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L E FIGURE PROFESSIONALI MEDICHE DEL S ERVIZIO S ANITARIO

C APITOLO 4 I L QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

4.2 L E FIGURE PROFESSIONALI MEDICHE DEL S ERVIZIO S ANITARIO

PENITENZIARIO

L’organizzazione sanitaria per l’erogazione delle prestazioni a favore del cittadino e stata disegnata dalla Legge 833/78 che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale, al fine di dare effettiva esecuzione al diritto alla salute e di garantire che lo stesso sia assicurato secondo standards uniformi per tutto il territorio nazionale. Si afferma espressamente nell’art. 1 di tale legge: “Il Servizio Sanitario Nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti dei servizi”.

Quest’ultima finalità è tecnicamente perseguita mediante l’adozione di un Piano Sanitario Nazionale, che fissa i livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere garantite a tutti i cittadini. La Legge 833/78 ha conferito organicità al precedente quadro normativo della sanità italiana la quale versava in uno stato disarticolato e frammentario, caratterizzato da una miriade di organismi, enti previdenziali e di tipo mutualistico che si differenziavano per la qualità degli utenti e delle prestazioni erogate, e da una disparità qualitativa e quantitativa di strutture distribuite nel territorio in modo iniquo, abolendo il sistema mutualistico e trasferendo le competenze all’ASL. Allorché entrò in vigore tale legge, ci si chiese se il Servizio Sanitario Nazionale dovesse farsi carico anche dell’assistenza sanitaria delle persone private della libertà personale o se nei confronti di tali persone dovesse continuare ad operare l’art. 11 dell’ordinamento penitenziario, norma che aveva già istituito presso ogni istituto penitenziario un proprio servizio medico e farmaceutico. Prevalse la tesi dell’autonomia del Servizio sanitario penitenziario, che consentiva di salvaguardare le peculiari caratteristiche della medicina penitenziaria, volta anche a contribuire all’opera di

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trattamento in collaborazione con le altre autorità e figure professionali a ciò preposte.

L’innovazione del Servizio Sanitario penitenziario e iniziata nel 1992, con il raggruppamento delle attività dell’istituto penitenziario in aree individuate in base ai diversi fini istituzionali. Tra queste, vi e l’area sanitaria, individuata e organizzata al fine di fornire un servizio in grado di garantire a detenuti ed internati il diritto alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione, adeguando il sistema penitenziario alle esigenze di salute psicofisica della popolazione detenuta. L’assistenza sanitaria per i detenuti e gli internati e assicurata in ogni struttura detentiva con la presenza di personale medico e paramedico.

Il principio su cui fa perno il sistema medico penitenziario e quello della sinergia e complementarietà con le strutture sanitarie e ospedaliere esterne. Tale linea di tendenza si è sempre più accentuata nel corso del tempo, con il risultato che la medicina penitenziaria ha progressivamente perso le peculiari caratteristiche di specialità, strettamente correlate con le esigenze dei detenuti da soddisfare in un ottica trattamentale, estranea alla medicina generale, e con le finalità di tutela della sicurezza e dell’ordine interni agli istituti di pena. Considerando la diversa capienza degli istituti penitenziari, l’Amministrazione ha organizzato tre differenti livelli di assistenza sanitaria in modo per quanto possibile uniforme sul territorio nazionale:

 strutture sanitarie di primo livello negli istituti in cui sono presenti fino a 225 detenuti, in cui la presenza di personale sanitario e assicurata per buona parte della giornata;

 strutture sanitarie di secondo livello negli istituti in cui sono presenti oltre 225 detenuti, con un servizio sanitario continuativo per 24 ore al giorno e strumenti diagnostici di base;

 strutture sanitarie di terzo livello negli istituti penitenziari di grandi dimensioni, munite di centri clinici in grado di affrontare necessita mediche di particolare rilievo e in alcuni casi anche chirurgiche.

Gli istituti dotati di strutture di primo livello sono diretti da un direttore che presiede anche l’area sanitaria e da un medico responsabile di tale area, che è composta da medici, infermieri, farmacia e specialisti in quattro branche; gli istituti con strutture di secondo livello sono invece cosi organizzati: sono presenti un direttore e un responsabile dell’area sanitaria composta da medici, infermieri, farmacia e specialisti in sei branche.

Queste strutture sanitarie corrispondono ai Presidi sanitari.

All’area sanitaria appartengono le seguenti figure professionali: medici incaricati, medici di guardia, medici specialisti, infermieri

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professionali e generici, ausiliari socio sanitari, farmacisti, personale tecnico. Numerosi sono i compiti istituzionali del medico negli istituti penitenziari: la garanzia dell’igiene, il controllo dell’alimentazione, l’organizzazione del servizio farmaceutico e dell’infermeria, la redazione dei certificati; partecipa al consiglio di disciplina, alla commissione per la predisposizione e la modificazione del regolamento interno e al gruppo di osservazione e trattamento. L’attività del medico in ambito penitenziario non si esaurisce nell’applicazione tecnica dell’arte medica, ma richiede un’approfondita conoscenza degli aspetti psicodinamici dei soggetti detenuti e quindi diventano basilari le acquisizioni nel campo psicologico e criminologico. L’evoluzione che ha

subito il ruolo della medicina penitenziaria negli ultimi decenni viene descritta facendo riferimento al passaggio da una medicina tipicamente eziologia ad una più attenta ai bisogni dell’individuo detenuto.

La prima figura che viene in rilievo e quella del medico di ruolo, istituito con Regio Decreto 25 marzo 1923, n. 876. Vincitori di concorsi pubblici, tali medici rappresentano una piccola minoranza, che viene di solito destinata alla direzione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari o a mansioni extracarcerarie.

La figura del medico incaricato è stata invece introdotta dalla legge 740/70 (Ordinamento delle categorie del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell’amministrazione penitenziaria), nel tentativo di definire lo status giuridico dei medici, aggregati e provvisori, presenti sino ad allora negli istituti. Sia il medico di ruolo che il medico incaricato possono svolgere le mansioni di Responsabile Sanitario. I medici incaricati coordinano l’attività sanitaria dell’istituto penitenziario, effettuano visite mediche ai detenuti, richiedono le visite specialistiche, dirigono il personale infermieristico e coordinano l’attività di tutti gli specialisti, sul modello dell’assistenza medica generica di base approntato dal Servizio Sanitario Nazionale per l’esterno. Lo status di tali medici si caratterizza per l’assenza di incompatibilità con altri eventuali impieghi quali libero professionista o dipendente presso altre pubbliche amministrazioni. Il medico incaricato viene assunto mediante concorso, procedura che si rivela inefficace rispetto alle esigenze dell’Amministrazione, a causa dei lunghi periodi di tempo che intercorrono tra il bando di concorso e l’effettiva entrata in servizio.

Al fine di porre rimedio a tale inconveniente è stata istituita la figura del medico incaricato provvisorio, il quale può essere assunto a titolo provvisorio, pur rivestendo le stesse mansioni e ricevendo il medesimo trattamento economico dell’incaricato ordinario.

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Anche la figura del medico incaricato cd. “a parcella” nasce da esigenze di organico: egli è equiparato, dal punto di vista funzionale, al medico incaricato, è considerato libero professionista e retribuito a ore.

Una delle figure più importanti del servizio sanitario d’istituto è rappresentata dal medico di guardia, cosi denominato in quanto presta la sua opera nelle ore di guardia, diurna o notturna, ed e generalmente abilitato alle urgenze ed al pronto soccorso. In realtà i medici di guardia spesso integrano l’opera del medico incaricato e lo sostituiscono nelle sue mansioni. Dal punto di vista retributivo essi non godono dell’indennità penitenziaria anche se l’esposizione al rischio e pari a quella dei colleghi. Non godono, inoltre, di alcuna tutela per malattie ed infortuni, non maturano alcuna anzianità di servizio e per lavorare devono sottoscrivere un’assicurazione obbligatoria. La figura del medico di guardia è nata per assicurare la presenza continua di un medico negli istituti di grande capienza; tuttavia in seguito si è reso necessario garantire questa presenza anche negli altri istituti ed è cosi stata autorizzata l’assunzione di medici per un numero di ore proporzionato alle esigenze delle diverse strutture.

L’altra fondamentale figura professionale che si riscontra ordinariamente negli istituti penitenziari è rappresentata dal medico specialista. Il ricorso agli specialisti fu motivato dall’esigenza di potenziare i servizi di istituto, in particolare dalla necessita di costituire i centri diagnostici terapeutici dell’Amministrazione. L’assistenza specialistica è garantita da liberi professionisti, retribuiti a visita o a prestazione, legati alla direzione dell’istituto da convenzioni, che possono essere stipulate tramite le USL o, in caso di indisponibilità di queste, direttamente con i singoli professionisti. È prevista la revoca della convenzione solo nell’ipotesi di disservizio da parte dello specialista, in particolare in caso di reiterato non rispetto dell’orario di lavoro, salvo ovviamente che le mancate prestazioni non siano state causate da situazioni estranee all’operato del sanitario, quali insufficienza di personale o mancanza di attrezzature adeguate.

Particolare importanza riveste in ambito penitenziario la figura dello psichiatra. Ai sensi dell’art. 11 O.P. ogni istituto penitenziario deve disporre di almeno uno specialista in psichiatria. Egli non solo è chiamato ad intervenire terapeuticamente di fronte a tutte le manifestazioni sintomatiche del disagio psichico, ma deve anche partecipare come esperto all’attività di osservazione e trattamento. Ai medici degli istituti penitenziari di ruolo, di guardia, incaricati e specialisti, devono inoltre aggiungersi i medici non inquadrabili nel personale penitenziario, come i medici del Ser.T e i medici del

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lavoro. Operano nel contesto penitenziario anche altre figure sanitarie rappresentate da psicologi del Ser.T e convenzionati, infermieri, farmacisti incaricati, tecnici di radiologia e radioterapia, ausiliari socio-sanitari. Comprensibilmente non tutte queste figure possono essere presenti nei singoli istituti, poiché la loro attività e legata alla presenza di determinate strutture e attrezzature.

Secondo le rilevazioni del D.A.P. nel febbraio 2005 lavoravano negli istituti penitenziari italiani: 1.184 medici di guardia, 11 medici di guardia psichiatrica, 1 farmacista incaricato, 218 medici incaricati, 118 medici del Presidio Tossicodipendenze, 1 farmacista incaricato provvisorio, 131 medici incaricati provvisori, 1.887 medici specialisti.