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Il capitale delle imprese di assicurazione in prospettiva Solvency II.

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Academic year: 2021

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(1)

UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BANCA, BORSA E

ASSICURAZIONI

IL CAPITALE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE IN

PROSPETTIVA SOLVENCY II

CANDIDATO

RELATORE

Carmine Nota

Chiar.mo Prof. Emanuele Vannucci

(2)

I

Indice

Introduzione ... V

1 Evoluzione normativa: da Solvency I a Solvency II ... 1

1.1 Il quadro di riferimento prima di Solvency I ... 1

1.1.1 La Direttiva 73/239/CEE ... 2

1.1.2 La Direttiva 79/267/CEE ... 5

1.1.3 Il "Rapporto "Müller" ... 7

1.2 Le Direttive di Solvency I ... 12

1.2.1 Il Margine di Solvibilità Disponibile ... 13

1.2.2 Il Margine di Solvibilità Richiesto ... 15

1.2.3 Miglioramenti e limiti di Solvency I ... 19

1.3 Da Solvency I a Solvency II ... 20

2 Il progetto Solvency II ... 23

2.1 Caratteri strutturali e fasi del progetto ... 23

2.2 Primo pilastro: requisiti patrimoniali e misurazione dei rischi ... 29

2.2.1 Criteri di valutazione delle attività e passività ... 30

2.2.2 Nuove regole di valutazione delle riserve tecniche ... 30

2.2.3 I fondi propri ... 32

2.2.4 Il calcolo del SCR e del MCR: modello standard ... 36

2.2.5 Misurazione dei rischi in Solvency II ... 44

2.3 Secondo pilastro ... 94

2.3.1 Disposizioni per il sistema di vigilanza ... 94

2.3.2 Disposizioni in materia di Corporate Governance ... 96

2.4 Terzo pilastro ... 100

3 Applicazione pratica della normativa ... 103

3.1 Introduzione ... 103

3.2 Il caso dell'azienda Alfa ... 104

3.3 Confronto fra compagnie aventi dimensioni differenti ... 112

3.4 Conclusioni ... 123

(3)

II

Indice delle figure

2.1 Struttura di Solvency II ... 24

2.2 Struttura di calcolo del SCR in base al QIS5 ... 38

2.3 Struttura di calcolo relativa al modulo CAT risk ... 86

2.4 Struttura di calcolo del rischio di sottoscrizione nelle assicurazioni malattia ... 88

3.1 Margine di solvibilità secondo le differenti metodologie ... 110

3.2 Composizione SCR complessivo ... 111

3.3 Confronto fra i margini di solvibilità di compagnie aventi differenti dimensioni operative ... 113

3.4 Effetti della diversificazione ... 114

(4)

III

Indice delle Tabelle

1.1 Quota minima di garanzia proposta dalla commissione Müller ... 8

2.1 Matrice di correlazione dei rischi ... 40

2.2 Fattori di ponderazione per il calcolo della formula lineare per il ramo danni ... 42

2.3 Fattori di ponderazione per il calcolo della formula lineare per il ramo vita ... 43

2.4 Matrice di correlazione ... 46

2.5 Matrice di correlazione ... 46

2.6 Variazione dei tassi di interesse in funzione della maturity ... 48

2.7 Equity shock secondo la categoria di appartenenza ... 49

2.8 Matrice di correlazione ... 50

2.9 Fattori di ponderazione per il calcolo dello spread risk su titoli obbligazionari ... 53

2.10 Fattori di ponderazione per il calcolo dello spread risk su esposizioni verso governi, banche centrali o organizzazioni internazionali non EEA ... 54

2.11 Fattori da utilizzare per il calcolo dello spread risk su prodotti strutturati (indirect spread shock) ... 55

2.12 Fattori da utilizzare per il calcolo dello spread risk su prodotti strutturati (direct spread shock) ... 56

2.13 Scenari di calcolo del rischio spread su derivati ... 56

2.14 Soglie di concentrazione ... 57

2.15 Fattori di rischio in base al rating ... 58

2.16 Probabilità di default in funzione della classe di rating ... 65

2.17 Probabilità di default per controparti unrated ... 65

2.18 Matrice di correlazione per il life underwriting risk ... 69

2.19 Matrice di correlazione per il Non-life underwriting risk ... 77

2.20 LoB considerate nel calcolo del P&R Risk nel ramo danni ... 79

2.21 Deviazione standard per il Premium risk ... 80

2.22 Deviazione standard per il Reserve risk ... 81

(5)

IV

2.24 Matrice di correlazione ℎ ... 89

2.25 Matrice di correlazione ℎ ... 90

3.1 Composizione margine di solvibilità disponibile dell'azienda Alfa ... 104

3.2 Margine di solvibilità richiesto dall'attuale normativa per l'azienda Alfa nel ramo danni ... 105

3.3 Margine di solvibilità richiesto dall'attuale normativa per l'azienda Alfa nel ramo vita ... 106

3.4 Composizione dello stato patrimoniale dell'azienda Alfa ... 109

3.5 Composizione dello stato patrimoniale dell'azienda Beta ... 112

3.6 Variazione del valore degli elementi passivi conseguenti ad uno shock al rialzo e al ribasso nella struttura a termine dei tassi ... 115

3.7 Calcolo equity risk per la compagnia Alfa ... 117

3.8 Calcolo equity risk per la compagnia Beta ... 118

3.9 Calcolo del property risk ... 119

3.10 Calcolo dello spread risk per la compagnia Alfa ... 120

(6)

V

Introduzione

Il settore assicurativo svolge da sempre un ruolo fondamentale all'interno del sistema finanziario ed economico internazionale sia a livello microeconomico, attraverso la copertura di rischi che un singolo individuo non sarebbe in grado di affrontare con le proprie sole forze, sia macroeconomico, contribuendo a rafforzare l'efficienza e la stabilità dell'economia tramite il trasferimento dei rischi.

Le stesse compagnie d'assicurazione sono esposte, nello svolgimento della propria attività, ad una serie di rischi che quotidianamente mettono in pericolo la solvibilità dell'impresa, ovvero la sua capacità di far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati.

Da ciò si deduce la fondamentale importanza che riveste il controllo del livello della solvibilità stessa non solo da parte dell'assicuratore, ma più in generale da parte delle Autorità di vigilanza nazionali ed internazionali, il cui fine ultimo è quello di preservare la stabilità di tutto il sistema economico.

La solvibilità e la gestione del rischio non sono argomenti nuovi alle Autorità di vigilanza ed ai legislatori dei vari paesi; infatti, sia in ambito bancario che assicurativo, sin dagli anni ’70 si è cercato di introdurre degli “ammortizzatori patrimoniali” a tutela dei rischi con regole semplici e standardizzate.

Nell'ultimo decennio tale problema si è ulteriormente acuito sia a causa dell’introduzione di prodotti sempre più sofisticati e sia in ragione dell’accresciuta competitività nei mercati che ha spinto le imprese ad adottare politiche di investimento sempre più rischiose per incrementare i propri livelli di redditività. Da ciò ne è generata l'esigenza di affinare gli strumenti e le metodologie di valutazione e misurazione dei rischi in modo tale da esercitare un più stretto controllo della solvibilità sia da parte delle imprese che da parte delle Autorità di vigilanza. Questo lavoro di aggiornamento ha portato alla stesura, sia in ambito assicurativo che bancario, di nuove regole in materia di vigilanza all’interno dell’UE: la Direttiva 2009/138/CE (c.d. Solvency II) per quello assicurativo e la Direttiva 2013/36/UE (c.d. Basilea III) per il settore bancario. Entrambe le nuove disposizioni regolamentari, non sono nate come "rimedio" alla crisi economica e non hanno la presunzione di proporsi come strumento per neutralizzare il rischio, che costituisce una componente ineliminabile di qualsiasi attività produttiva, ma sono volte a far in modo che "il rischio venga assunto con cognizione di causa,

(7)

VI

potenziando e valorizzando le leve gestionali e commerciali che garantiscono maggior efficienza e maggior redditività"1.

In tale ottica, il presente lavoro si prefigge di condurre una attenta analisi del nuovo impianto di vigilanza in modo da delinearne i presupposti, da analizzarne le caratteristiche e da studiarne i potenziali impatti sul settore assicurativo.

A tal fine, sono state prese in considerazione numerose pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali sul tema della solvibilità, mentre, per quanto riguarda la direttiva e le sue possibili implicazioni, data la forte attualità dei temi trattati, sono stati consultati articoli tratti da riviste, quotidiani e siti internet; mentre, l'applicazione pratica della normativa è basata sull'utilizzo di dati e informazioni ottenuti dai bilanci e da una serie di altri documenti aziendali.

Nello specifico, nel primo capitolo, dopo aver analizzato i primi studi in tema di solvibilità, si è brevemente introdotto il processo che ha portato alla realizzazione del progetto Solvency I, specificando le caratteristiche fondamentali e mettendone in evidenza anche i limiti.

Nel secondo capitolo, invece, si è entrati nel vivo della nuova normativa, focalizzando, in primo luogo, l'attenzione sugli studi che ne hanno accompagnato la stesura e, successivamente, chiarendo nei dettagli quali sono le principali disposizioni in essa contenute.

Nel terzo capitolo del presente lavoro, si è voluto sperimentare, tramite un'applicazione pratica, come le nuove norme vadano ad incidere sui requisiti di due compagnie aventi dimensioni operative differenti, e si è cercato di verificare la bontà delle assunzioni riguardanti le differenze tra la nuova normativa e quella dettata da Solvency I.

1

(8)

Evoluzione normativa: da Solvency I a

Solvency II

1.1

In ambito assicurativo, l

Comunità Europea il tema del margine di solvibilità 73/239

nel periodo antecedente alla loro

esclusivamente richiesto di disporre di un capitale sociale, la cui entità non dipendeva in alcun modo dal volume d'affari o dai sinistri ma solo dai rami in cui l'impresa operava; di conseguenza, era stabilito, senza alcuna distinzione, uno stesso requisi

compagnie operanti nei medesimi rami. In particolare, e

preparatori

European Economic Cooperation nel 1960 da De Mori e Grossman. N

espressa come una certa percentuale dei premi, tale che, data una certa probabilità, la compagnia non

pratico Il

variabile costo dei sinistri si dist

modo, considerando una probabilità di rovina del 1%, il margine minimo di solvibilità sarebbe dovuto esser pari al 30% dei premi di rischio, di contro accettando una

Evoluzione normativa: da Solvency I a

Solvency II

1.1

In ambito assicurativo, l

Comunità Europea il tema del margine di solvibilità 73/239

nel periodo antecedente alla loro

esclusivamente richiesto di disporre di un capitale sociale, la cui entità non dipendeva in alcun modo dal volume d'affari o dai sinistri ma solo dai rami in cui l'impresa operava; di conseguenza, era stabilito, senza alcuna distinzione, uno stesso requisi

compagnie operanti nei medesimi rami. In particolare, e

preparatori

European Economic Cooperation nel 1960 da De Mori e Grossman.

Nei suoi lavori Campagne cercò di individuare l'entità del margine di sicurezza, espressa come una certa percentuale dei premi, tale che, data una certa probabilità, la compagnia non

pratico

metodo teorico, ritenuto poco efficiente dallo stesso Campagne, ipotizzava che la variabile costo dei sinistri si dist

modo, considerando una probabilità di rovina del 1%, il margine minimo di solvibilità sarebbe dovuto esser pari al 30% dei premi di rischio, di contro accettando una

Evoluzione normativa: da Solvency I a

Solvency II

1.1

In ambito assicurativo, l

Comunità Europea il tema del margine di solvibilità 73/239/CEE

nel periodo antecedente alla loro

esclusivamente richiesto di disporre di un capitale sociale, la cui entità non dipendeva in alcun modo dal volume d'affari o dai sinistri ma solo dai rami in cui l'impresa operava; di conseguenza, era stabilito, senza alcuna distinzione, uno stesso requisi

compagnie operanti nei medesimi rami. In particolare, e

preparatori

European Economic Cooperation nel 1960 da De Mori e Grossman.

ei suoi lavori Campagne cercò di individuare l'entità del margine di sicurezza, espressa come una certa percentuale dei premi, tale che, data una certa probabilità, la compagnia non

pratico

metodo teorico, ritenuto poco efficiente dallo stesso Campagne, ipotizzava che la variabile costo dei sinistri si dist

modo, considerando una probabilità di rovina del 1%, il margine minimo di solvibilità sarebbe dovuto esser pari al 30% dei premi di rischio, di contro accettando una

Evoluzione normativa: da Solvency I a

Solvency II

Il quadro di riferimento prima di Solvency I

In ambito assicurativo, l

Comunità Europea il tema del margine di solvibilità /CEE

nel periodo antecedente alla loro

esclusivamente richiesto di disporre di un capitale sociale, la cui entità non dipendeva in alcun modo dal volume d'affari o dai sinistri ma solo dai rami in cui l'impresa operava; di conseguenza, era stabilito, senza alcuna distinzione, uno stesso requisi

compagnie operanti nei medesimi rami. In particolare, e

preparatori

European Economic Cooperation nel 1960 da De Mori e Grossman.

ei suoi lavori Campagne cercò di individuare l'entità del margine di sicurezza, espressa come una certa percentuale dei premi, tale che, data una certa probabilità, la compagnia non

pratico per la determinazion

metodo teorico, ritenuto poco efficiente dallo stesso Campagne, ipotizzava che la variabile costo dei sinistri si dist

modo, considerando una probabilità di rovina del 1%, il margine minimo di solvibilità sarebbe dovuto esser pari al 30% dei premi di rischio, di contro accettando una

Evoluzione normativa: da Solvency I a

Solvency II

Il quadro di riferimento prima di Solvency I

In ambito assicurativo, l

Comunità Europea il tema del margine di solvibilità /CEE

nel periodo antecedente alla loro

esclusivamente richiesto di disporre di un capitale sociale, la cui entità non dipendeva in alcun modo dal volume d'affari o dai sinistri ma solo dai rami in cui l'impresa operava; di conseguenza, era stabilito, senza alcuna distinzione, uno stesso requisi

compagnie operanti nei medesimi rami. In particolare, e

preparatori,

European Economic Cooperation nel 1960 da De Mori e Grossman.

ei suoi lavori Campagne cercò di individuare l'entità del margine di sicurezza, espressa come una certa percentuale dei premi, tale che, data una certa probabilità, la compagnia non

per la determinazion

metodo teorico, ritenuto poco efficiente dallo stesso Campagne, ipotizzava che la variabile costo dei sinistri si dist

modo, considerando una probabilità di rovina del 1%, il margine minimo di solvibilità sarebbe dovuto esser pari al 30% dei premi di rischio, di contro accettando una

Capitolo

Evoluzione normativa: da Solvency I a

Solvency II

Il quadro di riferimento prima di Solvency I

In ambito assicurativo, l

Comunità Europea il tema del margine di solvibilità per

nel periodo antecedente alla loro

esclusivamente richiesto di disporre di un capitale sociale, la cui entità non dipendeva in alcun modo dal volume d'affari o dai sinistri ma solo dai rami in cui l'impresa operava; di conseguenza, era stabilito, senza alcuna distinzione, uno stesso requisi

compagnie operanti nei medesimi rami. In particolare, e

, commissionati European Economic Cooperation nel 1960 da De Mori e Grossman.

ei suoi lavori Campagne cercò di individuare l'entità del margine di sicurezza, espressa come una certa percentuale dei premi, tale che, data una certa probabilità, la compagnia non

per la determinazion

metodo teorico, ritenuto poco efficiente dallo stesso Campagne, ipotizzava che la variabile costo dei sinistri si dist

modo, considerando una probabilità di rovina del 1%, il margine minimo di solvibilità sarebbe dovuto esser pari al 30% dei premi di rischio, di contro accettando una

Capitolo

Evoluzione normativa: da Solvency I a

Solvency II

Il quadro di riferimento prima di Solvency I

In ambito assicurativo, l

Comunità Europea il tema del margine di solvibilità per i rami non vita e

nel periodo antecedente alla loro

esclusivamente richiesto di disporre di un capitale sociale, la cui entità non dipendeva in alcun modo dal volume d'affari o dai sinistri ma solo dai rami in cui l'impresa operava; di conseguenza, era stabilito, senza alcuna distinzione, uno stesso requisi

compagnie operanti nei medesimi rami. In particolare, entrambe

commissionati European Economic Cooperation nel 1960 da De Mori e Grossman.

ei suoi lavori Campagne cercò di individuare l'entità del margine di sicurezza, espressa come una certa percentuale dei premi, tale che, data una certa probabilità, la

fallisse; per la determinazion

metodo teorico, ritenuto poco efficiente dallo stesso Campagne, ipotizzava che la variabile costo dei sinistri si dist

modo, considerando una probabilità di rovina del 1%, il margine minimo di solvibilità sarebbe dovuto esser pari al 30% dei premi di rischio, di contro accettando una

Capitolo

Evoluzione normativa: da Solvency I a

Solvency II

Il quadro di riferimento prima di Solvency I

In ambito assicurativo, l

Comunità Europea il tema del margine di solvibilità i rami non vita e

nel periodo antecedente alla loro

esclusivamente richiesto di disporre di un capitale sociale, la cui entità non dipendeva in alcun modo dal volume d'affari o dai sinistri ma solo dai rami in cui l'impresa operava; di conseguenza, era stabilito, senza alcuna distinzione, uno stesso requisi

compagnie operanti nei medesimi rami. ntrambe

commissionati European Economic Cooperation nel 1960 da De Mori e Grossman.

ei suoi lavori Campagne cercò di individuare l'entità del margine di sicurezza, espressa come una certa percentuale dei premi, tale che, data una certa probabilità, la

fallisse; per la determinazion

metodo teorico, ritenuto poco efficiente dallo stesso Campagne, ipotizzava che la variabile costo dei sinistri si dist

modo, considerando una probabilità di rovina del 1%, il margine minimo di solvibilità sarebbe dovuto esser pari al 30% dei premi di rischio, di contro accettando una

Capitolo

Evoluzione normativa: da Solvency I a

Solvency II

Il quadro di riferimento prima di Solvency I

In ambito assicurativo, l

Comunità Europea il tema del margine di solvibilità i rami non vita e

nel periodo antecedente alla loro

esclusivamente richiesto di disporre di un capitale sociale, la cui entità non dipendeva in alcun modo dal volume d'affari o dai sinistri ma solo dai rami in cui l'impresa operava; di conseguenza, era stabilito, senza alcuna distinzione, uno stesso requisi

compagnie operanti nei medesimi rami. ntrambe

commissionati European Economic Cooperation nel 1960 da De Mori e Grossman.

ei suoi lavori Campagne cercò di individuare l'entità del margine di sicurezza, espressa come una certa percentuale dei premi, tale che, data una certa probabilità, la

fallisse; per la determinazion

metodo teorico, ritenuto poco efficiente dallo stesso Campagne, ipotizzava che la variabile costo dei sinistri si dist

modo, considerando una probabilità di rovina del 1%, il margine minimo di solvibilità sarebbe dovuto esser pari al 30% dei premi di rischio, di contro accettando una

Capitolo

1

Evoluzione normativa: da Solvency I a

Solvency II

Il quadro di riferimento prima di Solvency I

In ambito assicurativo, le prime fonti normative che hanno introdotto all’interno della Comunità Europea il tema del margine di solvibilità

i rami non vita e nel periodo antecedente alla loro

esclusivamente richiesto di disporre di un capitale sociale, la cui entità non dipendeva in alcun modo dal volume d'affari o dai sinistri ma solo dai rami in cui l'impresa operava; di conseguenza, era stabilito, senza alcuna distinzione, uno stesso requisi

compagnie operanti nei medesimi rami. ntrambe

commissionati European Economic Cooperation nel 1960 da De Mori e Grossman.

ei suoi lavori Campagne cercò di individuare l'entità del margine di sicurezza, espressa come una certa percentuale dei premi, tale che, data una certa probabilità, la fallisse; i risultati di tali ricerche fornirono un metodo teorico ed uno per la determinazion

metodo teorico, ritenuto poco efficiente dallo stesso Campagne, ipotizzava che la variabile costo dei sinistri si dist

modo, considerando una probabilità di rovina del 1%, il margine minimo di solvibilità sarebbe dovuto esser pari al 30% dei premi di rischio, di contro accettando una

1

Evoluzione normativa: da Solvency I a

Il quadro di riferimento prima di Solvency I

e prime fonti normative che hanno introdotto all’interno della Comunità Europea il tema del margine di solvibilità

i rami non vita e nel periodo antecedente alla loro

esclusivamente richiesto di disporre di un capitale sociale, la cui entità non dipendeva in alcun modo dal volume d'affari o dai sinistri ma solo dai rami in cui l'impresa operava; di conseguenza, era stabilito, senza alcuna distinzione, uno stesso requisi

compagnie operanti nei medesimi rami. ntrambe le direttive commissionati dall' European Economic Cooperation nel 1960 da De Mori e Grossman.

ei suoi lavori Campagne cercò di individuare l'entità del margine di sicurezza, espressa come una certa percentuale dei premi, tale che, data una certa probabilità, la i risultati di tali ricerche fornirono un metodo teorico ed uno per la determinazione del margine minimo ricercato.

metodo teorico, ritenuto poco efficiente dallo stesso Campagne, ipotizzava che la variabile costo dei sinistri si dist

modo, considerando una probabilità di rovina del 1%, il margine minimo di solvibilità sarebbe dovuto esser pari al 30% dei premi di rischio, di contro accettando una

1

Evoluzione normativa: da Solvency I a

Il quadro di riferimento prima di Solvency I

e prime fonti normative che hanno introdotto all’interno della Comunità Europea il tema del margine di solvibilità

i rami non vita e nel periodo antecedente alla loro

esclusivamente richiesto di disporre di un capitale sociale, la cui entità non dipendeva in alcun modo dal volume d'affari o dai sinistri ma solo dai rami in cui l'impresa operava; di conseguenza, era stabilito, senza alcuna distinzione, uno stesso requisi

compagnie operanti nei medesimi rami. le direttive

dall' European Economic Cooperation nel 1960 da De Mori e Grossman.

ei suoi lavori Campagne cercò di individuare l'entità del margine di sicurezza, espressa come una certa percentuale dei premi, tale che, data una certa probabilità, la i risultati di tali ricerche fornirono un metodo teorico ed uno

e del margine minimo ricercato.

metodo teorico, ritenuto poco efficiente dallo stesso Campagne, ipotizzava che la variabile costo dei sinistri si dist

modo, considerando una probabilità di rovina del 1%, il margine minimo di solvibilità sarebbe dovuto esser pari al 30% dei premi di rischio, di contro accettando una

Evoluzione normativa: da Solvency I a

Il quadro di riferimento prima di Solvency I

e prime fonti normative che hanno introdotto all’interno della Comunità Europea il tema del margine di solvibilità

i rami non vita e al nel periodo antecedente alla loro

esclusivamente richiesto di disporre di un capitale sociale, la cui entità non dipendeva in alcun modo dal volume d'affari o dai sinistri ma solo dai rami in cui l'impresa operava; di conseguenza, era stabilito, senza alcuna distinzione, uno stesso requisi

compagnie operanti nei medesimi rami. le direttive

dall'Insurance European Economic Cooperation) ed nel 1960 da De Mori e Grossman.

ei suoi lavori Campagne cercò di individuare l'entità del margine di sicurezza, espressa come una certa percentuale dei premi, tale che, data una certa probabilità, la i risultati di tali ricerche fornirono un metodo teorico ed uno

e del margine minimo ricercato.

metodo teorico, ritenuto poco efficiente dallo stesso Campagne, ipotizzava che la variabile costo dei sinistri si distribuisse come una Poisson semplice; pertanto, in tal modo, considerando una probabilità di rovina del 1%, il margine minimo di solvibilità sarebbe dovuto esser pari al 30% dei premi di rischio, di contro accettando una

Evoluzione normativa: da Solvency I a

Il quadro di riferimento prima di Solvency I

e prime fonti normative che hanno introdotto all’interno della Comunità Europea il tema del margine di solvibilità

alla Direttiva 79/267 nel periodo antecedente alla loro emanazione

esclusivamente richiesto di disporre di un capitale sociale, la cui entità non dipendeva in alcun modo dal volume d'affari o dai sinistri ma solo dai rami in cui l'impresa operava; di conseguenza, era stabilito, senza alcuna distinzione, uno stesso requisi

compagnie operanti nei medesimi rami. le direttive

Insurance ed

ei suoi lavori Campagne cercò di individuare l'entità del margine di sicurezza, espressa come una certa percentuale dei premi, tale che, data una certa probabilità, la i risultati di tali ricerche fornirono un metodo teorico ed uno

e del margine minimo ricercato.

metodo teorico, ritenuto poco efficiente dallo stesso Campagne, ipotizzava che la ribuisse come una Poisson semplice; pertanto, in tal modo, considerando una probabilità di rovina del 1%, il margine minimo di solvibilità sarebbe dovuto esser pari al 30% dei premi di rischio, di contro accettando una

Evoluzione normativa: da Solvency I a

Il quadro di riferimento prima di Solvency I

e prime fonti normative che hanno introdotto all’interno della Comunità Europea il tema del margine di solvibilità

la Direttiva 79/267 emanazione

esclusivamente richiesto di disporre di un capitale sociale, la cui entità non dipendeva in alcun modo dal volume d'affari o dai sinistri ma solo dai rami in cui l'impresa operava; di conseguenza, era stabilito, senza alcuna distinzione, uno stesso requisi

compagnie operanti nei medesimi rami.

le direttive suddette Insurance

ed effettua

ei suoi lavori Campagne cercò di individuare l'entità del margine di sicurezza, espressa come una certa percentuale dei premi, tale che, data una certa probabilità, la i risultati di tali ricerche fornirono un metodo teorico ed uno

e del margine minimo ricercato.

metodo teorico, ritenuto poco efficiente dallo stesso Campagne, ipotizzava che la ribuisse come una Poisson semplice; pertanto, in tal modo, considerando una probabilità di rovina del 1%, il margine minimo di solvibilità sarebbe dovuto esser pari al 30% dei premi di rischio, di contro accettando una

Evoluzione normativa: da Solvency I a

Il quadro di riferimento prima di Solvency I

e prime fonti normative che hanno introdotto all’interno della Comunità Europea il tema del margine di solvibilità

la Direttiva 79/267 emanazione

esclusivamente richiesto di disporre di un capitale sociale, la cui entità non dipendeva in alcun modo dal volume d'affari o dai sinistri ma solo dai rami in cui l'impresa operava; di conseguenza, era stabilito, senza alcuna distinzione, uno stesso requisi

suddette Insurance

effettua

ei suoi lavori Campagne cercò di individuare l'entità del margine di sicurezza, espressa come una certa percentuale dei premi, tale che, data una certa probabilità, la i risultati di tali ricerche fornirono un metodo teorico ed uno

e del margine minimo ricercato.

metodo teorico, ritenuto poco efficiente dallo stesso Campagne, ipotizzava che la ribuisse come una Poisson semplice; pertanto, in tal modo, considerando una probabilità di rovina del 1%, il margine minimo di solvibilità sarebbe dovuto esser pari al 30% dei premi di rischio, di contro accettando una

Evoluzione normativa: da Solvency I a

Il quadro di riferimento prima di Solvency I

e prime fonti normative che hanno introdotto all’interno della Comunità Europea il tema del margine di solvibilità

la Direttiva 79/267 emanazione

esclusivamente richiesto di disporre di un capitale sociale, la cui entità non dipendeva in alcun modo dal volume d'affari o dai sinistri ma solo dai rami in cui l'impresa operava; di conseguenza, era stabilito, senza alcuna distinzione, uno stesso requisi

suddette Commitee effettuati nel 1951 d

ei suoi lavori Campagne cercò di individuare l'entità del margine di sicurezza, espressa come una certa percentuale dei premi, tale che, data una certa probabilità, la i risultati di tali ricerche fornirono un metodo teorico ed uno

e del margine minimo ricercato.

metodo teorico, ritenuto poco efficiente dallo stesso Campagne, ipotizzava che la ribuisse come una Poisson semplice; pertanto, in tal modo, considerando una probabilità di rovina del 1%, il margine minimo di solvibilità sarebbe dovuto esser pari al 30% dei premi di rischio, di contro accettando una

Evoluzione normativa: da Solvency I a

Il quadro di riferimento prima di Solvency I

e prime fonti normative che hanno introdotto all’interno della Comunità Europea il tema del margine di solvibilità

la Direttiva 79/267

emanazione, alle compagnie di assicurazione era esclusivamente richiesto di disporre di un capitale sociale, la cui entità non dipendeva in alcun modo dal volume d'affari o dai sinistri ma solo dai rami in cui l'impresa operava; di conseguenza, era stabilito, senza alcuna distinzione, uno stesso requisi

suddette Commitee

ti nel 1951 d

ei suoi lavori Campagne cercò di individuare l'entità del margine di sicurezza, espressa come una certa percentuale dei premi, tale che, data una certa probabilità, la i risultati di tali ricerche fornirono un metodo teorico ed uno

e del margine minimo ricercato.

metodo teorico, ritenuto poco efficiente dallo stesso Campagne, ipotizzava che la ribuisse come una Poisson semplice; pertanto, in tal modo, considerando una probabilità di rovina del 1%, il margine minimo di solvibilità sarebbe dovuto esser pari al 30% dei premi di rischio, di contro accettando una

Evoluzione normativa: da Solvency I a

Il quadro di riferimento prima di Solvency I

e prime fonti normative che hanno introdotto all’interno della Comunità Europea il tema del margine di solvibilità

la Direttiva 79/267

, alle compagnie di assicurazione era esclusivamente richiesto di disporre di un capitale sociale, la cui entità non dipendeva in alcun modo dal volume d'affari o dai sinistri ma solo dai rami in cui l'impresa operava; di conseguenza, era stabilito, senza alcuna distinzione, uno stesso requisi

suddette si basarono Commitee

ti nel 1951 d

ei suoi lavori Campagne cercò di individuare l'entità del margine di sicurezza, espressa come una certa percentuale dei premi, tale che, data una certa probabilità, la i risultati di tali ricerche fornirono un metodo teorico ed uno

e del margine minimo ricercato.

metodo teorico, ritenuto poco efficiente dallo stesso Campagne, ipotizzava che la ribuisse come una Poisson semplice; pertanto, in tal modo, considerando una probabilità di rovina del 1%, il margine minimo di solvibilità sarebbe dovuto esser pari al 30% dei premi di rischio, di contro accettando una

Evoluzione normativa: da Solvency I a

Il quadro di riferimento prima di Solvency I

e prime fonti normative che hanno introdotto all’interno della Comunità Europea il tema del margine di solvibilità

la Direttiva 79/267

, alle compagnie di assicurazione era esclusivamente richiesto di disporre di un capitale sociale, la cui entità non dipendeva in alcun modo dal volume d'affari o dai sinistri ma solo dai rami in cui l'impresa operava; di conseguenza, era stabilito, senza alcuna distinzione, uno stesso requisi

si basarono Commitee

ti nel 1951 d

ei suoi lavori Campagne cercò di individuare l'entità del margine di sicurezza, espressa come una certa percentuale dei premi, tale che, data una certa probabilità, la i risultati di tali ricerche fornirono un metodo teorico ed uno

e del margine minimo ricercato.

metodo teorico, ritenuto poco efficiente dallo stesso Campagne, ipotizzava che la ribuisse come una Poisson semplice; pertanto, in tal modo, considerando una probabilità di rovina del 1%, il margine minimo di solvibilità sarebbe dovuto esser pari al 30% dei premi di rischio, di contro accettando una

Evoluzione normativa: da Solvency I a

Il quadro di riferimento prima di Solvency I

e prime fonti normative che hanno introdotto all’interno della sono

la Direttiva 79/267/CEE

, alle compagnie di assicurazione era esclusivamente richiesto di disporre di un capitale sociale, la cui entità non dipendeva in alcun modo dal volume d'affari o dai sinistri ma solo dai rami in cui l'impresa operava; di conseguenza, era stabilito, senza alcuna distinzione, uno stesso requisi

si basarono Commitee dell'OEEC (

ti nel 1951 d

ei suoi lavori Campagne cercò di individuare l'entità del margine di sicurezza, espressa come una certa percentuale dei premi, tale che, data una certa probabilità, la i risultati di tali ricerche fornirono un metodo teorico ed uno

e del margine minimo ricercato.

metodo teorico, ritenuto poco efficiente dallo stesso Campagne, ipotizzava che la ribuisse come una Poisson semplice; pertanto, in tal modo, considerando una probabilità di rovina del 1%, il margine minimo di solvibilità sarebbe dovuto esser pari al 30% dei premi di rischio, di contro accettando una

Evoluzione normativa: da Solvency I a

Il quadro di riferimento prima di Solvency I

e prime fonti normative che hanno introdotto all’interno della sono

/CEE

, alle compagnie di assicurazione era esclusivamente richiesto di disporre di un capitale sociale, la cui entità non dipendeva in alcun modo dal volume d'affari o dai sinistri ma solo dai rami in cui l'impresa operava; di conseguenza, era stabilito, senza alcuna distinzione, uno stesso requisi

si basarono dell'OEEC ( ti nel 1951 dal belga Corn

ei suoi lavori Campagne cercò di individuare l'entità del margine di sicurezza, espressa come una certa percentuale dei premi, tale che, data una certa probabilità, la i risultati di tali ricerche fornirono un metodo teorico ed uno

e del margine minimo ricercato.

metodo teorico, ritenuto poco efficiente dallo stesso Campagne, ipotizzava che la ribuisse come una Poisson semplice; pertanto, in tal modo, considerando una probabilità di rovina del 1%, il margine minimo di solvibilità sarebbe dovuto esser pari al 30% dei premi di rischio, di contro accettando una

Evoluzione normativa: da Solvency I a

Il quadro di riferimento prima di Solvency I

e prime fonti normative che hanno introdotto all’interno della sono riconducibili

/CEE per i rami vita; di contro, , alle compagnie di assicurazione era esclusivamente richiesto di disporre di un capitale sociale, la cui entità non dipendeva in alcun modo dal volume d'affari o dai sinistri ma solo dai rami in cui l'impresa operava; di conseguenza, era stabilito, senza alcuna distinzione, uno stesso requisi

si basarono dell'OEEC (

al belga Corn

ei suoi lavori Campagne cercò di individuare l'entità del margine di sicurezza, espressa come una certa percentuale dei premi, tale che, data una certa probabilità, la i risultati di tali ricerche fornirono un metodo teorico ed uno

metodo teorico, ritenuto poco efficiente dallo stesso Campagne, ipotizzava che la ribuisse come una Poisson semplice; pertanto, in tal modo, considerando una probabilità di rovina del 1%, il margine minimo di solvibilità sarebbe dovuto esser pari al 30% dei premi di rischio, di contro accettando una

Evoluzione normativa: da Solvency I a

Il quadro di riferimento prima di Solvency I

e prime fonti normative che hanno introdotto all’interno della riconducibili

per i rami vita; di contro, , alle compagnie di assicurazione era esclusivamente richiesto di disporre di un capitale sociale, la cui entità non dipendeva in alcun modo dal volume d'affari o dai sinistri ma solo dai rami in cui l'impresa operava; di conseguenza, era stabilito, senza alcuna distinzione, uno stesso requisi

si basarono su una serie di studi dell'OEEC (

al belga Corn

ei suoi lavori Campagne cercò di individuare l'entità del margine di sicurezza, espressa come una certa percentuale dei premi, tale che, data una certa probabilità, la i risultati di tali ricerche fornirono un metodo teorico ed uno

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Evoluzione normativa: da Solvency I a

Il quadro di riferimento prima di Solvency I

e prime fonti normative che hanno introdotto all’interno della riconducibili

per i rami vita; di contro, , alle compagnie di assicurazione era esclusivamente richiesto di disporre di un capitale sociale, la cui entità non dipendeva in alcun modo dal volume d'affari o dai sinistri ma solo dai rami in cui l'impresa operava; di conseguenza, era stabilito, senza alcuna distinzione, uno stesso requisi

su una serie di studi dell'OEEC (

al belga Corn

ei suoi lavori Campagne cercò di individuare l'entità del margine di sicurezza, espressa come una certa percentuale dei premi, tale che, data una certa probabilità, la i risultati di tali ricerche fornirono un metodo teorico ed uno

metodo teorico, ritenuto poco efficiente dallo stesso Campagne, ipotizzava che la ribuisse come una Poisson semplice; pertanto, in tal modo, considerando una probabilità di rovina del 1%, il margine minimo di solvibilità sarebbe dovuto esser pari al 30% dei premi di rischio, di contro accettando una

Evoluzione normativa: da Solvency I a

Il quadro di riferimento prima di Solvency I

e prime fonti normative che hanno introdotto all’interno della riconducibili

per i rami vita; di contro, , alle compagnie di assicurazione era esclusivamente richiesto di disporre di un capitale sociale, la cui entità non dipendeva in alcun modo dal volume d'affari o dai sinistri ma solo dai rami in cui l'impresa operava; di conseguenza, era stabilito, senza alcuna distinzione, uno stesso requisi

su una serie di studi dell'OEEC (Organization for

al belga Corn

ei suoi lavori Campagne cercò di individuare l'entità del margine di sicurezza, espressa come una certa percentuale dei premi, tale che, data una certa probabilità, la i risultati di tali ricerche fornirono un metodo teorico ed uno

metodo teorico, ritenuto poco efficiente dallo stesso Campagne, ipotizzava che la ribuisse come una Poisson semplice; pertanto, in tal modo, considerando una probabilità di rovina del 1%, il margine minimo di solvibilità sarebbe dovuto esser pari al 30% dei premi di rischio, di contro accettando una

Evoluzione normativa: da Solvency I a

Il quadro di riferimento prima di Solvency I

e prime fonti normative che hanno introdotto all’interno della riconducibili

per i rami vita; di contro, , alle compagnie di assicurazione era esclusivamente richiesto di disporre di un capitale sociale, la cui entità non dipendeva in alcun modo dal volume d'affari o dai sinistri ma solo dai rami in cui l'impresa operava; di conseguenza, era stabilito, senza alcuna distinzione, uno stesso requisi

su una serie di studi Organization for al belga Cornelis Campagne

ei suoi lavori Campagne cercò di individuare l'entità del margine di sicurezza, espressa come una certa percentuale dei premi, tale che, data una certa probabilità, la i risultati di tali ricerche fornirono un metodo teorico ed uno

metodo teorico, ritenuto poco efficiente dallo stesso Campagne, ipotizzava che la ribuisse come una Poisson semplice; pertanto, in tal modo, considerando una probabilità di rovina del 1%, il margine minimo di solvibilità sarebbe dovuto esser pari al 30% dei premi di rischio, di contro accettando una

Evoluzione normativa: da Solvency I a

Il quadro di riferimento prima di Solvency I

e prime fonti normative che hanno introdotto all’interno della riconducibili alla Direttiva

per i rami vita; di contro, , alle compagnie di assicurazione era esclusivamente richiesto di disporre di un capitale sociale, la cui entità non dipendeva in alcun modo dal volume d'affari o dai sinistri ma solo dai rami in cui l'impresa operava; di conseguenza, era stabilito, senza alcuna distinzione, uno stesso requisito per tutte le

su una serie di studi Organization for

elis Campagne

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metodo teorico, ritenuto poco efficiente dallo stesso Campagne, ipotizzava che la ribuisse come una Poisson semplice; pertanto, in tal modo, considerando una probabilità di rovina del 1%, il margine minimo di solvibilità sarebbe dovuto esser pari al 30% dei premi di rischio, di contro accettando una

Evoluzione normativa: da Solvency I a

Il quadro di riferimento prima di Solvency I

e prime fonti normative che hanno introdotto all’interno della la Direttiva per i rami vita; di contro, , alle compagnie di assicurazione era esclusivamente richiesto di disporre di un capitale sociale, la cui entità non dipendeva in alcun modo dal volume d'affari o dai sinistri ma solo dai rami in cui l'impresa operava; to per tutte le

su una serie di studi Organization for

elis Campagne

ei suoi lavori Campagne cercò di individuare l'entità del margine di sicurezza, espressa come una certa percentuale dei premi, tale che, data una certa probabilità, la i risultati di tali ricerche fornirono un metodo teorico ed uno

metodo teorico, ritenuto poco efficiente dallo stesso Campagne, ipotizzava che la ribuisse come una Poisson semplice; pertanto, in tal modo, considerando una probabilità di rovina del 1%, il margine minimo di solvibilità sarebbe dovuto esser pari al 30% dei premi di rischio, di contro accettando una

Evoluzione normativa: da Solvency I a

e prime fonti normative che hanno introdotto all’interno della la Direttiva per i rami vita; di contro, , alle compagnie di assicurazione era esclusivamente richiesto di disporre di un capitale sociale, la cui entità non dipendeva in alcun modo dal volume d'affari o dai sinistri ma solo dai rami in cui l'impresa operava; to per tutte le

su una serie di studi Organization for

elis Campagne

ei suoi lavori Campagne cercò di individuare l'entità del margine di sicurezza, espressa come una certa percentuale dei premi, tale che, data una certa probabilità, la i risultati di tali ricerche fornirono un metodo teorico ed uno

metodo teorico, ritenuto poco efficiente dallo stesso Campagne, ipotizzava che la ribuisse come una Poisson semplice; pertanto, in tal modo, considerando una probabilità di rovina del 1%, il margine minimo di solvibilità sarebbe dovuto esser pari al 30% dei premi di rischio, di contro accettando una

Evoluzione normativa: da Solvency I a

e prime fonti normative che hanno introdotto all’interno della la Direttiva per i rami vita; di contro, , alle compagnie di assicurazione era esclusivamente richiesto di disporre di un capitale sociale, la cui entità non dipendeva in alcun modo dal volume d'affari o dai sinistri ma solo dai rami in cui l'impresa operava; to per tutte le

su una serie di studi Organization for

elis Campagne

ei suoi lavori Campagne cercò di individuare l'entità del margine di sicurezza, espressa come una certa percentuale dei premi, tale che, data una certa probabilità, la i risultati di tali ricerche fornirono un metodo teorico ed uno

metodo teorico, ritenuto poco efficiente dallo stesso Campagne, ipotizzava che la ribuisse come una Poisson semplice; pertanto, in tal modo, considerando una probabilità di rovina del 1%, il margine minimo di solvibilità sarebbe dovuto esser pari al 30% dei premi di rischio, di contro accettando una

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Evoluzione normativa: da Solvency I a

e prime fonti normative che hanno introdotto all’interno della la Direttiva per i rami vita; di contro, , alle compagnie di assicurazione era esclusivamente richiesto di disporre di un capitale sociale, la cui entità non dipendeva in alcun modo dal volume d'affari o dai sinistri ma solo dai rami in cui l'impresa operava; to per tutte le

su una serie di studi Organization for elis Campagne e

ei suoi lavori Campagne cercò di individuare l'entità del margine di sicurezza, espressa come una certa percentuale dei premi, tale che, data una certa probabilità, la i risultati di tali ricerche fornirono un metodo teorico ed uno

metodo teorico, ritenuto poco efficiente dallo stesso Campagne, ipotizzava che la ribuisse come una Poisson semplice; pertanto, in tal modo, considerando una probabilità di rovina del 1%, il margine minimo di solvibilità sarebbe dovuto esser pari al 30% dei premi di rischio, di contro accettando una

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Evoluzione normativa: da Solvency I a

e prime fonti normative che hanno introdotto all’interno della la Direttiva per i rami vita; di contro, , alle compagnie di assicurazione era esclusivamente richiesto di disporre di un capitale sociale, la cui entità non dipendeva in alcun modo dal volume d'affari o dai sinistri ma solo dai rami in cui l'impresa operava; to per tutte le

su una serie di studi Organization for e

ei suoi lavori Campagne cercò di individuare l'entità del margine di sicurezza, espressa come una certa percentuale dei premi, tale che, data una certa probabilità, la i risultati di tali ricerche fornirono un metodo teorico ed uno

metodo teorico, ritenuto poco efficiente dallo stesso Campagne, ipotizzava che la ribuisse come una Poisson semplice; pertanto, in tal modo, considerando una probabilità di rovina del 1%, il margine minimo di solvibilità sarebbe dovuto esser pari al 30% dei premi di rischio, di contro accettando una

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probabilità pari allo 0,33% il margine di solvibilità sarebbe dovuto esser pari al 60% dei premi.

Il metodo pratico si basava sull'analisi del rapporto tra sinistri su premi fatto registrare da 10 compagnie svizzere tra il 1945 e il 1954. Nello specifico, con tale studio Campagne stabilì che, ipotizzando un tasso di premi uguale per tutte le compagnie e pari al 1‰ e accettando una probabilità di rovina del 1%, sarebbe stato sufficiente un margine di solvibilità pari al 35% dei premi di rischio; di contro, accettando una probabilità dello 0,33% il fondo di sicurezza sarebbe dovuto esser pari al 54% dei premi di rischio. Infine, nei suoi lavori, Campagne sottolineò anche come fosse auspicabile la previsione di un ulteriore aumento del margine pari al 2,5% dei premi ceduti in riassicurazione al fine di dare copertura anche al rischio insito in tali operazioni.

Nei lavori successivi di De mori e Grossman, l'analisi venne allargata ai maggiori mercati europei e si fondò sullo studio dei principali ratio fatti registrare, tra il 1952 ed il 1957, da 10 compagnie di assicurazione per ciascun paese; il risultato di tali ricerche mise in evidenza come in media il patrimonio libero era pari al 113% dei premi puri, e quindi di molto superiore rispetto a quello considerato sufficiente da Campagne.

1.1.1

La Direttiva 73/239/CEE

La Direttiva 73/239/CEE per i rami non vita, recepita in Italia mediante la Legge 295/1978, stabilì che le imprese di assicurazione dovevano disporre di un margine di solvibilità pari almeno ad un margine minimo il cui ammontare variasse in funzione del costo dei sinistri, dei premi e delle cessioni in riassicurazione. In particolare, il margine minimo di solvibilità che ciascuna impresa di assicurazione doveva disporre doveva esser determinato come il prodotto fra una certa aliquota (detta grado di conservazione) ed il maggiore tra due importi ottenuti con due differenti metodi di calcolo, ossia:

• uno basato sul volume annuo dei premi;

• ed un altro basato sulla sinistrosità media degli ultimi 3 anni (o 7 anni per alcun rami particolari come il ramo credito, grandine, tempesta, gelo);

di conseguenza, analiticamente il margine minimo di solvibilità era di fatto determinato sulla base delle seguente relazione:

(10)

3

dove e rappresentano rispettivamente gli importi ottenuti utilizzando il metodo basato sui premi e quello basato sui sinistri.

Il metodo di calcolo relativo ai premi consisteva nel considerare la somma costituita dai premi dell`ultimo esercizio, dai premi accettati in riassicurazione nell`ultimo esercizio, diminuita dal totale dei premi annullati nell'ultimo esercizio e dalle imposte e tasse. Inoltre, al fine di riconoscere al crescere delle dimensioni dell'impresa una certa stabilizzazione del rischio di sinistrosità, l'importo così ottenuto doveva essere ripartito in due quote, la prima fino a 10 milioni di unità di conto (ECU), la quale era moltiplicata per un coefficiente pari al 18%, e la seconda comprendente le eccedenze, moltiplicata per un coefficiente pari al 16%, ossia:

18% ∙ ≤ 10

18% ∙ 10 + 16% ∙ ( − 10 ) > 10 ! quindi, l'ammontare così calcolato restituiva l'importo determinato in relazione ai premi ( ).

Il metodo di calcolo relativo ai sinistri consisteva nel considerare l'onere medio dei sinistri degli ultimi tre o sette anni, a seconda del ramo e delle riserve tecniche accantonate, a cui occorreva dedurre i recuperi e le riserve sinistri iniziali. Anche in tal caso, l'ammontare così ottenuto doveva essere suddiviso in due fasce, la prima fino a 7 milioni di ECU, la quale era moltiplicata per un coefficiente pari al 26%, e la seconda comprendente le eccedenze, moltiplicata per un coefficiente pari al 23%, quindi l'ammontare così calcolato restituiva l'importo determinato in relazione ai sinistri. Analiticamente, ponendo ̅ come la media dei sinistri relativa agli ultimi tre o sette esercizi si ha:

26% ∙ ̅ ̅ ≤ 7

26% ∙ 7 + 23% ∙ ( ̅ − 7 ) ̅ > 10 ! Infine, occorre anche osservare che l'aliquota rappresentava il grado di conservazione relativo all'ultimo esercizio, in altri termine esprimeva il rapporto tra l'importo dei sinistri rimasti a carico dell'impresa dopo le cessioni in riassicurazione e l'ammontare

(11)

4

lordo dei sinistri, ed in ogni caso tale coefficiente non poteva essere inferiore al 50%, quindi di fatto:

= Max & '())* +,-..

0*12* +,-.., 50%4

Da quanto detto finora, si osserva che se la direttiva avesse basato il calcolo del margine minimo esclusivamente sulla base del primo criterio, avrebbe di fatto favorito le compagnie di assicurazione che adottavano politiche di sottotariffazione, giungendo in tal modo ad una situazione in cui paradossalmente si sarebbe richiesto un margine minimo inferiore alle imprese più rischiose. Inoltre, per come strutturato, tale meccanismo di determinazione del requisito minimio permise di raggiungere un compromesso tra le divergenti posizioni dei singoli Stati membri, per i quali i criteri risultavano o troppo stringenti o insufficienti, ciò in quanto in tal modo resta determinato il requisito minimo per il margine, infatti uno dei due risultati (o premi o sinistri) costituisce un limite inferiore per il margine stesso.

Inoltre, una parte del margine di solvibilità è individuata dalla direttiva come "quota di garanzia" avente lo scopo di salvaguardare l'adeguatezza dei mezzi finanziari della compagnia fin dal momento della sua costituzione e comunque di fissare un livello minimo di sicurezza. Nello specifico, dal dettato della direttiva emerge che la quota di garanzia era pari a un terzo del margine di solvibilità ed in ogni caso non poteva essere inferiore ad un ammontare prestabilito dalla stessa direttiva in funzione dei rami di attività, analiticamente:

56-1-78,-= Max &13 , 94

dove 9 varia a seconda dei rami esercitati da 0,2 a 1,4 milioni di ECU.

Tuttavia, nonostante l'introduzione del margine minimo di solvibilità abbia di fatto assolto al compito di conferire maggiore sicurezza agli assicurati, è possibile anche individuare una serie di limiti e lacune con riferimento alle modalità di calcolo del margine minimo stesso.

(12)

5

Innanzitutto è possibile rilevare come il grado di conservazione , pur tenendo giustamente conto dell'utilizzo o meno di trattati riassicurativi da parte della compagnia, al contempo:

• da un lato, non distingueva fra le varie tipologie di trattati possibili, e ciò rappresentava un importante limite in quanto ciascuno di essi interviene in modo differente sul rischio;

• e dall'altro, non teneva nemmeno conto del fatto che condizioni particolarmente sfavorevoli poste dal riassicuratore potrebbero addirittura aggravare il rischio sopportato dalla compagnia;

quindi, da quanto rilevato è possibile concludere che l'intervento sul rischio praticato dalla riassicurazione non può essere adeguatamente riassunto da un metodo troppo semplificato e riduttivo come quello dell'utilizzo del grado di conservazione .

Altre critiche che possono essere mosse a tale modalità di calcolo del margine minimo riguardano:

• la mancata considerazione del rischio di investimento, il quale pur essendo meno presente nel ramo danni rispetto al ramo vita, è auspicabile che influenzi, almeno in maniera secondaria, il calcolo del margine minimo;

• la mancata distinzione tra i diversi rami danni, rispetto ai quali la realtà mostra che il rischio varia notevolmente fra essi;

• infine, l'unicità dei parametri di riferimento indipendentemente dalle dimensioni della compagnia, infatti al riguardo si osserva come tale rigidità dei parametri risulta essere particolarmente penalizzante per le imprese di maggiori dimensioni che, disponendo di grandi portafogli, hanno una stabilizzazione della sinistrosità maggiore rispetto a quanto avviene in imprese di dimensioni più piccole.

1.1.2

La Direttiva 79/267/CEE

La Direttiva 79/267/CEE relativa al ramo vita, recepita in Italia mediante la L. 742/1986, ha una struttura molto simile a quella non vita in quanto gli argomenti trattati riflettono il medesimo approccio basato sui lavori di Campagne.

La direttiva prevedeva innanzitutto che il margine di solvibilità doveva essere costituito dal patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali; in particolare, il patrimonio così inteso comprendeva:

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6

• innanzitutto un gruppo di elementi patrimoniali che per loro natura erano considerati particolarmente idonei a dare copertura ad eventuali perdite, ossia:

il capitale sociale versato o, in caso di mutue, il fondo sociale versato; le riserve, legali e libere, non corrispondenti agli impegni della compagnia;

e gli utili d'esercizio e gli utili riportati;

• inoltre, se la legislazione del singolo stato membro autorizzava l'utilizzo, il margine poteva anche comprendere le riserve di utili, che figuravano nello stato patrimoniale, quando queste potevano essere utilizzate per coprire eventuali perdite e non erano destinate alla partecipazione degli assicurati;

• ed infine, se l'autorità di vigilanza competente ne autorizzava l'utilizzo, potevano essere considerati nel margine anche:

un importo pari al 50% degli utili futuri;

e le plusvalenze latenti risultanti dalla sottovalutazione di elementi del attivo e da sopravvalutazione di elementi del passivo diversi dalle riserve matematiche, a condizione che tali plusvalenze non avessero carattere eccezionale.

Una volta definiti gli elementi di bilancio ammissibili nel computo del margine di solvibilità, la direttiva dettava modalità di calcolo del minimo margine di solvibilità differenziate in funzione del ramo esercitato. In generale, per le assicurazioni diverse dalle assicurazioni connesse con fondi di investimento, il minimo margine di solvibilità era determinato come somma di due risultati:

1) un primo risultato era ottenuto moltiplicando un aliquota del 4% delle riserve matematiche per il rapporto esistente, nell'ultimo esercizio, tra l’importo delle riserve matematiche al netto della riassicurazione e l’importo lordo delle riserve stesse, e quest'ultimo rapporto non poteva in alcun caso essere inferiore all'85%; 2) il secondo risultato era ottenuto moltiplicando lo 0,3% dei capitali a rischio1 per

il rapporto esistente tra l’importo dei capitali a rischio che rimangono a carico dell’impresa al netto della riassicurazione e l’importo lordo dei capitali a rischio stessi relativi all'ultimo esercizio, e tale rapporto in alcun caso poteva essere inferiore al 50%.

1 I capitali sotto rischio sono pari alla differenza tra il capitale assicurato e la riserva matematica al tempo

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7

Infine, così come per la direttiva non vita, anche la Direttiva 79/267 individuava una "quota di garanzia" nella misura di un terzo del minimo margine di solvibilità, la quale in ogni caso non poteva essere di ammontare inferiore ad 800 mila ECU.

Alla suddetta coppia di direttive di prima generazione seguirono le cosiddette direttive di seconda e terza generazione, le quali furono essenzialmente volte a dare attuazione al mercato unico europeo delle assicurazioni e a liberalizzare il settore attraverso l'introduzione del principio del passaporto unico (o home country control), mentre con riguardo al margine di solvibilità le novità apportate si limitarono esclusivamente ad ampliare il numero delle attività utilizzabili a copertura, in modo da includere alcune nuove tipologie di strumenti finanziari.

1.1.3

Il "Rapporto Müller"

In realtà, le direttive di terza generazione ebbero il merito di sottolineare la necessità di attuare una profonda revisione dell'intero sistema dei requisiti di solvibilità, e quindi non solo con riferimento al calcolo del margine ma anche con riferimento alle riserve e ai fondi di garanzia.

Proprio alla luce di ciò, nel 1994 l'Insurance Committe costituì una commissione presieduta dal tedesco Helmut Müller avente il compito di verificare la disciplina del margine di solvibilità e di trovare nuove soluzioni che permettessero di superare i problemi emersi fin dalla sua applicazione. In particolare, gli obiettivi che la commissione intendeva perseguire con il proprio lavoro erano:

• innanzitutto quello di tratteggiare una panoramica delle esperienze dei vari paesi europei e verificare se la disciplina sul margine permetteva alle autorità di vigilanza di adottare interventi sufficientemente tempestivi per la risoluzione di eventuali situazioni di difficoltà;

• inoltre, la commissione intese anche verificare se la regola di calcolo del margine minimo di solvibilità considerava in modo adeguato i diversi rischi a cui l'impresa di assicurazione è esposta;

• ed infine, un ultimo obiettivo era quello di fornire una valutazione delle attuali previsioni normative sui requisiti di solvibilità.

Il gruppo Müller concluse i suoi lavori nell'aprile 1997 pubblicando un report che ha dato avvio ai cambiamenti introdotti successivamente dalla Direttiva 2002/13/EC per il

(15)

8

ramo danni e dalla Direttiva 2002/12/EC per il ramo vita, che costituiscono la disciplina c.d. Solvency I attualmente in vigore. Nel suo rapporto, il gruppo Müller espresse complessivamente un'opinione positiva sul vigente sistema europeo di controllo della solvibilità delle imprese di assicurazione, pertanto non suggerì un totale abbandono dello stesso ma solo alcuni necessari aggiustamenti. I suoi punti di forza vengono individuati nella semplicità di applicazione e nell'agevole leggibilità dei suoi risultati anche da parte di soggetti esterni all'impresa (assicurati, agenti, broker, ecc.), mentre la sua maggiore debolezza è fatta coincidere con la caratteristica di non tenere pienamente conto dei rischi finanziari, a differenza di altri sistemi come quello americano (Risk-Based Capital system), in cui tali rischi hanno invece il loro peso nella determinazione del capitale richiesto a fini prudenziali.

In particolare, con riferimento al ramo danni le principali proposte di intervento auspicate dal gruppo Müller riguardarono:

• la Quota di garanzia;

• il Margine Minimo di Solvibilità;

• gli Elementi costituitivi del Margine Minimo di Solvibilità.

Con riguardo alla Quota di Garanzia, la commissione del gruppo Müller considerò corretto prevedere un ammontare minimo diverso in funzione dei rami esercitati, però sottolineò come fosse necessario adeguarlo all’inflazione intercorsa tra il 1973 e il 1997, auspicando un loro costante aggiornamento almeno ogni 5 anni. Tuttavia, al contempo, tale proposta avrebbe inevitabilmente determinato un notevole incremento della Quota di Garanzia, che avrebbe potuto mettere in crisi le mutue assicuratrici e le imprese di più piccole dimensioni; di conseguenza, al fine di ovviare a tale problema, nella relazione finale il gruppo propose due possibili soluzioni.

La prima soluzione prevedeva la definizione di una Quota Minima di Garanzia (QMG) ridotta per quelle imprese con premi contabilizzati inferiori ai 5 milioni di ECU, sulla base della seguente tabella:

Premi contabilizzati

Quota di Garanzia

< 5 milioni di ECU

1 milione di ECU

< 2,5 milioni di ECU

0,5 milioni di ECU

< 1 milioni di ECU

0,2 milioni di ECU

(16)

9

Tuttavia, in ogni caso tali riduzioni non si applicavano a quelle compagnie che operavano nei rami danni più rischiosi e delicati.

La seconda proposta prevedeva una riduzione della Quota di Garanzia per le imprese di piccole dimensioni che variava in funzione del ramo esercitato sulla base della seguente relazione:

5<-1-78,- = Max 13 , Min ?Max &@,15 A4 , 9 BC

dove A rappresenta l'ammontare dei premi contabilizzati, mentre 9 e @, per ciascuno dei diversi rami di attività, rappresentano rispettivamente la quota minima di garanzia standard e la quota minima di garanzia ridotta. Quindi, sulla base di tale metodo, l'impresa avrebbe dovuto possedere come QMG il massimo tra @ e 1/5 dei premi contabilizzati.

Con riferimento al Margine Minimo di Solvibilità, il gruppo di lavoro auspicò un suo incremento per effetto di una serie di aggiustamenti.

Innanzitutto, venne proposto di prevedere l'utilizzo di un'unica percentuale sia con riguardo all'indice basato sui premi e sia con riguardo all'indice basato sui sinistri, che sarebbero dovuti essere rispettivamente pari al 18% e al 26%. Inoltre, nonostante il meccanismo di riduzione del requisito di capitale in funzione delle dimensioni dell'impresa fosse corretto, la maggioranza dei membri del gruppo propose anche di semplificare il tutto abolendo le soglie di 7 e 10 milioni di ECU anziché prevedere un loro aggiornamento all'inflazione; da ciò si sarebbe avuto che l'importo determinato in relazione ai premi ( ) e quello determinato in relazione ai sinistri ( ) sarebbero stati rispettivamente determinati nel modo seguente:

= D18% ∙ A! = D26% ∙ ̅!

dove A e ̅ rappresentano rispettivamente l'ammontare annuo dei premi e la media dei sinistri relativa agli ultimi esercizi.

Inoltre, il gruppo Müller propose anche di aggiungere ai due criteri di calcolo basati su premi e sinistri un terzo indice fondato sulla riserva sinistri ( E), il quale sarebbe dovuto esser prevalente rispetto agli altri nel caso in cui la riserva avesse superato una certa percentuale dei premi. Nello specifico, l'introduzione di questo terzo indice era

(17)

10

volta a considerare nel calcolo del margine minimo anche i cosiddetti long term risk e long tail risk, sempre più rilevanti e fino ad allora trascurati, i quali si ricollegano al fatto che la definizione del sinistro da parte della compagnia può avvenire diversi anni dopo la loro denuncia ed inoltre l'esborso finale può differire anche in modo molto significativo rispetto a quanto stimato dall'impresa, rendendo in tal modo insufficiente l'ammontare accantonato a riserva.

Un'altra proposta contenuta nel rapporto Müller prevedeva l'aggiunta di un quarto indice, basato sugli investimenti, che si sarebbe dovuto andare a sommare al più grande degli altri tre indici; pertanto in base a quest'ultima proposta la formula per il calcolo del requisito minimo di capitale sarebbe stata:

= ∙ FMax( , , E) + GH

dove G è l'indice di investimento determinato come prodotto tra una percentuale fissa e le attività pesate in base al rischio.

Per come determinato è possibile rilevare che tale metodologia permetteva di ottenere un Margine Minimo più basso per quelle imprese con strategie di investimento maggiormente prudenziali e al contempo più elevato per quelle compagnie con strategie di investimento più rischiose.

Inoltre, con riferimento alla percentuale da applicare agli asset pesati in base al rischio, gli studi presentati nella relazione evidenziarono come applicando una percentuale del 7% un impresa, avente attività mediamente rischiose, avrebbe subito un incremento del Margine Minimo di circa il 40%, mentre applicando una percentuale del 6% l'incremento sarebbe stato all'incirca pari al 30%; di conseguenza, ciò sottolineò come fosse necessario o la definizione di percentuali basse per il calcolo dell'indice di rischio degli investimento oppure una completa rivisitazione verso il basso di tutte le percentuali relative agli altri indici.

Infine, con riguarda agli Elementi costitutivi del Margine Minimo di Solvibilità giova ricordare che la direttiva comunitaria del 1973 considerava tali tutte le attività non legate alla copertura di passività prevedibili diminuite delle attività intangibili. Al riguardo, le principali proposte avanzate dal gruppo Müller si limitarono sostanzialmente ad auspicare che le autorità di vigilanza fossero incaricate di verifica caso per caso l'affidabilità e la qualità di tutte le attività costituenti il Margine di Solvibilità.

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