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2.2 Primo pilastro: requisiti patrimoniali e misurazione dei rischi

2.2.3 I fondi propri

I fondi propri ammissibili per la copertura dei requisiti patrimoniali sono disciplinati dalla Sezione 3 della direttiva (artt. 87 e successivi); essi sono costituiti dalla somma dei fondi propri di base di cui all’art. 88 e dei fondi propri accessori di cui all’art. 89. I fondi propri di base sono costituiti dai seguenti elementi:

• l’eccedenza delle attività rispetto alle passività valutata secondo una logica market consistent al netto delle azioni proprie detenute dall’impresa di assicurazione;

• e le passività subordinate.

Inoltre, gli elementi dei fondi propri sono classificati in 3 livelli ("tiers") in base al fatto che si tratti di elementi dei fondi propri di base o accessori e al grado di conformità a specifiche prerogative relative ai seguenti aspetti:

• subordinazione;

• capacità di assorbimento delle perdite;

• durata;

11 Line of Business (LoB) è un termine generico che si riferisce ad un insieme di uno o più prodotti

correlati che soddisfano un particolare business. In alcuni settori, come le assicurazioni, line of business ha anche una definizione normativa e contabile ed indica una tipologia di contratti facenti parte di un insieme stabilito dalla legge (ad esempio contratti pensionistici, polizze vita ecc.).

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• esenzione da requisiti o incentivi al riscatto;

• esenzione da addebiti fissi obbligatori;

• assenza di vincoli.

Fondi propri: Livello 1

Nel livello 1 rientrano i fondi propri di base che soddisfano le seguenti caratteristiche:

• le azioni ordinarie versate e richiamate;

• il fondo iniziale o gli elementi equivalenti dei fondi propri di base per le mutue e le imprese a forma mutualistica, meno gli elementi della stessa tipologia detenuti dall’impresa;

• il conto sovrapprezzo azioni;

• le riserve, quali:

gli utili non distribuiti, comprensivi dell’utile di esercizio e al netto dei dividendi previsti;

le altre riserve;

una riserva di riconciliazione finalizzata a catturare l’effetto generato dalla differente valutazione effettuata secondo i principi del bilancio di esercizio rispetto alla valutazione basata sulle regole Solvency 2;

• le riserve di utili nella misura in cui soddisfino i criteri di capacità di assorbire interamente le perdite, nella prospettiva di continuità aziendale, nonché in caso di liquidazione;

• l’utile atteso incluso nei premi futuri;

• altri strumenti di capitale versato, tra cui: le azioni privilegiate;

le passività subordinate; gli altri strumenti subordinati.

L’importo totale degli elementi sopra indicati deve essere ridotto attraverso aggiustamenti in considerazione dei seguenti elementi:

• i fondi propri in eccesso sugli importi utilizzati per coprire i rischi di pertinenza nel caso di riserve vincolate;

• le partecipazioni che l’impresa detiene in istituzioni finanziarie e creditizie;

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• le attività fiscali differite nette (cioè #$% (0; ()* – (),) dove DTA rappresenta le attività fiscali differite e DTL le passività fiscali differite).

In particolare le partecipazioni vengono dedotte dai fondi propri di base nel Livello 2 ed escluse dai fondi propri di Livello 1 attraverso la deduzione dell’importo che rappresenta il valore della partecipazione.

Tutti questi elementi sono ammessi a costituire fondi di primo livello purché siano soddisfatte determinate condizioni, tra le quali:

• l’elemento detiene il massimo livello di subordinazione;

• l’elemento è interamente versato ed è immediatamente disponibile per l’assorbimento delle perdite;

• l’elemento ha durata illimitata o ha una durata originale di almeno 10 anni;

• l’elemento è solo rimborsabile o riscattabile su iniziativa dell’impresa di assicurazione, previa autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza e non deve includere alcun incentivo per il rimborso o il riscatto;

• l’elemento deve essere libero da qualsiasi vincolo e non deve essere collegato a qualsiasi altra operazione che potrebbe compromettere le caratteristiche dell’elemento stesso (ad esempio: diritti di compensazione, garanzie ecc.).

Fondi propri: Livello 2

I seguenti elementi dei fondi propri di base, non inclusi nel Livello 1, rientrano nel Livello2, a condizione che siano soddisfatti i criteri di classificazione qui definiti:

• le azioni ordinarie richiamate;

• i fondi propri in eccesso sugli importi utilizzati per coprire i rischi di pertinenza nel caso di riserve vincolate;

• gli altri strumenti di capitale:

altri strumenti di capitale richiamati che assorbono per primi le perdite o che presentano un livello pari a quello di strumenti di capitale che assorbono per primi le perdite;

altri strumenti di capitale versati, comprese le azioni privilegiate, le passività subordinate e gli altri strumenti subordinati che non hanno le caratteristiche per essere collocati nel Livello 1 ma che soddisfano i criteri di classificazione richiesti dal Livello 2.

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Questi elementi sono ammessi a costituire fondi di secondo livello purché siano soddisfatte alcune condizioni, tra cui:

• l’elemento dovrebbe avere un rango inferiore alle obbligazioni verso tutti i contraenti, i beneficiari e verso gli altri creditori non subordinati;

• l’elemento ha durata illimitata o una durata originale di almeno 5 anni;

• l’elemento è solo rimborsabile o riscattabile su iniziative dell’impresa di assicurazione, previa autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza e può includere moderati incentivi per il rimborso o per il riscatto;

• l’elemento deve essere libero da qualsiasi vincolo e non deve essere collegato a qualsiasi altra operazione che possa compromettere le caratteristiche dell’elemento stesso.

Fondi propri: Livello 3

I seguenti elementi dei fondi propri di base, che non rientrano nei Livelli 1 e 2, rientrano nel Livello 3, a condizione che siano soddisfatti i criteri di classificazione di seguito indicati:

• le attività fiscali differite nette;

• gli altri strumenti di capitale quali ad esempio le azioni privilegiate e le passività subordinate.

Tali elementi sono ammessi a costituire fondi di terzo livello a patto che:

• l’elemento dovrebbe avere un rango inferiore alle obbligazioni verso tutti i contraenti, i beneficiari e verso gli altri creditori non subordinati;

• l’elemento ha durata illimitata o una durata originale di almeno 3 anni;

• l’elemento deve essere libero da qualsiasi vincolo e non deve essere collegato a qualsiasi altra operazione che possa compromettere la classificazione dello strumento come elemento dei fondi propri di base.

I fondi propri accessori sono elementi del capitale diversi da quello dei fondi propri di base che possono essere richiamati per assorbire le perdite.

Essi possono comprendere i seguenti elementi nella misura in cui non siano elementi dei fondi propri di base:

• le azioni ordinarie non versate o quote del fondo iniziale che non sono state richiamate;

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• ogni altro impegno giuridicamente vincolante ricevuto da imprese di assicurazione o riassicurazione.

Se qualsiasi altro elemento è attualmente ammissibile per soddisfare i requisiti di solvibilità e potrebbe rientrare nei fondi propri accessori secondo Solvency 2, allora può anche essere classificato come fondi propri accessori nel Livello 2 a condizione che costituisca un elemento dei fondi propri che, se richiamato e versato, sarebbe classificato nel Livello 1. In caso contrario, l’elemento dovrebbe essere classificato nei fondi propri accessori del Livello 3.

Limiti di ammissibilità dei fondi propri

I criteri per soddisfare i requisiti patrimoniali di solvibilità sono:

• la quota degli elementi del Livello 1 deve essere almeno il 50% del SCR;

• l’ammontare degli elementi del Livello 3 deve essere inferiore al 15% del SCR. Per soddisfare il requisito patrimoniale minimo (MCR) sono ammissibili solo:

• gli elementi del Livello 1;

• gli elementi dei fondi propri di base del Livello 2.

Almeno l’80% del MCR dovrebbe essere composto da elementi del Livello 1; gli elementi dei fondi propri di base del Livello 3 e dei fondi propri accessori non sono ammissibili per la copertura del requisito patrimoniale minimo.

Un’impresa di assicurazione o riassicurazione può includere in un livello inferiore di fondi propri un elemento che sarebbe stato ammissibile a essere incluso in un livello superiore di fondi propri che superava i limiti del livello superiore. Quando un elemento dei fondi propri è incluso in un livello di fondi propri non può allo stesso tempo essere incluso in un altro livello.

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