 21 del Testo Unico. Va segnalata Cass. Pen., Sez. IV, 9 febbraio 2010, n. 5075 in Ambiente & Sicurezza, 13, 2010, p. 61, con nota di C MORETTI, Condanna per il responsabile se il CSE non è convocato, che estende l’ambito di applicabilità della direttiva cantieri anche nel caso di montaggio di opere fisse, di tipo metallico, purché lavori edili e di ingegneria civile.

316 L’Allegato specifica anche la metodologia didattica che deve essere seguita in questo iter di formazione, che si concentra sulla necessità di garantire un equilibrio fra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, lavori di gruppo, con supporto di materiale multimediale, nel rispetto del monte ore complessivo e di quello di ciascuno dei singoli moduli. Devono poi essere favorite metodologie di apprendimento basate sul problem solving applicate a casi specifici ed a simulazioni, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione dei sistemi di prevenzione. Sono previste, infine,dimostrazioni e prove pratiche sulla gestione e direzione del lavoro in cantiere.

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