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La Financial Services Agency (FSA).

PARTE SECONDA

2.1 Gli organi governativi e le Autorità di Vigilanza

2.1.3 La Financial Services Agency (FSA).

L’FSA (Financial Services Agency), è un istituzione di regolamentazione e vigilanza, nata sulle ceneri della precedente Financial Supervisory Agency, e che vede come principale obiettivo non solo il monitoraggio e il mantenimento della stabilità e la trasparenza dei mercati finanziari, ma si pone anche come ente di tutela degli investitori.

Come nella maggior parte dei Paesi dalle economie avanzate, il governo del Giappone ha deciso di creare un ente di vigilanza con poteri ispettivi e di controllo solo a seguito degli eventi che hanno scosso il sistema economico- finanziario nipponico negli anni novanta.

Risulta chiaro che, seppur con un decorso abbastanza lungo, i danni causati dalla crisi di quegli anni, che presero in seguito il nome di decennio perduto, stanno per essere assorbiti.

Ciò non toglie che i cambiamenti avvenuti negli ultimi anni nello scenario macroeconomico internazionale e nei mercati finanziari mondiali pongono sempre nuove sfide in tema di vigilanza ed enforcement.

Uno degli effetti più evidenti della nuova logica in tema di vigilanza nel Paese nipponico è il raggiungimento di una normalizzazione del problema dei prestiti

non performanti18 (non-performing loan), che per lungo tempo, ha paralizzato l’economia giapponese; risulta pertanto indispensabile creare un sistema finanziario vibrante per favorire la stimolazione dell’economia giapponese. Però non bisogna fermarsi a ciò; difatti è altrettanto importante sviluppare un ambiente in cui le persone possano utilizzare un ampia gamma di prodotti e servizi finanziari, con un senso di sicurezza e trasparenza, in modo da accrescere chiarezza e trasparenza del mercato e rafforzare il flusso delle risorse “dal risparmio all’investimento”, così da facilitare la domanda di risorse di cui gli investimenti necessitano sia dentro che fuori il Giappone, nonché per incrementare l’appetibilità del mercato finanziario/dei capitali giapponese in modo da renderlo centro finanziario internazionale.

In considerazione di ciò, l’FSA gioca un ruolo fondamentale nella progettazione del sistema finanziario conducendo una ferrea sorveglianza e un forte controllo sugli enti finanziari privati nonché vigilando sulle transazioni di titoli che devono avvenire sulla base di un’amministrazione equa e trasparente.

Inoltre tra i poteri dell’Autorità rientrano anche quelli di regolamentazione e disciplina del mercato nonché sulla definizione delle regole relative al principio di responsabilità personale.

Ovviamente le azioni dell’FSA sono mirate al raggiungimento di un’efficienza qualitativa del sistema finanziario giapponese, migliorando le misure pratiche della supervisione e vigilanza finanziaria su cambiamenti legati all’ambiente finanziario, includendo innovazioni tecnologiche e globalizzazione del sistema finanziario.









18 I Non Performing Loans (crediti in sofferenza) sono crediti di dubbia esigibilità che gli istituti

di credito vantano nei confronti di soggetti in stato di insolvenza; se lo stato di insolvenza era temporaneo e si prevedeva che potesse essere rimosso in un congruo periodo di tempo, si parla invece di Sub Performing Loans (crediti incagliati).

Anche a causa delle norme contabili sempre più stringenti in termini di valutazione del credito (v. principi contabili IAS/IFRS), gli istituti di credito provvedevano sempre più spesso all'affidamento del proprio contenzioso a società esterne specializzate (con elevate specializzazioni nella gestione e recupero dei crediti) sotto forma di mandato o con la formula "pro soluto"; ciò ha permesso alla banche l'alleggerimento dei bilanci, una riduzione sui costi interni dell'attività stessa, il conseguimento di maggiori ricavi nel caso di mandato di gestione.

Come accennato in precedenza nel giugno 98 è nata L’FSA (Financial

supervisory agency), istituita come organo amministrativo esterno all’ufficio del

Primo Ministro ed era responsabile della vigilanza e ispezione sul settore privato degli enti finanziari e della sorveglianza sulle transazioni dei titoli.

Con l’istituzione della Commissione per la ricostruzione finanziaria (FRC) nel dicembre dello stesso anno, l’FSA diventato un’organizzazione sottoposta a giurisdizione dell’FRC.

Due anni dopo, e più precisamente nel luglio del 2000, l’FSA (Financial service

agency) è stata istituita sotto la giurisdizione dell’FRC attraverso una

riorganizzazione della Financial supervisory agency.

Con tale cambiamento l’FSA è diventata responsabile della progettazione del sistema finanziario coadiuvata dall’attività del Ministero delle finanze.

Nel gennaio 2001, con la riorganizzazione del governo, l’FSA è divenuta un organo esterno degli Uffici Ministeriali, e con la contemporanea abolizione dell’FRC, l’Autorità ha assunto l’incarico di definire le disposizioni relativi al fallimento degli enti finanziari.

Tra le attività e i compiti che rientrano nei poteri dell’FSA possiamo annoverare: ‐ La programmazione e regolamentazione del sistema finanziario

‐ L’ispezione e supervisione del settore privato degli enti finanziari, incluse le banche, società finanziarie e di intermediazione, compagnie di assicurazione così come i partecipanti al mercato quali le borse titoli; ‐ La creazione di regole per la negoziazione nei mercati titoli;

‐ La creazione di regole per la contabilità economica e altro concernente a finanza; corporate;

‐ La supervisione dei ragionieri pubblici certificati e delle aziende di revisione contabile;

‐ La partecipazione nelle attività di organizzazione internazionale e riunioni bilaterali e multilaterali sulle emissioni finanziarie per sviluppare un’amministrazione finanziaria consistente a livello internazionale;

In particolare la supervisione e la regolamentazione finanziaria hanno tre principali obiettivi politici: “la costituzione di un sistema finanziario stabile”, “la protezione e miglioramento vantaggi degli utenti” e “l’istituzione di mercati finanziari equi e trasparenti”.

l’FSA inoltre vede tra sue competenze anche la predisposizione di varie misure per facilitare negoziazioni trasparenti tra i partecipanti del mercato in conformità con le leggi finanziarie, e lo fa tramite grazie ad un sistema informativo efficiente che permette l’acquisizione di informazioni relative società.

Da questo punto di vista, l’FSA ha integrato le diverse misure politiche per creare un sano sistema finanziario migliorando l’efficienza nell’allocazione delle risorse e quindi favorendo in tal modo le funzioni di liquidità e intermediazione nei mercati del Giappone.

Negli ultimi anni l’FSA sta apportando miglioramenti nelle regole per la protezione degli utenti, così come appropriate implementazioni delle regole di ispezione sulle società finanziarie per garantire una maggiore trasparenza.

Istituzione di uno stabile e dinamico sistema finanziario, sviluppo di mercati finanziari chiari ed efficienti rientrano tra gli obiettivi prefissati nella coordinazione delle attività amministrative dell’FSA.

Le funzioni dell’ufficio di coordinazione e progettazione dell’autorità sono divise in più aree: organizzazione degli affari riguardanti l’intera FSA, progettazione e legiferazione (policy making) inerenti agli statuti, regolamentazioni e sistemi finanziari.

La coordinazione totale degli affari è resa possibile solo grazie ad una serie di attività ad ampio raggio includendo:

‐ il collegamento e la coordinazione degli uffici di ispezione e sorveglianza; ‐ collegamenti con il Diet (il parlamento Giapponese);

‐ le relazioni con il pubblico ed il rilascio informazioni;

‐ valutazione politica, attività internazionali includendo la partecipazione attiva in vari dialoghi internazionali e coordinazione con le autorità finanziarie estere;

‐ lavori di ricerca e programmi di addestramento che mirano alla crescita del livello dello staff dell’FSA ecc.

Le attività Progettazione e legiferazione includono anche la creazione di regole che devono essere osservate dalle istituzioni finanziarie attraverso la legislazione, emendamenti e l’abolizione di alcuni statuti e regolamenti finanziari come le precedenti Banking Law, Insurance Business Law, Securities and Exchanging

law, adesso modificate ed annesse al Financial Instruments and Exchange Act, la

cui emanazione ha rappresentato un elemento essenziale per la creazione di un sistema finanziario stabile e dinamico, nonché lo sviluppo di mercati chiari ed efficienti così da poter alimentare il circuito finanziario.

Per di più, in ottica di programmazione e di governo (policy making) inerenti agli statuti, ai regolamenti e ai sistemi finanziari, l’FSA si avvale dei suggerimenti derivanti da esperti del mondo finanziario ottenuti tramite riunioni e discussioni nonché dai commenti del pubblico.

Come Autorità di vigilanza, FSA vede annoverati tra i propri poteri anche quelli ispettivi e di controllo sugli operatori finanziari.

L’ufficio d’ispezione conduce per l’appunto ispezioni sugli istituti finanziari in modo da perseguire il miglior interesse del pubblico in conformità con leggi e ordinanze, ed in particolare con il FIEA (Financial Instruments and Exchange

Act).

L’obiettivo è esaminare la conformità degli istituti ai regolamenti e alla gestione del rischio per indicare i loro problemi ed in tal modo assicurare l’integrità e l’appropriatezza delle operazioni finanziarie poste in essere.

Qualora vengano riscontrate irregolarità l’FSA può anche decidere di porre in essere azioni amministrative.

L’attività d’ispezione dell’FSA è svolta secondo con le linee guida standard sull’ispezione predisposte dalle leggi finanziarie che delinea gli approcci e le procedure base nell’ispezione finanziaria.

Le Linee Guida citate in precedenza sono anche disponibili al pubblico, accrescendo così la trasparenza e la prevedibilità dell’attività ispettiva dell’FSA.

I risultati derivanti dalle ispezioni e i controlli vanno a costituire un sistema di valutazioni classificate (rating).

In ottica di condurre maggiori ispezioni specializzate, l’Ufficio d’Ispezione ha prontamente assunto specialisti dal settore privato.

Ma ovviamente l’attività di vigilanza non si ferma solo alle ispezioni; la sorveglianza sugli enti finanziari etc. comprende anche il monitoraggio dell’integrità e dell’appropriatezza delle operazioni d’affari degli stessi, così da non generare problemi nelle loro funzioni di intermediazione finanziaria, pagamento e liquidazione ecc.

Specificatamente, le informazioni sugli enti finanziari sono raccolte su base continua durante intervalli tra le ispezioni e gli status delle operazioni delle istituzioni finanziarie ecc. e sono costantemente identificati dalla conduzione di controlli non solo sul sito ma anche fuori sede.

In aggiunta, un’ampia gamma di informazioni è accumulata ed analizzata in maniera tempestiva ed efficiente in modo da incoraggiare sforzi volontari anche da parte degli intermediari ed assicurare una gestione che vada a rafforzare l’integrità delle istituzioni finanziarie ecc. anche mediante stages preventivi. Tale attività dell’FSA dovrebbe avere essenzialmente una funzione di completamento del principio di auto-responsabilità delle società favorendo così lo sviluppo di un management responsabile nelle istituzioni finanziarie ecc. e di completare la disciplina di mercato attraverso una corretta scoperta di informazioni.

All’interno della struttura dell’FSA opera, seppur indipendentemente e come sezione distaccata, la Commissione di Vigilanza sulle Borse e sugli Strumenti finanziari (SESC – Securities Exchange Surveillance Commission).