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PARTE I: I SOGGETTI GARANTI A TITOLO ORIGINARIO

6. Le peculiari ipotesi di somministrazione e distacco

Ipotesi speciali per quanto riguarda il datore di lavoro privato sono contenute nell’art. 3 del Testo Unico del 2008159. In particolare si fa qui riferimento al contratto di somministrazione del lavoro e al contratto di distacco.

Il contratto di somministrazione, regolato dal D.lgs. 276/2003, disciplina l’invio professionale di manodopera160.

Esso può stipularsi a termine o a tempo indeterminato, quest’ultimo prima abrogato dalla L. n. 247/2007, poi reintrodotto dalla finanziaria del 2010.

Può essere concluso da qualsiasi soggetto (utilizzatore) che si rivolga ad un’agenzia di somministrazione autorizzata ( somministratore), in possesso dei requisiti richiesti dall’art 5 del D.lgs. 276/2003. Il formale datore di lavoro è il somministratore, ma gli assunti per la durata della somministrazione svolgono la loro attività nell’organizzazione lavorativa, nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore (art 20 D.lgs.

276/2003)161.

L’art 29 del D.lgs. 276/2003 definisce altresì le differenze tra somministrazione ed appalto; si avrà appalto quando siano presenti due

159 L. FANTINI, A GIULIANI, Salute e sicurezza sul lavoro, in G. AMOROSO, V. DI CERBO, A. MARESCA, Diritto del Lavoro I La Costituzione, il Codice civile e le leggi speciali, 3° ed Milano Giuffrè 2009 pp. 2081-2085; M. T. CARINCI, C. CESTER, Somministrazione, comando, appalto, trasferimento d’azienda Titoli III, IV artt. 20-32 in F. CARINCI ( coordinato da) Commentario al D.lgs. 10/9/2003 n.276, II, Milano IPSOA 2004.

160 In giurisprudenza si v. di recente Trib. Pisa Sez. Lav. 10/7/2009 n.268; Trib. Pisa Sez. Lav.

20/7/2009 n.339 con nota di P. ALBI, Divieto di interposizione e responsabilità da contatto sociale, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2010, II, pagg.3-22.

161 Come noto, la somministrazione è caratterizzata “ da un rapporto triangolare fondato su due contratti”, uno di natura commerciale (agenzia somministratrice-utilizzatore), l’altro di lavoro subordinato tra l’agenzia e il prestatore d’opera, in G. SANTORO - PASSARELLI, Diritto dei lavori, Torino, 2009, pag 278.

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fattori: l’organizzazione dei mezzi necessari al lavoro e l’assunzione di rischio da parte dell’appaltatore, effettivo titolare anche del potere direttivo;

si avrà somministrazione quando sarà l’utilizzatore ad avere quest’ultimo potere.

E’ stato, però, sottolineato da più autori che l’uso della somministrazione, così come dell’appalto, molto diffuso attualmente, sembra aver portato ad un aumento statistico degli infortuni, dovuto “alla confusione nell’individuazione del soggetto cui imputare le specifiche articolazioni dell’obbligo di sicurezza”162.

E’ in ogni caso evidente che il titolare formale del rapporto di lavoro, non avendo il potere di predisporre misure di sicurezza in un ambiente lavorativo di cui non dispone, non può essere considerato responsabile, per cui, secondo il principio dell’effettività, toccherà all’utilizzatore provvedere alla tutela in quanto titolare effettivo del potere organizzativo163.

Occorre, poi, richiamare l’attenzione sul fatto che questa disciplina è stata determinata dalla direttiva 383/1991 CEE, la quale, prima che il contratto di lavoro interinale entrasse nel nostro ordinamento, già addossava i principali obblighi al soggetto utilizzatore164.

La materia, del resto, è regolata dallo stesso D.lgs. 276/2003 che prevede una divisione di obblighi. Difatti, l’art 23, comma 5 prescrive che l’agenzia informi “i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive” e li formi “all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale vengono assunti”165.

162 C. BIZZARRO, Somministrazione irregolare e somministrazione fraudolenta, in M. TIRABOSCHI, (a cura di), Le esternalizzazioni dopo la riforma Biagi. Somministrazione di lavoro, appalto, distacco e trasferimento di azienda, Giuffrè, Milano, 2006, pag 311; anche S. BERTOCCO, La somministrazione di lavoro, in C. CESTER (a cura di), Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento, tt. 1-2, 2° ed., in F. CARINCI (diretto da), Diritto del lavoro. Commentario, II, Torino, UTET, 2007p. 1383 mette in evidenza l’aumento statistico degli infortuni.

163 G. SANTORO – PASSARELLI, Diritto dei Lavori, op. cit., pagg.279 e ss.

164 C. BIZZARRO, La somministrazione, op. cit., pag 311-312

165 S. BERTOCCO, La tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, op cit ,pag.997

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Tale obbligo può essere svolto dall’utilizzatore, purché all’interno del contratto con il lavoratore vi sia una specifica clausola in tal senso.

Più complesso è il caso in cui le mansioni “richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici”. In primo luogo il concetto di sorveglianza medica speciale non è mai stato del tutto chiarito; qualcuno addirittura sarebbe favorevole alla reintroduzione dell’art. 1, comma 4, lettera f della L 196/1997 che vietava l’accesso alla fornitura di lavoro in caso di lavorazioni che richiedessero “sorveglianza medica speciale” e per lavori particolarmente pericolosi166.

Tuttavia, in tal caso, si è orientati a considerare utilizzatore colui che ha l’obbligo di formare i lavoratori. Dovendo egli, inoltre, osservare “tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti” diviene automaticamente responsabile per la violazione dei doveri di sicurezza stabiliti dalla legge e dai Contratti Collettivi.

Il contratto di somministrazione prevede anche espressamente l’indicazione di eventuali rischi per la sicurezza nonché le misure di prevenzione necessarie (art. 21, co.1, lett. d), anzi la mancanza di tale requisito conduce ad una sanzione amministrativa sia per somministratore che per utilizzatore (art. 18, comma 3, D. Lgs. 276/2003) e perfino ad un procedimento di annullamento per somministrazione irregolare in virtù del quale il lavoratore potrebbe rivendicare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’utilizzatore con decorrenza dall’inizio della somministrazione (art. 27, comma 1)167.

Il somministratore dovrà necessariamente utilizzare la forma scritta per le informazioni che saranno consegnate al momento della stipulazione del contratto di lavoro o dell’invio presso il richiedente (art. 21, comma 3);

166 P. CAMPANELLA, La riforma del sistema prevenzionistico: le definizioni, op. cit., pag 126

167 M. LAI, Flessibilità e sicurezza sul lavoro, Torino, Giappichelli, 2006, pagg. 173-174.

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inoltre l’agenzia dovrà obbligatoriamente acquisire la documentazione atta a dimostrare che l’utilizzatore sia in regola con gli obblighi preventivi; in caso di violazione questa verrà sanzionata in modo simile all’utilizzatore ed anche in questa ipotesi è previsto l’annullamento del contratto per somministrazione irregolare (ex art 27, comma 1)168. Infine è da evidenziare che si vieta l’iscrizione all’albo ministeriale per quelle agenzie somministratrici i cui responsabili abbiano subito condanne penali “per delitti e contravvenzioni previste dalle leggi dirette alla prevenzione di infortuni” (art. 5, n.1, lett. d)169.

Riguardo alla somministrazione il TUSL stabilisce che “tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore” (art. 3, comma 5); inoltre precisa che formazione e addestramento devono avvenire in occasione

“dell’inizio dell’utilizzazione” (art. 37, comma 4, lett. a) Si tratta di chiarimenti importanti, ma che potevano essere fonte per una disciplina più centrata sulla sicurezza, che tenesse in maggior conto le caratteristiche particolari di questi lavori detti proprio per questo “ atipici”, in sintonia con i criteri dell’art. 2087 c.c.170 anche se il correttivo ha aggiunto agli oggetti di valutazione dei rischi quelli” connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione lavorativa”171 (art. 28, comma 1) Da quanto detto finora, risulta evidente come l’obbligo di sicurezza pesi, in conseguenza del principio di effettività, quasi tutto sull’utilizzatore, il quale ha la direzione della prestazione, controlla l’ambiente di lavoro, possiede i poteri occorrenti per adottare le misure di sicurezza172. Anche l’obbligo di

168 C. BIZZARRO, La somministrazione, op. cit., pag. 320

169 S. BERTOCCO, La tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, op. cit., pag. 995. L’A. rileva come difficilmente il Ministero possa svolgere i necessari accertamenti sulle condanne penali riportate nell’arco dei 60 giorni ad esso assegnati

170 P. CAMPANELLA, La riforma del sistema prevenzionistico: l’ambito applicativo, op. cit., pag. 125;

A. M. ANTONUCCI, N. GUARNIER, Il campo di applicazione, op. cit., pagg. 25-26,

171 M. LAI, Flessibilità, op. cit., pp.169-176

172 G. NICOSIA, Art. 23: Tutela del prestatore di lavoro, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà, in R. DE LUCA TAMAJO, G. SANTORO PASSARELLI (a cura di), Il nuovo mercato del lavoro, p. 372; M. LAI, Flessibilità, op.cit., pag. 176

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informare, formare ed addestrare il lavoratore, che spetterebbe al somministratore, può essere trasferito tramite apposito negozio all’utilizzatore il quale può così diventare l’unico soggetto passivo. Va evidenziato inoltre che il TUSL precisa come gli obblighi prima citati vadano adempiuti all’inizio della utilizzazione, mentre è chiaro che l’agenzia può intervenire solo in un periodo antecedente a quest’ultima. Risulta, quindi, una palese incoerenza nell’attuale ripartizione degli obblighi, anche se alcuni autori ritengono che il TUSL imponga un assolvimento antecedente all’utilizzazione173.

Inoltre bisogna ricordare che le indicazioni comunitarie (91/383/CEE) attribuiscono esclusivamente all’utilizzatore la formazione e l’informazione, compito che da questi potrà essere assolto con maggiore efficacia rispetto all’agenzia: al contrario si critica la possibilità data all’agenzia di trasferire negozialmente la totalità degli oneri informativi.174

La normativa sulla sicurezza, che individua tre livelli di informazione, (l’impresa in generale, i rischi specifici, le prevenzioni adottate) stabilisce, inoltre, come già detto, l’addestramento e la formazione del lavoratore;

tuttavia, nel caso della somministrazione, tale normativa viene indebolita in quanto all’agenzia viene attribuita esclusivamente l’informazione di livello generale su un modello “astratto” di impresa. Ne deriva che il D. Lgs.

276/2003 andrebbe contro un principio generale secondo cui la disciplina prevenzionistica, di origine comunitaria, non può essere modificata in peius da altra legislazione speciale175. Alcuni, poi, ritengono che l’attività formativa ed informativa delle agenzie non possa obiettivamente andare

173 A. M. ANTONUCCI, N. GUARNIER, Il campo di applicazione oggettivo e soggettivo, in G.

SANTORO PASSARELLI (a cura di), La nuova sicurezza in azienda. Commentario al Titolo I del D.

Lgs. n. 81/2008, Milano, IPSOA-INDICITALIA, 2008, pag 25; Contra C. BIZZARRO, La somministrazione, op. cit., pag. 318

174 S. BERTOCCO, La tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, op. cit. pag. 998; M. LAI, La sicurezza del lavoro nella nuova…, op. cit., pag. 370; C. BIZZARRO, La somministrazione, op. cit., pag. 318 – 319.

175 S. BERTOCCO, La tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, op.cit., p. 998; M. LAI, Flessibilità e sicurezza, op. cit., pag. 169

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più in là degli aspetti generali, per i rischi specifici, quindi, un simile obbligo dovrebbe necessariamente ricadere sull’utilizzatore .In pratica occorre riconoscere che è spesso molto difficile fare distinzionre tra obblighi generali e specifici.176

Il TUSL muta in parte il D.lgs. 276/2003, ampliando la definizione di lavoratore ai fini della sicurezza, rispetto al ’94, fa decadere la necessità di norme riguardanti “una relazione di sicurezza” tra somministrati e utilizzatore. Ne deriva che la normativa del 2008 fa presumere che in ambito prevenzionale, l’utilizzatore possa essere considerato il datore di lavoro dei somministrati177.

A questo punto occorre, però, una precisazione. Considerato che tutto ruota intorno agli obblighi di informazione e di formazione, se questi fossero gli stessi per l’agenzia e l’utilizzatore, sarebbe inutile ogni clausola negoziale di trasferimento dell’onere, poichè l’utilizzatore ne sarebbe già gravato.

Dall’art. 23, comma 5, del D.lgs. 276/2003 sappiamo che questi deve osservare per i somministrati gli stessi obblighi di sicurezza previsti per i propri dipendenti178.

Ne discende che tutti gli obblighi formativi, informativi e di addestramento, proprio in quanto specifici, connessi all’attività di lavoro in concreto svolta, incombono sull’utilizzatore, tutto ciò secondo la ratio delle

176 M. LAI, Flessibilità e sicurezza, op. cit., pag. 175.

177 P. PASCUCCI, Il campodi applicazione soggettivo e il computo dei lavoratori, in L. ZOPPOLI, P.

PASCUCCI, G. NATULLO (a cura di), Le nuove regole op. cit., p. 98, il quale sostiene che

“datore di lavoro ex art 2094 “ sarà sempre l’agenzia, mentre “datore di lavoro ex D.Lgs. 81/2008”

sarà l’utilizzatore. Analogamente, P. CAMPANELLA, La riforma del sistema prevenzionistico:

l’ambito applicativo, op. cit., p. 126. Sul fatto che l’utilizzatore possa essere considerato datore di lavoro, concordano anche A.M. ANTONUCCI, N. GUARNIER, Il campo di applicazione…, op.

cit., pag. 23.

178 M. LAI, Flessibilità e sicurezza, op. cit., pag. 175; Cass. pen., Sez IV, 25 luglio 2010, n. 25553 in Ambiente e sicurezza sul lavoro, 2010, 12, pag. 101.

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norme, il principio di effettività ed in relazione ad una più puntuale tutela dei somministrati.

Il somministratore avrà solo un obbligo aggiuntivo, non riscontrabile nel TUSL: formazione ed informazione di livello generale sulle attività produttive. Sarà una azione integrativa, ma non sostitutiva e potrà, inoltre, essere trasferita per via contrattuale.179

Molti ritengono che le agenzie, data la loro importanza nell’odierno mondo del mercato del lavoro , avrebbero dovuto essere caricate di compiti più complessi, valorizzando in tal modo la loro posizione e, nello stesso tempo, evitando che tutto fosse posto a carico dell’utilizzatore180.

Equiparando i somministrati ai lavoratori dipendenti dall’utilizzatore, non è possibile considerare in modo corretto i particolari problemi del contratto di somministrazione. Ad esempio l’agenzia potrebbe essere utilmente coinvolta nella verifica delle condizioni e delle capacità dei lavoratori in relazione alle mansioni richieste, prima dell’invio presso gli utilizzatori (art 18, comma 1, lett. c) TUSL).181 Del resto alcuni Autori sostengono che tale funzione, come anche la sorveglianza sanitaria, compete all’agenzia, in quanto farebbe parte del dovere di informazione sul contratto di somministrazione. Si è quindi proposto di considerare due datori di lavoro, ambedue tenuti a quelle verifiche preliminari: l’agenzia prima dell’invio, l’utilizzatore dopo l’invio.182

179 S. BERTOCCO, La tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, op. cit., pag. 998.

180 C. BIZZARRO, La somministrazione, op. cit., pag. 313 e 320. L’A. vorrebbe “la compartecipazione dei due datori di lavoro che potenzierebbe la tutela del lavoratore”;A. M.

ANTONUCCI e N. GUARNIER, Il campo di applicazione, op. cit., pag. 26, in armonia con la direttiva europea addosserebbero tutti gli obblighi all’utilizzatore, prevedendo poi ulteriori compiti aggiuntivi per il somministratore

181 M. LAI, Flessibilità e sicurezza, op. cit. pag. 176-177 segnala come l’invio di un lavoratore non idoneo alle mansioni potrebbe considerarsi come inadempimento del contratto di somministrazione.

182 C. BIZZARRO, La somministrazione, op. cit., pag. 321 - 322; S. BERTOCCO, La tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, op. cit. pag. 997. Sul punto la dottrina è divisa: alcuni pensano che la sorveglianza sanitaria spetti sempre all’utilizzatore, altri che l’agenzia sia coinvolta. Sul

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Differente è il caso della disciplina dell’appalto (ex art 26 TUSL) nella quale si può parlare di una ripartizione cooperativa tra committente ed appaltatore, in quanto quest’ultimo continua ad esercitare i suoi poteri nell’organizzazione del lavoro, pur se non ha il controllo dell’ambiente lavorativo183.

La giustificazione teorica della responsabilità civile dell’utilizzatore in caso di violazione dell’art 2087 c.c. si articola secondo diverse teorie: alcuni ritengono che vi sia una responsabilità originaria di fonte legale184; altri propongono una soluzione introducendo la figura del contratto con effetti protettivi a favore di terzi: il committente all’atto stesso della stipula del contratto assume in virtù della legge su di sé l’obbligo di tutelare la sicurezza dei lavoratori185.

Infine, considerando utilizzatore e somministratore ambedue datori di lavoro, si può dare adito ad azioni risarcitorie da parte dei lavoratori anche verso l’agenzia186.

6.1 (Segue) Il distacco dei lavoratori.

punto, L. FANTINI, A. GIULIANI, Salute e sicurezza, op. cit., pag. 2083 - 2084. Dobbiamo però ricordare che sia il CCNL dei somministrati (art. 21, comma 6), sia la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 7 del 22/02/2005 hanno chiarito come tale sorveglianza sia appannaggio esclusivo dell’utilizzatore.

183 S. CAROTTI, M. RODRIGUEZ MONTALVO, M. BUONTEMPI, Appalto e rapporti di lavoro: tipologie contrattuali, obblighi e responsabilità dei committenti, Milano, IPSOA, 2008, Supplemento a Diritto & Pratica del Lavoro, 2008, 43, pag 13 -14.

184 G. NICOSIA, Sub art 23, op. cit., pag. 372; M. LAI, Flessibilità…, op. cit. pag. 176.

185 A. TENCATI, Gli infortuni, in CENDON P. (a cura di), I diritti della persona: tutela civile, penale, amministrativa, IV, Torino, UTET, 2005, pagg. 825 – 826.

186 P. ICHINO, Somministrazione del Lavoro, appalto, in L. MONTUSCHI, Il nuovo mercato del lavoro: d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Bologna, Zanichelli, 2004, pag. 295; G. NICOSIA, sub art 23, op. cit., pag. 373.

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L’art. 30 del D. Lgs. 276/2003 recita che il distacco di manodopera “si configura quando un datore di lavoro (distaccante), per sodisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”.

Inizialmente la legislazione ha disciplinato tale materia solo in ambito pubblico; l’istituto, invece, nel settore privato, introdotto prima in via giurisprudenziale, è stato regolamentato a livello legislativo per la prima volta con l’art. 30 del D. Lgs. 276/2003 che si applica solo al settore privato (art. 1, D. Lgs. 276/2003). Tra i due settori esistono tuttora differenti discipline187.

Per il distaccante ed il distaccatario l’unico requisito è la datorialità. Così come nella somministrazione si può parlare di un contratto trilaterale in cui la titolarità del rapporto di lavoro rimane in capo al distaccante, anche se il lavoratore si trova a disposizione del distaccatario, soggetto al suo potere di conformazione e inserito nel più vasto potere direttivo188.

Da ciò si deduce che anche in questo caso esiste una dicotomia tra titolare del rapporto di lavoro e chi esercita i poteri di direzione ed organizzazione del lavoro. Appurato che sussistono alcuni elementi simili tra somministrazione e distacco, possiamo legittimamente ritenere che sia

187 G. PROIA, Il distacco, in G. SANTORO – PASSARELLI (a cura di), Diritto e Processo e della previdenza sociale: Il lavoro privato e pubblico, 5° ed., Milano, IPSOA, 2009, pagg. 1343 -1346; G.

AMOROSO, Il distacco, in G. AMOROSO, V. DI CERBO, A. MARESCA, Diritto del Lavoro:

La Costituzione, il Codice Civile e le leggi speciali, I, 3° ed., Milano, Giuffrè, pagg. 1571-1579; F.

ALVARO, sub art. 30 - Distacco, in R. DE LUCA TAMAJO, G. SANTORO PASSARELLI (a cura di) Il nuovo mercato del lavoro. Commentario al D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 (Riforma Biagi), CEDAM, Padova, 2007, pagg. 446 - 458.

188 M. P. MONACO, Il distacco, in F. CARINCI (coordinatore), Commentario al D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276, Vol. II, Ipsoa pag. 212; G. AMOROSO, Il distacco, op. cit., pag. 1573; F.

ROTONDI (a cura di), Codice commentato, op. cit., pag. 960; A. M. ANTONUCCI e N.

GUARNIER, Il campo di applicazione oggettivo e soggettivo, in G. SANTORO PASSARELLI (a cura di), La nuova sicurezza in azienda. Commentario al Titolo I del D. Lgs. n. 81/2008, Milano, IPSOA-INDICITALIA, 2008, p. 28.

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lecito applicare, seguendo il principio dell’effettività, anche al distaccatario, come all’utilizzatore, l’obbligo di sicurezza.

Del resto anche in passato la giurisprudenza aveva inteso, pur se in modo non del tutto esplicito, che destinatario dell’obbligo di sicurezza fosse, ex art. 2087 c.c., il distaccatario, titolare di fatto del potere direttivo. A questo si aggiunga anche la circolare del Ministero del Lavoro del 21/4/1994, n.

58 che precisava come tale obbligo incombesse interamente su di lui, nello stesso modo in cui accadeva per i suoi dipendenti189.

Al distaccante, invece, si attribuiva una responsabilità per culpa in eligendo nel caso in cui un lavoratore fosse stato distaccato presso un’ impresa non rispondente agli obblighi di prevenzione e sicurezza190.

La lacuna sull’argomento, lasciata insoluta dal D. Lgs. 276/2003, è oggi colmata dall’art 3, comma 6 TUSL per il quale “nell’ipotesi del distacco….tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”;

analogamente si prevedeva nel caso della somministrazione con alcune differenze. La prima riguarda le informazioni che per il distaccante gravano solo per i rischi generici, ciò porta a desumere che esse per i rischi specifici debbano essere trasmesse dal distaccatario, in forza dell’accollo residuale di tutti gli obblighi. Se nella somministrazione questo convincimento si raggiungeva tramite via interpretativa, nel caso del distacco la norma è stabilita dalla legge.

Ove, però, l’infortunio di un lavoratore dipendente dal distaccatario sia conseguenza di un fatto illecito commesso da un lavoratore distaccato, la

189 Pretura Milano 26/11/96 in Orientamenti di Giurisprudenza del Lavoro, 1997, p. 234; M. P.

MONACO, Il distacco, op. cit., pag. 220; A. MURATORIO, Il distacco in ambito privato nella recente legificazione degli orientamenti giurisprudenziali, in Argomenti di Diritto del Lavoro( ADL), 2009 I, II, pag. 267-268

190 Prefettura Brescia 12//5/98 in Rivista Critica di Diritto del Lavoro, 1998, pagg. 696 e ss.

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responsabilità resterà a carico del distaccante, in quanto titolare del rapporto con il dipendente autore del comportamento illecito, secondo la disposizione dell’art 2049 del codice civile che prevede una responsabilità oggettiva del formale datore di lavoro che non cessa solo perché il lavoratore svolge temporaneamente le proprie mansioni nell’ambitodell’organizzazione del distaccatario191.

Diverso dal distacco è il caso in cui un lavoratore, pur eseguendo una prestazione in favore del distaccatario, non è a sua disposizione, ma continua ad essere soggetto al potere direttivo del distaccante (distacco improprio). In tal caso gli obblighi di sicurezza naturalmente ricadranno sul distaccante in quanto datore di lavoro con pieni poteri direttivi. Tutto ciò solo nel settore privato192.

Per quanto riguarda, invece, il settore pubblico, l’art. 3, comma 6 del TUSL prescrive che tutti gli obblighi non siano ripartiti, ma vengano addossati sulla “amministrazione, organo o autorità ospitante”.

In tali contratti, le scelte aziendali poste in essere dal datore di lavoro tendono ad introdurre temporaneamente un lavoratore in un contesto aziendale che egli non conosce a fondo, per il semplice fatto che egli si trova ad operare in un ambiente di lavoro che non è il suo normale

In tali contratti, le scelte aziendali poste in essere dal datore di lavoro tendono ad introdurre temporaneamente un lavoratore in un contesto aziendale che egli non conosce a fondo, per il semplice fatto che egli si trova ad operare in un ambiente di lavoro che non è il suo normale